Gestione Separata INPS 2023 per Liberi professionisti Iva versamento Guida pratica

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Aggiornato il 29 Agosto 2023

INPS

Dopo avere avviato la vostra attività nasce l’esigenza di aprire la vostra posizione previdenziale INPS e versare i contributi, cosa che può avvenire essenzialmente in 2 modi ossia attraverso la vostra cassa previdenziale di appartenenza (cassa dottori commercialisti, cassa forense, cassa ingegneri, architetti, e altre) o attraverso la gestione separata INPS.
Questo articolo vi descrive in sintesi chi deve versare i contributi alla gestione separata e chi all’INPS, nonché le modalità per l’individuazione del reddito imponibile soggetto al prelievo previdenziale, l’indicazione in fattura del contributo addebitato al cliente per rivalsa, le modalità di calcolo e anche quelle di versamento mediante modello F24. Il contributo alla gestione separata sarà versato in misura pari ad una aliquota di finanziamento moltiplicato per una base imponibile: il risultato sarà l’importo del contributo previdenziale da versare all’Inps secondo le modalità e tempistiche sotto descritte a fronte della prestazione lavorativa erogata.

Dove nasce l’obbligo al versamento del contributi INPS

Vi riporto direttamente il passo della norma che vi aiuterà a capirne l’origine: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva attività’ di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”. La parte in grassetto evidenza propria la caratteristica principale che impone l’apertura della partita Iva ossia professione abituale, ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo.

Soggetti obbligati al versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS

Chi deve versare il contributo alla gestione separata INPS e procedere al pagamento con modello F24 dei contributi previdenziali ed assistenziali. Come visto sopra sono coloro che hanno aperto la partita Iva e coloro che superano determinati limiti reddituali pur non avendola aperto e svolgono prestazioni occasionali. Prima di tutto sono coloro che, come scritto in questo articolo, emettono ricevute fiscali per prestazioni occasionali, di importo complessivamente superiore a 5 mila euro l’anno e che dovranno versare il contributo INPS solo sul differenziale rispetto alla soglia limite dei 5 mila euro e sempre chè non li versino già ad una cassa specifica di appartenenza, o anche quelli che, pur potendosi iscrivere, non lo fanno o non versano il contributo soggettivo.

In calce all’articolo trovate l’elenco dei soggetti che devono iscriversi alla gestione separata superati i limiti descritti nel seguito

Poi abbiamo una serie di categorie minori di soggetti che hanno l’obbligo di versamento e che sono  i venditori a domicilio, oppure i soci di associazioni in partecipazione che apportano solo lavoro o anche le mini collaborazioni ossia inferiori a 30 giorni e/o a fronte di compensi inferiori a 5 mila euro per lo stesso datore di lavoro.

I nuovi Limiti tuttavia definiscono una prestazione occasionale in modo diverso introducendo dei correttivi.

Ci siamo lasciati nell’articolo dedicato alle prestazioni occasionali dove abbiamo chiarito che la definizione di prestazioni occasionale si definisce come quella prestazione a fronte del quale viene un compenso complessivamente non superiore a 5 mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori. Si definisce prestazione occasionale anche quella prestazione di lavoro autonomo a fronte della quale si incassano compensi inferiori a 5 mila euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori oppure inferiore a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese ad un unico datore di lavoro/cliente.

Al superamento di questi limiti scatta anche l’iscrizione alla gestione separata INPS. Immagino tuttavia che se vi state giò informando sulle aliquote avrete già smarcato questa domanda per cui passiamo oltre.

La prima domanda da porsi

Prima di tutto dovrete identificare la vostra tipologia di reddito e porvi la domanda: faccio reddito di impresa o di lavoro autonomo e professionale. Questa domanda potrebbe sembrare semplice in realtà nasconde una riflessione sulla natura del vostro lavoro o attività, la dotazione di mezzi, beni mobili ed immobili, dotazioni di capitale e capacità organizzative che mettete a servizio del raggiungimento del vostro reddito. In questa sede ci occupiamo dei professionisti e se ne avrete bisogno parlerò anche dei contributi previdenziali dovuti da coloro che generano reddito di impresa.

