Nuova P.Iva con il Regime Forfettario dei Minimi 2023: limite dei ricavi in sintesi e chi può accedere

75
105699

Il nuovo regime forfettario dei minimi per i titolari di partita IVA che svolgono attività di lavoro autonomo consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività per i primi 5 anni di attività) in luogo della tassazione ordinaria per scaglioni Irpef (primo scaglione è al 23% ma non pensate sia oro tutto quel che luccica). Vediamo qui chi può accedere al regime forfettario, quali sono i nuovi limiti dei ricavi, la nuova tabella con i codici di redditività per il calcolo delle imposte da versare in base alla tipologia di attività, le caratteristiche ed i requisiti richiesti nonché i molteplici limiti imposti ai lavoratori autonomi. Vedremo anche, con l’ausilio di alcuni casi pratici presi ad esempio, come l’applicazione della Flat Tax o imposta sostitutiva sui redditi al posto dell’IRPEF potrebbero anche non risultare convenienti rispetto al regime ordinario di determinazione delle imposte di fine anno. che si basa sugli scaglioni di reddito che vedete riepilogati nel seguito.

Questo per via del regime di deduzione fiscale ridotto rispetto a quello che potrete dedurvi dal reddito imponibile se fosse nel regime ordinario.

Premessa: esistono due regimi agevolati quello dei minimi e quello forfettario

La premessa è che esistono al momento due regimi agevolati che sono:

  1. Il regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n.244 del 2007 (abrogato e valido dal 2016 fino alla sua naturale scadenza)
  2. Il nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15%  ex Legge n. 190 del 2014 (modificata ormai innumerevoli volte dopo la legge di stabilità 2016.

Il nuovo regime con aliquota al 15% è definito dalla legge 190 del 2014 e si chiama regime forfettario dei lavoratori autonomi con partita Iva e si differenzia dal regime dei minimi con aliquota al 5% per alcuni aspetti. Il regime forfettario dei minimi con tassazione al 5% resta comunque valido e confermato ma solo per i primi cinque anni di attività.

Chi può accedere al nuovo regime forfettario 2023

Possono accedere coloro che sono titolari di partita Iva ed esercitano attività di impresa, arte o professione, per artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti (anche professionisti iscritti ad albi professionali) purchè soddisfino i requisiti dettagliati nel seguito.

Tra i requisiti , rispetto al passato, non sembra più rientrare quello che ha da sempre rappresentato lo scoglio più duro e talvolta anche di più difficile interpretazione ossia requisito della novità per i contribuenti minimi che vedremo nel seguito e su cui c’è un apposito articolo di approfondimento.

Nel nuovo regime forfettario hanno anche introdotto una dichiarazione che riguarda l’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime (comma 54) e dell’assenza della cause ostative (comma 57) va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  Nel seguito trovate il nuovo articolo 54 in vigore dal primo gennaio 2019:

Possono accedere i “contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000“.

Il limite di Euro 65.000,00, è stato portato, a partire dall’1/1/2023 ad Euro 85.000,00, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.

Esclusione Regime dei minimi o forfettario: chi è fuori dal regime dei minimi

Andando per analogia con i requisiti richiesti i soggetti che non possono accedere al regime dei minimi in relazione al perimetro soggettivo di applicazione sono le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA.

Sono esclusi coloro che esercitano gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni per cui parliamo dei lavoratori autonomi che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Esclusi anche i soggetti di cui al periodo precedente che svolgono lo stesso lavoro nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Questa previsione mi trova totalmente in disaccordo perchè non se ne comprende il nesso. In pratica chi svolge due lavori sarebbe fuori dal regime agevolato quando in realtà dovrebbe essere premiato per il fatto di svolgere due lavori.

Sono esclusi anche coloro che nell’anno precedente di imposta hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30 mila euro a meno che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente indipendentemente dalla causa di uno dei due.

