Novità 2019: cosa cambia
In calce trovate anche l’articolo di approfondimento gratuito dedicato alle novità in essere dal primo gennaio 2019 che intervengono anche ad ampliare i casi di possibile accesso al regime agevolato anche in presenza di lavoro dipendente svolto nell’anno in corso e nei due anni precedenti.
C’è qualche problema di incompatibilità? Rischio che la mia azienda mi dica di dover scegliere tra uno e l’altro? C’è qualche legge a cui posso riferirmi in particolare? grazie in anticipo,
cordiali saluti
Non è fuori tema tuttaltro. Il conflitto di interessi può esserci e non è così immediato il passaggio che lei fa nella sua mail. In primis prima di iscriversi essendo titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve verificare dalla policy interna aziendale la sua possibilità a svolgere altre tipologie di mansioni e nei confronti di chi, pertanto sarà necessario verificare natura delle prestazioni svolte ed inquadramento giuridico.
Una volta verificata la possibilità in uscita dovrà verificarlo con l’ordinamento, l’albo, l’associazione o la tipologia contrattuale nella quale presterà la sua attività. La più grande forma di incompatibilità tra attività lavorative si verifica tra il settore pubblico e privato proprio in virtù del diviete di commistionare interessi privati con res pubblica.
Il regolamento interno previsto dall’albo dei dottori commercialisti che Le anticipo prevede nell’allegato 1 quali sono i principi e i criteri informatori per la valutazione dei casi di incompatibilità:
A. Sono situazioni di incompatibilità solo quelle che ledono di fatto o potenzialmente l’indipendenza, l’onorabilità o l’imparzialità del dottore commercialista.
B. Conflitto di interesse, situazioni di dipendenza, rischio di limitazione di diritti sono indici presuntivi e non concorrenti al fine di individuare situazioni di incompatibilità, sia per ipotesi di attività esercitate sia per qualità soggettive assunte dal dottore commercialista. Gli stessi elementi, quindi non possono essere assunti acriticamente, apoditticamente, in termini assoluti e decisivi ma devono essere valutati nell’ambito della specifica fattispecie, in relazione ai concreti effetti che ne derivano e con cui si manifestano e, in ogni caso, con riferimento al DPR 27.10.1953, n°1067 (qui di seguito Ordinamento Professionale) ed alle norme vigenti.
C. Ai fini delle analisi di cui ai punti A e B, non possono essere ignorati e devono essere comunque considerati l’evoluzione normativa dal 1953 ad oggi e quella futura, nonché il diverso contesto socio-economico in cui tale normativa si trova a dover essere applicata.
D. La nozione di esercizio utilizzata dall’art.3, dell’Ordinamento Professionale, sia per l’esercizio della professione di dottore commercialista sia per il concorrente ed incompatibile esercizio della professione di notaio o del commercio in nome proprio o in nome altrui, attiene ad un concreto esercizio di fatto delle dette attività. La nozione di esercizio è propria e specifica ai fini della disposizione in questione, dunque la stessa è slegata da altri contesti previsti dall’ordinamento giuridico in generale e dal codice civile in particolare.
E. Laddove l’art. 3, dell’Ordinamento Professionale, prevede l’incompatibilità dell’esercizio della professione di dottore commercialista in concorrenza con l’assunzione di una qualità, la mera qualifica assunta dal dottore commercialista rilevata e comprovata fa conseguire l’incompatibilità stessa senza necessità di ulteriore accertamento di un concreto esercizio di fatto della attività conseguente.
F. L’esercizio in concreto e di fatto della professione di dottore commercialista è incompatibile con la professione di notaio regolata dalla L. 16.2.1913,n. 89, soltanto qualora quest’ultima sia contemporaneamente e concretamente di fatto esercitata. Non è incompatibile la contemporanea assunzione della qualità di notaio e dottore commercialista con l’esercizio concreto e di fatto solo di quest’ultima professione.
G. La nozione di “esercizio” del commercio in nome proprio o in nome altrui di cui all’art.3, dell’Ordinamento Professionale, si riferisce ad un “concreto esercizio di fatto” di commercio. La nozione di esercizio in questione non coincide altresì con la nozione di “esercizio di attività commerciale” contenuta nell’art. 2195 del c.c., essendo quest’ultima disposizione dettata per finalità diverse da quelle perseguite dall’art.3, dell’Ordinamento Professionale.
H. Il commercio che rende incompatibile l’esercizio della professione di dottore commercialista è quello che si origina dall’esercizio concreto e fattivo delle attività commerciali di cui all’art.2195 del codice civile i cui profili oggettivi ben si attagliano alla fattispecie regolata dall’art.3, dell’Ordinamento Professionale.