Laddove prevalgano le vostre doti professionali rispetto a quelle di capitale ed organizzazione allora saremo in presenza di un’attività professionale di lavoro autonomo (e molti di voi come prima risposta sostengono che senza di loro certo l’azienda non esisterebbe, quindi è di lavoro autonomo :-)
Oltre a questi le ulteriori caratteristiche dell’attività professionale è la continuità e l’abitualità (presupposto di cui abbiamo parlato più volte per identificare i soggetti obbligati all’apertura della partita Iva), l’autonomia nello svolgimento dell’attività, ossia l’assenza della subordinazione.

In calce trovate anche il nuovo articolo dedicato al calcolo del contributo INPS da versare alla gestione separata con il file editabile in xls.

2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.

Conseguentemente, per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00.

Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2022 (€ 49,91) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

  ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni24%24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni22,80%23,28%

La riduzione contributiva al 22,80 % (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

  ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni€ 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità)            € 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€ 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità)€ 3.788,81 (3.781,37 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:

  ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni€ 325,48 (324,86 IVS + 0,62 maternità)€ 331,98 (331,36 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€ 309,24 (308,62 IVS + 0,62 maternità)€ 315,73 (315,11 IVS + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (cfr. le circolari n. 102 del 12 gennaio 2003, n. 29 del 17 febbraio 2021 e n. 84 del 10 giugno 2021) prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00.

Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

  Scaglione di redditoArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 annifino a € 48.279,0024%24,48%
superiore a € 48.279,0025%25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 annifino a € 48.279,0022,80%23,28%
superiore a € 48.279,0023,80%24,28%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 (cfr. il seguente paragrafo 5).

4. Massimale imponibile di reddito annuo

L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2022 pari a € 48.279,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2022, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 più € 32.186,00). 

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, a € 105.014,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:  

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni€ 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%)€ 20.019,70 (48.279,00*24,48% +32.186,00*25,48)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€ 18.667,88(48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%)€ 19.054,11(48.279,00*23,28% +32.186,00 *24,28%)
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
ArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni€ 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%)€ 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€ 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%)€ 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%)

Calcolo del contributo

Per i commercianti la legge definisce un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche se quello effettivo accertato ai fini fiscali risulta inferiore alla soglia prevista (inferiore o negativo).

Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (cosiddetto contributo minimo obbligatorio).

Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).

I contributi sono dovuti entro un reddito massimo imponibile.

È inoltre dovuto il contributo per maternità, stabilito in misura fissa in 0,62 euro mensili.

Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1° gennaio 1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.

Si rinvia alla circolare INPS 8 febbraio 2022, n. 22 per la determinazione dell’importo del contributo minimo obbligatorio e delle quote applicabili per il calcolo della contribuzione eccedente il minimale, per il 2022, sia per i titolari che per i collaboratori nonché per le eventuali agevolazioni contributive usufruibili in presenza di determinati requisiti.

Reddito imponibile

L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli percepiti per attività che non richiedono l’iscrizione, denunciati ai fini IRPEF nell’anno considerato.

La base imponibile dei soci lavoratori di S.r.l. è costituita, inoltre, dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio per la quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione riservata dall’assemblea e dalla loro distribuzione ai soci.

Chi deve iscriversi alla gestione separata

Sono obbligati all’iscrizione i titolari di partita iva che svolgono attività di lavoro autonomo, arti e professione e liberi professionisti privi non iscritti ad un albo o privi di una gestione di previdenza di categoria o che comunque possono scegliere se iscriversi alla cassa dell’albo oppure no (come i dottori commercialisti per fare un esempio).
Sono obbligati anche i collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetti lavoratori con contratto co. co. co. o collaboratori a progetto. Sono obbligati anche coloro che svolgono prestazioni occasionali con reddito superiore a 5.000 euro. Anche i prestatori di lavoro occasionale accessorio remunerati tramite voucher o tramite libretto di famiglia.

