Dopo avere avviato la vostra attività nasce l’esigenza di aprire la vostra posizione previdenziale INPS e versare i contributi, cosa che può avvenire essenzialmente in 2 modi ossia attraverso la vostra cassa previdenziale di appartenenza (cassa dottori commercialisti, cassa forense, cassa ingegneri, architetti, e altre) o attraverso la gestione separata INPS.
Questo articolo vi descrive in sintesi chi deve versare i contributi alla gestione separata e chi all’INPS, nonché le modalità per l’individuazione del reddito imponibile soggetto al prelievo previdenziale, l’indicazione in fattura del contributo addebitato al cliente per rivalsa, le modalità di calcolo e anche quelle di versamento mediante modello F24. Il contributo alla gestione separata sarà versato in misura pari ad una aliquota di finanziamento moltiplicato per una base imponibile: il risultato sarà l’importo del contributo previdenziale da versare all’Inps secondo le modalità e tempistiche sotto descritte a fronte della prestazione lavorativa erogata.
Dove nasce l’obbligo al versamento del contributi INPS
Vi riporto direttamente il passo della norma che vi aiuterà a capirne l’origine: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva attività’ di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”. La parte in grassetto evidenza propria la caratteristica principale che impone l’apertura della partita Iva ossia professione abituale, ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo.
Soggetti obbligati al versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS
Chi deve versare il contributo alla gestione separata INPS e procedere al pagamento con modello F24 dei contributi previdenziali ed assistenziali. Come visto sopra sono coloro che hanno aperto la partita Iva e coloro che superano determinati limiti reddituali pur non avendola aperto e svolgono prestazioni occasionali. Prima di tutto sono coloro che, come scritto in questo articolo, emettono ricevute fiscali per prestazioni occasionali, di importo complessivamente superiore a 5 mila euro l’anno e che dovranno versare il contributo INPS solo sul differenziale rispetto alla soglia limite dei 5 mila euro e sempre chè non li versino già ad una cassa specifica di appartenenza, o anche quelli che, pur potendosi iscrivere, non lo fanno o non versano il contributo soggettivo.
In calce all’articolo trovate l’elenco dei soggetti che devono iscriversi alla gestione separata superati i limiti descritti nel seguito
Poi abbiamo una serie di categorie minori di soggetti che hanno l’obbligo di versamento e che sono i venditori a domicilio, oppure i soci di associazioni in partecipazione che apportano solo lavoro o anche le mini collaborazioni ossia inferiori a 30 giorni e/o a fronte di compensi inferiori a 5 mila euro per lo stesso datore di lavoro.
I nuovi Limiti tuttavia definiscono una prestazione occasionale in modo diverso introducendo dei correttivi.
Ci siamo lasciati nell’articolo dedicato alle prestazioni occasionali dove abbiamo chiarito che la definizione di prestazioni occasionale si definisce come quella prestazione a fronte del quale viene un compenso complessivamente non superiore a 5 mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori. Si definisce prestazione occasionale anche quella prestazione di lavoro autonomo a fronte della quale si incassano compensi inferiori a 5 mila euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori oppure inferiore a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese ad un unico datore di lavoro/cliente.
Al superamento di questi limiti scatta anche l’iscrizione alla gestione separata INPS. Immagino tuttavia che se vi state giò informando sulle aliquote avrete già smarcato questa domanda per cui passiamo oltre.
La prima domanda da porsi
Prima di tutto dovrete identificare la vostra tipologia di reddito e porvi la domanda: faccio reddito di impresa o di lavoro autonomo e professionale. Questa domanda potrebbe sembrare semplice in realtà nasconde una riflessione sulla natura del vostro lavoro o attività, la dotazione di mezzi, beni mobili ed immobili, dotazioni di capitale e capacità organizzative che mettete a servizio del raggiungimento del vostro reddito. In questa sede ci occupiamo dei professionisti e se ne avrete bisogno parlerò anche dei contributi previdenziali dovuti da coloro che generano reddito di impresa.
Laddove prevalgano le vostre doti professionali rispetto a quelle di capitale ed organizzazione allora saremo in presenza di un’attività professionale di lavoro autonomo (e molti di voi come prima risposta sostengono che senza di loro certo l’azienda non esisterebbe, quindi è di lavoro autonomo :-)
Oltre a questi le ulteriori caratteristiche dell’attività professionale è la continuità e l’abitualità (presupposto di cui abbiamo parlato più volte per identificare i soggetti obbligati all’apertura della partita Iva), l’autonomia nello svolgimento dell’attività, ossia l’assenza della subordinazione.
