Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel seguito vediamo come effettuare la compilazione della dichiarazione dei redditi per coloro che accedono al regime forfettario dei contribuenti minimi munendoci di alcuni semplici esempi fogli di calcolo e come al solito cercando di fornirvi qualche notizia o informazione utile in risposta alle diverse domande che ponete.
Primo chiarimento: criterio di cassa
Per la compilazione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario dovrete prendere solo i ricavi e i costi effettivamente sostenuti nel periodo di imposta per cui dovrete anche annotare per ciascuna fattura emessa quelle che avete effettivamente incassato e quelle no.
Se prendiamo in considerazione per esempio l’anno di imposta 2018 come anno a cui si riferisce la dichiarazione il reddito prodotto sarà dato da:
- ricavi derivanti da fatture emesse nel 2017 o in anni precedenti e pagate nel 2018
- fatture emesse nel 2018 e pagate nel 2018
Non dovrete quindi tassare le fatture emesse nel 2018 che non vi hanno ancora pagato. Se le pagheranno nel 2019 quei ricavi andranno dichiarati nella dichiarazione relativa al 2019.
Istruzioni per la compilazione del quadro LM reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni
Il presente quadro deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (cfr. circolare n.17/E del 30 maggio 2012, provvedimento 22 dicembre 2011 n. 185820) ovvero il reddito prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014.
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Nel rigo LM1 (codice attività) va indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 2004 e ATECO 2007. I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare devono barrare la casella “Impresa familiare”.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.
CALCOLO DEL REDDITO NEL REGIME FORFETTARIO
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.
Per approfondire con degli esempi pratici potete approfondire leggendo la guida gratuita al calcolo delle imposte nel regime forfettario dei minimi
L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Inoltre, si precisa che ai sensi dell’articolo 2, comma 36-quaterdecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”.
Indicazione dei ricavi
Nel rigo LM2 (totale componenti positivi) va indicato:
- l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, costituito dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; n l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo;
- l’ammontare delle sopravvenienze attive realizzate;
- l’ammontare delle plusvalenze attive In particolare, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi; l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali determinate ai sensi dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, afferenti i beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e vanno indicate nel successivo rigo LM5, colonna 5 (totale componenti negativi);
- l’ammontare degli altri componenti positivi incassati nel presente periodo d’imposta, che concorrono a formare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Si precisa che, in applicazione del principio di cassa, la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime in esame o del regime dei minimi sarà pari all’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo. In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 del TUIR, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo (art. 4, comma 1, lett. b), decreto 2 gennaio 2008).
Il contribuente che nel periodo d’imposta precedente ha applicato il regime di vantaggio deve riportare nel rigo LM3 (rimanenze finali) l’eventuale eccedenza di rimanenze indicata nel rigo LM48 del Modello Redditi PF 2018. Si precisa che le rimanenze finali formatesi prima dell’ingresso nel presente regime costituiscono un componente negativo che nel primo anno di applicazione del regime va prioritariamente dedotto dall’ammontare dei componenti positivi e fino a capienza degli stessi. L’eventuale ulteriore eccedenza del valore delle rimanenze rispetto ai componenti positivi deve essere indicata nel rigo LM48 e rileva nei periodi d’imposta successivi con le stesse regole.
Nel rigo LM4 (differenza) va indicata la differenza tra gli importi dei righi LM2 e LM3. Se il risultato è negativo indicare zero.
Indicazione dei costi
Nel rigo LM5 (totale componenti negativi), va indicato in colonna 5 l’ammontare: n
- degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente periodo d’imposta;
- delle spese relative a beni ad uso promiscuo che, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR, sono deducibili nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50 per cento;
- dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta. Si precisa che detti canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità se relativi a beni promiscui;
- delle spese per omaggi, vitto e alloggio. Dette spese possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività;
- del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente periodo d’imposta; n delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta; n delle altre spese sostenute nel presente periodo d’imposta.
Negli importi di colonna 5 va altresì ricompresa:
- l’eventuale maggiorazione del 40 per cento, della spesa, della quota di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, fiscalmente deducibile, relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, di cui all’art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da riportare anche in colonna 1.
