NOVITA’ : Regime forfettario dei contribuenti minimi 2017 (link al nuovo articolo)
I pochissimi regimi introdotti negli ultimi anni sono questi che possiamo chiamare:
- “Regime dei contribuenti minimi“, il regime disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
- “Regime delle nuove attività produttive“, il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 13 della legge n. 388 del 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2014;
- ” Regime fiscale di vantaggio“, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 e dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Tale regime aveva assorbito quello dei contribuenti minimi;
- “Regime contabile agevolato“, il regime disciplinato dall’art. 27, comma 3, del D.L. n. 98 del 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014;
- “Legge di stabilità per il 2016“, legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Nuovo regime dei minimi aliquota 5%
- “Legge di stabilità per il 2015“, legge 23 dicembre 2014, n. 190. – Nuovo regime forfettario dei minimi aliquota 15%
La premessa è che esistono al momento due regimi agevolati che sono:
- Il regime dei minimi con aliquota al 5% (Regime di Vantaggio descritto nel presente articolo valido fino al 2016)
- Il nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% (quest’ultimo oggetto di modifiche dalla legge di stabilità 2016 che interviene riducendo di un terzo per i primi 5 anni di attività l’aliquota al 5% e eliminando il requisito del limite di età)
Il reddito imponibile derivante dal percepimento e l’incasso dei ricavi della vostra nuova attività sarà soggetto ad una tassazione sostitutiva Irpef del 15% (in luogo della precedente del 5%) e ripeto del quindici per cento, tassazione estremamente vantaggiosa nel rispetto dei requisiti di seguito indicati anche se non come quella introdotta dal Governo Monti del 5% che resterà in vigore ancora per l’anno di imposta 2015 ed è stato confermato per il 2016 dalla nuova Legge di Stabilità 2016 con qualche ritocco.
Novità derivanti dalla Legge di Stabilità 2016 – NUOVO regime forfettario dei contribuenti minimi
In estrema sintesi dovrebbero essere ritoccati al rialzo il limite dei ricavi di 10 mila euro e dovrebbe essero estesa la possibilità di accedere anche per coloro che svolgevano attività affine o di lavoro dipendente purchè il volume dei ricavi nelle precedenti dichiarazioni era inferiore a 30 mila euro. Il nuovo regime con aliquota al 15% è definito dalla legge 190 del 2014 e si chiama regime forfettario dei lavoratori autonomi con partita Iva e si differenzia dal regime dei minimi con aliquota al 5%
Regime per coloro che erano già titolari di partita Iva con il regime dei minimi prima del primo gennaio 2015
L’adesione al nuovo regime per chi vuole aprire la partita Iva
L’adesione al nuovo regime è consentita per coloro che rispettano una serie di requisiti, primo tra tutti quello di aver iniziato un’attività a partire dal 2008 o la stanno per aprire ora. Questo perchè l’elemento di novità è proprio la durata del regime che può essere di massimo 5 anni e può essere applicato solo fino all’anno di imposta in cui avviene il compimento del 35esimo anno di età anagrafica. Tuttavia dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 si chiarisce che il regime può durare potenzialmente anche oltre i cinque anni di attività per i soggetti che hanno però meno di 35 anni e può durare in questo caso massimo fino al compimento dei 35 anni. Per gli over 35 invece che iniziano l’attività la durata dei 5 anni è fissa (anche se su questo punto le opinioni sono divergenti perchè se da un lato la norma tenderebbe ad agevolare le nuove attività è anche vero che per come è scritta tenderebbe ad escludere i non giovani ma su questo si richiede un ulteriore chiarimento e si attende la circolare dell’agenzia delle entrate).
Requisiti per accedere
Possono accedere al regime fiscale di vantaggio le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro. Nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività e non non hanno effettuato cessioni all’esportazione. Inoltre non devono aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2 lett. c) del TUIR.
Ulteriore requisito richiesto consiste nel non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso TUIR;
Inoltre nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Sono invece esclusi dall’applicazione di tale regime i soggetti non residenti anche se possono tuttavia accedere al regime di vantaggio i soggetti che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto (art. 1, comma 99, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 7, comma 3 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161).