Sono obbligati anche gli amministratori di società compresi i membri del collegio sindacale o i revisori della società. Lo sono anche i componenti di collegi e di commissioni.

Sono obbligati anche i venditori porta a porta o a domicilio semprechè superano il limite dei 5.000 euro annui.

Sono obbligati anche gli spedizionieri doganali anche privi di contratti di lavoro dipendente

Sono obbligati anche i ricercatori a contratto o ricercatori che comunque percepiscono assegni di ricerca o di borse di studio o dottorati di ricerca.

Sono obbligati anche altre categorie residuali come gli amministratori locali.

Versamenti

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2022;
  • 22 agosto 2022;
  • 16 novembre 2022;
  • 16 febbraio 2023.

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (se il versato non corrisponde al dovuto) all’anno successivo, quando è noto il reddito conseguito.

I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati dopo 30 giorni o rateizzati in massimo sei rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.

Per determinare i contributi previdenziali, i contribuenti devono compilare il quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche.

Aliquote contributive 2022

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/gestione-separata-inps-contributi-previdenziali-guida-pratica/7646/

Accertamenti fiscali

A partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge un’attività di controllo tramite accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’INPS.

Gli accertamenti che influiscono sulla contribuzione INPS sono:

  • la liquidazione automatica ai sensi dell’articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 (-CIR);
  • l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73;
  • indici sintetici di affidabilità-ISA (studi di settore e parametri);
  • gli accertamenti unificati.

Prestazione occasionale: si devono versare i contributi INPS?

Vi anticipo che l’obbligo all’iscrizione alla gestione separata INPS scatta anche quando superate la soglia di esenzione prevista per coloro che che effettuano prestazioni occasionali sopra la soglia di esenzione dei 5 mila euro lordi.

Per approfondimento leggere l’articolo gratuito dedicato alla prestazione occasionale.

Contributi INPS per i contribuenti del regime forfettario dei Minimi

Potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio al versamento dei Contributi INPS per i contribuenti del regime dei Minimi

Scadenza per il versamento dei contributi alla gestione separata INPS

Valgono le regole viste per il versamento degli acconti Irpef ossia assistiamo alle solite scadenze del 16 giugno o del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per quello che concerne gli acconti (che possono beneficiare anche della rateizzazione) e del versamento del secondo acconto (che deve essere versato in un’unica soluzione) e che subiscono spesso e volentieri delle proroghe che potete leggere eventualmente qui di seguito.

Rateizzazione contributi Previdenziali INPS

Al pari di quanto avviene per l’Irpef o l’Ires anche i contributi previdenziali potranno essere rateizzati con la maggiorazione a titolo di interessi dello 0,33% mensili.

Ricordiamo che il versamento del contributo previdenziale, seppur rateizzato, nel caso in cui non sia pagato non potrà essere oggetto di successivo ravvedimento per cui eventuali omessi versamenti saranno sanzionati con una aliquota minima pari al 30% oltre ad applicazione degli interessi.

Guida al versamento Gestione Separata INPS Guida alla compilazione della fattura

Borse di studio e gestione separata

Potete leggere l’articolo dedicato al versamento dei contributi INPS per i titolari di borse di studio, dottorati di ricerca e assegni periodici. Nell’articolo sono riportati in sintesi i casi di iscrizione obbligatoria, le tempistiche e le modalità di versamento dei contributi previdenziali INPS. Sono ricompresi anche i casi Erasmus o Socrates o altri programmi della Comunità Europea.

