Aggiornato il 28 Aprile 2023
Il nuovo Regime Forfettario dei super minimi o Forfettone è previsto per chi supera i 65 mila euro di ricavi ragguagliati all’anno potrebbe essere la vera novità della Manovra 2019 in grado di creare risparmio effettivo di imposta per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti e fino a 100.000
Regime Forfettario Forfettone Super Minimi 2019: come funziona
L’articolo Articolo 1, commi 12-17 infatti introduce un’Imposta sostitutiva per imprenditori individuali
ed esercenti arti e professioni nella misura del 20% ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100.000 euro che non ricadono nel regime forfettario.
Molto importanti quindi che si applica a coloro che non ricadono nel regime dei mimi per cui sembrerebbe potenzialmente sostenibile a tutti i soggetti che non rispettano il requisiti della novità.
Novità Legge di Bilancio 2020
La Legge di Bilancio abroga il disegno della precedente Manovra finanziaria ma solo limitatamente al regime per ricavi conseguiti o incassati compresi tra 65 mila euro e 100 mila euro.
Questo non varia invece quanto introdotto nell’articolo 1 comma 54 del Decreto Legge 190 del 2014 che estendeva dal primo gennaio 2019 la possibilità di aderire al nuovo regime forfettario anche coloro che avevano ricavi fino a 65 mila euro. Articolo 1 Comma 54 In vigore dal 01/01/2019, modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1
54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
Via quindi la famosa Flat Tax ma almeno abbiamo un regime forfettario più allineato a quello degli altri paesi Europei.
Da quando si applica il nuovo forfettone dei super minimi
Il nuovo regime di vantaggio si applica dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito IRPEF delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell’IRAP dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al 20 per cento.
Giusto per farvi un’idea di massima del potere della sostituzione vedete nel seguito in sintesi quali imposte sostituisce l’aliquota unica del 20%:
- Irpef: scaglioni dal 23% al 43%
- Irap: dal 3,9% in sù a seconda delle regioni
- Addizionale regionale e comunali: stimate 2% di tassazione in media anche se varia a seconda del singolo comune seppure di poco
Al riguardo la relazione illustrativa al DDL precisa che tale imposta sostitutiva, pari al 20 per cento, può essere applicata in luogo della tassazione progressiva per scaglioni e, dunque, è un regime opzionale; essa si applica inoltre al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Calcolo del reddito imponibile Irpef
Altro elemento fondamentale di questa nuova aliquota riguarda la modalità di determinazione ordinaria del reddito imponibile almeno così si trova scritto nella relazione illustrativa che potrebbe far presumere che il reddito imponibile si determini al pari di un contribuente ordinaria con la possibilità di poter dedurre tutti i costi strumentali all’attività. Su questo comunque sarà necessario un chiarimento perchè mi sembrerebbe contravvenire alle consuete caratteristiche e funzionamento dell’imposta sostitutiva che non consente la deduzione di costi ai fini della determinazione del reddito tassabile.
Le modalità di gestione delle perdite sarebbero quelle previste per un contribuente ordinario ex articolo 8 del Tuir (per cui si veda l’articolo 7 del DDL in esame).
Gestione contabile e amministrativa
Trattandosi di contribuente ordinario anche oltre gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa operanti in contabilità semplificata o ordinaria (per opzione).
Dal momento che la norma configura un regime opzionale, sembrerebbe opportuno precisare – anche rinviando a un provvedimento secondario – le modalità di esercizio della relativa scelta. Sarà presumibile pensare che vi sarà il modello aa9/7 variazioni partite Iva da modificare oppure altra comunicazione da effettuare magari direttamente in dichiarazione dei redditi.
Come anticipato in premessa, l’imposta sostitutiva al 20 per cento trova applicazione, dal 2020, ai soggetti che non rientrano nel regime forfettario “esteso”, come risultante dalle modifiche dell’articolo 4 del DDL in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Il comma 13 individua le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva.
In particolare, per individuare tali soglie:
- non rilevano gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d’imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all’apposito regime premiale (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 9 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).
Esclusioni dal regime forfettario dei super minimi
Il legislatore individua anche i casi di esclusione, ovvero i requisiti da rispettare per accedere; non potranno accedere al nuovo regime:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili (che, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. IVA, n. 633 del 1972, sono operazioni esenti da IVA) o di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993). Sulla base della normativa vigente, se tali soggetti non operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni ed effettuano le cessioni nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, ai primi spetta il rimborso dell’imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all’articolo 5 del citato TUIR), a srl o ad associazioni in partecipazione;
- persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro. La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento, analogamente a quanto previsto all’articolo 4.
L’originario disegno di legge esclude i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Ritenuta d’acconto nel regime forfettario
La ritenuta non si applica al pari di quello che avviene per il regime forfettario dei minimi ordinario per cui; il comma 15 prescrive che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, spetta ai contribuenti rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Basterà farlo all’interno della fattura o nell’incarico che viene fatto firmare al cliente.
Il comma 16 dispone che le persone fisiche (come precisato alla Camera, in luogo di riferirsi ai “soggetti”) che applicano l’imposta sostitutiva non debbano effettuare le ritenute alla fonte obbligatorie per legge (di cui al titolo III del DPR n. 600 del 1973 sull’accertamento tributario), ma sono obbligati, nella dichiarazione dei redditi, a indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Agevolazioni amministrative e su adempimenti
Il comma 17 dispone che l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle persone fisiche:
- esonera dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per cui si vedano i commi 5 e 6 del disegno di legge in esame;
Fatturazione elettronica obbligatoria
Per questi contribuenti tuttavia, vista la dimensione del fatturato sviluppato nell’anno, viene previsto l’obbligo di gestione del proprio ciclo attivo con la fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.
Si rammenta in questa sede che il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a rinnovare fino al 31 dicembre 2019 le esenzioni IVA previste dal citato regime forfettario (disciplinato dalla legge di stabilità 2015 e modificato dal provvedimento in parola) con la decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE. In tal modo ha risposto alla richiesta di autorizzazione avanzata dall’Italia per continuare a prevedere, in deroga all’articolo 285 della direttiva n. 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA, l’esenzione da IVA per i contribuenti in regime forfettario.
Già con la decisione n. 2008/737/CE, l’Italia era stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 30.000 euro fino al 31 dicembre 2010. La misura di deroga era stata quindi prorogata, dapprima fino al 31 dicembre 2013, successivamente – con la decisione n. 2013/678/UE – fino al 31 dicembre 2016; contestualmente, la decisione del 2013 ha aumentato fino a un volume di affari annuo di 65.000 euro la soglia massima di esenzione autorizzata.
Si rammenta che la relazione tecnica che accompagna il DDL originario fa riferimento alla necessità di ottenere la previa deroga comunitaria per la suddetta esenzione IV.
Il testo definitivo della Manovra 2019 – Legge di Bilancio potete visionarlo nel seguente articolo di approfondimento:
http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/testo-legge-nuovo-regime-minimi-forfettario/19711/