In calce trovate anche il nuovo articolo dedicato al calcolo del contributo INPS da versare alla gestione separata con il file editabile in xls.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.
Conseguentemente, per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00.
Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2022 (€ 49,91) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 22,80% | 23,28% |
La riduzione contributiva al 22,80 % (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità) | € 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità) | € 3.788,81 (3.781,37 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 325,48 (324,86 IVS + 0,62 maternità) | € 331,98 (331,36 IVS + 0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 309,24 (308,62 IVS + 0,62 maternità) | € 315,73 (315,11 IVS + 0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (cfr. le circolari n. 102 del 12 gennaio 2003, n. 29 del 17 febbraio 2021 e n. 84 del 10 giugno 2021) prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00.
Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 48.279,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 48.279,00 | 25% | 25,48% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 48.279,00 | 22,80% | 23,28% |
superiore a € 48.279,00 | 23,80% | 24,28% |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 (cfr. il seguente paragrafo 5).
4. Massimale imponibile di reddito annuo
L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2022 pari a € 48.279,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l’anno 2022, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 più € 32.186,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, a € 105.014,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%) | € 20.019,70 (48.279,00*24,48% +32.186,00*25,48) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 18.667,88(48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%) | € 19.054,11(48.279,00*23,28% +32.186,00 *24,28%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%) | € 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%) | € 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%) |
Calcolo del contributo
Per i commercianti la legge definisce un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche se quello effettivo accertato ai fini fiscali risulta inferiore alla soglia prevista (inferiore o negativo).
Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (cosiddetto contributo minimo obbligatorio).
Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).
I contributi sono dovuti entro un reddito massimo imponibile.
È inoltre dovuto il contributo per maternità, stabilito in misura fissa in 0,62 euro mensili.
Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1° gennaio 1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.
Si rinvia alla circolare INPS 8 febbraio 2022, n. 22 per la determinazione dell’importo del contributo minimo obbligatorio e delle quote applicabili per il calcolo della contribuzione eccedente il minimale, per il 2022, sia per i titolari che per i collaboratori nonché per le eventuali agevolazioni contributive usufruibili in presenza di determinati requisiti.
Reddito imponibile
L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli percepiti per attività che non richiedono l’iscrizione, denunciati ai fini IRPEF nell’anno considerato.
La base imponibile dei soci lavoratori di S.r.l. è costituita, inoltre, dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio per la quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione riservata dall’assemblea e dalla loro distribuzione ai soci.
Chi deve iscriversi alla gestione separata
Sono obbligati all’iscrizione i titolari di partita iva che svolgono attività di lavoro autonomo, arti e professione e liberi professionisti privi non iscritti ad un albo o privi di una gestione di previdenza di categoria o che comunque possono scegliere se iscriversi alla cassa dell’albo oppure no (come i dottori commercialisti per fare un esempio).
Sono obbligati anche i collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetti lavoratori con contratto co. co. co. o collaboratori a progetto. Sono obbligati anche coloro che svolgono prestazioni occasionali con reddito superiore a 5.000 euro. Anche i prestatori di lavoro occasionale accessorio remunerati tramite voucher o tramite libretto di famiglia.
Sono obbligati anche gli amministratori di società compresi i membri del collegio sindacale o i revisori della società. Lo sono anche i componenti di collegi e di commissioni.
Sono obbligati anche i venditori porta a porta o a domicilio semprechè superano il limite dei 5.000 euro annui.
Sono obbligati anche gli spedizionieri doganali anche privi di contratti di lavoro dipendente
Sono obbligati anche i ricercatori a contratto o ricercatori che comunque percepiscono assegni di ricerca o di borse di studio o dottorati di ricerca.
Sono obbligati anche altre categorie residuali come gli amministratori locali.
Versamenti
Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze:
- 16 maggio 2022;
- 22 agosto 2022;
- 16 novembre 2022;
- 16 febbraio 2023.
Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (se il versato non corrisponde al dovuto) all’anno successivo, quando è noto il reddito conseguito.
I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati dopo 30 giorni o rateizzati in massimo sei rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.
Per determinare i contributi previdenziali, i contribuenti devono compilare il quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche.
Aliquote contributive 2022
Accertamenti fiscali
A partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge un’attività di controllo tramite accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’INPS.
Gli accertamenti che influiscono sulla contribuzione INPS sono:
- la liquidazione automatica ai sensi dell’articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 (-CIR);
- l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73;
- indici sintetici di affidabilità-ISA (studi di settore e parametri);
- gli accertamenti unificati.