2 A contrariis le attività libero professionali che l’ordinamento giuridico legittima esser svolte in forma di impresa (ad esempio servizi di segreteria societaria, contabili ecc.) in quanto non protette, ma comunque professionali, non costituiscono, solo per la mutata veste giuridica, un esercizio del commercio nel senso prescritto dall’art.3, dell’Ordinamento Professionale. I. Il commercio di cui all’art. 3, dell’Ordinamento Professionale, fa conseguire situazioni di incompatibilità solo qualora vi sia lesione dei principi di onorabilità, indipendenza, imparzialità a causa di conflitti di interesse, dipendenza materiale o psicologica nei confronti del cliente, limitazione dei diritti civili e della capacità di azione sia civile che penale.
J. Il dottore commercialista ha competenza nelle attività di amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni. L’esercizio di tale attività, qualora svolta su mandato ricevuto dal cliente e non per interessi economici propri o altrui nonché suffragata da concreti elementi probatori, non può essere pregiudicata dalla forma giuridica con cui il dottore commercialista espleta il suo mandato e ciò anche qualora lo stesso si esponga a limitazioni dei diritti civili e della capacità di agire, sia civili che penali.
K. Il criterio della potenziale limitazione dei diritti civili e della capacità di agire non può essere assunto in modo assoluto a discrimine ma deve essere correlato alla violazione del principio di onorabilità che può derivarne e comunque nel rispetto di altre attività che espongono a tale rischio e che l’ dell’Ordinamento Professionale considera lecite per l’esercizio della professione di dottore commercialista.
L. La casistica contenuta nell’allegato A al presente documento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
M. Durante l’iscrizione all’Albo del dottore commercialista, l’accertamento delle cause di incompatibilità spetta in via esclusiva all’Ordine, d’ufficio o su impulso esclusivo del .Pubblico Ministero; la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (qui di seguito CNPADC) può trasmettere segnalazioni all’Ordine Locale, ma non è titolare né del potere di iniziativa, né del potere di impugnazione delle delibere adottate in materia dall’Ordine Locale.
La CNPADC ha il potere di verificare periodicamente il requisito dell’esercizio effettivo della professione con continuità, il che, non comporta pure l’accertamento di incompatibilità che pregiudicano l’iscrizione.
Eventuali incompatibilità possono essere soltanto segnalate dalla CNPADC all’Ordine Locale perché attivi i suoi poteri d’ufficio, e dette incompatibilità possono essere assunte dalla CNPADC a presupposto per il diniego, o per l’annullamento dei trattamenti previdenziali, soltanto dopo la cancellazione del professionista dall’albo. quindi, organo deputato ad accertare l’incompatibilità è solo il Consiglio dell’Ordine Locale tutte le volte che l’incompatibilità incide sull’iscrizione all’Albo. La CNPADC, durante l’iscrizione, è competente ad accertare il mancato esercizio della libera professione ovvero il difetto di continuità. La CNPADC inoltre può opporre all’iscritto anche situazioni di incompatibilità, ma solo dopo l’accertamento di esse da parte dell’Ordine;
N. L’all. A al Regolamento 31.08.1998 della CNPADC, al punto 6, prevede che la “ricorrenza in concreto dell’incompatibilità non sia stata o non venga esclusa dagli organi amministrativi o giurisdizionali competenti a pronunciarsi in materia”. La competenza degli Ordini locali è prevista esclusivamente dall’art.34 dell’ Ordinamento Professionale che riguarda situazioni valutative della incompatibilità di iscritti e sussistenti al momento della iniziativa d’ufficio o su segnalazione di terzi (Pubblico Ministero e CNPADC inclusi).
O. In presenza di segnalazioni da parte di terzi di incompatibilità pregressa e non più sussistenti, gli Ordini Locali, qualora non sia prescritto il termine di cui all’art. 46, dell’Ordinamento Professionale, e si sia in presenza di responsabilità del dottore commercialista ai sensi dell’art.35, dell’Ordinamento Professionale, procedono d’ufficio ai sensi della stessa norma, dando adeguata informazione della decisione alla CNPADC;
P. Gli Ordini locali devono periodicamente ed almeno ogni triennio, ai sensi dell’art. 10, lett. a), b) e c) verificare le situazioni di incompatibilità dei dottori commercialisti iscritti anche con riferimento a questa normativa ed anche mediante autocertificazione (dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Q. Le attività del Consiglio dell’Ordine Locale e della CNPADC sono autonome. Il concerto tra i due enti va inteso nel senso della reciproca collaborazione ed, eventualmente, di segnalazione per attivare i poteri spettanti a ciascun ente. Né il D.L. 31 agosto 1998 né l’allegato A al predetto decreto prevedono una forma di “concerto”. Il concerto risulta solo dalla delibera 211 del 12 dicembre 2000, che, per quanto su esposto, non può ritenersi vincolante per l’Ordine Locale.
