Nel seguito potete consultare le istruzioni per la compilazione del Quadro H relativo ai nuovi ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale
ISA 2020
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
QUADRO H – DATI CONTABILI
Nel quadro H devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (di seguito ISA).
ATTENZIONE: per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 164 del TUIR.
Inoltre, si precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni di questo quadro che, salvo eventuali eccezioni, sono coerenti con quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione del quadro RE del modello REDDITI, finalizzato alla determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
Imposte sui redditi
In particolare indicare:
- nel rigo H01, l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali in proprietà.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi del TUIR, al lordo degli ammortamenti.
ATTENZIONE: il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.
Ne deriva che il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA e delle imposte dirette;
- le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e professione e all’uso personale o familiare del contribuente, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- le spese relative all’acquisto dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell’art. 164, comma 1, lett. b) delTUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio a condizione che non siano state dedotte le re-lative quote di ammortamento.
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile, come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19- bis dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
- nel rigo H02, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE2, del quadro RE del modello REDDITI (per quanto riguarda il modello REDDITI PF, il riferimento è alla colonna 2 del rigo RE2). In particolare, va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero ed escluse tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 5, del TUIR). Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- nel rigo H03, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE3 del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, va indicato l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi. Vanno inseriti in tale rigo:
- gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assi-curativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).
Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Tuttavia, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d’imposta, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata;
- nel rigo H04, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE4 del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, vanno indicate le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR);
- nel rigo H05, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE5, colonna 1, del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, va indicato l’ammontare degli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale degli ISA. Tali ulteriori componenti positivi, così come stabilito dal comma 9 dell’articolo 9-bis del DL n. 50/2017, rilevano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato (vedi istruzioni al rigo H27).
Il comma 10 dell’articolo 9-bis del DL n. 50/2017 dispone che la dichiarazione degli importi di cui al richiamato comma 9 non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nel rigo H06, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE6, del quadro RE del modello REDDITI;
- nel rigo H07, campo 1, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE7, colonna 2, del quadro RE del modello REDDITI e, nel campo 2, quanto indicato nel rigo RE7, colonna 1, del medesimo quadro RE. In particolare, nel campo 1, vanno indicati:
- le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 percento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente;
- l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- il 20 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente a un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato.
- il 70 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Nel campo 2 del rigo H07 va indicata la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, da ultimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, (c.d. super-ammortamento). Tale importo va riportato anche nel campo 1.
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;
– nel rigo H08, campo 1, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE8, colonna 2, del quadro RE del modello REDDITI e, nel campo 2, quanto indicato nel rigo RE8, colonna 1, del medesimo quadro RE. In particolare, nel campo 1, vanno indicati:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente. La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
- il 20 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo,senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato. La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
- il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
- l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Nel campo 2 del rigo H08 va indicata la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, da ultimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, (c.d. super-ammortamento). Tale importo va riportato anche nel campo 1.
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;
- nel rigo H09, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE9, del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, vanno indicati:
- l’80 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pub-blico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente;
- il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell’ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;
- il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;
- nel rigo H10, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE10, del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, vanno indicati:
- il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscua-mente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest’ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione va indicato un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per quelli stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e, comunque, con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013 non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni nella misura del 50 per cento del canone;
- l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
- l’ammontare del canone di locazione corrisposto nell’anno 2019 per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione;
- la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, per i contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, ovvero per i contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici avendo per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del TUIR;
- l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputa-bili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
- le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e dell’ammontare della quota deducibile nell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
- nel rigo H11, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE11, del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, vanno indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
- l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni; – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista.
Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l’opera svolta, nei confronti dell’artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato.
L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d’imposta. Rimangono deducibili, invece, i contributi previdenziali e assistenziali versati dall’artista o professionista per i familiari sopra indicati;
- nel rigo H12, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE12, del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente.