Prestazione occasionale: si devono versare i contributi INPS?
Vi anticipo che l’obbligo all’iscrizione alla gestione separata INPS scatta anche quando superate la soglia di esenzione prevista per coloro che che effettuano prestazioni occasionali sopra la soglia di esenzione dei 5 mila euro lordi.
Per approfondimento leggere l’articolo gratuito dedicato alla prestazione occasionale.
Contributi INPS per i contribuenti del regime forfettario dei Minimi
Potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio al versamento dei Contributi INPS per i contribuenti del regime dei Minimi
Scadenza per il versamento dei contributi alla gestione separata INPS
Valgono le regole viste per il versamento degli acconti Irpef ossia assistiamo alle solite scadenze del 16 giugno o del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per quello che concerne gli acconti (che possono beneficiare anche della rateizzazione) e del versamento del secondo acconto (che deve essere versato in un’unica soluzione) e che subiscono spesso e volentieri delle proroghe che potete leggere eventualmente qui di seguito.
Rateizzazione contributi Previdenziali INPS
Al pari di quanto avviene per l’Irpef o l’Ires anche i contributi previdenziali potranno essere rateizzati con la maggiorazione a titolo di interessi dello 0,33% mensili.
Ricordiamo che il versamento del contributo previdenziale, seppur rateizzato, nel caso in cui non sia pagato non potrà essere oggetto di successivo ravvedimento per cui eventuali omessi versamenti saranno sanzionati con una aliquota minima pari al 30% oltre ad applicazione degli interessi.
Guida al versamento Gestione Separata INPS Guida alla compilazione della fatturaBorse di studio e gestione separata
Potete leggere l’articolo dedicato al versamento dei contributi INPS per i titolari di borse di studio, dottorati di ricerca e assegni periodici. Nell’articolo sono riportati in sintesi i casi di iscrizione obbligatoria, le tempistiche e le modalità di versamento dei contributi previdenziali INPS. Sono ricompresi anche i casi Erasmus o Socrates o altri programmi della Comunità Europea.
La normativa di riferimento lo trovate nella Legge 335 del 1995
I massimali di reddito superati i quali non sono più dovuti contributi alla gestione separata Inps
TABELLA MASSIMALI REDDITO INPS STORICA
Anno | Categoria assicurati | Massimale | Aliquota | Contributo annuo massimo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lire | Euro | Lire | Euro | |||
1996 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (dal 1/04/96) | 132.000.000 | 68.172,31 | 10% | 13.200.000 | 6.817,23 |
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati (dal 30/06/96) | ||||||
1997 | Tutti gli iscritti | 137.148.000 | 70.831,03 | 10% | 13.714.800 | 7.083,10 |
1998 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 139.480.000 | 72.035,41 | 12% | 16.737.600 | 8.644,25 |
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 10% | 13.948.000 | 7.203,54 | |||
1999 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 141.991.000 | 73.332,23 | 12% | 17.038.920 | 8.799,87 |
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 10% | 14.199.100 | 7.333,22 | |||
2000 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 144.263.000 | 74.505,62 | 13% | 18.754.190 | 9.685,73 |
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 10% | 14.426.300 | 7.450,56 | |||
2001 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 148.014.000 | 76.442,85 | 13% | 19.241.820 | 9.937,57 |
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 10% | 14.801.400 | 7.644,29 | |||
2002 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 152.010.749 | 78.507,00 | 14% | 21.281.505 | 10.990,98 |
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 10% | 15.201.075 | 7.850,70 | |||
2003 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 155.658.682 | 80.391,00 | 14% | 21.792.215 | 11.254,74 |
Titolari di pensione diretta | 12,50% | 19.457.335 | 10.048,88 | |||
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta | 10% | 15.565.868 | 8.039,10 | |||
2004 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – fino a E. 37.883 | 159.550.584 | 82.401,00 | 17,80% | 29.261.993 | 15.112,56 |
Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – da E. 37.884 a E. 82.401 | 18,80% | |||||
Titolari di pensione diretta | 15,00 | 23.932.588 | 12.360,15 | |||
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta | 10,00 | 15.955.058 | 8.240,10 | |||
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – fino a E. 37.883 | 17,30% | 28.464.234 | 14.700,55 | |||
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – da E. 37.884 a E. 82.401 | 18,30% | |||||
2005 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – fino a E. 38.641 | 162.741.557 | 84.049,00 | 18% | 30.172.702 | 15.582,90 |
Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – da E. 38.642 a E. 84.049 | 19% | |||||
Titolari di pensione diretta | 15% | 24.411.234 | 12.607,35 | |||
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta | 10% | 16.274.156 | 8.404,90 | |||
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – fino a E. 38.641 | 17,50% | 29.358.984 | 15.162,65 | |||