https://www.tasse-fisco.com/agenti-e-rappresentanti/procacciatore-affari-occasionale-irpef-ritenute-iva-inps-forfettario/45461/

https://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/esempio-calcolo-contributi-inps-lavoratori-autonomi-pensionati-caso-dipendente/41920/

https://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/aliquote-inps-2018-gestione-separata-contributi-previdenziali-ivs-tabella-dis-col/36948/

https://www.tasse-fisco.com/agenti-e-rappresentanti/elenco-codici-ateco-gestione-seprata-inps-autonomi-forfettario-minimi/41368/

La normativa di riferimento lo trovate nella Legge 335 del 1995

I massimali di reddito superati i quali non sono più dovuti contributi alla gestione separata Inps

TABELLA MASSIMALI REDDITO INPS STORICA

AnnoCategoria assicuratiMassimaleAliquotaContributo
annuo massimo
LireEuroLireEuro
1996Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (dal 1/04/96)132.000.00068.172,3110%13.200.0006.817,23
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati (dal 30/06/96)
1997Tutti gli iscritti137.148.00070.831,0310%13.714.8007.083,10
1998Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati139.480.00072.035,4112%16.737.6008.644,25
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati10%13.948.0007.203,54
1999Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati141.991.00073.332,2312%17.038.9208.799,87
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati10%14.199.1007.333,22
2000Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati144.263.00074.505,6213%18.754.1909.685,73
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati10%14.426.3007.450,56
2001Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati148.014.00076.442,8513%19.241.8209.937,57
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati10%14.801.4007.644,29
2002Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati152.010.74978.507,0014%21.281.50510.990,98
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati10%15.201.0757.850,70
2003Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati155.658.68280.391,0014%21.792.21511.254,74
Titolari di pensione diretta12,50%19.457.33510.048,88
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta10%15.565.8688.039,10
2004Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – fino a E. 37.883159.550.58482.401,0017,80%29.261.99315.112,56
Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – da E. 37.884 a
E. 82.401
18,80%
Titolari di pensione diretta15,0023.932.58812.360,15
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta10,0015.955.0588.240,10
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – fino a E. 37.88317,30%28.464.23414.700,55
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – da E. 37.884 a E. 82.40118,30%
2005Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – fino a E. 38.641162.741.55784.049,0018%30.172.70215.582,90
Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – da E. 38.642 a
E. 84.049
19%
Titolari di pensione diretta15%24.411.23412.607,35
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta10%16.274.1568.404,90
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – fino a E. 38.64117,50%29.358.98415.162,65
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – da E. 38.642 a E. 84.04918,50%
2006Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – fino a E. 39.297165.508.48785.478,0018,20%31.016.73316.018,81
Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – da E. 39.298 a
E. 85.478
19,20%
Titolari di pensione diretta15%24.826.27312.821,70
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta10%16.550.8498547,80
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – fino a E. 39.29717,70%30.189.19915.591,42
Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – da E. 39.298 a E. 85.47818,70%
2007Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati168.817.57287.187,0023,50%
fino al 6/11/07
39.672.23620.488,95
23,72%
dal 7/11/07
40.043.53520.680,76
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati16%27.010.81213.949,92
2008Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati171.687.12588.669,0024,72%42.441.06321.918,98
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati17,00%29.186.81115.073,73
2009Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati177.182.25991.507,0025,72%45.571.27623.535,60
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati17,00%30.120.98415.556,19
2010Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati178.421.47292.147,0026,72%47.674.22024.621,68
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati17,00%30.331.65015.664,99

Come vedete ne abbiamo fatta di strada. A titolo di esempio vi segnalo che nel 2013 le aliquote contributive erano così suddivise:

  1. Contribuenti che hanno anche altra posizione previdenziale o che percepiscono un reddito da pensione indiretta, o che sono titolari di pensione diretta a carico di qualsiasi gestione previdenziale: 20% di cui 2/3 (13,33%) a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico proprio (6,67%);
  2. Contribuenti senza altra copertura previdenziale: 27,72% di cui 2/3 (18,48% a carico del datore di lavoro e un terzo 9,24% a carico proprio e fino a Euro 99.034

Aliquote Anni precedenti: Quanto vale il contributo dovuto alla gestione separata INPS nel 2017

Anche qui ci corre in soccorso in modo più agevole la norma che detta chiaramente quanto si deve versare all’articolo 2 comma 29 della Legge 335 del 1995: “29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e’ dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e’ applicato sul reddito delle attivita’ determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno. Il contributo e’ adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l’organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.”