- L’importo della maggiorazione del 40 per cento relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, di cui all’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e di cui all’art. 1, comma 29 legge 27 dicembre 2017, n. 205: in tal caso l’importo della maggiorazione va evidenziato anche in colonna 2;
- il maggior valore (150 per cento) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (c.d. iper-ammortamento) di cui all’art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all’art. 1, comma 30 legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’importo della maggiorazione va esposto anche in colonna 3;
- il maggior valore (40 per cento) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, di cui all’art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all’art. 1, comma 31 legge 27 dicembre 2017, n. 205; tale importo va riportato anche in colonna 4.
Si precisa che le deduzioni forfetarie per spese non documentate non trovano applicazione nell’ambito del regime di vantaggio in quanto detto regime si fonda sul principio di cassa, che prevede la rilevanza delle sole spese sostenute.
Reddito lordo positivo o siete in perdita?
Nel rigo LM6 (reddito lordo o perdita), va indicato il reddito lordo (o perdita) derivante dalla differenza tra i righi LM4 e LM5, colonna 5. Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno meno.
Le perdite fiscali sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione per l’intero importo che trova capienza in esso; l’eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM50, se relativa a perdite riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, ovvero nel rigo LM51, se relativa a perdite riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR.
Se l’importo indicato nel rigo LM6 è positivo, nel rigo LM7 (contributi previdenziali e assistenziali), colonna 1, va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM6.
L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Nel rigo LM8 (reddito netto), va indicata la differenza tra l’importo di rigo LM6, se positivo, e l’importo di rigo LM7, colonna 2.
Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel presente regime le stesse possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR.
Nel rigo LM9 (perdite pregresse) vanno riportate, in colonna 3, le eventuali eccedenze di perdite pregresse scomputabili dal reddito fino a concorrenza dell’importo di rigo LM8.
In tale colonna vanno indicate, tra l’altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al DL n. 98 del 2011, che possono essere scomputate dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, – dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza, (cfr. Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E). Nella colonna 1 vanno indicate, da parte dei soggetti che svolgono attività d’impresa, le eventuali perdite d’impresa in contabilità ordinaria pregresse utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento.
Nella colonna 2 vanno invece indicate le eventuali perdite realizzate nei primi tre anni di attività, sia quelle conseguite nell’esercizio d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata, utilizzabili in misura piena, sia quelle realizzate nel regime di vantaggio o nel regime dei vecchi “minimi” di cui alla L. n. 244 del 2007, riportabili senza limiti di tempo.
Nel caso di esercizio di arti o professioni, nella colonna 2 vanno invece indicate le eventuali perdite pregresse di lavoro autonomo. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.
Si ricorda che per i contribuenti in regime di vantaggio la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinata come segue: LM6 (Reddito lordo o perdita) – LM9, colonna 3 (Perdite pregresse).
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7 (art. 5 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 gennaio 2008).
Nel rigo LM10 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva) va indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo LM8 e l’importo di rigo LM9, colonna 3.
Si precisa che detto reddito rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR (art. 9, comma 1 del decreto del 2 gennaio 2008).
Nel rigo LM11 (imposta sostitutiva), va indicata l’imposta sostitutiva pari al 5 per cento dell’importo di rigo LM10, se positivo.
Regime forfetario SEZIONE II
La presente sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni. n Il regime forfetario si applica ai contribuenti che, nell’anno precedente:
- a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 della predetta legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, riportati nella presente tabella:
GRUPPO DI SETTORE | CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 | VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI | COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ |
Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 45.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 50.000 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82- 47.89 | 30.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41-42-43)- (68) | 25.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55-56) | 50.000 | 40% |
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-
(85)-(86-87-88) | 30.000 | 78% |
Altre attività economiche | (01-02-03)-(05-06-07-08-09)-
(12-13-14-15-16-17-18-1920-21-22-23-24-25-26-27-28-2930-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)- (49-50-51-52-53)-(58-59-60-61- 62-63)-(77-78-79-80-81-82)- (84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)- (97-98)-(99) | 30.000 | 67% |
Ai fini del predetto limite per l’accesso al regime:
- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore di cui all’art. 62 bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Esercizio di più attività
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (art. 1 comma 55).