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – da E. 38.642 a E. 84.049 | 18,50% | |||||
2006 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – fino a E. 39.297 | 165.508.487 | 85.478,00 | 18,20% | 31.016.733 | 16.018,81 |
Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – da E. 39.298 a E. 85.478 | 19,20% | |||||
Titolari di pensione diretta | 15% | 24.826.273 | 12.821,70 | |||
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta | 10% | 16.550.849 | 8547,80 | |||
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – fino a E. 39.297 | 17,70% | 30.189.199 | 15.591,42 | |||
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – da E. 39.298 a E. 85.478 | 18,70% | |||||
2007 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 168.817.572 | 87.187,00 | 23,50% fino al 6/11/07 | 39.672.236 | 20.488,95 |
23,72% dal 7/11/07 | 40.043.535 | 20.680,76 | ||||
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 16% | 27.010.812 | 13.949,92 | |||
2008 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 171.687.125 | 88.669,00 | 24,72% | 42.441.063 | 21.918,98 |
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 17,00% | 29.186.811 | 15.073,73 | |||
2009 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 177.182.259 | 91.507,00 | 25,72% | 45.571.276 | 23.535,60 |
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 17,00% | 30.120.984 | 15.556,19 | |||
2010 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 178.421.472 | 92.147,00 | 26,72% | 47.674.220 | 24.621,68 |
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 17,00% | 30.331.650 | 15.664,99 |
Come vedete ne abbiamo fatta di strada. A titolo di esempio vi segnalo che nel 2013 le aliquote contributive erano così suddivise:
- Contribuenti che hanno anche altra posizione previdenziale o che percepiscono un reddito da pensione indiretta, o che sono titolari di pensione diretta a carico di qualsiasi gestione previdenziale: 20% di cui 2/3 (13,33%) a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico proprio (6,67%);
- Contribuenti senza altra copertura previdenziale: 27,72% di cui 2/3 (18,48% a carico del datore di lavoro e un terzo 9,24% a carico proprio e fino a Euro 99.034
Aliquote Anni precedenti: Quanto vale il contributo dovuto alla gestione separata INPS nel 2017
Anche qui ci corre in soccorso in modo più agevole la norma che detta chiaramente quanto si deve versare all’articolo 2 comma 29 della Legge 335 del 1995: “29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e’ dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e’ applicato sul reddito delle attivita’ determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno. Il contributo e’ adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l’organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.”
Il contributo minimale che si descrive nel passaggio sopra viene disciplinata dalla precedente norma all’articolo 1 della Legge 233 del 1990: “3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e’ fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell’anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dell’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni”
A sua volta DL 402 del 1981 all’articolo 1 recita: “Minimale di retribuzione ai fini contributivi – A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto. I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei.
La prima revisione triennale ha effetto dal 1 gennaio 1984. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge ((13 marzo 1958)), n. 250, e per i lavoratori a domicilio, e’ stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000. L’ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione generale obbligatoria. Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto.
Le aliquote contributive INPS della gestione separata 2017
Le aliquote contributive della gestione separata per i prossimi anni
Nella circolare n.12 del 2017 l’INPS introduce le nuove aliquote per il calcolo dei contributi da versare alla gestione separata INPS nonché i massimali al di sopra dei quali scatta l’esenzione. L’aliquota per i lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD è del 33% mentre quella per il versamento dei contributi IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli resta ferma al 27,87%.
Per gli artigiani e commercianti di età superiore ai 21 anni l’aliquota è del 23,55% se artigiani e del 23,64% se commercianti mentre per se collaboratori diventa del 20,55% se artigiani o del 20,64% se commercianti;
Contributo minimo Inps 2017 gestione separata
L’importo del contributo minimo da versare alla gestione separata è pari a euro 3.887,04 su base annua e euro 323,92 su base mensile per i professionisti e a € 4.975,44 su base annua e € 414,62 su base mensile per gli altri iscritti.
Le aliquote contributive per i prossimi anni saranno costituite da una base fissa dello 0,72% e di una variabile che nel 2017 sarà pari al 25%. Questo sempre che non abbiate superato il massimale contributivo visto sopra al di sopra del quale il versamento non sarà più obbligatorio. Mi raccomando sempre di verificare le aliquote ed i massimali con l’INPS in quanto sono soggetti a variazioni.