Il contributo minimale che si descrive nel passaggio sopra viene disciplinata dalla precedente norma all’articolo 1 della Legge 233 del 1990: “3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e’ fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell’anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dell’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni”

A sua volta DL 402 del 1981 all’articolo 1 recita: “Minimale di retribuzione ai fini contributivi – A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto. I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei.
La prima revisione triennale ha effetto dal 1 gennaio 1984. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge ((13 marzo 1958)), n. 250, e per i lavoratori a domicilio, e’ stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.  L’ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.  Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione generale obbligatoria.  Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto.

Le aliquote contributive INPS della gestione separata 2017

Le aliquote contributive della gestione separata per i prossimi anni

Nella circolare n.12 del 2017 l’INPS introduce le nuove aliquote per il calcolo dei contributi da versare alla gestione separata INPS nonché i massimali al di sopra dei quali scatta l’esenzione.  L’aliquota per i lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD è del 33% mentre quella per il versamento  dei contributi IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli resta ferma al 27,87%.
Per gli artigiani e commercianti di età superiore ai 21 anni l’aliquota è del 23,55% se artigiani e del 23,64% se commercianti mentre per se collaboratori  diventa del 20,55% se artigiani o del 20,64% se commercianti;

Contributo minimo Inps 2017 gestione separata

L’importo del contributo minimo da versare alla gestione separata è pari a euro 3.887,04 su base annua e euro 323,92 su base mensile per i professionisti e a € 4.975,44 su base annua e € 414,62 su base mensile per gli altri iscritti.

Le aliquote contributive per i prossimi anni saranno costituite da una base fissa dello 0,72% e di una variabile che nel 2017 sarà pari al 25%. Questo sempre che non abbiate superato il massimale contributivo visto sopra al di sopra del quale il versamento non sarà più obbligatorio. Mi raccomando sempre di verificare le aliquote ed i massimali con l’INPS in quanto sono soggetti a variazioni.

Novità 2018 per artigiani e commercianti che nel 2018 dovranno versare il 24%  L’adeguatezza delle pensioni, però, è anche un problema di carriera e di reddito: se durante la vita lavorativa si alternano periodi di attività ad altri di inattività e se il reddito è comunque basso, si fatica ad accumulare un montante contributivo adeguato e a maturare i requisiti minimi per il pensionamento, perché nella gestione separata a chi versa meno del minimale non viene accreditato tutto l’anno di anzianità, ma solo i mesi corrispondenti a quanto pagato.

Riferimenti normativi: tra i principali Legge 134/2012, articolo 46 Decreto del Ministero D.M. 2 maggio  1996,  n. 281

67 Commenti

  1. MI informerei per la gestione separata INPS in quanto la sua cassa le chiederà di versare i contributi limitatamente ai redditi proditti per lo specifico codice di attività. Per altre prestazioni non le chiederà i contributi. MI chiederei invece se versarli anche per una prestazione occasionale o meno.

  2. Salve Dott. Gattuso,
    sono un libero professionista regime dei minimi ed iscritto alla propria cassa d’appartenenza. Quest’anno dovrò fatturare per delle prestazioni occasionali come procacciatore d’affari. Devo pagare i contributi alla mia cassa o alla gestione separata inps?
    Nel caso la prestazione superi i 5000 €?
    Grazie Mille
    Nicola

  3. Premetto che io avevo aperto la partita iva con un codice attività non specifico, poi ho fatto la variazione del codice ateco una volta iscritto all’ordine degli ingegneri.

