Imposta di bollo Fatture Elettroniche: calcolo, scadenza, versamento F24 con codice tributo

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere applicata con nuove modalità e scadenze dal primo gennaio 2019. La fattura elettronica richiede l’apposizione della marca da bollo per alcune tipologie di prestazioni di servizi o vendite di prodotti che non scontano l’Iva. Nel seguito vediamo quali sono i casi in cui si applica l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, come avviene il calcolo da parte dell’Agenzia delle Entrate, come verificare che gli importi proposti siano corretti e come si procede in pratica al versamento del modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo individuati per effettuare il pagamento.

Vediamo quali sono le novità introdotto dall’ultimo Decreto Fiscale 2019 n. 124/2019 che interviene sulle modalità di applicazione delle sanzioni.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha emesso un Decreto ad hoc per disciplinare le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo sulla fatturazione elettronica in data 28 dicembre 2018.

Imposta di bollo Novità 2021 da Legge di Bilancio

In base all’articolo 198 – recante Applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore la legge di Bilancio 2021 prevede che per le fatture elettroniche inviate con lo SDI deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di
bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio. Questo è quanto disciplinato dall’articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Nuove Scadenze 2021 Imposta di bollo fatturazione elettronica

Il Decreto del MEF del 4 dicembre 2020 modifica le date di scadenza dell’imposta di bollo prevista per la fatturazione elettronica nonchè anche le modalità con cui viene pagata.

Fatture I, II, e III trimestre 2021 > scadenza entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento trimestre;
Fatture emesse nel II trimestre> scadenza entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

valgono poi le scadenze più allargate nel caso di imposta di valore inferiore ai 250 euro. Se infatti l’importo risultante dal calcolo dell’imposta per il I trimestre dell’anno è inferiore a 250 euro la scadenza del versamento potrà essere prorogata a quello previsto per il versamento previsto per il secondo e così via se anche il II trimestre dovesse essere inferiore alla stessa soglia.

Novità 2020 da Decreto Liquidità e Cura Italia

Il Decreto precede che qualora gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche non superino il limite annuo di mille euro il versamento potrà essere effettuato semestralmente rispettivamente entro la scadenza del 16 giugno 2020 ed entro il 16 dicembre 2020.

La scadenza per il versamento dell’imposta di bollo è definita dall’art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014, come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018. Il pagamento scade entro il 20 del mese successivo allo scadere del trimestre di riferimento. Nel caso in cui gli importi dovuti non superano il limite annuo di 1.000 euro la scadenza del versamento può essere fatto semestralmente e più precisamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Questa è stata la novità introdotta dall’art. 17 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

Imposta di bollo sulla fattura cartacea: come funziona e come comportarsi

Siamo abituati a vedere come funziona la fattura cartacea su cui ancora oggi il contribuente deve apporre la marca da bollo sulla copia rilasciata al suo cliente e lo deve fare sin dall’origine. La legge recita che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.”

Non trascurate questo passaggio riferito alla data in quanto oggi, al contrario di qualche anno fa la marca da bollo ha una sua data di emissione che dovrà essere emessa in data antecedente a quella di emissione della fattura.

Qualora l’imposta di bollo devono essere apposte o calcolate su tutte quelle fatture che non scontano l’applicazione dell’Iva ed hanno un valore unitario superiore a 77,47 euro. Sappiamo che si devono comprare presso i tabaccai o le ricevitorie o rivenditori autorizzati e sono quelle etichette adesive con un codice a barre che ci eravamo abituati a vedere da qualche anno. Il valore dell’imposta di bollo deve essere di 2,00 euro.

La fattura sappiamo che deve essere emessa in due esemplari: una per voi ed una per il cliente. Sulla copia della fattura cartacea per il cliente andrà apposta l’imposta di bollo.

Un consiglio che do ai fortunati che non sono obbligati ad emettere ancora la fattura elettronica è di valutare attentamente di se invece iniziarlo comunque a fare in quanto in mancanza saranno costretti a:

  1. predisporre l’esterometro se non stanno emettendo fatture elettroniche perché i clienti sono esteri
  2. predisporre lo spesometro se sono in regime forfettario ed hanno clienti italiani

Personalmente consiglio di emettere comunque la fattura anche nel caso di esonero in modo da evitare la compilazione di questi adempimenti.

