Aggiornato il 27 Luglio 2023
Vediamo quali sono le novità introdotte dal Decreto Crescita 2019 e nello specifico la Nuova ritenuta d’acconto introdotto per i forfettari che assumono lavoratori dipendenti, come funziona e si applica, il calcolo e le modalità di versamento. Con l’eliminazione del limite dei ricavi la possibilità di aderire al nuovo regime forfettario dei minimi di cui alla L. 190/2014 si amplia notevolmente.
In principio il regime fiscale prevedeva il divieto di assumere o anche incaricare professionisti, lavoratori autonomi o terzi in generale se non nel limite di 5 mila euro annui al pari di quanto era stato previsto per le prestazioni occasionali. Una norma che così impediva di fatto a mio modesto avviso di strutturare una attività di lavoro autonomo e di consentirle così di trasformarsi, come tutti ci auguriamo in una vera e propria impresa.
La L. 145 del 2018 ha fortunatamente aperto le porte al regime forfettario eliminando il limite di 5.000 euro annui. Dal primo gennaio 2019 quindi i contribuenti possono incaricare e assumere lavoratori con contratto pur tuttavia introducendo una ritenuta d’acconto ai fini IRPEF da applicare sulle somme corrisposte in busta paga.
Come funziona l’applicazione della ritenuta
I datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati come per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge, ecc. devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa.
Le ritenute devono, poi, essere versate con cadenza periodica entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, mediante il modello F24, esclusivamente in via telematica per i datori di lavoro titolari di partita Iva.
In pratica dovrete trattenere delle somme su quella concordate con la controparte e dovrete preparargli una busta paga che, seppur semplice nella sua composizione vista la tipicità di questi rapporti di lavoro che dentro non hanno componenti simili a quelle di aziende strutturate (premi produzione, ferie no godute, assegni socio scolastici, contributi aziendali, assicurazioni, etc etc) dovranno essere comunque redatte (con un costo da parte del datore di lavoro.
Per fare un veloce esempio: fatto 100 l’onorario concordate, 80 le verserete al dipendente e 20 all’erario che le inserirà nella dichiarazione dei redditi pre compilata del dipendente.
Ante 31 dicembre 2018
L’articolo 1, comma 69 della Legge n.190/2014 così come modificato dal Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34, Articolo 6 disciplinava che “69. Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e’ presentata nei termini e con le modalità’ definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto;
Cosa cambia Dal primo gennaio 2019
Dal primo maggio 2019, data di entrata in vigore del Decreto Crescita 2019 ma con efficacia retroattiva al primo gennaio 2019, i contribuenti aderenti al regime dei minimi sono tenuti ad operare invece la ritenuta sui rapporti di lavoro dipendente ossia sui dipendenti che assumono a diverso titolo per lo svolgimento della propria attività.
Dal lato dei percettori delle somme in sede di dichiarazione viene disciplinato che dovranno indicare i codici fiscali dei datori di lavoro che non hanno applicato la ritenuta in fattura comprensiva degli ammontare delle somme riscosse. Questo al fine di effettuare una riconciliazione con quello che verseranno o dichiareranno i datori di lavoro.
Importante: efficacia retroattiva
La novità contenuta nella nuova norma ha efficacia retroattiva per cui anche le somme corrisposte prima del primo maggio sottostanno al versamento della ritenuta. Questo non implica naturalmente l’applicazione di alcuna sanzione per ritardato o omesso versamento.
Il legislatore tuttavia prevede che le ritenute d’acconto sui mesi precedenti devono essere trattenute sulle somme corrisposte future o retribuzioni da corrispondere. Pensa quanto saranno felici di trovarsi una busta paga ridotta! Non c’è niente da dire che per fare cassa si va anche contro il buon senso.
Le trattenute in busta paga neanche a farlo apposta transiteranno sotto le vacanze ossia a partire da agosto 2019 e saranno rateizzate in tre mensilità di pari importo.
Scadenza versamento ritenute da parte del datore di lavoro
La scadenza per la presentazione del modello F24 relativo alle ritenute d’acconto versate segue la medesima tempistica prevista per le ritenute del mese ossia entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione dello stipendio in busta paga.
I termini sono così definiti dall’art. 8 DPR 602/73. In Allegato qui di seguito trovate il testo della legge di riferimento
La ratio posso immaginare che sia stata quella di richiamare, seppur parzialmente, i contribuenti che aderiscono al regime fiscale agevolato di favore ai propri obblighi introducendone di alcuni.
Tipologie di Ritenute di acconto
Le ritenute d’acconto sono calcolate sui redditi di lavoro autonomo, ma anche sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi di capitale e sui redditi diversi (ad esempio sulle prestazioni occasionali) e possono variare la loro percentuale di applicazione. In questa sede vediamo le ritenute da lavoro autonomo.