L’ammontare dei predetti ricavi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Perciò il soggetto che, nell’anno precedente ha svolto attività d’impresa applicando il regime ordinario o il regime delle imprese minori, effettuerà la predetta verifica della soglia di ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza, mentre il contribuente che nell’anno precedente ha svolto attività professionale (quadro RE) o che ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM), che prevedono l’imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettuerà la verifica con riferimento a tale criterio di imputazione. (Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, par. 9.6);
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, perlavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo le modalità riconducibili a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro;
- che hanno acquistato beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell’esercizio nonsupera 20.000 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite si rinvia ai criteri contenuti nell’art. 1, comma 54 e si evidenzia, in particolare, che a tal fine non si considerano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o della professione, e che i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’attività, rilevano in misura del 50%.
Il contribuente, nella presente dichiarazione, attesta di possedere i requisiti di cui alle predette lettere a), b) e c) dell’art. 1, comma 54, barrando l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 1.
- Non possono avvalersi del regime forfetario (art. 1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni):
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’ attività, a società di person eo associazioni di cui all’articolo 5 TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 TUIR d-bis) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; il rispetto del predetto limite è irrilevante, se il rapporto di lavoro è cessato.
Pertanto, il contribuente:
- qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione si trovi nel primo anno di fruizione del regime forfetario, attesta di non trovarsi, al momento dell’ingresso al regime, in alcuna delle fattispecie d’incompatibilità elencate alle lettere a), b), c), e d), qualora invece abbia già fruito del regime forfetario nel precedente periodo d’imposta, attesta che, nel corso dello stesso, non si è verificata alcuna delle fattispecie d’incompatibilità elencate alle lettere a), b), c) e d);
- attesta che, nel corso del precedente periodo d’imposta, non si è verificata la causa ostativa indicata dall’art. 1, comma 57, d- bis). A tal fine barra l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 2.
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, individuato in base al codice ATECO dell’attività esercitata, riportato nella tabella suddetta.
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4 TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fini del presente regime. Pertanto, il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo (Circolare n. 10 del 4 aprile 2016).
Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro anni successivi, il reddito determinato con le modalità fissate al comma 64, è assoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15% (articolo 1, comma 111, legge 28 dicembre 2015, n. 208), a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
Si precisa che i soggetti che già aderivano al regime forfetario nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, possono fruire dell’aliquota ridotta, per gli anni che residuano al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività (Circolare n. 10 del 4 aprile 2016): se, all’ingresso nel regime, erano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c); ovvero se, negli anni precedenti a tale ingresso avevano aderito al regime di vantaggio, (o se, pur in possesso dei requisiti per accedere allo stesso, avevano optato per il regime ordinario).
Il contribuente attesta la sussistenza delle condizioni elencate alle lettere a), b), c), barrando l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 3.
L’infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 e 65, comporta l’aumento delle sanzioni stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in misura del 10 per cento, nei casi previsti dal comma 74 del citato articolo 1.
Ove non diversamente indicato, le istruzioni della presente sezione si riferiscono al primo modulo.
Qualora il reddito determinato forfetariamente prodotto nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione debba essere assoggettato alle due distinte aliquote d’imposta sostitutiva, in tal caso, nel primo modulo andranno indicati gli elementi reddituali relativi all’attività “nuova” svolta nella prima frazione di periodo, barrando la casella e, nel secondo modulo, i dati relativi alla seconda attività, da assoggettare all’aliquota del 15%, compilando distintamente tutti i campi della sezione.
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare devono barrare la casella “Impresa familiare”.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.
I contribuenti che adottano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Inoltre, tali contribuenti non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973. Tali soggetti devono tuttavia fornire, nell’apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all’attività svolta, nonché i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 69 e 73 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime è determinato in via forfetaria, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione, il coefficiente di redditività indicato nella tabella sopra riportata, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Nel regime in esame, i ricavi ed i compensi vengono imputati al periodo d’imposta sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante dall’esercizio di arti o professione, quanto in caso di reddito d’impresa.