Anche i soggetti che non sono residenti fiscalmente in Italia non possono accedere. Tuttavia coloro che risiedono in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni – ossia che non fanno parte dei paesi black list, possono accedere ma a patto che generino in Italia almeno il 75% del reddito totale.

A tal proposito vi rimando al concetto di residenza fiscale per i dovuti approfondimenti rispetto alla normativa Italiana e Europea.

Una ulteriore causa di esclusione dal regime forfettario agevolato delle partite Iva riguarda anche coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Novità Regime forfettario dei minimi 2023

La legge di Bilancio 2023 introduce, quindi, forti elementi di novità per il regime forfettario.

Cosa Cambia con la Manovra di bilancio 2023 in vigore dal primo gennaio

Le modifiche che intervengono nel regime agevolato delle partite Iva sono relative ai requisiti di accesso che prevedranno una rimodulazione dell’impiego di lavoratori dipendenti e dei ricavi. Potranno accedere infatti coloro che rispettano i seguenti requisiti:

  1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  2. hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti o lavoro accessorio, collaboratori a progetto. In queste forme devono essere conteggiati anche  eventuali forme di remunerazione basate sugli di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Tra le cause di esclusione si deve aggiungere poi quella relativa al non aver percepito nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Cause di esclusione del Nuovo regime forfettario valide dal 2019 e anche per l’esercizio 2023

Non possono accedere al regime a partire dal 2019 e per gli anni successivi:

  • a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; i regimi speciali li trovate riepilogati qui di seguito
  • b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • d) gli esercenti attività’ d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Quali sono i regimi speciali IVA causa di esclusione o decadenza dal regime forfettario dei minimi

Sono esclusi anche coloro che adottano uno dei regimi speciali nel seguito dettagliati:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
  • Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
  • Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
  • Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).

False attestazioni sul possesso dei requisiti o errate

Nel caso in cui vi sbagliate nel dichiarare il possesso dei requisiti, barrando l’apposta casella nella dichiarazione, sappiate che le ordinarie sanzioni del 30% sull’eventuale omesso versamento dell’imposta (la sanzione più importante ma ve ne sarebbero anche altre di fattispecie che generano errori sanzionabili) comportano l’aumento delle sanzioni stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in misura del 10 per cento, nei casi previsti dal comma 74 del citato articolo 1

Altre caratteristiche del regime forfettario si possono riepilogare nei punti seguenti e principali differenze rispetto all’abrogato regime dei minimi:

  1. L’imposta sostitutiva stabilità in misura fissa del 15% sostituisce l’Irap, l’Irpef e le  addizionali comunali e regionali, nonché l’imposta sostitutiva che scende al 5% per il primo triennio di attività a partire dal 2016.
  2. Scompare inoltre il limite dei 35 anni e dei 5 anni di permanenza nel regime fiscale agevolato dei nuovi minimi per cui chi si sarebbe trovato a dover abbandonare il regime fiscale agevolato si potrebbe salvare anche se ritrovandosi con un’aliquota ben più alta. Come anticipato anche i pensionati potranno accedere e anche i titolari di lavoro dipendente.
  3. Contributi Previdenziali INPS ridotti e agevolati: nella prima formulazione scompariva il contributo minimale invece dal 2016 si assiste ad una rivisitazione di questo elemento (che rappresentava il vero problema per la permanenza del regime) e come dei bravi furbacchioni consentono solo una riduzione del 35%.
  4. Limite dei ricavi dipendente dal codice attività che trovate sotto nella apposita tabella e ragguagliato all’anno e calcolato in base ai coefficienti di redditività applicati ai codici atecofin sopra descritta più compiutamente.
  5. Riduzione di un un terzo del reddito imponibile per il primo triennio qualora si rispetti il requisito della novità dei minimi che equivale ad applicare il 5% in luogo del 15% come detto sopra.
  6. Sarà possibile effettuare cessioni all’esportazione e assimilate, servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano, San Marino e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali.
  7. Non trovano applicazione contributi minimi INPS di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si in quanto si applicherà l’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla gestione separata per cui verseranno secondo le aliquote annuali e che non godrà della riduzione del 35% come, invece, avviene, per i contributi IVS artigiani e commercianti.
  8. Sul versante della ritenuta d’acconto valgono le stesse condizioni emerse nel precedente regime fiscale agevolato per cui non dovrà essere indicata alcuna ritenuta d’acconto in fattura.
  9. Fatturazione Elettronica: Dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore per i contribuenti forfettari che, nell’anno precedente (2021), hanno percepito ricavi superiori a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo si estenderà a tutti gli altri contribuenti forfettari, indipendentemente dal volume di ricavi prodotto.

