Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel seguito vediamo quando si applica il limite dei 5 mila euro al netto delle ritenute e quando al lordo, precisando fin da subito che il limite deve essere adeguato annualmente in base alla variazione Istat dei prezzi al consumo. Con l’aiuto di qualche esempio voglio darvi qualche chiarimenti in più per rispondere alle domande dei lettori che si trovano a dover sanare il dubbio per poi capire se iscriversi o meno alla gestione separata INPS.
Il primo chiarimento che do, anche se l’ho scritto in numerosi articoli è che il limite dei 5 mila euro è una norma di carattere previdenziale e non ha nulla a che vedere con il presupposto per l’obbligo d’apertura Iva che è disciplinato da tutt’altro corpus di norme. Anche se per alcuni versi il superamento del limite potrebbe prestare il fianco all’identificazione di quei caratteri di abitualità e continuità richiesti dal DPR 633 del 1972 Iva per procedere all’apertura della P.Iva tuttavia non sempre è così.
Nuovo quadro normativo
L’art. 54-bis, del citato d.l. n. 50/2017 definisce le nuove prestazioni di lavoro occasionali come quelle attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. a);
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. b);
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. c).
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.
Limite 5 mila euro Contratto di prestazione occasionale
Tali limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (in virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 5.000 euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward);
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).
Chiarimenti e risposta alle domande sul limite 5 mila euro
Visto che le domande su come debba calcolarsi il limite di 5 mila euro da parte sia dei datori di lavoro sia per i prestatoti di lavoro occasionale è bene fornire alcuni importanti chiarimenti che vi possono aiutare a non superarli.
I limiti sono calcolati sull’effettivo incassato nell’anno di imposta per cui parliamo in altri termini di importi al netto di contributi INPS, premi assicurativi INAIL e eventuali costi di gestione.
Per quello che concerne invece i limiti complessivi per ciascun soggetto prestatore del servizio (ossia lavoratore occasionale) parliamo di importi nominali.
Prestazione occasionali di lavoro autonomo (Old)
Da un lato abbiamo elettronica tradizionali prestazioni di lavoro autonomo occasionale che sono quelle che noi da sempre conosciamo e con cui molte persone, ragazzi, anziani e meno giovani svolgono saltuariamente, magari anche concentrando l’attività in pochi giorni p periodi dell’anno senza alcun vincolo di subordinazione.
Alcuni classici esempi possono essere il ragazzo che fa i pacchi sotto natale, l’aiutante bagnino, piccoli lavori saltuari per aiutare altre persone etc. Inutile dire che censirli tutti sarebbe impossibile per cui vi vinto sempre a scrivere all’indirizzo del sito per capire come la vostra fattispecie dovrebbe essere trattata al fine di identificare il corretto inquadramento civilistico, previdenziale e fiscale.
Quello che mi preme più rimarcare è che nel caso delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale non devono esserci caratteri di professionalità, intendendosi per tali le attività svolte da soggetti iscritti ad albi professionali (dotto commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, etc…). Inoltre non vi deve essere un contratto di collaborazione coordinata o continuativa.
Nel caso delle prestazioni di lavoro autonomo abbiamo la classica trattenuta Irpef del 20% operata sulle somme corrisposte: per questa tipologia rilasceremo una ricevuta fiscale. Solitamente basta un bollettario madre figlia che potete comprare da buffetti o anche ad un tabaccaio o in una cartoleria o anche prendere uno dei tanti format present scaricabile gratuitamente da internet. In ultima istanza potete anche predisporla voi autonomamente.
Importante è che vi sia il codice fiscale del committente/ datore di lavoro/ cliente le somme lorde , supponiamo 6 mila euro e le ritenute d’acconto subite 1.000. In questo caso il limite massimo complessivo per anno di imposta sarà pari a 6 mila euro lordi ritenuta o anche 5 mila euro netti.
Lavoro accessorio
Dall’altro lato abbiamo le nuove prestazioni di lavoro accessorio con cui si identificano in larga parte le mansioni svolte per esempio da colf e badanti o da altri rapporti caratterizzate maggiormente da un rapporto di collaborazione rispetto ad una attività di lavoro autonomo.
Per queste tipologie di mansioni sono stati introdotti i famosi voucher per prestazioni occasionali che hanno un sistema di tracciamento e gestione abbastanza complesso e farraginoso a mio modesto avviso. Se da un lato infatti si cerca di far emergere fenomeni come il caporalato o lavoro in nero o sotto pagato dall’altro incremento l’onere amministrativo del datore di lavoro che potrebbe essere incentivato a delinquere maggiormente. Un classico esempio di utilizzo dei voucher le colf, badanti o anche il voucher baby sitter.
Il voucher ha un valore di 10 euro così costituiti:
- 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
€ 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
€ 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
€ 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Il voucher a differenza della ricevuta consente di pagare direttamente non solo l’INPS ma anche l’INAIL. In questo caso il limite dei 5 mila euro è da intendersi netto ossia l’effettivo importo ricevuto tramite voucher
Limite per ciascun committente
Il legislatore ha inoltre introdotto per le prestazioni occasionali di lavoro accessorio anche il limite per ciascun committente che non deve essere superiore a 2 mila euro, anche questi rivalutati ogni anno in base all’indice ISTAT.