R. La procedura di silenzio assenso prevista dalla CNPADC nella delibera 211 del 12.12.2000 non può essere valida e legittima per gli Ordini Locali. S. In assenza di una specifica norma attributiva di potere ad hoc, non si ritiene che la CNPADC , ente privato, ancorché esercente attività pubblica, possa emanare norme che introducano l’obbligo per il Consiglio di esercitare la propria attività amministrativa in un certo modo. Pertanto i termini del procedimento potrebbero essere stabiliti con delibera del Consiglio di ciascun Ordine Locale che dovrà stabilire anche il responsabile del procedimento. Per evitare difformità di trattamento è stato adottato il regolamento di procedura (allegato B), approvato sia dal Consiglio Nazionale sia dal Ministero della Giustizia, obbligatorio per gli Ordini Locali.
T. La delibera dell’Ordine Locale deve essere analiticamente motivata ma le motivazioni non possono formare oggetto di valutazione da parte della CNPADC e possono non essere esternate. D’obbligo è invece l’esternazione del dispositivo. U Principi e criteri di cui alle precedenti lettere da A a L sono adottati dal Consiglio Nazionale e vincolanti per esso, così come la circolare allegata sub C; possono essere adottati e seguiti dagli Ordini Locali. Principi e criteri di cui alle precedenti lettere da M a T sono sostanzialmente trasfusi nell’allegato B cogente sia per Consiglio Nazionale che per Ordini Locali.
Novità
Vi segnalo il nuovo articolo dove elenco le possibili combinazioni die due lavori svolti contemporaneamente tra lavoro dipendente, lavoro autonomo, socio di società (amministratore e non) e prestazioni occasionali.
Consigli pratici
Il consiglio operativo che do è sempre quello di verificare in primis cosa dica la contrattazione collettiva di cui fa parte, e anche la policy aziendale cosa dice sull’argomento. Al contempo è necessario fare un passaggio normativo indipendentemente da quello che eventualmente l’ufficio del personale della sua azienda ha definito o no, ossia verificare se vi sono delle previsioni normative ad hoc prima tra tutte il divieto di concorrenza nei confronti della società per cui lavorate o incompatibilità per esempio tra lavori dipendenti in imprese del settore pubblico e altre professioni. Per esempio nel caso di un dipendente dell’agenzia delle entrate le incompatibilità sono molteplici.
IL CCNL potrebbe infatti porre dei limiti o stabilire eventuali procedure autorizzati come per esempio per il settore bancario che subordina l’accesso ad un’altra attività la preventiva autorizzazione dell’impresa oppure prevedere la richiesta di una aspettativa non retribuita.
Inoltre sarà necessario vedere se prestiamo l’attività per una PA o Pubblica Amministrazione in quanto in questo caso il D.Lgs 165 del 2001 prevede all’articolo 53 esclude la possibilità per il personale docente di “assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
Riassumendo primo passaggio con normativa e disposizioni in vigore e successivamente con la normativa interna all’azienda, se esiste un Ordine consultare le disposizioni previste dall’Ordine si appartenenza. Successivamente fare una valutazione sul conflitto di interessi che ci potrebbe essere.
Vi consiglio inoltre di leggere l’articolo dedicato ai 7 casi del licenziamento disciplinare dove sono riepilogati casi concreti di licenziamento che non direste mai sono comportamenti abituali che spesso si riscontrano su quasi tutti luoghi di lavoro.
Potete anche leggere il documento con le note intepretative dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili sulle incompatibilità delle professioni e altre attività.
Lavoro dipendente: novità dal 2019
Le_Note_interpretative_La_disciplina_delle_incompatibilita032012
http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/incompatibilita-libera-professione-dipendente/1249/
Prima d rispondere verificherei la tipologia di contratto con la scuola superiore a quale normativa si rifà. Dal punto di vista sostanziale non vedo incompatibilità, intendendo per sostanziale un palese conflitto di interesse, tuttavia sa meglio di me come contratti di lavoro subordinato nel pubblico impongono l’esercizio solo di pochissime tipologie di attività private.
Salve, volevo sapere se esiste incompatibilità tra l’esercizio della professione come dottore commercialista e l’insegnamento in scuole superiori in materie economiche. Grazie
Dovrà compilare il modello Unico inserendo i due quadri specifici. Poi vi sarà un prospetto di raccordo dove saranno cumulati tutti i redditi soggetti alla medesima tassazione. Quelli agevolati o soggetti ad imposti sostitutiva naturalmente non saranno cumulati in quanto avranno il loro prelievo escluso dal meccanismo degli scaglioni di reddito irpef per intenderci.