Sono esclusi anche coloro che si avvalgono dei regimi speciali per la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto o coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili , ovvero di mezzi di trasporto nuovi o coloro che pur svolgendo attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale partecipano, contemporaneamente, a società di persone o ad associazioni professionali ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base societaria che hanno optato per la trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
Inoltre, possono accedere al regime fiscale agevolato le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni a condizione che, al contempo:
- non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, ragguagliati ad anno, non sia superiore a 30.000 euro.
La condizione secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività preceden- temente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
I contribuenti che si avvalgono del presente regime:
- a) sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione prevista dall’art. 19 del citato decreto legislativo;
- b) sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.
- c) non subiscono ritenuta d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti nell’ambito del regime in oggetto: a tal fine rilasciano al sostituto d’imposta apposita dichiarazione (Provv. n. 185820 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, § 5.2
Determinazione delle imposte
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione. Qui il reddito non si calcola con i coefficienti di redditività come vedrete nel nuovo regime forfettario dei minimi in vigore dal 2016.
L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa. I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile
Regime delle nuove iniziative imprenditoriali e regime dei minimi (abrogato)
Per i soggetti che precedentemente avevano già fruito di un regime agevolato ossia per esempio le nuove iniziative imprenditoriali ex articolo 13 della legge 388 del 2000 invece si dà la possibilità di passare al regime agevolato dei minimi con tassazione agevolata sostitutiva al 5% ma solo per la residua durata del quinquennio e semprechè abbiano aperto la partita Iva dopo il 2008, che si deve intepretare come se un contribuente avesse aperto la partita iva nel 2009 aderendo al regime delle nuove iniziative: potrà nel 2012 passare al nuovo regime dei minimi ma solo per i restanti due anni (2012 e 2013) perchè per i primi 3 ha già fruito di un regime agevolato. Questo sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai vecchi minimi e nuovi minimi (questi ultimi rispetto
Prestazioni occasionali e regime dei minimi (valido)
Se avete svolto prestazioni occasionali nell’intervallo di tempo 2008 del 2011 ed ora volete accedere al nuovo regime dei minimi dovreste a mio avviso verificare prima di tutto di voler svolgere un’attività nuova rispetto a quella precedente ed inoltre verificare se avete già fruito di qualche anno del regime dei minimi in modo da scalarli dai cinque di durata naturale del regime, semprechè non abbiate meno di 35 anni, caso in cui vi permette di fruirne fino al compimento di tale età.
Cosa si intende per inizio dell’attività (valido)
Quando nella norma si fa riferimento all’inizio dell’attività si deve far riferimento alla data di effettivo svolgimento dell’attività e non a quella formale dell’apertura della partita Iva, nel senso che se avete aperto la partita iva nel 2007 ma avete iniziato a fatturare nel 2009 prendete in considerazione la data del 2009 come data di effettivo inizio della vostra attività e mentre nel primo caso non avreste potuto aprire partita Iva perchè antecedente al 2008 con questa intepretazione estensiva da parte dell’agenzia delle entrate sarete più sicuri di poter accedere.
Non dovete aver aperto la partita Iva per la stessa attività prima del primo gennaio 2008.
Esistono poi anche altri requisiti per entrare nel regime dei minimi, come non aver conseguito nell’anno di imposta precedente, essere residenti fiscalmente in Italia (per le spiegazioni sulla residenza fiscale e residenza anagrafica consultate l’apposito articolo), aver incassato compensi superiori a 30.000 euro, non aver effettuato cessioni all’esportazione, non aver effettuato in esclusiva o anche in via prevalente cessioni di immobili, o anche di semplici porzioni di questi o di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi e non essersi avvalsi nell’esercizio della proprie attività di collaboratori occasionali, anche non occasionali e/o di dipendenti, non abbiano erogato utili agli associati in partecipazione, non siano stati erogati compensi di lavoro dipendente o anche a progetto a terzi. Non potete accedere al regime dei minimi se siete soci di Srl in regime di trasparenza, soci titolari di società di persone o in associazioni. Inoltre l’attività non deve avere ad oggetto nè in via esclusiva o prevalente al cessione la cessione di fabbricati, case, appartamenti, terreni o mezzo di trasporto di nuova immatricolazione.