Le prestazioni occasionali rese verso chiunque soggetto titolare di partita Iva ha quindi non solo il limite massimo annuale in capo al lavoratore ma anche in capo a ciascun committente. Il limite in questo caso si intende netto, ossia al netto delle ritenute e budini parliamo dell’effettivo compenso percepito nella tasche del lavoratore non considerando le ritenute
Rivalutazione limite 5 mila euro Lavoro Accessorio
Ricordo che annualmente l’INPS determina la rivalutazione dell’importo come previsto dalla La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l’art.70 del d.lgs. n. 276/2003 e chiarito nella circolare INPS del 16/04/2015, Circolare n. 77,
Viene previsto infatti che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,20%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per la famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014 – dicembre 2014.
I nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2015, anche al fine delle verifiche sul loro rispetto a cura dei committenti, come precisato nella circolare n. 176 del 18 dicembre 2013, sono rideterminati come segue:
- valori netti (arrotondati alla decina di euro)
€ 5.060 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
€ 2.020 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare. - valori lordi (calcolati sul valore netto arrotondato)
€ 6.746 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare
€ 2.693 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.
I suddetti importi per l’anno 2015 saranno pubblicati sul sito istituzionale, sezione “lavoro accessorio”.
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Buongiorno
Mia moglie è prestatore di lavoro occasionale per più utilizzatori. Il limite di 280 annue è per singolo utilizzatore o per la totalità degli utilizzatori?
Ovvero 280+280+280 non superando i 5000€ totali o 2500€ per singolo utilizzatore?
Grazie
Come pensionato di vecchiaia posso fare ritenuta d’acconto di 2500€ per prestazione occasionale, quanto mi incide di tasse nella denuncia redditi oltre al 20%, resterei con 2000€, … ma quanto sono obbligato a pagare al fisco??
Grazie per la eventuale risposta
…..si…..
io e mia moglie percepiamo un assegno sociale cumolativo di € 11.880,00 all’anno
io incassi circa 4.900,00 all’anno per un lavoro saltuario devo dichiararli al’inps l’anno prossimo
Ciao non sono mai riuscita a capire se la soglia dei 5000 si intende netta o lorda. Grazie per la risposta
Buongiorno,
Avrei qualche domanda da fare legata al Bonus donne disoccupate 2019 INPS.Per avere il diritto all’attivazione di tale bonus che prevede uno sgravo contributivo pari al 50%, mi può dire, cortesemente, quanto è la somma dei redditi, intesi come lordo, derivanti dalla classica collaborazione occasionale?Nell’articolo pubblicato, mi pare di capire un lordo di 6000 euro annui e 5000 euro annui netti.Ma se la ritenuta d’acconto è di 20%, allora il netto non è di 4800 euro annui?Tutto sommato a me interessa sapere il limite lordo massimo da non superare per usufruire dell’agevolazione bonus donne disoccupate 2019 INPS.
E un’altra domanda: per tale bonus, l’INPS prenderà in considerazione l’analisi previdenziale dei ultimi 2 anni: cioè, il 2017 e 2018, in quanto per annualità dovrebbero intendere l’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre, giusto?
Grazie in anticipo per l’assistenza accordatami.
Dichiararla come redditi Diversi all’interno della sua dichiarazione dei redditi.
io ogni tanto faccio un mercatino di oggetti usati come posso fare per pagare il dovuto per questi incassi occasionali?
Buon giorno, vorrei esprimere una questione e fare una domanda riguardo alla nuova circolare Inps sulle Prestazioni Occasionali.
Secondo la nuova circolare e secondo l’aggiornamento del sistema Inps delle Prestazioni Occasionali nel settore del turismo, sono stati esclusi dalle Prestazioni Occasionali i prestatori che non appartengono alle categorie svantaggiate. Ciò si riassume con l’impossibilità per una piccola azienda turistica con meno di 5 dipendenti di utilizzare le Prestazioni Occasionali per lavoratori Part Time o altri lavoratori che decidono di arrotondare al di fuori dell’orario di lavoro.
Fino al 17 ottobre era possibile avvalersi delle prestazioni occasionali anche per questi lavoratori non rientranti nelle categorie svantaggiate. Dal 17 ottobre e senza un preavviso da parte dell’Inps, un’azienda turistica con meno di 5 dipendenti si trova nell’impossibilità di avvalersi delle Prestazioni Occasionali con i vecchi prestatori non appartenenti alle categorie svantaggiate, favorendo senza dubbio il lavoro in nero per questa categoria di lavoratori.
Ho cercato di chiedere spiegazioni all’Inps riguardo a questa repentina, e a mio parere inadeguata, modifica senza alcun preavviso, scaturita dal Decreto Dignità. Sottolineo che leggendo il decreto Dignità non mi sembra che sia scritto in nessun punto che la nuova regolamentazione sulle Prestazioni Occasionali debba escludere i lavoratori non appartenenti alle categorie protette. O quanto meno non è scritto in modo esplicito da nessuna parte.
Spero di poter ricevere maggiori chiarimenti da parte vostra riguardo a questa modifica, e spero che voi abbiate la possibilità di fare un sollecito all’Inps su questa questione pungente che non sembra ancora essere stata presa in considerazione da nessuno.
Ringrazio per la vostra attenzione