Ci sono arrivate segnalazioni di clienti che richiedono emissione di fatture elettroniche a Dicembre in anticipata rispetto al momento di ultimazione del servizio al fine di chiudere operazioni di fine anno portando nel panico le amministrazioni delle aziende che possono avere difficoltà problemi ad anticipare l’emissione della fattura o possono essere addirittura impossibilitati a farlo per motivi finanziari e tecnici. Cerchiamo di fornire alcuni chiarimenti ed alcuni esempi che possono meglio aiutare i lettori per aiutargli a gestire il proprio processo di fatturazione interna e anche i rapporti con i propri clienti al fine di metterli in condizioni di fornire anche risposte utili.
Comunicazione Clienti su Scadenza invio delle fatture elettroniche
Alcuni clienti stanno inviando ai propri fornitori richieste di inoltro anticipato delle fatture di dicembre nonostante la prestazione non sia stata completamente resa o il pagamento non sia stato ancora effettuato. Cosa fare? Come comportarsi? Quali sono i miei diritti e perchè questi scrivono queste comunicazioni? Cosa può succedere? Sono solo alcune domande dei lettori che giustamente vedono notificarsi una comunicazione scritta e non sanno come reagire e quale risposta dare. Il rischio di incorrere in sanzione nel diritto tributario e di commettere degli errori che ci potrebbero far esporre a sanzioni o ad accertamenti fiscali da parte dell’agenzia delle entrate è sempre dietro l’angolo.
Esempi di comunicazione del Cliente per richiesta fatturazione anticipata
- “Con la presente invitiamo la società a emettere la fattura del mese di Dicembre 2019, entro e non oltre il
20 dicembre 2019, onde evitare che sia recapitato allo SDI nel 2020 altrimenti ci troveremo costretti ad emetter autofattura.” - “Con la presente Vi richiediamo l’emissione di una fattura al più entro il 25 dicembre per consentire il completamente del processo di fatturazione entro il mese di dicembre Dicembre 2019 e poter effettuare correttamente la liquidazione IVA. In caso contrario procederemo all’auto fatturazione del documento.”
La detrazione dell’IVA necessita senza dubbio della ricezione di una fattura da parte del fornitore e più precisamente dal momento in cui l’IVA diviene esigibile. Il momento di esigibilità dell’IVA coincide con il famoso momento di effettuazione dell’operazione su cui hanno scritto enciclopedie negli anni per cercare di individuare per ciascuna fattispecie l’esatto momento.
Il D.P.R. 633/1972 disciplina per esempio il momento di effettuazione dell’operazione per la vendita di beni materiali, prodotti etc. . Il momento di effettuazione dell’operazione in questo caso coincide con la consegna o spedizione per la vendita di beni.
Il successivo articolo 7 disciplina lo stesso nel caso della prestazione di servizi che si ha nel momento di effettuazione dell’operazione o, al più, al pagamento del corrispettivo.
Il diritto alla detrazione IVA dell’imposta si esercita a partire dalla prima liquidazione, mensile o trimestrale, disponibile relativa e può essere esercitato massimo entro dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Il contribuente per esercitare il diritto alla detrazione deve annotare le operazioni di acquisto nel registro Iva acquisto o comprese anche eventuali bollette doganali e lo deve fare entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
Detrazione IVA di fine anno
Avendo tempo il cliente di emettere fatture relative a operazioni di vendita di prodotti o servizi il cui momento di effettuazione era 31 dicembre 2019, entro il 12 gennaio 2020 successivo si pone il problema di analizzare una serie di casi che influiscono sulla determinazione ed il calcolo della detrazione IVA del mese di Dicembre o del trimestre ottobre-Dicembre.
Ricordo infatti che ai sensi dell’articolo 21, comma 4 del DPR n. 633/1972 “La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo“. Nel seguito si chiarisce meglio cosa debba intendersi e come si individui il momento di effettuazione dell’operazione a seconda delle diverse tipologie di operazioni commerciali.
Si dovrà quindi effettuare un’analisi prendendo in considerazione:
- fatture ricevute a dicembre 2019 con data novembre o dicembre 2019 e registrate nel registro IVA acquisti del mese di dicembre > confluiranno nella liquidazione del mese di dicembre per i contribuenti mensili
- fatture ricevute a gennaio 2020 datate dicembre 2019 che saranno registrate nel registro acquisti del mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020 del cliente
- fatture ricevute a dicembre 2019 datate dicembre 2019 non registrate nel registro acquisti del mese di dicembre 2019 confluiranno nella liquidazione del mese di dicembre 2019
- perle fatture ricevute entro il 31 dicembre 2020 sarà possibile che non sono rientrate nella liquidazione del mese di dicembre sarà possibile portare in detrazione nella dichiarazione annuale IVA da presentare entro il 30 aprile 2020.
Importante: ricordarsi sempre di verificare se nell’area riservata dell’agenzia delle entrate o del fornitore che si sta occupando della gestione delle vostre fatture elettroniche non siano presenti fatture messe a disposizione anche se non recapitate formalmente sempre accedendo alla sezione “Fatture e corrispettivi”.
Per l’individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell’eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto, riportiamo le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al “dopo l’effettuazione dei controlli con esito positivo, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario”.
Questo chiarimento è contenuto nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 e quello del Direttore dell’Agenzia delle entrate pubblicato il 30 ottobre 2019.
Vi ricordo inoltre come chiarito dall’agenzia delle entrate nelle FAQ sulla fatturazione Elettronica che “L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso – ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.
Altro elemento da prendere in considerazione riguarda le novità introdotte dal DL fiscale 2019 che interviene sull’articolo 21 del D.P.R. IVA aggiungendo la lettera g) che impone l’indicazione della la data di effettuazione dell’operazione dell’operazione.
Momento Effettuazione dell’operazione
come chiarito dall’articolo 6 del novellato DPR IVA
In deroga al precedente comma l’operazione si considera effettuata:
- a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo;
- b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell’art. 2, all’atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
- c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, di cui al n. 5) dell’art. 2, all’atto del prelievo dei beni;
- d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
- d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
- d-ter) (lettera abrogata).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
Casi particolari: data ricezione fattura
Ci sono casi in cui la consegna della fattura elettronica non avviene per diverse cause come problemi tecnici nel SDI, casella Pec piena o non attiva mancata comunicazione del codice SDI. In questi casi comunque la fatture viene messa a disposizione nell’area riservata per cui la data di ricezione sarà quella di presa visione da parte del cliente nella sua area riservata. Lo SDI inoltre comunica al fornitore che il cliente ha preso visione della fattura.
La data di presa visione diviene importante perchè da quel momento si avrà diritto a portare in detrazione l’Iva sugli acquisti.
Scadenza Emissione fattura Elettronica
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