Aggiornato il 4 Maggio 2023
Novità 2019: cosa cambia
In calce trovate anche l’articolo di approfondimento gratuito dedicato alle novità in essere dal primo gennaio 2019 che intervengono anche ad ampliare i casi di possibile accesso al regime agevolato anche in presenza di lavoro dipendente svolto nell’anno in corso e nei due anni precedenti.
C’è qualche problema di incompatibilità? Rischio che la mia azienda mi dica di dover scegliere tra uno e l’altro? C’è qualche legge a cui posso riferirmi in particolare? grazie in anticipo,
cordiali saluti
Non è fuori tema tuttaltro. Il conflitto di interessi può esserci e non è così immediato il passaggio che lei fa nella sua mail. In primis prima di iscriversi essendo titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve verificare dalla policy interna aziendale la sua possibilità a svolgere altre tipologie di mansioni e nei confronti di chi, pertanto sarà necessario verificare natura delle prestazioni svolte ed inquadramento giuridico.
Una volta verificata la possibilità in uscita dovrà verificarlo con l’ordinamento, l’albo, l’associazione o la tipologia contrattuale nella quale presterà la sua attività. La più grande forma di incompatibilità tra attività lavorative si verifica tra il settore pubblico e privato proprio in virtù del diviete di commistionare interessi privati con res pubblica.
Il regolamento interno previsto dall’albo dei dottori commercialisti che Le anticipo prevede nell’allegato 1 quali sono i principi e i criteri informatori per la valutazione dei casi di incompatibilità:
A. Sono situazioni di incompatibilità solo quelle che ledono di fatto o potenzialmente l’indipendenza, l’onorabilità o l’imparzialità del dottore commercialista.
B. Conflitto di interesse, situazioni di dipendenza, rischio di limitazione di diritti sono indici presuntivi e non concorrenti al fine di individuare situazioni di incompatibilità, sia per ipotesi di attività esercitate sia per qualità soggettive assunte dal dottore commercialista. Gli stessi elementi, quindi non possono essere assunti acriticamente, apoditticamente, in termini assoluti e decisivi ma devono essere valutati nell’ambito della specifica fattispecie, in relazione ai concreti effetti che ne derivano e con cui si manifestano e, in ogni caso, con riferimento al DPR 27.10.1953, n°1067 (qui di seguito Ordinamento Professionale) ed alle norme vigenti.
C. Ai fini delle analisi di cui ai punti A e B, non possono essere ignorati e devono essere comunque considerati l’evoluzione normativa dal 1953 ad oggi e quella futura, nonché il diverso contesto socio-economico in cui tale normativa si trova a dover essere applicata.
D. La nozione di esercizio utilizzata dall’art.3, dell’Ordinamento Professionale, sia per l’esercizio della professione di dottore commercialista sia per il concorrente ed incompatibile esercizio della professione di notaio o del commercio in nome proprio o in nome altrui, attiene ad un concreto esercizio di fatto delle dette attività. La nozione di esercizio è propria e specifica ai fini della disposizione in questione, dunque la stessa è slegata da altri contesti previsti dall’ordinamento giuridico in generale e dal codice civile in particolare.
E. Laddove l’art. 3, dell’Ordinamento Professionale, prevede l’incompatibilità dell’esercizio della professione di dottore commercialista in concorrenza con l’assunzione di una qualità, la mera qualifica assunta dal dottore commercialista rilevata e comprovata fa conseguire l’incompatibilità stessa senza necessità di ulteriore accertamento di un concreto esercizio di fatto della attività conseguente.
F. L’esercizio in concreto e di fatto della professione di dottore commercialista è incompatibile con la professione di notaio regolata dalla L. 16.2.1913,n. 89, soltanto qualora quest’ultima sia contemporaneamente e concretamente di fatto esercitata. Non è incompatibile la contemporanea assunzione della qualità di notaio e dottore commercialista con l’esercizio concreto e di fatto solo di quest’ultima professione.