Triennio precedente e regime fiscale dei minimi
Altro requisito richiesto è di non aver acquistato nel triennio precedente l’apertura della partita Iva beni strumentali per un valore superiore a 15 mila euro. Quel passaggio della norma che parla di tre anni precedenti letto insieme alla predizposizione di un regime valido solo per coloro che hanno aperto la partita iva dopo il 2008 inizialmente non capivo come intepretarlo, ma poi confrontandomi anche con altri colleghi mi sono convinto che questo potrebbe accogliere il caso di un professionista che svolgeva in passato attività sotto partita Iva ma che prima del 2008 l’ha cessata ed ora si trova a volerla riaprire. In questo caso non mi parrebbe esservi alcun problema per l’avvio della nuova attività sotto il regime dei minimi avendo oltrepassato o scontato il limite temporale dei 3 anni rispetto alla precedente attività.
Limite dei 15 mila euro nell’acquisto dei beni strumentali (nel regime dei minimi al 15% diventa di 20 mila euro)
Il valore di 15 mila euro deve essere inteso per la parte destinata all’attività, per cui per intenderci se acquistate una macchina da 30 mila euro e l’adibite a vostra autovettura si presume un utilizzo promiscuo pertanto non avrete sforato, in quanto considererete il 50% del valore. Inoltre non può accedere nemmeno chi ha svolto nei tre anni precedenti attività di lavoro di impresa, ha partecipato a società di persone o altre associazioni, ha svolto attività artistica o professionale, o anche socio di una società di capitali o di una SAS con ruoli gestionali. Leggete comunque l’articolo di apporfondimento dedicato al superamento del limite dei 15 mila euro per i contribuenti minimi.
Attenzione ai canoni di affitto dello Studio (valido)
Anche i canoni di affitto dello studio rientrano nel calcolo del limite, almeno così è quanto emerge da un articolo letto dalla circolare 7/E del 2008 dell’agenzie delle entrate anche se devo dire che non mi trova assolitamente d’accordo per via del fatto che sto acquistando si la disponibilità di un bene strumentale ma non della sua proprietà e nemmeno ne avrei la possibilità di farlo trascorso un certo numero di menislità come avviene nel contratto di leasing per cui stiamo parlando di un contratto di affitto per la fruizione di un qualcosa. Allora lo stesso principio andrebbe applicato all’acquisto di un biglietto dell’autobus utilizzato per andare nello studio?!?! Mah…
Limite dei 30 mila euro
Premesso che non esiste o semplicemente non sono a conoscenza ancora di un chiarimento ufficiale e si legge di tutto ti dico cosa ne penso leggendo la norma: a mio modesto avviso il limite è da conteggiare prendendo come riferimento i compensi o onorari (per intenderci la prima linea della fattura) maggiorati del 4% (o altra aliquota se dovesse cambiare) a titolo di contributi INPS laddove questo sia obbligaotrio per legge. Laddove la rivalsa INPS sia una facoltà come limite prenderei solo la somma dei ricavi considerando le prime linee delle fatture ossia solo gli onorari. Questo in virtù dle rimando alla norma all’articolo 54 del Tuir dove è definito il significato di reddito del professionista.
Esclusioni per chi applica i regimi speciali dell’Iva (valido)
Coloro che sono esplicitamente esclusi dal regime dei minimi sono invece coloro che intendo applicare il regime dei minimi ma rientrano in uno dei regimi speciali di applicazione dell’Iva (esempio, agenzie di viaggio, editori, Sali e tabacchi, ecc) oppure coloro che non risultano essere residenti fiscalmente nel territorio Italiano.