Imposta di bollo sulla fattura elettronica inviata tramite email

Per quello che concerne le fatture emesse in formato elettronico ma che non passano per lo SDI la disciplina da applicarsi sarà quella contenuta nel Decreto Ministeriale DM del 17 giugno 2014. Ci siamo già occupati dell’ imposta di bollo assolta in modo virtuale sui documenti elettronici che oggi deve essere pagata entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio e prevede un pagamento in acconto e saldo ogni anno.  Questa forma di versamento resta tuttora in vigore e rappresenta la modalità primaria di assolvimento dell’imposta fino al 31 dicembre 2018.

Modalità versamento Imposta di bollo

Per effettuare il pagamento si dovrà calcolare l’importo e confrontarlo con quanto riportato all’interno dell’area riservata del sito dell’area “fatture e corrispettivi” dell’agenzia delle entrate.

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato tramite il sito dell’agenzia delle entrate che trovate nell’area di cui sopra. In alternativa con il classico modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi

Novità dal 2019

Dal primo gennaio 2019, data di entrata in vigore del nuove regime fiscale della fatturazione elettronica, questa disciplina deve essere coordinata con la vecchia. Se prendiamo le specifiche tecniche sulla fatturazione elettronica vedremo come l’imposta di bolo che eventualmente è stata già versata mediante assolvimento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale con il DM del 2014 dovrà essere indicata nel campo 2.1.1. “Dati bollo“. Nel tracciato XML i campi interessati saranno i seguenti;

  • bollo virtuale”;
  • imposta di bollo”.

Nel seguito trovate per completezza anche il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757 dove sono contenute le specifiche tecniche ed il tracciato record.

Imposta di bollo sulla fattura elettronica dal primo gennaio 2019

Dal 2019 cambia il regime ancora una volta ma forse diverrà più semplice in quanto il legislatore non farà altro che andare a contare i campi che prevedono l’applicazione dell’imposta di bollo nel flusso xml delle fatture emesse in formato elettronico. Il problema oggi sarà diverso e più complesso a mio avviso. Sarà difficile intercettare eventuali errori nel flusso xml prodotti dai diversi software che potrebbe contenere informazioni non visibili agli utenti.

Chi ci assicura infatti che nel flusso xml le informazioni siano riportate in modo corretto? Che non siano stati indicati codici Iva sbagliati? Che non siano state messe fatture doppie i triple?

Quando si versa l’imposta di bollo sulla fattura elettronica

Il versamento avviene per ogni trimestre solare. Più precisamente l’Agenzia delle Entrate renda noto ai contribuenti l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture trasmesse in formato xml o elettronico allo SDI o Sistema di Interscambio.

Il pagamento dell’imposta relative alle fatture elettroniche trasmesse allo SDI deve essere effettuato entro i 20 giorni successivi a ciascun trimestre solare di riferimento. Nel seguito trovate una tabella che vi potrebbe servire.

Periodo di riferimento Termine Emissione Fattura Scadenza
I Trimestre 31/03/2019 20/04/2019
II Trimestre 30/06/2019 20/07/2019
III Trimestre 30/09/2019 20/10/2019
IV Trimestre 31/12/2019 20/01/2020

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante l’apposito servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure con addebito su conto corrente bancario o postale o, in ultimo, utilizzando l’apposito Modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del DM del 28/12/2018.

Il pagamento dell’imposta di bollo è una questione di particolare interesse per i contribuenti aderenti al c.d. regime forfettario

Novità 2020 dal decreto legge 124/2019

Dal primo gennaio 2020 l’art. 17 comma 1-bis) del DL 124 del 2019 introduce un importante novità con riflessi applicativi notevoli in quanto dispone
che, nel caso in cui l’importo trimestrale non superi la soglia di mille Euro il versamento potrà essere effettuato semestralmente secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno
  • entro il 16 dicembre

Inoltre viene  stabilito che in caso di versamento del contribuente effettuato in misura inferiore a quanto risulta dalle risultanza dell’anagrafe tributaria dell’agenzia delle entrate si procederà ad una comunicazione d’ufficio telematica in cui sarà indicata l’imposta omessa, la sanzione amministrativa ridotta di un terzo e gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione

Come si effettua il pagamento

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione la possibilità di comunicare un conto corrente bancario o postale da cui prelevare in autonomia i soldi relativi al versamento dell’imposta di bolo che risulta loro sulla base dei flussi in xml che inviamo loro. In tal modo ha messo a disposizione il servizio consente all’agenzia delle entrate di prelevare direttamente il denaro per il pagamento dell’imposta di bollo relativa al trimestre di riferimento dal conto corrente bancario o postale indicato nell’area riservata.