Aggiornamenti: Semplificazione nell’utilizzo dei codici tributo
Come vedete nel seguito nell’ottica della semplificazione sono stati eliminati, o meglio accorpati, alcuni codici tributo in altri con particolare riferimento ai versamenti delle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i codici tributo attualmente esistenti sono stati sottoposti ad un processo di revisione rivolto alla riduzione del loro numero complessivo ed all’aggiornamento della loro denominazione. Pertanto, dal 1° gennaio 2017, per confluenza, sono soppressi i codici tributo riportati nella sottostante tabella e contemporaneamente, nella stessa tabella, sono indicati i codici che, dalla stessa data, dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi.
Descrizione codici tributo
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RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO | |||
1013 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO | ||
1033 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 | ||
1685 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | ||
1686 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | ||
1059 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS VERSATA IN SICILIA, SARDEGNA E VALLE D’AOSTA E MATURATI FUORI DALLE PREDETTE REG.-A.33,C.2,DL 78/10 | 1301 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE |
1693 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D’AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | 1301 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE |
1694 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D’AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | ||
1054 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SICILIA E VERSATA FUORI REGIONE – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 | 1601 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA |
1613 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA | ||
1687 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | ||
1688 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPET. D. REGIONE SICILIA RIALL.U.SOLUZ. | ||
1055 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SARDEGNA E VERSATA FUORI REGIONE – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 | 1901 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA |
1689 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | ||
1690 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | ||
1913 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL’ANNO SUC IMPIANTI SARDEGNA | ||
1056 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN VALLE D’AOSTA E VERSATA FUORI REGIONE – ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 | 1920 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA |
1691 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | ||
1692 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | 1920 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA |
1916 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL’ANNO SUC IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA | ||
1038 | RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA | 1040 | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI |
3815 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF SOSTITUTO D’IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO | 3802 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D’IMPOSTA |
111E | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO | 100E | RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI |
122E | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA | 192E | RITENUTE OPERATE SU TRATTAMENTIPENSIONISTICI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, MATURATE IN VALLE D’AOSTA E VERSATE FUORI DALLA REGIONE STESSA |
Con riferimento all’utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, si precisa che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif.“ è indicato il mese “12″, (nel formato “00MM”) e nel campo “anno di riferimento” l’anno di competenza del conguaglio (nel formato “AAAA”).
Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, nel campo “riferimento A” è indicato il mese “12” (nel formato “00MM”) e nel campo “riferimento B” è indicato l’anno di competenza del conguaglio (nel formato “AAAA”).
Codice tributo
Al momento non è previsto un codice tributo ad hoc per quesito tipo di ritenute e al momento posso ritenere che si utilizzino quelle previste per i lavoratori dipendenti che trovate nel seguito.
-1001: salari, stipendi, pensioni, ecc.; -1001: prestazione fondi pensione; -1001: mance dei croupiers; -1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); -1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive; -1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative; -1004: rendite vitalizie a tempo determinato; -1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità; -1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986; -1004: indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche; -1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale; -1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società; -1004: collaborazioni a giornali, riviste ecc.; -1004: distributori a domicilio di giornali; -1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti.
Omesso versamento della ritenuta
Vi anticipo che se vi siete scordati o non avete potuto versare le ritenute d’acconto IRPEF in fattura il regime sanzionatorio prevede l’applicazione non solo si sanzioni amministrative, ossia pecuniarie, ma anche penali anche se solo al superamento di soglie (che non sono così rilevanti).
La sanzione amministrativa per omesso o insufficiente versamento di ritenute è pari al 30% dell’ammontare non versato; mentre la sanzione per omessa o insufficiente effettuazione di ritenute è pari al 20% dell’importo non trattenuto.
La sanzione penale molto difficilmente potrebbe scattare in questo contesto di ricavi cappati: sappiate però per cultura personale che per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 9 anni.
La fatturazione con la ritenuta d’acconto
Per questo argomento vi consiglio di leggere l’articolo dedicato alla fatturazione dove troverete anche i rimandi ad altri articoli di approfondimento dedicati alla nuova Certificazione Unica CU. Entro febbraio o i primi giorni di marzo dovrete infatti preparare la Certificazione Unica da consegnare al dipendente e procedere alla trasmissione dei flussi delle CU anche all’agenzia delle entrate finalizzati ad alimentare la dichiarazione dei redditi 730 pre compilata o redditi PF.
Gli errori che più frequentemente si commettono nella compilazione dei modelli di versamento consistono nella sbagliata indicazione del:
- codice tributo
- periodo di riferimento
- codice fiscale.
Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei soggetti obbligati a operarle. Per questo occorre compilare la Certificazione unica (Cu) nella quale attestare:
- l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti
- l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali
- eventuali altri dati
Spero di avervi dato quale informazione utile o che non sapevate.
Modello di ritenuta d’acconto in fattura
Entrata in vigore DL Crescita 2019
Entrata in vigore del DL 34/2019 – 01/05/2019