Mera prosecuzione dell’attività (ancora valido dal primo gennaio 2015)
Il requisito invece più ostico e di difficile interpretazione è quello che prevede l’impossibilità ad accedere al nuovo regime dei minimi dal 2012 qualora l’attività o l’impresa che si vuole aprire non è una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente, lavoro autonomo, professionista, collaboratore coordinato e continuativo. Ora spiegarvi cosa si intende può non essere chiaro a tutti e non esiste una formula. Tuttavia vi posso dire che la valutazione circa l’elemento di novità richiesto dal legislatore deve sussistere in relazione al contenuto dell’attività ossia rispetto agli elementi sostanziali dell’attività svolta come rispetto alle dotazioni di mezzi strumentali e alle caratteristiche dell’attività, non solo rispetto alle caratteristiche formali finalizzate a godere della minore tassazione. Può anche essere di aiuto vedere i codici ATECOFIN per identificare la tipologia di attività nuova rispetto alla precedente può essere utile a capire se l’attività è nuova rispetto alla precedente oppure no.
Come letta dalla rivista dell’Agenzia delle Entrate, la mera prosecuzione ed il requisito della novità devono essere verificati sempre in presenza di attività di lavoro dipendente, mentre non precludono l’applicazione del regime forme di lavoro precario, come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. Tale condizione di marginalità si ritiene sussistente tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività.
Precedente lavoro come dipendente (ancora valido dal primo gennaio 2015)
Una fattispecie particolare riguarda inoltre i soggetti che hanno si già aperto la partita Iva dal primo gennaio 2008 in poi e non hanno optato per alcun regime agevolato (ne le nuove iniziative imprenditoriali nè il regime dei minimi). Questi potranno entrare nei minimi dal 2012 sempre nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma. Nel caso invece supponiamo un soggetto ha fatto opzione per il regime ordinario di durata minimo triennale o supponiamo ne è uscito lo scorso anno per il superamento dei limiti dei ricavi o di altro requisito, non sarà possibile accedere al nuovo regime fiscale dei minimi.
Ero nelle nuove iniziative produttive già da prima del 2008 e vorrei passare nei minimi
Purtroppo non sono pochi ma i soggetti che hanno aperto la partita Iva con il regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali ex articolo 13 della Legge 388 non potrà accedere al nuovo regime dei minimi per espressa previsione normativa in quanto avrebbero dovuto aprire la partita iva solo dopo il 2008.
Mancato esercizio attività nel triennio precedente (ancora valido dal primo gennaio 2015)
Rispetto al requisito che impone al contribuente che intende di voler accedere al nuovo regime dei minimi il mancato esercizio nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di altra attività di impresa arte o professione sia individualmente sia in forma associata o anche all’interno di imprese familiari si ritiene che si debba fare riferimento non all’apertura formale della partita IVA ma all’esercizio effettivo dell’attività (ex presenza di fatturazione come indice di effettivo svolgimento).
Aggiornamento Dicembre 2011: Dai provvedimenti dell’agenzia delle entrate del 23 dicembre 2011 si chiarisce che tale elemento di novità si presume qualora dia la prova di essere in mobilità o di aver perso il lavoro per cause non imputabili alla sua volontà.
V’è poi da chiedersi cosa si debba fare in caso di precedente cessazione del rapporto di lavoro anche tempo addietro di uno o due anni: a tal proposito ritengo a mio modesto avviso che si debba sempre rispondere considerando la ratio normativa che anima la predisposizione dei requisiti di accesso originari al regime dei minimi e quelli introdotti ora con il Governo Monti. Quelli originari in merito alla prosecuzione dell’attività sono volti a salvaguardare l’elemento della novità e a scongiurare il pericolo di cessazioni di rapporti lavoro dipendente al solo fine di trasformarli a partita IVA con tassazione agevolata per entrambe le parti. Se così non è a mio modesto avviso l’accesso al regime dei minimi non potrebbe essere precluso.
In ultimo vi segnalo che il triennio non scatta dal primo gennaio ma dalla data precisa di chiusura dell’Iva precedente.
Vantaggi del Nuovo regime
Il legislatore fiscale ha permesso una serie di agevolazioni in termini non solo di tassazione ridotta al solo 5% ma anche in termini di obblighi amministrativi in quanto coloro che potranno aderire potranno non tenere le scritture contabili ed i registri Iva. Inoltre non dovrete effettuare le liquidazioni Iva non essendo praticamente considerati soggetti IVA.