Ricordo prima di tutto che questo è il regime naturale di applicazione dell’imposta sui redditi per i lavoratori autonomi o imprenditori individuali che iniziano una attività tramite richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, fatto salvo il possesso dei requisiti precedentemente citati. Diversamente rispetto al passato quindi per aderire non è necessario fare alcuna dichiarazione o esercitare alcuna opzione con modulo o istanza a parte, dal momento che viene ritenuto valido il comportamento concludente.

In estrema sintesi le novità consiste in un ampliamento dei casi di accesso al regime per effetto della riscrittura del comma 54 che non contiene più tutte quelle limitazioni ma ora riporta solo lo specifico riferimento al limite dei ricavi, ragguagliati all’anno (mi raccomando non cadete in errore), posto a 85 mila euro.

Più attività di lavoro autonomo con diversi codice ATECO

Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 9, lettera c), prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova lettera d) del comma 57 della legge di stabilità 2015).

Norma evita licenziamenti e modifiche formali di rapporti esistenti norma antielusiva

Ai sensi della nuova lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015 non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.

Si ricorda che l’attuale lettera d-bis) prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Il comma 9, lettera f), coerentemente con quanto disposto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l’abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.

A tale proposito si ricorda che il decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze ha escluso i soggetti che si avvalgono del regime forfetario agevolato tra le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Le modifiche introdotte dalle lettere h) e i) del comma 9 sono volte a introdurre analoghe modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai commi 77 e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfetario.

La lettera j) modifica il comma 87 della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche.

Il comma 87 richiamato stabilisce che i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per il trattamento degli avanzi di gestione di consorzi o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

Aliquota al 5% per coloro che iniziano l’attività ex novo

Si ricorda, a tal proposito, che il comma 65 richiamato stabilisce una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l’aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni. A tal proposito ricordo di leggere l’articolo dedicato al requisiti della novità che trovate in calce e che vi aiuta a non commettere errori di valutazioni ed applicare il 10% in meno nella tassazione il che potrebbe esporvi a rischi di sanzioni e accertamenti.

Laddove l’attività rispetta le seguenti condizioni l’aliquota del 15% scende al 5% nell’anno di apertura della partita IVA e nei 4 successivi. Le condizioni sono le seguenti:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

A vederli così infatti i punti sono piuttosto criptici e prestano il fianco a tante fattispecie che dovrebbero essere analizzate singolarmente per non rischiare di vedersi contestati a distanza magari di 3 o 4 anni le minori imposte versate il che sarebbe una tragedia. Immaginate che al posto del 5% vi troverete a pagare il 15% più le sanzioni del 30% per le minori imposte versate oltre agli interessi legali. Non ci voglio nemmeno pensare…

Nuovi coefficienti di redditività

Abbiamo visto che il contribuente minima calcola le tasse non sull’intero ammontare dei ricavi incassati nel precedente anno di imposta ma su una percentuale forfettaria di questi definita in una apposita tabella.

Il nuovo allegato n. 4, introdotto dal comma 10 sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, non prevede l’indicazione dei valori soglia dei ricavi e compensi. Sulla base di questa si determina infatti il prelievo erariale. Nella sostanza si procederà identificando il proprio codice ATECO nel modulo di apertura della partita Iva. Si individua così il coefficiente di redditività applicato ai ricavi incassati nell’anno oggetto di imposta.