Novità 2018 per artigiani e commercianti che nel 2018 dovranno versare il 24% L’adeguatezza delle pensioni, però, è anche un problema di carriera e di reddito: se durante la vita lavorativa si alternano periodi di attività ad altri di inattività e se il reddito è comunque basso, si fatica ad accumulare un montante contributivo adeguato e a maturare i requisiti minimi per il pensionamento, perché nella gestione separata a chi versa meno del minimale non viene accreditato tutto l’anno di anzianità, ma solo i mesi corrispondenti a quanto pagato.
Riferimenti normativi: tra i principali Legge 134/2012, articolo 46 Decreto del Ministero D.M. 2 maggio 1996, n. 281
Legga il nuovo articolo dedicato all’agente immobiliare occasionale
sono dipendente di una azienda privata,un amico che ha un agenzia immobiliare mi ha chiesto se li do una mano per segnalazioni e passare qualche cleinte,mi ha spiegato che nel caso vada a buon fine un affare mi da una perc. però devo fare io la ricevuta di prest. occasionale a lui,
domande:
che cosa rischio?
io sono già iscritto all’inps ,che dicitura va messa nella ricevuta?
grazie in anticipo
Salve, sto aprendo una partita iva, per libera professione con regime dei minimi e vorrei sapere se guadagnando € 12.000,00 l’ anno devo pagare i contributi per la gestione separata calcolato sui € 12.000,00 o solo sulla somma che eccede i 5.000,00,? E poi è vero che aprendo una p. Iva nel 2016 a giugno 2017 dovrò versare oltre a quanto dovuto per il 2016 anche gli acconti del 2017?
Il collaboratore occasionale effettua l’iscrizione. il procedimento è molto semplice basta scaricare il modulo sul sito dell’Inps ed inviarlo . Se chiami il call center ti danno tutte le spiegazioni. Se invece non vuoi seccature rivolgiti ad una agenzia di servizi (20 euro e ti fa il tutto).
Saluti
Annalisa
Per coloro che collaborano con cooperative sociali in maniera occasionale, in caso di superamento dei 5000€, l’iscrizione alla gestione separata viene effettuata dal committente o dal prestatore stesso?
Grazie
Grazie Annalisa del contributo :-)
Carissimo Ezio, verserà alla gestione separata inps l ‘importo a debito calcolato sulla base del reddito percepito nella dichiarazione dei redditi. Cordiali Saluti
Sono dipendente a tempo pieno e svolgo saltuariamente prestazioni da docente per un corso. In merito a tale attività mi viene chiesto di aprire partita iva. Vorrei farlo entro fine anno per rientrare nel regime dei minimi. Ma il mio dubbio è:”nonostante fatturerò meno di 5000 euro all’anno, avendo partita iva e non avendo cassa di appartenenza, devo versare alla gestione sepaqrata inps?”. Rientra tale attività come occasionale nonostante l’apertura della partita iva?
Salve, sono un edicolante, situazione complessa. La faccio breve: dato che posso operare senza avere partita iva e ho un imponibile annuo che oscilla proprio attorno i cinquemila euro, devo comunque pagare quelle aliquote? Esempio: se su 5000 annui pago 3500 (annui) di gestione separata come “sopravvivono”? Grazie.
Significa che lei nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 ha indicato reddito professionale. IN caso contrario impugni la cartella richiedendone lo sgravio. Provi prima a farlo recandosi all’INPS, magari si accorgono dell’errore ed evitate il ricorso.
Le prestazioni occasionali non sono soggette all’INPS. Solo se supera i 5 mila euro annui per cui non capisco cosa le ha fatto o trattenuto e dove le avrebbe versate…Se smette di lavorare non deve versare alcunchè alla gestione separata ma quei soldi reserebbero li e non potrebbe prenderli fino al versamento di annualità contributive minime o fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici
La contributzione non funziona in mesi ma è annuale e non dipende dalla fatturazione ma da quanto versa lei annualmente. Ci sarà poi comunque un minimo annuale da rispettare immagino come anche in altre casse previdenziale per liberi professonisti.
Sono inscritta alla gestione separata dal 2007 come disegnatore tecnico.
Non riesco a capire quanto si deve FATTURARE per avere 12 mesi di contribuzione segnati nel’estratto conto inps.