In alternativa il pagamento potrà essere eseguito utilizzando il Modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate di cui trovate nel seguito un esempio per la compilazione.

Su quali fatture elettroniche non si applica l’imposta di bollo

L’imposta di bollo in generale non deve applicarsi prima di tutto sulle fatture che prevedono prestazioni di servizio o vendite di prodotti soggette ad I.V.A. Il principio non subisce variazioni a seconda della tipologia, cartacea, analogica o elettronica che vi trovate ad emettere ad un vostro cliente.

Di converso non si applicherà l’imposta di bollo alle seguenti operazioni:

  • Fatture soggette ad IVA;
  • Fatture per operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci così disciplinate dall’articolo Art. 8 lett. a) e b) del DPR 633/1972;
  • Operazioni di vendita intracomunitarie di beni così disciplinate dall’articolo 41, 42 e 58 del DL 331/1993;
  • Fatture soggette al regime di inversione contabile o reverse charge così disciplinate dall’articolo Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) del DPR 633/1972;

Stesso trattamento fiscale si applicherà alle note di credito o di addebito a queste riferite.

Quali sono le operazioni a cui si applica l’imposta di bollo

Indipendentemente dall’importo indicato in fattura a saldo della fattura, che deve sempre essere maggiore di 77,47 euro, l’imposta di bollo deve applicarsi alle seguenti:

  • Operazioni esenti da IVA così disciplinate dall’articolo 10 del DPR 633/1972;
  • Operazioni fuori campo Iva. A titolo di esempio sono quelle fuori campo Iva quelle a cui manca anche uno solo dei presupposti IVA(oggettivo, soggettivo o territoriale) di applicazione del tributo; i presupposti sono rispettivamente identificati negli artt. 2, 3 e 4 del DPR 633/1972;
  • Operazioni non imponibili IVA  ex articolo 8 lett. c) del DPR 633/1972;
  • Esportazioni internazionali non imponibili IVA;
  • Operazioni assimilate alle esportazioni internazionali;
  • Vendite di prodotti ad esportatori abituali;
  • Operazioni effettuate dai contribuenti in regime forfettario dei minimi.

Le fatture che sono soggette ad IVA indipendentemente dall’aliquota applicata sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo. Per questo si parla del principio di alternatività IVA – Registro.

Verifica del calcolo

Ad ogni liquidazione mensile o trimestrale sarà necessario verificare che il software di generazione del file xml abbai generato le fatture correttamente. Ci sono realtà dove il controllo dei flusso avviene giornalmente per evitare problemi non solo dal lato dell’Iva da versare in sede di liquidazione periodica ma anche dal lato clienti. La liquidazione Iva ed il calcolo dell’imposta di bollo da versare trimestralmente non può prescindere da una quadratura tra le fatture emesse e l’importo proposto dall’agenzie delle entrate.

Sarà necessario quindi munirsi di un prospetto in cui esportare le fatture emesse con applicazione dell’imposta e quali proposte dall’agenzia.

Sanzioni derivanti dal mancato pagamento dell’imposta di bollo

Nel caso della fatturazione elettronica mi rendo conto che sarà difficile sbagliare ma potrebbero verificarsi casi di contestazione o di versamento proposto. E’ bene sapere comunque che i soggetti che non assolvono all’obbligo di versare l’imposta di bollo vengono sanzionati con un importo pari ad almeno il 100% dell’omesso tributo oltre sanzioni ed interessi calcolati al tasso di interesse legale vigente.

Novità Imposta di bollo Decreto Fiscale 2019

Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sarà l’agenzia delle entrate a comunicare l’ammontare dell’imposta di bollo da versare comprensiva anche della liquidazione delle sanzioni e degli interessi dovuti. La notifica avverrà telematicamente. Il pagamento di quanto richiesto dovrà avvenire entro la scadenza di 30 giorni dalla notifica. Decorso tale termine le somme saranno iscritte a ruolo dall’agenzia delle entrate per cui si avvierà il processo di riscossione tramite l’agenzia della riscossione.

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