Si precisa che, nel caso di transito da regime ordinario o in contabilità semplificata al regime forfetario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, (art. 1, comma 72, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Circolare del 4 aprile 2016, n. 10, § 4.3.6):
- i ricavi incassati nel periodo di adozione del regime forfetario non concorrono alla determinazione del reddito forfetario qualora glistessi abbiano già concorso a formare il reddito in base alle regole di competenza proprie del precedente regime;
- viceversa i ricavi incassati nel periodo di applicazione del precedente regime che non hanno avuto manifestazione economica nellostesso, concorrono comunque al reddito forfetario, nell’anno in cui si realizza il presupposto della competenza.
Pertanto, i righi da LM22 ad LM27 vanno compilati come segue.
Nel rigo LM22, colonna 1 (codice attività) va indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007.
Nel rigo LM22, colonna 2, va indicato il coefficiente di redditività dell’attività indicata al rigo LM22 colonna 1.
Nella colonna 3 del rigo LM22 va indicato l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti (art. 1 comma 64 legge 190/2014).
Per quanto non espressamente indicato si richiamano le indicazioni fornite nella sezione relativa al regime di vantaggio, ove compatibili. Nel rigo LM22, colonna 4, va indicato il reddito relativo all’attività, determinato moltiplicando l’importo dei componenti positivi indicato al rigo LM22 colonna 3 , per il coefficiente di redditività di cui al rigo LM22, colonna 2.
Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO:
- se le attività rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai settori merceologici nell’allegata tabella 4, il contribuente compila il rigo LM22, indicando, in colonna 1 il codice ATECO relativo all’attività prevalente, in colonna 2 il relativo coefficiente di redditività, in colonna 3 il volume totale dei compensi e corrispettivi, e in colonna 4 il relativo reddito determinato forfetariamente;
- se invece le attività rientrano in differenti gruppi, come individuati in base alla predetta tabella, il contribuente deve compilare un distinto rigo, da LM22 ad LM27 per le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando, in colonna 1 il codice ATECO dell’attività prevalente nell’ambito dello stesso, in colonna 3 l’ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo, e in colonna 4 il prodotto di quest’ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in colonna 2. Nel rigo LM34, colonna 3 (reddito lordo), va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla colonna 4 dei righi da LM22 ad LM27.
Nelle colonne 1 e 2 va esposto distintamente il reddito forfetario lordo afferente a ciascuna gestione previdenziale. In particolare:
- nella colonna 1 – “Artigiani e commercianti”, va indicata, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la somma degli importi indicati nella predetta colonna 5 aventi natura di reddito d’impresa, afferenti la gestione speciale Artigiani e commercianti;
- nella colonna 2 – “Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)” va indicata la somma dei redditi, indicati nella predetta colonna 5, aventi natura di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1 del TUIR, soggetto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335 del 1995,.
Per i contribuenti che adottano il regime forfetario è possibile optare per l’applicazione di un regime contributivo agevolato (art. 1, commi da 76 ad 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190), presentando apposita richiesta all’INPS (Circolari INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 e n. 35 del 19 febbraio 2016). Al riguardo si rinvia alle indicazioni fornite nell’apposita sezione presente nel quadro RR del Fascicolo 2 del modello REDDITI Persone fisiche.
Nel rigo LM35 (contributi previdenziali e assistenziali), colonna 1, va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64 della legge 190 del 2014).
Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM34, colonna 3. L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Nel rigo LM36 (reddito netto), va indicata la differenza tra l’importo di rigo LM34, colonna 3, se positivo, e l’importo di rigo LM35, colonna 2.
Le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel presente regime, ai sensi dell’art. 1, comma 68, della legge n.190 del 23/12/2014, possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR. Le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al DL n. 98 del 2011, possono essere scomputate dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata – nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza in essi, fermo restando l’applicazione del comma 3 dell’art. 8 del TUIR ove ne ricorrano le condizioni. (cfr. Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E)..