Li trovate comunque riepilogati nell’articolo di sintesi sui vantaggi e svantaggi del regime dei minimi
Inoltre la sostitutiva del 5% copre anche il pagamento dell’Irap, oltre che Iva, Irpef, e addizionali regionali e comunali, ma non i contributi previdenziali che pertanto continueranno ad essere dovuti o alla propria cssaprevidenziale o all’INPS. IN tal modo si supera ampiamente il 20% di tassazione e forse credo vi stiate rendendo conto che tra scaglioni irpef e contributi previdenziali la tassazione sfiora il 50% se non addirittura la supera.
Fatturazione (valida anche nel nuovo regime dei minimi 2015)
Fermo restando che potete approfondire l’argomento fatturazione nell’articolo dedicato proprio alla guida alla fatturazione, vi anticipo che nelle fatture inserirete i vostri onorari, il vostro contributo previdenziale ma non l’Iva. Purtroppo non potrete applicare in fattura solo la tassazione a titolo di ritenuta d’acconto del 5% se fatturerete a delle società sostituti di imposta oppure se fatturerete a persone fisiche quello che incassate non comprenderà il 5% che poi andrete a versare nella dichiarazione dei redditi quindi occhio ai calcoli per l’onorario in fattura. Questo perchè manca ancora un coordinamento tra le due norme ossia quella del nuovo regime dei minimi e quello delle ritenute d’acconto. Speriamo che si modifichino in tal senso altrimenti applicheremo il 20% e alla fine dell’anno pagheremo il 5% maturando un credito di imposta ogni anno rilevante. Sempre dai provvedimenti del 22 Dicembre si chiarisce altresì rispetto a questo apsetto che non è dovuta alcuna ritenuta del 5% nè del 20% in fattura stante la preventiva dichiarazione scritta di usufruire del regime dei contribuenti minimi ex Dl 98 del 2011.
Come Aderire?
Per l’adesione al regime dei minimi vi ricordo che questo è un regime naturale per i professionisti, nel senso che il fisco presuppone che aderite al momento dell’apertura, pertanto non c’è bisogno di esplicitare nulla nel modello di apertura che trovate nella sezione modelli del sito. Parliamo del modulo di apertura della partita iva in cui dovrete indicare il codice attività ATECOFIN, i vostri dati anagrafici e fiscali, e dove intenderete tenere le scritture contabili valorizzando i campi del modello AA7. Per accedere al regime il dato letterale afferma che non si deve aver esercitato “un’attività” di lavoro autonomo ecc nei tre anni precedenti.
Mi preme sottolineare che l’analisi letterale del testo farebbe supporre che tutte le attività siano escluse: tuttavia a mio personalissimo avviso questo cozza contro la finalità delle norma che è quella di far nascere nuove attività imprenditoriali. Pertanto non vedo come un parrucchiere che ha fruito del regime dei minimi nel 2012 o delle nuove iniziative imprenditoriali non si possa improvvisare esperto meccanico richiedendo le agevolazioni. Tuttavia vi devo dire che sul punto esistono pareri molto contrastanti.
Non sembrano tuttavia ad oggi presenti norme che esonerano, al contrario del vecchio regime dei minimi, i contribuenti dagli studi di settore.
Per l’approfondimento del discorso potete leggere l’articolo dedicato all’ iscrizione o adesione al regime dei minimi
Vi invito sempre a leggere anche gli altri articoli correlati come per esempio quello dedicato ai costi di apertura della partita Iva e la categoria dedicata alle libere professioni in cui troverete anche altri articoli interessanti che vi aiuteranno a comprendere le deduzioni e le detrazioni, come scaricare i costi e come abbattere il reddito imponibile sfruttando le norme messe a disposizione del legislatore fiscale.
Aggiornamento dicembre 2011: leggete anche i due provvedimenti dell’agenzia delle entrate sull’argomento del 22 dicembre 2011 o anche l’altro articolo dedicato al regime dei minimi.