  4. Buongiorno, io ho fatto un unica fattura nell’anno 2014, nel 2015 ho fatto l’esame di stato d’ingegnere e mi sono iscritto a inarcassa e da li in poi ho fatturato a inarcassa, mi chiedo , per quell’unica fattura mi devo iscrivere alla gestione separata e versare col modello f24 e poi togliermi dalla gestione separata essendo iscritto a inarcassa ora? grazie mille.

  5. Rispondo a Cinzia,
    Una volta aperta la Partita IVA, non esiste una soglia minima per il versamento dei contributi INPS: dovranno essere sempre pagati in base al Suo reddito fiscale (ricavi meno costi).
    Le imposte e i contributi INPS si possono pagare sempre anche una volta chiusa la Partita IVA, sempre con le stesse modalità (presentazione del modello F24 alle banche o alle poste).

  6. Buonasera,
    sono iscritta in qualità di libero professionista al regime dei minimi, ma ho percepito solo 3000 € …il resto spero me lo diano quest’anno… Quindi mi domandavo:
    dato che sono meno dei 5000 …senza contare i costi… devo versare qualcosa alla gestione separata INPS o sono esonerata? Grazie
    P.S.
    Se chiudo la P.I. quest’anno come faccio a pagare INPS o redditi quando finalmente mi liquideranno quanto mi è dovuto dal 2014? Grazie infinite,
    Cinzia

  7. Sono un ex amministratore unico iscritto alla gestione separata dal 1996. Dal 2010 per crisi aziendale non ho più percepito alcun compenso. Ho versato contributi fino al 2012. Debbo continuare a versare data l’assenza di reddito ? Posso chiedere il rimborso dei contributi già versati. Vi ringrazio per la considerazione.

    Riccardo

  8. Rispondo a Francesco:
    L’apertura della Partita IVA implica obbligatoriamente l’iscrizione ad una cassa previdenza. Se non è iscritto a qualche albo specifico che prevede una cassa propria, dovrà iscriversi: alla Gestione Separata INPS in caso Lei sia un professionista o all’INPS ordinario in caso commerciante o artigiano.

  9. Buona sera,
    sono titolare di partita iva e da poco dipendente di un’azienda. Mantenendo P. IVA devo iscrivermi ugualmente alla gestione separata INPS anche se fatturerò meno di 5000€?
    Grazie

  10. Buongiorno.
    Sono un lavoratore dipendente iscritto alla gestione ordinaria, ma anche alla gestione separata dal 2001 per alcune collaborazioni. Quest’anno una scuola statale mi ha proposto una collaborazione per un totale di 5400 euro lordi. Non sanno che fare. Dovrebbe essere così se ho capito bene: sui 5000 applicano la ritenuta del 20% come occasionale, sulla differenza (400) dovrebbero versare i contributi nella gestione separata: l’aliquota 2015 dovrebbe essere 23.5% per chi ha altre tutele come nel mio caso. Loro versano i 2/3 di 23.5, io 1/3. Giusto?

  11. Rispondo ad Alessia:

    In questi casi conviene sempre sentire direttamente l’Inarcassa (anche tramite telefono chiamando il call center). In ogni caso la Gestione Separata INPS non ha costi di iscrizione né quote fisse annuali, ma solo in proporzione rispetto al reddito come descritto in questo articolo.

  12. Salve, sono un libero professionista iscritto regolarmente all’Inarcassa. Ho possibilità di avere un contratto a tempo determinato (3mesi,part-time) presso un’azienda. Sa dirmi se devo cancellarmi dalla mia cassa previdenziale e iscrivermi alla Gestione separata dell’Inps e gli eventuali costi (iscrizione e quota annuale).
    Grazie per la disponibilità

  13. Rispondo a Gabriel,
    Sì, la rivalsa del 4% si può addebitare in fattura. Comunque, a differenza delle altre casse previdenza, l’addebito della rivalsa INPS Gestione Separata non è obbligatorio. Attenzione, però, che in questo caso il 4% rientra, insieme con l’imponibile, nell’ammontare dei ricavi complessivi (quindi attenzione a non superare la soglia dei 30.000 €) !