G. La nozione di “esercizio” del commercio in nome proprio o in nome altrui di cui all’art.3, dell’Ordinamento Professionale, si riferisce ad un “concreto esercizio di fatto” di commercio. La nozione di esercizio in questione non coincide altresì con la nozione di “esercizio di attività commerciale” contenuta nell’art. 2195 del c.c., essendo quest’ultima disposizione dettata per finalità diverse da quelle perseguite dall’art.3, dell’Ordinamento Professionale.
H. Il commercio che rende incompatibile l’esercizio della professione di dottore commercialista è quello che si origina dall’esercizio concreto e fattivo delle attività commerciali di cui all’art.2195 del codice civile i cui profili oggettivi ben si attagliano alla fattispecie regolata dall’art.3, dell’Ordinamento Professionale.
2 A contrariis le attività libero professionali che l’ordinamento giuridico legittima esser svolte in forma di impresa (ad esempio servizi di segreteria societaria, contabili ecc.) in quanto non protette, ma comunque professionali, non costituiscono, solo per la mutata veste giuridica, un esercizio del commercio nel senso prescritto dall’art.3, dell’Ordinamento Professionale. I. Il commercio di cui all’art. 3, dell’Ordinamento Professionale, fa conseguire situazioni di incompatibilità solo qualora vi sia lesione dei principi di onorabilità, indipendenza, imparzialità a causa di conflitti di interesse, dipendenza materiale o psicologica nei confronti del cliente, limitazione dei diritti civili e della capacità di azione sia civile che penale.
J. Il dottore commercialista ha competenza nelle attività di amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni. L’esercizio di tale attività, qualora svolta su mandato ricevuto dal cliente e non per interessi economici propri o altrui nonché suffragata da concreti elementi probatori, non può essere pregiudicata dalla forma giuridica con cui il dottore commercialista espleta il suo mandato e ciò anche qualora lo stesso si esponga a limitazioni dei diritti civili e della capacità di agire, sia civili che penali.
K. Il criterio della potenziale limitazione dei diritti civili e della capacità di agire non può essere assunto in modo assoluto a discrimine ma deve essere correlato alla violazione del principio di onorabilità che può derivarne e comunque nel rispetto di altre attività che espongono a tale rischio e che l’ dell’Ordinamento Professionale considera lecite per l’esercizio della professione di dottore commercialista.
L. La casistica contenuta nell’allegato A al presente documento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
M. Durante l’iscrizione all’Albo del dottore commercialista, l’accertamento delle cause di incompatibilità spetta in via esclusiva all’Ordine, d’ufficio o su impulso esclusivo del .Pubblico Ministero; la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (qui di seguito CNPADC) può trasmettere segnalazioni all’Ordine Locale, ma non è titolare né del potere di iniziativa, né del potere di impugnazione delle delibere adottate in materia dall’Ordine Locale.
La CNPADC ha il potere di verificare periodicamente il requisito dell’esercizio effettivo della professione con continuità, il che, non comporta pure l’accertamento di incompatibilità che pregiudicano l’iscrizione.
Eventuali incompatibilità possono essere soltanto segnalate dalla CNPADC all’Ordine Locale perché attivi i suoi poteri d’ufficio, e dette incompatibilità possono essere assunte dalla CNPADC a presupposto per il diniego, o per l’annullamento dei trattamenti previdenziali, soltanto dopo la cancellazione del professionista dall’albo. quindi, organo deputato ad accertare l’incompatibilità è solo il Consiglio dell’Ordine Locale tutte le volte che l’incompatibilità incide sull’iscrizione all’Albo. La CNPADC, durante l’iscrizione, è competente ad accertare il mancato esercizio della libera professione ovvero il difetto di continuità. La CNPADC inoltre può opporre all’iscritto anche situazioni di incompatibilità, ma solo dopo l’accertamento di esse da parte dell’Ordine;
N. L’all. A al Regolamento 31.08.1998 della CNPADC, al punto 6, prevede che la “ricorrenza in concreto dell’incompatibilità non sia stata o non venga esclusa dagli organi amministrativi o giurisdizionali competenti a pronunciarsi in materia”. La competenza degli Ordini locali è prevista esclusivamente dall’art.34 dell’ Ordinamento Professionale che riguarda situazioni valutative della incompatibilità di iscritti e sussistenti al momento della iniziativa d’ufficio o su segnalazione di terzi (Pubblico Ministero e CNPADC inclusi).