Prestazioni occasionali e regime dei minimi
Mi sembra opportuno segnalare che a mio avviso qualora abbiate svolto antecedentemente l’apertura della partita iva prestazioni occasionali ciò non preclude in linea di principio l’accesso al regime come anche chiarito dalla risoluzione ministeriale n.239 del 2009 che recita a tal fine: “Tale circostanza appare in linea con la prima delle due condizioni summenzionate (articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 388 del 2000). La locuzione, ivi contenuta, di “attività artistica o professionale ovvero d’impresa” – il cui esercizio nei tre anni precedenti inibisce l’accesso al regime fiscale in esame – rinvia, infatti, alla nozione di esercizio in forma abituale di “arti e professioni” e di “imprese commerciali”, di cui, rispettivamente, agli articoli 53 e 55 del Tuir. È escluso, invece, ogni rinvio alle attività commerciali e di lavoro autonomo svolte in forma occasionale, di cui, rispettivamente, al già menzionato articolo 67, comma 1, lettere i) ed l), del Tuir. Ne discende che l’attività professionale produttiva del reddito di lavoro autonomo occasionale dichiarato dall’istante non inibisce, in linea di principio, l’accesso al regime agevolato in esame.”
Se avete inoltre svolto prestazioni occasional nell’aintervallo di tempo 2008 2011 ed ora volete accedere al nuovo regime dei minimi dovreste a mio avviso verificare prima di tutto di voler svolgere un’attività nuova rispetto a quella precedente ed inoltre verificare se avete già fruito di qualche anno del regime dei minimi in modo da scalarli dai cinque di durata naturale del regime, semprechè non abbiate meno di 35 anni, caso in cui vi permette di fruirne fino al compimento di tale età.
Nel nuovo regime dei minimi dal 2015 importante notare che il ricorso a prestazioni occasiobali di terzi non compromette la permanenza nel regime il che prima ra molto limitante e poteva indurre il professionista che naturalmente nel corso di un triennio ne avrebbe potuto aver bisogno di ricorrrere al nero o rinunicarvi compromettendo magari lo sviluppo dell’attività.
Costi di apertura della partita Iva
Novità 2016: leggi anche la sintesi del Job Act per i lavoratori autonomi con importanti novità
Aggiornamento Gennaio 2012: da indiscrezioni starebbe per uscire la circolare dell’agenzia delle entrate sui minimi. come preannunciato dalla giornata dedicata a telefisco 2012 e dai colloqui di ieri con due diversi call center dell’agenzia delle entrate sembrerebbe confermato quanto riportato in questo articolo relativamente alla possibilità anche per gli over 35 di avviare un’attività, nel rispetto degli altri requisiti relativi alla prosecuzione dell’attività e all’elemento della novità per cinque anni. Qualora un over 35 abbia iniziato l’attività nel 2008 ed abbia fruito già del regime dei minimi può passare al nuovo ma solo per residua durata del regime quinquennale per cui solo per il 2012.
Guida fiscale Auto, Autoveicoli e Moto
Detrazioni e Deduzioni Regime dei Minimi
Guida alla Fatturazione regime dei minimi
Riferimenti normativi: DL 98 del 2011
Si vedano anche le circolari 1, 3 e 8 del 2001 che danno qualche chiarimenti agiuntivo sui requisiti.
-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per aggiungere informazioni o esperienze personali, così come suggerimenti per arricchiere l’articolo, potete scrivere a info@tasse-fisco.com.
[…] novità evidenziate precedentemente, valgono le stesse particolarità esistenti nel precedente regime dei minimi e che sono sancite nell’articolo 1 dal comma 54 al comma 89 della Legge di Stabilità […]
Ho 54, sono un lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
Dal primo gennaio 2014 sto svolgendo una prestazione proffesionale (autorizzata dall’azienda per cui lavoro) di tipo occasionale non svolta in precednza.
In una tale situazione posso aprire una partita Iva con regime dei minimi?
Grazie
M.R.
..e aggiungo alla domanda precedente: se non è consentito, in quali paesi precisamente deve avere sede la società che mi pagherà lo stipendio per permettermi di usufruire del regime dei minimi? Grazie
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