Salvo nel 2015 ho fatto lavoro occasionale inizialmente tre mesi 2000€ e poi 3000€ MA PRIMA DEI 3000 MI SONO ISCRITTO SLLA GESTIONE SEPARATA PERCHE DOVEVO INIZIARE ALTRO RAPPORTO OCCASIONALE DI 2000 €. Il comune si è occupato di tutto trattenendodi i soldi da versare all’ Inps. Ma se non dovessi più lavorare bisogna pagare per la gestione separata?
Buonasera , mio marito è artigiano e paga l’inps, fa anche qualche progetto come libero professionista pagando il contributo integrativo ad inarcasse. È obbligato ad iscriversi e pagare anche la gs?
salve
sono un avvocato, che ha aperto nel 2009 la partita iva e dichiarato scarsi 1000€ per quell’anno.
l’inps d’ufficio mi iscrive alla gestione separata e mi richiede i soldi nel giugno 2015 per il 2009. ma l’iscrizione alla gestione separata non è legata al reddito anche se si ha partita iva?
Con Decreto Legge 98/2011 convertito in Legge 111/2011 all’art. 18 comma 12 si è definitivamente chiarito che non sono tenuti all’iscrizione gestione separata INPS gli ingegneri iscritti all’Ordine, dovendo corrispondere all’ Inarcassa (alla luce del vigente Regolamento) il solo il contributo integrativo. Molti colleghi accertati con l’operazione POSEIDONE si sono rivolti alla Magistratura e a tutt’oggi tutte le sentenze sono di condanna all’INPS di cancellazione dalla gestione separata. La prima di queste sentenze è la n. 339/2013 del Tribunale di Rieti ottenuta dall’Avv. Chiara Mestichelli (legale convenzionato con il Sindacato INAREDIS). A tutt’oggi, dopo numerosissime Sentenze in tutta Italia, non ho ricevuto notizia di disposizioni giudiziarie avverse.
ISCRITTO AD ALBO = NON DEVI ISCRIVERTI A G.S. INPS
I contributi andrebbero corrisposti ad Inarcassa, l’unica Cassa che può implementare la propria Gestione Separata. Ma, Inarcassa consapevolmente non hai provveduto a modificare ed aggiornare il proprio statuto, in maniera da consentire l’iscrizione di nuovi associati assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, (essendo Inarcassa “privatizzata” con una propria gestione privata, ha eluso ed elude le previsioni normative, per le quali il D. Lgs 103/96, in attuazione della L. 335/95 (art. 2, c. 25), aveva previsto la costituzione di apposite casse professionali o l’inclusione in altre già esistenti (vedasi C.re INPS 201/96)).
La GS INPS nasce come gestione assicurativa a carattere residuale, estendendo la copertura previdenziale obbligatoria, alle categorie che nè risultavano all’epoca prive. Tale Gestione Separata, creata in seno all’INPS con Legge 335/1995, opera a decorrere dal 1.01.1996, estendendo la tutela previdenziale ed assistenziale ai collaboratori ed a tutti gli altri lavoratori autonomi non appartenenti a categorie specifiche: chimici, agronomi e dottori forestali, geologi, attuari, infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia, psicologi, biologi, periti industriali, periti agrari ed agrotecnici, giornalisti professionisti e pubblicisti.
Nell’ambito delle attività a sostegno della professione, Inarcassa ha istituito una Fondazione degli architetti e ingegneri liberi professionisti, preposta alla tutela, promozione, sviluppo e sostegno dell‟attività degli ingegneri e architetti che esercitano la libera professione in forma esclusiva.
Il Sindacato Inaredis, intende implementare la propria Gestione Separata, andando a colmare il vuoto assicurativo lasciato dalla stessa Inarcassa, con l’obiettivo di estendere la copertura previdenziale obbligatoria anche ai liberi professionisti che svolgono l’attività professionale in forma non esclusiva.
Di seguito, la Sentenza n.137/2015 del 07/05/2015, del Tribunale del Lavoro di Lanciano (Ch), si pronuncia, riconfermando l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla G.S. INPS.
http://s11.postimg.org/v04w6xbb7/sentenza_Trib_lavoro_di_Lanciano1.jpg
http://s8.postimg.org/jhco5hgfp/sentenza_Trib_lavoro_di_Lanciano2.jpg
http://s22.postimg.org/5k1dwtlch/sentenza_Trib_lavoro_di_Lanciano3.jpg
http://s24.postimg.org/noi3b9io5/sentenza_Trib_lavoro_di_Lanciano4.jpg