O. In presenza di segnalazioni da parte di terzi di incompatibilità pregressa e non più sussistenti, gli Ordini Locali, qualora non sia prescritto il termine di cui all’art. 46, dell’Ordinamento Professionale, e si sia in presenza di responsabilità del dottore commercialista ai sensi dell’art.35, dell’Ordinamento Professionale, procedono d’ufficio ai sensi della stessa norma, dando adeguata informazione della decisione alla CNPADC;
P. Gli Ordini locali devono periodicamente ed almeno ogni triennio, ai sensi dell’art. 10, lett. a), b) e c) verificare le situazioni di incompatibilità dei dottori commercialisti iscritti anche con riferimento a questa normativa ed anche mediante autocertificazione (dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Q. Le attività del Consiglio dell’Ordine Locale e della CNPADC sono autonome. Il concerto tra i due enti va inteso nel senso della reciproca collaborazione ed, eventualmente, di segnalazione per attivare i poteri spettanti a ciascun ente. Né il D.L. 31 agosto 1998 né l’allegato A al predetto decreto prevedono una forma di “concerto”. Il concerto risulta solo dalla delibera 211 del 12 dicembre 2000, che, per quanto su esposto, non può ritenersi vincolante per l’Ordine Locale.
R. La procedura di silenzio assenso prevista dalla CNPADC nella delibera 211 del 12.12.2000 non può essere valida e legittima per gli Ordini Locali. S. In assenza di una specifica norma attributiva di potere ad hoc, non si ritiene che la CNPADC , ente privato, ancorché esercente attività pubblica, possa emanare norme che introducano l’obbligo per il Consiglio di esercitare la propria attività amministrativa in un certo modo. Pertanto i termini del procedimento potrebbero essere stabiliti con delibera del Consiglio di ciascun Ordine Locale che dovrà stabilire anche il responsabile del procedimento. Per evitare difformità di trattamento è stato adottato il regolamento di procedura (allegato B), approvato sia dal Consiglio Nazionale sia dal Ministero della Giustizia, obbligatorio per gli Ordini Locali.
T. La delibera dell’Ordine Locale deve essere analiticamente motivata ma le motivazioni non possono formare oggetto di valutazione da parte della CNPADC e possono non essere esternate. D’obbligo è invece l’esternazione del dispositivo. U Principi e criteri di cui alle precedenti lettere da A a L sono adottati dal Consiglio Nazionale e vincolanti per esso, così come la circolare allegata sub C; possono essere adottati e seguiti dagli Ordini Locali. Principi e criteri di cui alle precedenti lettere da M a T sono sostanzialmente trasfusi nell’allegato B cogente sia per Consiglio Nazionale che per Ordini Locali.
Novità
Vi segnalo il nuovo articolo dove elenco le possibili combinazioni die due lavori svolti contemporaneamente tra lavoro dipendente, lavoro autonomo, socio di società (amministratore e non) e prestazioni occasionali.
Consigli pratici
Il consiglio operativo che do è sempre quello di verificare in primis cosa dica la contrattazione collettiva di cui fa parte, e anche la policy aziendale cosa dice sull’argomento. Al contempo è necessario fare un passaggio normativo indipendentemente da quello che eventualmente l’ufficio del personale della sua azienda ha definito o no, ossia verificare se vi sono delle previsioni normative ad hoc prima tra tutte il divieto di concorrenza nei confronti della società per cui lavorate o incompatibilità per esempio tra lavori dipendenti in imprese del settore pubblico e altre professioni. Per esempio nel caso di un dipendente dell’agenzia delle entrate le incompatibilità sono molteplici.
IL CCNL potrebbe infatti porre dei limiti o stabilire eventuali procedure autorizzati come per esempio per il settore bancario che subordina l’accesso ad un’altra attività la preventiva autorizzazione dell’impresa oppure prevedere la richiesta di una aspettativa non retribuita.