A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l’elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio;
- nel rigo H13, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE13, del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione. Ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA;
- nel rigo H14, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE14, del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, va indicato l’ammontare dei consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l’ammontare deducibile delle spese sostenute nell’anno per servizi telefonici compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica;
- nel rigo H15, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE15, colonna 3, del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righi H16 e H17, (tale importo deducibile non può essere superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti), nonché le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- nel rigo H16, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE16, colonna 3, del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza, nonché l’ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
L’importo deducibile non può essere superiore all’1 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti;
- nel rigo H17, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE17, colonna 4, del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, va indicato:
- il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché a convegni e a congressi;
- l’importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non comprese in quelle precedenti.
Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. Per le associazioni e le società di professionisti il limite è riferito ad ogni socio o associato;
- l’importo deducibile delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 5.000 euro. Per le associazioni e le società di professionisti il limite è riferito ad ogni socio o associato;
- nel rigo H18, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE18 del quadro RE del modello REDDITI. In particolare, vanno indicate le minusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bis dell’art. 54, del TUIR;
- nel rigo H19, gli importi corrispondenti a quanto indicato nelle corrispondenti colonne del rigo RE19 del quadro RE del modello REDDITI. In particolare nel campo 1 del rigo H19 vanno indicate le altre spese documentate ammesse in deduzione riportate nella colonna 4 del medesimo rigo RE19 del quadro RE del modello REDDITI.
Tali spese riguardano:
- l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- il 20 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili(benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan , ciclomotori e motocicli (per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato), nonché il 70 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
- il 20 per cento delle altre spese, (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato), nonché il 70 per cento di tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l’ammontare degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
- l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo (articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Tale ammontare va indicato anche nel campo 2;
- l’ammontare dell’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo. Detto importo va indicato anche nel campo 3;
- il 50 per cento dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019), nonchè il 50 per cento dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Detto ammontare deve essere indicato anche nel campo 4;
- l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- nel rigo H20, l’importo corrispondente a quanto indicato nel rigo RE20, del quadro RE del modello REDDITI;
- nel rigo H21, le spese relative ai collaboratori coordinati e continuativi già indicate nel rigo H11. In particolare indicare:
- l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l’Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente.
Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
- le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d’imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
Imposta sul valore aggiunto
- nel rigo H22, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. Se è stata barrata la casella relativa all’esenzione IVA, i successivi righi necessari alla determinazione dell’aliquota IVA non devono essere compilati;
- nel rigo H23, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l’ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del citato decreto;
- nel rigo H24, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno 2019 che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
- operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma del D.P.R. n. 633/72;– operazioni non soggette a dichiarazione di cui all’art. 36 bis del D.P.R. n. 633/72.
Non vanno indicate in questo rigo le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7 septies del D.P.R. n. 633/72 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari e devono pertanto essere indicate nel rigo H23;
- nel rigo H25, campo 1, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili comprensivo dell’IVA addebitata in fattura ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72. Nella particolare ipotesi in cui l’importo risulti negativo, deve essere indicato il valore zero.
Nei campi interni al rigo H25 devono essere indicate:
- nel campo 2, l’imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno (già compresa nell’importo indicato nel campo 1); – nel campo 3, l’imposta relativa alle operazioni effettuate nell’anno ed esigibile negli anni successivi; – nel rigo H26, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa:
- alle cessioni di beni ammortizzabili;
- ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel rigo H27, l’aliquota IVA applicata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, se diversa dall’aliquota media IVA determinata sulla base del rapporto indicato in TABELLA 1.
TABELLA 1
Iva su operazioni imponibili (H25, campo 1 – H25, campo 2 + H25, campo 3) –
[Iva su cessioni di beni ammortizzabili + Iva su passaggi interni] (H26)
____________________________________________________________________
Volume d’affari (H23)+
Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione (H24)
Compilando il rigo H27 il contribuente ha la possibilità di applicare l’aliquota relativa alle attività dallo stesso esercitate, fornendo, con riferimento alla “prova contraria” prevista dal comma 9 dell’art. 9-bis del DL n. 50 del 2017, elementi nella sezione “Note aggiuntive” del software IL TUO ISA.
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