Si rammenta che l’attuale allegato indica soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata.

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
1Industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)40%
2Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.940%
3Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8140%
4Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8954%
5Costruzioni e attività immobiliari(41 – 42 – 43) – (68)86%
6Intermediari del commercio46.162%
7Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione(55 – 56)40%
8Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)78%
9Altre attività economiche(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)67%

Tabella Coefficiente Redditività Regime Forfetario Allegato 2

Calcolo delle tasse

La determinazione del reddito con il regime forfettario avviene seguendo la seguente formula

Reddito lavoro autonomo = Ricavi o Compensi (riscossi nel periodo di imposta) X coefficiente di redditività (vedi tabella sopra in base al codice ATECO) – contributi previdenziali pagati nell’anno oggetto di dichiarazione

Nel quadro LM al Rigo LM22 Colonna 1 deve essere riportato il Codice Attività ATECO ISTAT  che avrete indicato in sede di apertura della partita Iva nel modello AA7/9 se state leggendo l’articolo al 99% lo avete già presentato).
Nel Rigo LM 22 Colonna 2 deve essere indicato il Coefficiente di redditività della relativa attività. Nel Rigo LM 22 Colonna 4 devono essere indicati anche i ricavi e i compensi percepiti.

Se rientrate nel regime forfetario dei minimi ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 allora potrete portare in deduzione solo i contributi previdenziali e assistenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64 della legge 190 del 2014).

Caso pratico di calcolo: Tabella

Prendiamo l’esempio di un giovane dottore commercialista che percepisce ricavi (criterio di cassa non ve lo scordate anche perchè una cosa è emettere una fattura ed una cosa è incassarla e questo il fisco lo sa) per un ammontare pari a 20 mila euro annui durante l’anno di imposta 2023. Supponiamo che, lavorando presso uno studio associato abbia sostenuto poche spese per un ammontare pari a 4 mila euro annui, oltre a 4 mila euro di contributi previdenziali INPS versati alla propria cassa di appartenenze forense.

Nel seguito l’esempio con il calcolo delle tasse da versare:

Compensi percepiti

€ 20.000

Spese

€ 4.000

Reddito imponibile lordo

€ 20.000 x 78% = € 15.600

Contributi previdenziali

€ 4.000

Reddito imponibile netto

€ 15.600 – € 4.000 = € 11.600

Imposta sostitutiva

15%

Imposta sostitutiva

€ 1.740 x 15% = € 1.740

Quanto avremo speso nel regime ordinario? Nel seguito trovate lo sviluppo della tassazione con tassazione ordinaria per scaglioni Irpef. Come vedete il risparmio c’è e si amplifica quanto più cresce il reddito e si riducono le spese che nel regime forfettario non potrei dedurmi.

Reddito imponibile          
                         20.000,00          
–                         4.000,00 Spese deducibili      
–                         4.000,00 Contributi deducibili      
           
Scaglio di reddito Irpef Imposta da pagare Irpef  Limite Minimo  Limite Massimo  Aliquota Irpef (%)  Imposte calcolate
fino a euro 15.000,00 23% sull’intero importo                  –           15.000 23%             3.450
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00           15.000           28.000 27%             1.350
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00           28.000           55.000 38%                  –
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00           55.000           75.000 41%                  –
oltre a euro 75.000,00 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00           75.000   43%                  –
   Totale Imposte Lorde      Totale imposte Lorda                  4.800
         Aliquota effettiva 24%
         Detrazioni di imposta  
         Ritenute subite  
         Acconti versati  
         Imposta Netta                   4.800  
         Da versare a Giugno              1.920  
         Da versare Novembre              2.880  

Come potete vedere da questo semplice esempio potete trarre subito delle importanti conclusioni che vi guideranno nella valutazione di convenienza del regime forfettario. Sfatiamo infatti il mito che sia sempre conveniente. Possiamo dire che difficilmente non lo è, ma non sempre è un calcolo veloce per cui un passaggio con un dottore commercialista lo dobbiamo fare. Sconsiglio di gestire la propria attività da solo ma consiglio di concordare un onorario ragionevole in virtù delle semplificazioni previste per questo regime agevolato previsto per i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Sul reddito imponibile così determinato si applica l’aliquota del 15% ed il risultato saranno le imposte che dovrete versare nell’anno.

