È trascorso oltre un anno da quando il DL 73/2022 all’art. 23 ha previsto la creazione di un apposito albo dei certificatori da istituirsi mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (il 21 giugno 2022). Finalmente, con comunicato stampa del 19 settembre scorso, il Ministero delle Imprese (MIMIT) ha reso noto che è stato firmato l’atteso DPCM, volto a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.
Cos’è la certificazione preventiva?
Al fine di mettere ordine nel caos successivo alla istituzione, da parte della Legge di bilancio 2020, del credito d’imposta relativo all’attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative delle imprese, il legislatore, per favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa del credito d’imposta, con il DL n. 73/2022 (cd. “Decreto Semplificazioni”) ha, quindi, introdotto la facoltà per le imprese di accedere ad una “certificazione preventiva” in grado di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare.
La certificazione preventiva può essere richiesta anche per:
- l’attestazione della qualificazione delle attività tra quelle ammissibili al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione (ex art. 1, cc. 200-202 L. 160/2019, applicabile dal 2020) e al credito d’imposta ricerca e sviluppo (ex art. 3 D.L. 145/2013, applicabile fino al 2019);
- l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’art. 1, cc. 203, 203-quinquies e 203-sexies L. 60/2019.
IL DPCM contiene, quindi, la disciplina attuativa di quanto statuito con il DL 73/2022, praticamente, le regole che le imprese dovranno seguire per richiedere la certificazione.
Analizziamo cosa prevede, confidando nel fatto che il testo non dovrebbe subire modifiche, non richiedendo impegni finanziari particolari.
Cos’è l’albo dei certificatori?
L’art. 1 del DPCM predetto prevede l’istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, di un Albo dei certificatori ovvero dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.
Chi può iscriversi all’Albo dei certificatori?
Vediamo quali sono i soggetti che possono iscriversi all’Albo, presentando apposita domanda:
- le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;
- le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi a oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
- i centri di competenza ad alta specializzazione;
- i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
- le università statali;
- le università non statali legalmente riconosciute;
- gli enti pubblici di ricerca.
Con DM del MIMIT (da emanare entro 90 gg dall’entrata in vigore del DPCM), verranno definiti alcuni aspetti procedurali per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo e la loro verifica e aggiornamento.
Procedura ed il contenuto della certificazione
L’impresa che intende acquisire la certificazione deve farne richiesta telematica al MIMIT, In questa sede occorrerà indicare:
- il soggetto incaricato dell’attività di certificazione;
- la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso.
La certificazione dovrà riportare:
- ogni informazione utile in merito all’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto agli investimenti effettuati o programmati;
- la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione;
- le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
- la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore, di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata;
- tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e dei controlli dell’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d’imposta.
La certificazione può riguardare investimenti in corso, già effettuati o che si intendono effettuare.
La certificazione dovrà essere inviata al MIMIT dal certificatore con procedura informatica, entro 15 giorni dalla data di rilascio all’impresa, a pena di inefficacia della certificazione.
Vigilanza sull’attività di certificazione
Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è demandato il compito di vigilanza e controllo sulle attività svolte dai certificatori e di verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate.
Per l’esame della certificazione, il MIMIT ha facoltà di richiedere al certificatore, entro 90 giorni dal ricevimento della certificazione, dandone notizia all’impresa, l’invio di documentazione:
- tecnica;
- contrattuale;
- contabile, utile ai fini della valutazione.
Il certificatore deve inviare questa documentazione entro quindici giorni, prorogabili di ulteriori quindici in situazioni straordinarie. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta, la certificazione non produrrà effetti.
Il Mimit completa l’attività di controllo nei 60 giorni successivi all’invio della documentazione integrativa; decorso, infatti, il suddetto termine, la certificazione avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività svolte.