Inoltre sarà necessario vedere se prestiamo l’attività per una PA o Pubblica Amministrazione in quanto in questo caso il D.Lgs 165 del 2001 prevede all’articolo 53 esclude la possibilità per il personale docente di “assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
Riassumendo primo passaggio con normativa e disposizioni in vigore e successivamente con la normativa interna all’azienda, se esiste un Ordine consultare le disposizioni previste dall’Ordine si appartenenza. Successivamente fare una valutazione sul conflitto di interessi che ci potrebbe essere.
Vi consiglio inoltre di leggere l’articolo dedicato ai 7 casi del licenziamento disciplinare dove sono riepilogati casi concreti di licenziamento che non direste mai sono comportamenti abituali che spesso si riscontrano su quasi tutti luoghi di lavoro.
Potete anche leggere il documento con le note intepretative dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili sulle incompatibilità delle professioni e altre attività.
Lavoro dipendente: novità dal 2019
Le_Note_interpretative_La_disciplina_delle_incompatibilita032012
http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/incompatibilita-libera-professione-dipendente/1249/
Buonasera, interessante e complesso problema che mi trovo a vivere anche io.
Da sempre sono disegnatrice e progettista e dopo una lunga storia da dipendente e tra un figlio e l’altro ho aperto partita iva con regime dei minimi, mentre svolgevo una collaborazione a progetto, dopo alcuni mesi l’azienda con cui lavoravo a progetto mi ha proposto un lavoro a tempo indeterminato a part time 50% che ho accettato pur mantenendo la partita iva. Ho informato il datore di lavoro della situazione, lui non ha detto nulla di particolare dicendo che si sarebbe informato presso il proprio consulente del lavoro… non ho più avuto notizie.
In questi mesi il lavoro con partita iva che svolgo da casa (che é sempre quello di disegnatrice) é aumentato parecchio e, lavorando nello stesso ambiente che frequento per il lavoro da dipendente, mi fa sentire a disagio nei confronti del mio datore di lavoro.
Quello che non capisco è la questione del conflitto di interessi…. io non concorro con il mio datore di lavoro in quanto non vendo i prodotti che lui costruisce basandosi sui miei disegni, ma vendo progetti o disegni per persone che lo fanno…. sono in concorrenza?
il mio commercialista mi ha rassicurato sul fatto che avendo una collaborazione part-time io posso svolgere un’altra attività senza problemi, ma io non mi sento sicura non avendo nessun riferimento legislativo.
Qualcuno può aiutarmi a schiarirmi le idee?
grazie mille, Margherita
Detta in estrema sintesi….il suo Ordine potrebbe frle problemi perchè in verità le sue prestazioni di lavoro autonomo dovrebbero essere rese anche all’azienda che vorrebbe assumerla. Però come vede è un problema “abbastanza” piccolo….
Buonasera,
l’interessante articolo mi offre l’opportunità di esporre il mio quesito.
Sono ingegnere libero professionista iscritto all’ordine, e una società mia cliente, per la quale svolgo prestazioni per le quali emetto fattura, mi ha proposto la possibilità, oltre alla prosecuzione del rapporto di lavoro autonomo, dell’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente part time a tempo determinato, relativamente a un determinato progetto.
La ragione di ciò è dovuta alla necessità della società di dover esporre, per il progetto interessato, spese di personale anzichè di servizi.
Ciò che vorrei determinare è se vi sia incompatibilità tra attività di lavoratore autonomo e da dipendente, per la stessa azienda.
Grazie e cordiali saluti.