Sono una categoria protetta art.18 e come tale ho trovato un lavoro part time a tempo indeterminato con contratto Metalmeccanici.
Nello stesso periodo ho trovato, a partita IVA, un lavoro come procacciatore d’affari nel settore dei servizi immobiliari (mi occupo di rinegoziazione di canoni per locazioni commerciali).
Sono certo che non ci sia incompatibilità ma….. hai visto mai?
Inoltre, dal punto di vista delle imposte, in quale modo verrà conteggiato il cumulo? La retribuzione di lavoratore dipendente soggetta a fiscalizzazione agevolata. Come si combina con quella di lavoratore autonomo?
Se non c’è conflitto di interessi il suo datore di lavoro potrà chiedere di scegliere solo se vorrà la sua esclusiva altrimenti può farlo. Certo una cosa è farlo ed una cosa è dirglielo perchè ad un datore di lavoro non piace mai che si lavora anche per altri: c’è sempre l’ombra del sospetto, invidia ecc…
Da anni collaboro saltuariamente con un ingegnere a livello progettuale. Mi è stato proposto un lavoro part time da un impresa che produce e mette in opera strutture prefabbricate. Il mio compito sarà di tipo professionale ossia elaborazione di schede, computi e quant’altro. Posso continuare ad aiutare ingegnere che mi ha insegnato il mestiere (nel tempo libero) o il mio datore di lavoro mi potrà chiedere di scegliere?
Io più che inferno lo chiamerei in un altro modo però pare brutto per non parlare poi della cassa….si vada a fare un giro dentro e capisce il perchè….nel frattempo ha qualche fonte a riguardo rispetto alle cause di incompatibilità oppure sono chiacchere di cooridoio?
Temo che il regolamento delle incompatibilità sia variato: non si parla più di commercio ma di attività di impresa anche occasionale. Addirittura i CED sono considerati commerciali quando il fatturato dei soci commercialisti in proporzione alla quota posseduta è superiore al loro fatturato come professionista. La cassa poi non riconosce prescrizione e quindi annulla tutti i periodi contributivi in cui c’è stata incompatibilità anche se non è stata contestata agli iscritti. E’ un inferno!
sono una guida ambientale escursionistica con partita IVA. Una cooperativa di guide, con la quale collaboro già da qualche anno, vorrebbe stipulare con me un contratto dipendente a tempo indeterminato. E’ possibile? Non è più conveniente, per entrambi, un contratto di collaborazione emettendo fattura a fine mese (magari quantificando una “busta paga” più sostanziosa)? Grazie. Cordiali saluti.
buonasera sono praticante avvocato abilitato e titolare di partita iva. Un’azienda privata mi ha offerto uno stage pertanto vorrei sapere se c’è incompatibilità tra le due cose.
Grazie cordialità
Anche se non vorri essermi confuso nel giro di parole le rispondo di si…e poi le dico che io ragiono sempre così: mi metto nei panni dell’altro e valuto se mi incavolerei o no se venissi a sapere che lei vende progetti a aqualcun altro non tanto per il fatto che lei impiega energie mentali fuori dall’orario di lavoro per qualcosalro…ci mancherebbe, il mio tempo libero lo impiego come mi pare…ma per attività che possono essere in concorrenza o in qualche modo ledere gli interessi della socità per cui sono dipendente e con cui c’è un rapporto fiduciario. Lo so che è un criterio molto semplice però mi creada che è un ottimo strumento.
Quindi, sicuramente non posso disegnare per potenziali clienti del mio datore di lavoro (dato che poi dovrebbero assemblare i pezzi dell’apparecchio in questione nonché acquistarli da vari fornitori cosa a dire la verità piuttosto complessa), ma nel mio caso la questione è un po’ diversa: il mio datore utilizza i miei progetti, quasi tutti su misura, per poi acquistare componenti ed assemblarle in apparecchi che poi vende ai clienti finali, io però vorrei capire se posso vendere altri progetti ad altre aziende che producono apparecchi simili e che a loro volta vendono a clienti finali….
io interpreto così:
sebbene il disegno in sé, che è quello che io vendo, non costituisca oggetto di concorrenza diretta se l’azienda che lo acquista lo utilizza a scopi commerciali in concorrenza col mio datore di lavoro (clienti finali potenzialmente simili) non posso lavorare per loro; se invece vendo il progetto ad un soggetto intermedio che non commercializza lo stesso prodotto, ma una sua componente, allora posso lavorare senza entrare in conflitto? (cliente che a sua volta rivende ad altre aziende e quindi non agli stessi clienti finali).
grazie e cordialità
Determinante è che lei non disegni progetti per persone che potrebbe essere potenziali clienti della società per cui lavora. E’ più chiaro?