Nel rigo LM37 (perdite pregresse), in colonna 6, vanno riportate le eccedenze di perdite pregresse.
In tale colonna vanno indicate, tra l’altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al DL n. 98 del 2011, o quelle del vecchio regime dei contribuenti minimi” di cui alla L. n. 244 del 2007, riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, indicate nel rigo LM50 del modello Redditi PF 2018.
I soggetti che svolgono attività d’impresa e che nei periodi d’imposta precedenti non compilavano il quadro LM, indicano inoltre nella colonna 3 le eventuali perdite d’impresa in contabilità semplificata realizzate nel periodo d’imposta 2017, utilizzabili in misura limitata del 40 per cento, nella colonna 4 le perdite pregresse in contabilità ordinaria utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento, e nella colonna 5 le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, utilizzabili in misura piena, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del TUIR.
Nella stessa colonna 5 vanno altresì indicate da parte dei contribuenti che si trovavano nel regime di vantaggio (o dei vecchi minimi), le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, riportabili senza limiti temporali. Gli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati anche nella colonna 6.
Nelle colonne 1 e 2 va esposto l’ammontare delle perdite pregresse, facenti parte dell’importo indicato nella colonna 6, relative ai redditi afferenti le singole gestioni previdenziali, considerati nelle colonne 1 e 2 del rigo LM34.
Nel rigo LM38 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva) va indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo LM36 e l’importo di rigo LM37, colonna 6.
Si precisa che detto reddito rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR (art. 1, comma 75 legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Nel rigo LM39 (imposta sostitutiva), va indicata l’imposta sostitutiva pari al 15 per cento (ovvero pari al 5 per cento, nel caso sia stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3) dell’importo di rigo LM38, se positivo.
Determinazione dell’imposta dovuta SEZIONE III
Nel rigo LM40 (crediti d’imposta), vanno indicati, i crediti d’imposta che possono essere utilizzati in diminuzione dell’imposta sostitutiva dovuta. I predetti crediti d’imposta possono essere utilizzati fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva indicata ai righi LM11 (attività in regime di vantaggio) e LM39 (attività in regime forfetario).
La parte dei crediti d’imposta del rigo LM40 non utilizzata nel presente quadro deve essere riportata negli appositi campi del quadro RN, seguendo le istruzioni fornite con riferimento a ciascun credito. Ad esempio, se nel rigo CR7 (credito d’imposta per il riacquisto della prima casa) è stato indicato un importo pari a 1.000 euro e nella colonna 1 del rigo LM40 è stato indicato un importo di 300 euro, deve essere riportato nella colonna 1 del rigo RN24 il credito non utilizzato pari a 700 euro.
Inoltre, in presenza di crediti che possono generare un residuo (colonna 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del rigo LM40) si rimanda alle istruzioni del rigo RN47.
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa – Colonna 1
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7).
In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto in colonna 3 del medesimo rigo CR7. L’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RN24.
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero Colonna 2
La colonna 2 è riservata a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d’imposta spettanti. In questa colonna va indicato il credito d’imposta complessivamente spettante; se avete il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l’importo indicato nel rigo RH21 e/o nel rigo RL4, col. 4. L’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo RN29.
Crediti d’imposta per fondi comuni Colonna 3
Riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei righi RH20 colonna 1 e RL4 colonna 3. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RN32.
Credito d’imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo Colonna 4
Riportare l’importo indicato nella colonna 6 del rigo CR11. Nel caso in cui siano stati compilati più righi CR11, per la presenza di più immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 6 di tutti i moduli compilati. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nel rigo RN27.
Credito d’imposta per l’abitazione principale – Sisma Abruzzo Colonna 5
Riportare l’importo indicato nella colonna 4 del rigo CR10, aumentato del credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 5 del rigo CR10).
Nel caso in cui siano stati compilati più righi CR10, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, aumentata di quanto indicato nella colonna 5. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nel rigo RN28.
Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione Colonna 6
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione indicato nella colonna 5 del rigo CR12 aumentato dell’importo indicato nella colonna 4 e diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 6. Nel caso in cui siano stati compilati più righi CR12, riportare in questa colonna la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati aumentata dell’importo indicato nella colonna 4 e diminuita degli importi indicati nella colonna 6. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 3 del rigo RN24.
Credito d’imposta per mediazioni Colonna 7
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta indicato nella colonna 1 del rigo CR13 diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 4 del rigo RN24.
Credito d’imposta negoziazione e arbitrato Colonna 8
Questa colonna va utilizzata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta indicato nella colonna 1 del rigo CR16, aumentato del credito residuo indicato in colonna 2 e diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3 del medesimo rigo. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 5 del rigo RN24.
Credito d’imposta erogazioni cultura Colonna 9
Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN30 colonna 2 e definito “Totale Credito”. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 3 del rigo RN30.
Credito d’imposta scuola Colonna 10
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti (art. 1, commi da 145 a 150, della legge 13 luglio 2015, n. 107) indicate al rigo CR15, colonna 1. Il credito va determinato secondo le istruzioni fornite al rigo RN30 colonna 4, definito “Rata Credito Spettante 2018 ”. L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 6 del rigo RN30.
Credito d’imposta Videosorveglianza Colonna 11
Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta per le spese sostenute, da persone fisiche non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per le spese connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. (art. 1, comma 982, legge 28 dicembre 2015, n. 208). L’importo del credito da indicare in questa colonna è quello indicato nella colonna 1 del rigo CR17, diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2 del medesimo rigo, e ridotto dell’importo utilizzato a scomputo dell’IRPEF, indicato nella colonna 8 del rigo RN30.
Altri crediti d’imposta Colonna 12
Indicare i seguenti altri crediti di imposta:
- il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
- il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20; n il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4; n il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di tutti i righi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR). L’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo RN32.
Totale crediti d’imposta Colonna 13
Riportare la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 12. Tale somma non può essere superiore all’ammontare dell’imposta sostitutiva indicata nei righi LM11 e LM39. In caso contrario l’ammontare dei singoli crediti presenti nel rigo LM40 deve essere ridotto al fine di ricondurre la loro somma nei limiti dell’imposta sostitutiva di cui ai righi LM11 e LM39.
Nel rigo LM41 (ritenute consorzio) va indicato l’ammontare delle ritenute cedute dal consorzio, indicate nella colonna 2 del rigo RS33, nonché l’eventuale ammontare delle ritenute indicate nel rigo RS40.
Qualora sia stato compilato il quadro RN, l’importo da indicare in questa colonna va diminuito dell’importo relativo alle ritenute indicate nel quadro RS già compreso nella colonna 4 del rigo RN33.
Nel rigo LM42 (differenza), va indicato il risultato della seguente operazione:
LM11 + LM39 – LM40, col. 13 – LM41
Nel caso siano stati compilati due moduli della sezione II alla predetta somma algebrica devono concorrere gli importi di rigo LM39 di entrambi i moduli.
Se il risultato è negativo, indicare l’importo preceduto dal segno meno.
I righi LM43 ed LM44 sono utilizzati sia dai contribuenti che compilano la sezione I del quadro (regime di vantaggio) che dai contribuenti che compilano la sezione II (regime forfetario), per indicare le eventuali eccedenze d’imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione.
Nel rigo LM43 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione), va indicato l’importo di colonna 5 del rigo RX31 del modello Redditi PF 2018, relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
In caso di comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione Redditi 2018 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX31 colonna 5):
- se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, riportare in questa colonna l’importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate;
- se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000), riportare in questa colonna l’importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), dovete indicare l’intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).
Nel rigo LM44 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24), va indicata la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo LM43, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24.
Nel presente rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.