Guardi questa cosa io a distanza di anni non la capisco alcuni colleghi mi hanno dato una risposta assurda secondo cui decenni fa essere imprenditori era considerato da chi svolgeva la professione un’onta per cui coloro che aderivano all’albo non potevano essere imprenditori….a mio avviso per usare un francesismo mi sembra una ca…ta pazzesca. Tralasciando questi coloriti commenti le posso dire che la professione mal si concilia con la qualifica di imprenditore, anche agricolo. Vi sono state ultimamente delle aperture dell’albo che ho letto nelle note modificative di cui le riporto dei passaggi “Le modifiche riguardano l’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa. Si è chiarito, infatti, che, in caso di attività di impresa agricola, l’incompatibilità con l’esercizio della professione sussiste solo laddove l’iscritto assuma la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). Infine, sono state fornite alcune precisazioni in tema di accertamento della sussistenza nelle società di servizi del carattere di strumentalità/ausiliarietà all’esercizio della professione, in merito all’intervallo temporale da prendere come riferimento nell’effettuare il raffronto tra i fatturati della società e dell’iscritto”
Tuttavia le consiglio di chiedere al suo albo e le consiglio anche di valutare che qui in rete un sacco di dottori commercialisti si firmano tali e accanto inseriscono anche che sono pubblicisti e giornalisti….il che non sarebbe consentito per cui valuti lei:-)
Buonasera,
volevo sapere: 1)durante il praticantato presso lo studio di un dottore commercialista si può anche essere socio di una cooperativa?
2) se si è socio accomandatario di una s.a.s che si occupa di elaborazione contabile con la qualifica di Tribuarista (iscritto ad una associzione non regolamentata di tributaristi) si può essere anche socio di una cooperativa? Grazie
buonasera,
volevo sapere se un dipendente di uno studio professionale iscritto all’albo può esercitare la professione in modo autonomo, avendo quindi uno stipendio da dipendente presso lo studio e un reddito di lavoro autonomo derivante dall’attività professionale .
Grazie
Buongiorno,
avrei una domanda. sono dipendente a tempo inderminato in uno studio commercialista e avendo svolto anche il tirocinio a breve dovrei sostenere l’esame di stato come commercialista. Qualora dovessi superarlo potrei iscrivermi all’albo continuando a lavorare come dipendente e contemporaneamente aprire partita iva per gestire qualche piccolo cliente? Qualora ciò fosse possibile dovrei iscrivermi obbligatoriamente alla cassa previdenziale o potrei evitarlo visto che verso già i contributi all’inps come dipendente?
Buongiorno.
Sono dipendente della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. con socio unico al 51% (Regione Puglia)
Sono inquadrato con la 7^ qualifica professionale di geometra e mi occupo prevalentemente di progettazione e direzione dei lavori.
Il nostro contratto è quello di federgasacqua.
Da sempre sono iscritto all’albo professionale dei geometri.
Purtroppo il CCNL non è chiaro in ordine alla possibilità di poter esercitare l’attività professionale di geometra.
E’ chiaro che per quanto mi riguarda la medesima, laddove possibile, dovrà essere esercitata al di fuori del normale orario di lavoro e dovrà comprendere prestazioni che non siano in contrasto con l’attività istituzionale.
Non riesco a trovare alcun aspetto normativo che chiarisca in modo inequivocabile la sussistenza di tale possibilità.
Il Codice Etico vigente in Azienda, invece, vieta qualsiasi attività che non sia preventivamente autorizzata dall’Amministratore Unico o Amministratore Delegato della stessa.
Vi chiedo cortesemente di aiutarmi a dirimere la questione appena possibile.
Cordialità
NO va bene aprire la partita iva (sempre che la sua società lo consenta dalla policy aziendale interna che dovrebbe ricercare da solo (almeno glielo consiglio perchè in azienda sono sempre tutti un pò invidiosi se vedono che uno ha un doppio lavoro) e dopodiche aprire la partita iva (veda questo link per farsi un’idea e che è una specie di mini guida pratica) utilizzando il codice atecofin più appropriato.
Salve, sono un dipendente bancario con figura di gestore famiglie, compatibilmente con il mio ruolo posso svolgere attività di osservatore di calcio? Mi spiego meglio, posso percepire compensi derivanti dall’attività di segnalazione di giovani calciatori presso società professioniste o scuole calcio, quindi in qualità di libero professionista o devo (Posso) aprire società di capitali o associazione sportiva dove percepire quote/compensi derivanti dal cosiddetto “premio di preparazione” ovvero il compenso che riconosce la F.I.G.C. sulla vendita dei giovani da scuole calcio a società professioniste.