Altri requisiti di accesso sono i seguenti:

  1. Dovrete essere residenti fiscalmente in Italia a meno che siate  residenti in un altro Stato della UE o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni; ipotesi questa che però presuppone che in Italia produciate almeno il 75% del loro reddito complessivo.
  2. Al contrario del vecchio regime sarà possibile pagare anche costi e spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori (anche a progetto), comprese le somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione ma non superiori complessivamente i 5 mila euro lordi annui come visto sopra.
  3. Se avete anche redditi di lavoro dipendente e assimilati la somma non dovrà essere superiore a venti mila euro a meno che il rapporto di lavoro dipendente non sia cessato nell’anno per qualsiasi motivo.
  4. Non dovrete avvalervi di regimi speciali ai fini Iva sopra descritti o di regimi forfetari di determinazione del reddito che sono comprese negli articoli 34 e 74, 74 ter del Dpr 633/72 e in altre disposizioni di legge e che sono per esempio le attività agrituristiche, la vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggi, rivendita di beni usati, intrattenimenti e giuochi, attività agricole connesse vendite a domicilio eccetera). Con riferimento alle imprese agricole rientranti nel reddito agrario, che adottano il regime speciale Iva, il regime forfettario non è precluso per le altre attività gestite in regime ordinario e in contabilità separata: un agricoltore e veterinario può applicare il regime forfettario per l’attività professionale – circolare 7 del 2008.
  5. La vostra attività non dovrà essere in via esclusiva o prevalente la compravendita immobiliare considerando anche terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
  6. Non dovrete inoltre essere soci di  società di persone, associazioni o Srl “trasparenti” ossia che determina il reddito con il regime della trasparenza.

L’aliquota è fissata al 15%. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e’ dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

Per concludere: diviene fondamentale valutare che in questo regime in luogo dell’ordinario sistema di tassazione del reddito dei professionisti in base a costi e ricavi i costi che sostenete per la vostra attività, con il regime forfettario, non sono deducibili in quanto l’imposta sostitutiva sostituisce sia i ricavi sia i costi, per cui i costi è come se fossero indeducibili.

Esempio: Questo significa che mentre in un regime ordinario potrete abbattere il reddito perchè oltre ai ricavi avere i costi nel regime forfettario con applicazione di un’imposta cosiddetta sostitutiva rilevano solo i ricavi ossia prendete i ricavi,  applicate la percentuale di redditività fissata in base al vostor codice Ateco, deducete i contributi previdenziali ed assistenziali e poi calcolate l’imposta del 15% (5% se siete start up). Unica eccezione sono i contributi INPS che restano deducibili. Per cui fatevi un calcolo o una stima di quello che potrete andare a spendere come costi. Per fare un esempio quando era praticante dottore commercialista non avevo praticamente alcun costo per cui mi conveniva. Nel regime ordinario invece la deduzione dei costi è riconosciuta per cui se sapete che dovrete sostenere dei costi valutate l’impatto derivante dalla manca possibilità di dedurvi il costo e di detrarvi l’Iva… che non è poco!

Agevolazioni sulle dichiarazioni dei redditi

Permangono naturalmente le agevolazioni dal punto di vista degli adempimenti in quanto non essendo soggetti ad Iva ed IRAP non saranno nemmeno obbligatorie le relative comunicazioni e dichiarazioni periodiche, come intrastat, black list, dichiarazioni annuali IVA ed IRAP, ecc.: nessuna novità rispetto al passato.