Nella colonna 1 del rigo LM45 (acconti), va indicato l’importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione, in quanto se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
Nella colonna 2 va indicata la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna “Importi a debito versati” della Sezione “Erario” del mod. F24: gli importi degli acconti da considerare nel presente rigo sono quelli con codice tributo 1793 e 1794 (nel caso di adesione al regime di vantaggio o di versamento effettuato in fase di transito al regime forfetario) ovvero con codice tributo 1790 e 1791 (nel caso di adesione al regime forfetario). Va compreso anche l’importo già indicato nella colonna 1 di questo rigo.
Se gli acconti sono stati pagati usufruendo del differimento dei termini o della rateazione, non devono essere considerate le maggiorazioni dell’importo o gli interessi versati.
I righi LM46 (imposta a debito) e LM47 (imposta a credito), vanno compilati per indicare l’imposta sostitutiva a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica:
LM42 – LM43 + LM44 – LM45, col. 2
Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nel rigo LM46 (imposta a debito) e riportato nel rigo RX31, colonna 1. Tale imposta va versata utilizzando l’apposito codice tributo (cod. 1795, se è stata compilata la sezione I del quadro; cod. 1792 se è stata compilata la sezione II).
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia compilato sia la sezione I che la sezione II, (avendo svolto attività in regime di vantaggio nella prima frazione del periodo d’imposta ed attività in regime forfetario nella seconda), l’importo complessivamente dovuto a saldo può essere versato utilizzando il solo codice 1792. Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nel rigo LM47 (imposta a credito). Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata nel rigo RX31, colonna 2.
Nel rigo LM48 (eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3), da compilarsi esclusivamente dai contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio, va indicato il risultato della seguente operazione, solo se positivo:
LM3 – LM2
Nel rigo LM49 va indicata l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali data dalla differenza tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna 2 del rigo LM7 nel caso di regime di vantaggio (sezione I compilata), e/o tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna 2 del rigo LM35, nel caso di regime di forfetario (sezione II compilata).Tale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR, da riportare nel rigo RP21 del quadro RP (Modello REDDITI PF, primo fascicolo).
Perdite non compensate SEZIONE IV
Nel rigo LM50 vanno indicate le eventuali perdite formatesi nel regime di vantaggio non compensate. Tali perdite, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR, richiamato dall’art. 1, comma 108, legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono scomputate dal reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi (Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E).
Pertanto, nelle rispettive colonne 1, 2, 3, 4 e 5, vanno esposte le perdite formatesi nel regime di vantaggio, negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (esposte nelle corrispondenti colonne del rigo LM50, del modello Redditi PF 2018), al netto di quanto utilizzato e, in colonna 6 i contribuenti che compilano la I sezione del quadro espongono la perdita maturata nel 2018 (rigo LM6 della presente dichiarazione).
Nel rigo LM51, colonna 2, va indicato l’importo complessivo delle perdite non compensate relative al regime di vantaggio riportabili senza limite di tempo, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’art. 8, comma 3, del TUIR.
Per i soggetti che compilano la sezione I del presente quadro tale importo ricomprende le perdite conseguite nel presente anno, da evidenziarsi in colonna 1.
Le eventuali perdite pregresse maturate nel regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007) riportabili senza limiti di tempo e non compensate nell’anno vanno invece indicate nell’apposito prospetto contenuto nel quadro RS denominato “Perdite pregresse non compensate nell’anno – Ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio”, seguendo le relative istruzioni. Nello stesso prospetto vanno indicate, in caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio o dal regime forfetario, le perdite pregresse maturate nel regime di vantaggio non compensate.
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Prima di tutto le anticipo l’articolo dove può trovare come si calcolano i contributi INPS nel regime forfettario dei minimi e nel seguito alcune prime informazioni utili
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista – per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o nel regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:
Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
Quadro LM:
– sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011”): flag nella casella “autonomo”; rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014): flag casella “autonomo”[1]; somma dell’importo indicato nel rigo LM34 (reddito lordo) indicato nella colonna 2 (Gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno l’importo indicato nel rigo LM37 perdite pregresse) indicato nella colonna 2 di ciascun modulo della sezione.
Ottimo articolo, complimenti per la cura e l’attenzione con cui è stato redatto. Avete pubblicato qualcosa anche riguardo la sezione contributi previdenziali?