Grazie
Parto col dirle che come firma pollofritto non si può sentire: ne avrebbe potutto scegliere uno molto meno romantico. Andando sul quesito a mio avviso come riportato nell’articolo lei deve effettuare due verifiche: in primis verificare se la policy interna aziendale scritta vieti la seconda professione e verificare che non sia in conflitto di interessi con la sua azienda (ossia non è concorrente o non sfrutta informaizoni sensibili per svolgere la sua libera professione). In secondo luogo lei non può essere socio di società ma può svolgere incarichi come dipendente o dirigente. Le consiglio comunque di legger ele ciroclari diramate dal suo ordine o dall’ordine di Roma dove spiegano in modo più che esaustivo le fattispecie che limitano l’assunzione di incarichi.
Buonasera,
vorrei sapere se l’iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti (e quindi la possibilità di poter svolgere la libera professione) è incompatibile con la posizione di Dirigente presso azienda privata.
Si possono in teoria svolgere le due professioni insieme?
Effettivamente, mi pare ci siano casi in cui un Dottore Commercialista abilitato e praticante svolga il ruolo di Direttore Amministrativo-Finanziario o ricopra ruoli di Amministratore Delegato in azienda privata. Me lo potete confermare?
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
Pollofritto
Che deve adeguarsi alla policy acìziendale che sottoscrive al momento dell’assunzione…laddove però la policy sia intervenuta dopo potrebbero essere i margini.
buonasera
io sono stato assunto in banca rispondendo ad un annuncio di ricerca del personale pubblicato sul sole 24 ore per Esperto fiscalista dove si richiedeva esplicitamente l’iscrizione ad Albo professionale quindi non vedo alcuna incopatibilità si tratta di una qualifica professionale
oggi lavoro part time ed esercito la libera professione ma la banca mi ha scritto che la policy aziendale non lo consente
voi che ne pensate’
Ma lei è un dipendente della confeesercenti o un consulente esterno?
Salve, e grazie in anticipo!
Vorrei sapere se un Dott. Commercialista di un ente pubblico come la Confesercenti, possa opperare anche privatamente?
Grazie è stato gentilissimo….. seguirò il suo consiglio
Sicuramente la fattispecie andrebbe approfondita ma dagli elementi che mi fornisce mi sembra che vi siano tutti gli estremi per licenziamento e richiesta di risarcimento del danno da provare sempre in sede giudiziale. le consiglio però di rivolgersi ad un avvocato.
Grazie xò mi premeva sottolineare che io sono in possesso di un certificato camerale dove loro hanno l’iscrizione alla camere di commercio xò situazione azienda inattiva. Quindi l’iscrizione c’è con partita IVA distirbuzione quote, sede legale e su pagine bianche si trova purè il numero di telefono della loro azienda.
Non sò prorpio che pesci prendere!!!!! Ho chiesto a più avvocati ma i parero sono diversi…. che siatuazione pensare che hanno una posizione anche su facebook e che ci sono anche nostri utenti o meglio ex utenti.
Grazie
Ah però.
La vostra società non è iscritta alla camera di commercio o registro imprese perchè non esercita attività commerciale oppure è perchè è estinta. Solitamente la risposta è la seconda. In questo secondo caso e con questi dati non intravederei (anche se gli elementi non mi sembrano sufficienti per fare una riflessione approfondita) una lesione degli interessi aziendali.
Al suo posto approfondirei i motivi per cui non risulta iscritta alla camera di commercio. Ciò non toglie che nel suo caso potrebero violare il rapporto di fiducia alla base del lavoro dipendnete configurando astrattamente una giusta causa di licenziamento.
Inoltre verificherei anche gli estremi per richiedere un risarcimento del danno laddove proviate che durante il periodo di lavoro abbiano agito intenzionalmente a danno della società.
Veriricherei inoltre se abbiano utilizzato elementi, informazioni sensibili, mezzi e attrezzature o di proprietà della società per svolgere la loro attività.
