Nel seguito vediamo come funziona il regime della fatturazione elettronica in vigore dal primo gennaio 2019 nei confronti dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario dei minimi anche alla luce delle ultime modifica introdotte con la Legge di Bilancio 2019 per comprendere meglio, attraverso opportuni chiarimenti, come funziona sia verso i clienti sia nei rapporti con i propri fornitori.
Novità: a partire dal 1° luglio 2022 è introdotto con il PNRR l’obbligo di fatturazione elettronica anche i contribuenti del regime forfettario e dei minimi.
Operazioni di vendite a clienti
Sia nel caso si parli di vendite di prodotti sia di servizi i contribuenti che rientrano hanno esercitato opzione per aderire al regime forfettario dei minimi rientrano nella casista dell’esenzione dal regime. Questo non significa che non potranno comunque aderire sfruttando i vantaggi della fatturazione elettronica.
Per regime forfettario si identificano i soggetti che hanno aderito al regime dei minimi previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011 o anche quello forfettario di cui ai commi dal 54 all’89 della Legge n. 190/2014.
Acquisti da fornitori soggetti a fatturazione elettronica
Nel caso degli acquisti invece le fatture dei fornitori saranno emesse mediante fatturazione elettronica a meno che non si tratti anche di fornitori che hanno aderito al regime forfettario dei minimi. Tuttavia eccetto questo caso residuale i fornitori emetteranno nei loro confronti fatture elettroniche che il contribuente minimo potrà scaricare dalla sua area riservata del sito dell’agenzia delle entrate oppure farsi recapitare presso il suo intermedio o tramite indirizzo di posta elettronica certificata PEC.
Vi consiglio sempre e comunque di gestire, soprattutto se aderite al regime dei contribuenti minimi alla fatturazione elettronica utilizzando il Qr code che vi consentirà di reperire anche solo con l’auto del cellulare le fatture di acquisto nella vostre sezione fatture e corrispettivi passando solamente il cellulare.
I fornitori dei contribuenti minimi o forfettari dovranno solo stare attenti perchè per loro non è però obbligatorio inserire né l’indirizzo Pec né il codice destinatario SDI ma potranno essere inseriti anche solo 7 zeri qualora non l’aveste.
Il fornitore avrà l’obbligo di informare il suo cliente sul fatto che la fattura sarà disponibile presso l’area riservata del sito dell’agenzia delle entrate.
Domande e Chiarimenti: FAQ
Fattura Elettronica a contribuente minimo: come comportarsi
Nel caso di un Fornitore che fattura a contribuente in regime dei minimi ex articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011 e nel regime forfettario ex commi 54/89 della Legge 190/2014 sussiste l’obbligo della fatturazione elettronica nei loro confronti.
Mentre i contribuenti nel regime dei minimi o forfettari sono esonerati infatti, i loro fornitori no
Non vi sono quindi novità per coloro che aderiscono a questi regimi agevolati ma vi strano per i loro fornitori anche se molti operatori di settore per evitare di dover subire servizi personalizzati stano comunicando ai loro clienti contribuenti minimi l’abbandono della fattura cartacea per la difficoltà di gestire personalizzazioni sui sistemi e dover fare il distinguo.
La fattura nei confronti di minimi e forfetari va emessa infatti secondo le regole ordinarie previste dalla fatturazione elettronica anche se non sarà obbligatorio inserire né l’indirizzo Pec, né il codice destinatario.
In assenza infatti potrete indicare solo una serie di 7 zeri al posto della partita Iva o del codice fiscale anche se lo sconsiglio perchè la bonifica delle anagrafiche presente sui sistemi di gestione contabile dovranno essere aggiornate di continuo. I 7 zeri infatti saranno connetti a mio avviso solo per u periodo transitorio al pari di quello che avveniva nel primo invio dei modelli intrastat per cui l’inserimento dei 7 zeri era consentito solo una volta.
Obblighi per i contribuenti minimi
Come abbiamo visto non vi sono né obblighi in tema di emissione di fatture elettronica, né obblighi di identificazione al proprio SDI né di conservazione dei documenti elettronici, anche se tuttavia facoltà di questi contribuenti, tuttavia, comunicare ai loro fornitori un indirizzo Pec o un codice destinatario per la ricezione dei documenti.
Conservazione sostitutiva
I soggetti che rientrano nel regime forfettario o dei minimi sono esonerati anche dalla conservazione sostitutiva dei documenti elettronici tuttavia laddove comunichino il propio numero SDI o l’indirizzo PEC le fatture dovranno
essere anche conservate elettronicamente.
Purtroppo no
Per chi ha chiuso la partita Iva e deve emettere fattura elettronica, può adottare il vecchio sistema di emissione di ricevuta fiscale con ritenuta di acconto 20% su cartaceo? Grazie. Antonio.