Ritenute ed IVA nella fattura del regime forfettario

Nel regime forfettario non dovrete applicare l’Iva (per cui applicate la marca da bollo di due euro altrimenti potrete essere soggetti a sanzione) né tanto meno la ritenuta d’acconto per cui fatto 100 il corrispettivo incasserete 100 euro (a meno che non addebitiate l’imposta di bollo al vostro cliente, se l’importo della fattura supera i 77,47 euro).

Riferimenti normativi e “breve” cronistoria in sintesi altrimenti ci capiamo poco 

I pochissimi regimi introdotti negli ultimi anni sono questi che possiamo chiamare:

Paolo Casagrande è Dottore Commercialista iscritto al numero 454/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara. Esperto in consulenza aziendale, finanziaria, fiscale, contabile, contrattuale e giuslavoristica. È Membro effettivo del Consiglio di disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara, nominato dal Presidente del Tribunale. Per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara ricopre anche il ruolo di docente nei corsi per la formazione dei praticanti, trattando le tematiche del bilancio di esercizio, contabilità, fiscalità italiana e principi contabili OIC e IAS. Lavora per Gruppo Sidus - Gruppo di società di consulenza fiscale, amministrativa, strategica, contabile ed elaborazione dati.

75 Commenti

  1. Buonasera, avrei necessità di sapere chi ha una p.Iva già dal 2005, e che per un certo periodo ha usufruito del regime dei minimi, ma è decaduto quando è entrato il regime dei super minimi, ora potrebbe rientrare nel nuovo regime minimi 2015? Ovviamente se rientra nei requisiti di reddito per tipologia di attività.
    Ringrazio anticipatamente.
    Saluti

  2. Salve, c’è un’incertezza drammatica riguardante chi esercità già le attività ma senza regime di vantaggio. Io ho partita iva come professionista da 15 anni, con regime normale ( contabilità semplificata ) quindi Iva etc…poichè rispondo ai requisiti di accesso ( reddito non superiore ai 15mila euro, niente collaboratori etc ) rientro in automatico nel nuovo regime forfettario ? o, come asserisce qualche commercialista, il regime è dedicato solamente a coloro che aprono nuoe attività o che provengono dagli ex minimi ?
    Grazie

  3. Non mi risulta che tra i requisiti per poter accedere al nuovo regime dei minimi ci sia quella della “novità” ed in effetti sempre nel vostro articolo scrivete “Se invece state aprendo un’attività svolta in precedenza l’ammontare dei relativi ricavi e compensi , realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1 (ricavi o compensi determinati in misura differenziata a seconda della codifica ATECO 2007).”

  4. Salve, io ho 38 anni e dal 2016 termineranno i miei 5 anni col regime minimi al 5%. Rientrero’ nel nuovo regime agevolato al 15% pur avendo superato i 35 anni ed i 5 anni di regime minimi? Posso quindi evitarmi il regime ordinario e soprattutto le 3000€ annue fisse di inps (rispettando avviamente il limite delle 15.000 annue)?

  5. Gent.mo,
    un contribuente in regime di vantaggio da gennaio 2014 che desidera proseguire con il suo regime deve fare qualcosa o naturalmente prosegue per i restanti 4 anni? Scusa la domanda un po’ ingenua, ma temo di perdere qualche passaggio e con esso il mio regime. La dicitura in fattura non va modificata in quanto permane nel regime attuale, vero? Grazie in anticipo!

  6. Sono un disoccupato di 38 anni che negli ultimi anni ha emesso qualche Ritenuta d’acconto per prestazione occasionale come procacciatore.
    Sto decidendo di aprirmi la partita iva sempre per svolgere l’attività di procacciatore, e mi chiedo, posso rientrare nel regime forfettario dei minimi già da subito, ovvero 5%?