Salve volevo un’informazione o meglio chiarimenti all’interno del ns staff abbiamo due dipendenti assunti con contratto a tempo indetrminato full-time e al contempo siamo venuti a conoscenza che si sono aperti un’azienda di cui sono socio con il ns stesso oggetto sociale e con la ns stessa attività. Volevo sapere l’incompatibilità è certa ma se l’azienda risulta inattiva alla camera di commercio l’incompatibilità risulata lo stesso? Grazie
Ti capisco, la professione è una strada lunga molto lunga e spesso non si hanno i mezzi di sostentamento per iniziare.
In primis ti suggerisci di leggere la circolare dell’ordine dei dottori commercialisti che proprio nel 2011 ha indicato le lineee guide rispetto alla incompatibilità tra libera professione e lavoro dipendente dal lato della professione. Poi potresti verificare se l’azienda per cui lavori ha un apolicy ad hoc per impedire appunto una seconda attività, cosa che mi sembra remota.
E poi ti posso suggerire sempre di fare riferimento al buon senso ossia a non porre in essere attività di lavoro autonomo che sono in contrasto, in conflitto di interesse o in concorrenza tra loro, o anche utilizzare dati sensibili in possesso della tua società ai fini della tua attività di lavoro autonomo.
Spero di esserti stati utile e facci conoscere sul web.
Saluti,
Salve sono Marco ho finito gli studi magistrali e anche il tirocinio presso il commercialista..Adesso mi sto preparando per l’esame di abilitazione…
Da un anno circa lavoro in una società dove mi occupo essenzialmente di contabilità….volevo chiedervi potrò sostenere l’esame di abilitazione?o dovrò scegliere di abbandonare il lavoro a tempo indeterminato presso la società?
il mio obiettivo è svolgere l’attività di commercialista come secondo lavoro ,mantenendo quindi il lavoro in società..è possibile?
Anche perchè avere clienti subito non è facile,e abbandonare un lavoro che a fine mese mi garantisce un discreto stipendio non è facile..spero potete aiutarmi
saluti
aspetto risposta
Caro Collega, ritengo che il suo ordine di appartanenza o almeno quello di Roma ne osno sicuro si sia espressa con una circolare di qualche mese fa che ha chiarito quali sono i confini entro cui poter esercitare la professione ed essere inquadrato al tempo stesso con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Ritengo che sia obbligatorio verificare eventuali cause di incompatibilità per ciascuna fattispecie e ciascun cliente. L’ordine non pone il divieto ma indica i criteri da seguire per verificare le diverse cause di incompatibilità tra professione e lavoro indipendente. Questo è il primo punto che verificherei, nel senso non mi sognerei di fare il commercialista per una società per cui lavoro o essere memebrio del collegio sindacale. Inoltre devo anche anche considerare cosa mi dice la policy aziendale in merito perchè se è vero che il mio ordine non pone divieti potrebbe averli posti la banca per cui intenderebbe prendere servizio.
Una volta monitorati entrambi i lati (ordine da una parte e banca dall’altra) mi concentrerei sul conflitto di interessi che potrebbe sorgere a livello di singolo cliente.
Alla luce di questo ritengo di averle fornito gli strumenti adatti per valutare con serenità la possibilità di svolgere un doppio lavoro.
Grazie di averci visitato e ci faccia conoscere in giro :-)
Sono un Dottore Commercialista che esercita la professione in uno studio associato legale e commerciale con un dipendente a tempo indeterminato.
Mi si stà prospettando la possibilità di poter entrare a lavorare presso una banca, come dipendente.
So che il CNDCEC si è espresso in maniera favorevole riguardo omissis..”lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato presso un istituto di credito appare compatibile, secondo l’ordimanemto professionale, con l’esercizio della professione.
Se così fosse sarei veramente intenzionato a fare il doppio lavoro, anche se ciò comporterebbe maggiori sacrifici, proprio per non deludere i clienti dello studio.
Inoltre, eviterei di pagare anche la cassa dottori commercialisti, ricevendo la contribuzione dalla banca.
Vorrei un maggiore conforto in merito.
Posso esercitare la professione di dottore commercialista e lavorate full time a tempo indeterminato presso una banca?
Grazie
Saluti