  14. Salve,
    vorrei sapere se i contribuenti in regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011 iscritti alla gestione separata INPS debbano addebitare o meno in fattura a titolo di rivalsa il 4% (L. 335/95) previsto in tutti gli altri casi.
    Grazie

  15. Salve ho appena aperto la partita iva ai minimi 5% (22/1214 😀) e sono un professionista nel settore cosmetico faccio promozioni presso le farmacie.

    Ora dovrei fare la mia prima fattura e volevo sapere se le indicazioni che mi hanno dato sono corrette, ovvero di operare in fattura una ritenuta del 4%.

    Vorrei anche sapere quanto e quando devo versare di INPS.

    Grazie per la disponibilità e complimenti.

  16. Buon giorno,
    sono un pensionato (ex inpdap) con 40 anni di contributi, e da un mese ho aperto una partita IVA con regime dei minimi 2014, sono comunque tenuto a fare i versamenti inps?
    Grazie

  17. Rispondo a Mario:

    Quello che dice è giusto: il regime previdenziale (INPS) è indipendente dal regime fiscale adottato (minimi o normale), forse nel nuovo regime dei minimi sarà diverso, ma la legge è ancora in fase di approvazione.

  18. Buonasera, sono dottore in marketing e vorrei esercitare la mia professione come Libero professionista, aprendo la partiTa iva con regime dei minimi 2014 io pagherei di tasse il 5% e di imps? Visto che non ho una cassa di previdenza di appartenenza dovrei pagare il famoso 27% anche se sono un contribuente con i minimi o avrei qualche agevolazione?
    Grazie

  19. Buona sera,
    sono un dipendete privato (iscritto INPS) e ho partita p.iva come libero professionista (Ingegnere, categoria dei regimi fiscali agevolati 5%).
    Non posso iscrivermi alla cassa di categoria poiché già iscritto INPS come dipendete quindi dovrei versare alla gestione separata? Il mio fatturato è molto basso sotto i 5.000 € ma sono stato obbligato ad aprire P.iva poiché come ingegnere non potevo fare prestazione occasionale.

  20. I contributi minimali o la percentuale che viene disciplinata annualmente e che si applica ai suoi ricavi annui

  21. Lavoratore dipendente iscritto a gestione ordinaria che ha anche p.iva come libero professionista, non iscritto a nessun ordine e non iscritto alla camera di commercio. Cosa deve versare all inps?

  22. Quindi per il suo commercialista i contributi INPS sono un optional? Magari fosse…l’INPS forse sarebbe più efficiente…nel frattempo le dico che spero che il suo commercilista sappia che lei in base a qualche norma o titolo nè è dispensato ma mi pare un tantino difficile per cui mi farei dare il riferimento normativo dell’esenzione altrimenti quando tra 3 anni arriverà un accertamento perchè finalmente l’agenzia delle entrate avrà parlato con l’INPS poi con chi se la prenderà?

  23. Salve,
    sono un libero professionista dal 21/05/2013 e faccio parte della categoria dei regimi fiscali agevolati (IRPEF 5%) e non ho mai fatto versamenti INPS perché il mio commercialista riteneva che non avevo l’obbligo. Leggendo il testo qui sopra non sembrerebbe proprio così, quindi vi chiedo delucidazioni.
    Considerando che ho aperto la P.IVA nel 2013 e che ho avuto un reddito netto di 15.000 euro in che scadenze devo pagare l’INPS? e a quale importo?
    Ringrazio
    Cordiali Saluti

  24. Secondo me no. Anche perchè lei sa qual’è la differenza tra versamento contributivo inps tramite gestione separata o tramite gestione impresa?

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