    Mi perdoni un’altra domanda, se per ipotesi si superano i 45 mila euro, perchè si dovrebbe versare tutta l’iva che nn si è versata grazie al regime dei minimi, se quell’iva nn è mai stata incassata?

    La ringrazio sin d’ora.

  7. Se supera il limite senza andare oltre il 50% dei ricavi ricade nel regime ordinario solo dall’anno successivo se invece per esmepio farà oltre 45 mila euro allora dallo stesso anno il che sarebbe un guaio mi creda perchè dovrebbe versare tutta l’iva che non ha versato grazie al regime dei minimi

  8. Buongiorno, avevo due domande da fare a chi sa darmi le risposte:
    a) Io devo aprire a breve partita iva e sto valutando la convenienza se aprirla adesso col regime vecchio o il 1/1/2014. Se apro P. IVA col regime del 5% e nell’esercizio 2015 faccio meno di 15000 euro di ricavi, ricado automaticamente nel nuovo regime oppure posso decidere di rimanere nel vecchio regime e accollarmi un maggior onere di imposte in previsione di futuri ricavi eccedenti 15.000 €?
    b) Una conferma: siccome aprirei una nuova attività io potrei beneficiare della riduzione di 1/3 del reddito imponibile ma mi domando: devo avere ricavi sempre compresi entro i 15.000 € giusto? Se ho ricavi di 16.000 € e con la riduzione di 1/3 rientrassi nei 15.000 € ciò non rileva, giusto? perché il limite di 15.000 € riguarda i ricavi. E’ così?

    Grazie

  9. Mi ha posto 58 domande in tre righe…senza dubbio un record tra i lettori che mi spingono a darle qualche indicazioni ossia che sua nipote può lavorare ma deve essere inquadrata con un conrattino da suo cugino che verserà per lei anche i contributi inps. Non ci sono poi liiti di importo nella paga che potrebbe avere e non credo proprio da quello che mi dice che versa tanti contributi da arrivare al limite di decine e decine di miglia di euro per cui li divrà versare anche sulla seconda attività.

  10. buonasera, volevo porre un quesito a cui non trovo risposta. Ho una nipote titolare di partita Iva con regime dei minimi (opera nel campo delle assicurazioni)limite 30.000 – 5%. Siccome il lavoro non da i risultati sperati vorrebbe fare qualche ora nei fine settimana aiutando il cugino che gestisce un bar pasticceria. Naturalmente la sua attività prevalente sarebbe sempre nel campo delle assicurazioni. Volevo sapere se la cosa è possibile. Se affermativo, deve emettere fattura alla società del cugino per i corrispettivi ricevuti? La fattura è esente da iva e irpef? il cugino dovrebbe versare altri contributi all’inps (considerando che lei già li versa in forma autonoma)? eventualmente fino a che importo potrebbe arrivare con questa ulteriore occupazione? serve un contratto scritto? ci sono comunicazioni da inviare? Ringrazio anticipatamente

  11. No c’è scritto che potete restare nel regime fino allo scadere o al compimento del tretacinquesimo anno di età

  12. In poche parole: a me sembra una fregatura. Era meglio quello prima inserito da Monti con aliquota al 5%…quello si che era agevolativo e incentivante.

  13. Volevo sapere,avendo più di cinquanta anni ed avendo la necessità di entrare a partita iva, se mi conviene aspettare gennaio con il nuovo regime oppure entrare adesso con quello vecchio. La mia attività artigianale consisterebbe nella produzione e nella vendita e-commerce di prodotti in cuoio. E,per ultima cosa,farei parte della categoria il cui limite è 40000 ?.
    Saluti e grazie.
    Renato

  14. Ma che sappiate i limiti di ricavi potranno essere rivisti? Qualche Associazione di Categooria sta cercando di “migliorare” qualche parametro? In effetti 15000 euro per un lavoro autonomo professionale è veramente troppo poco. Anche considerando una nuova attività con riduzione di un terzo si avrebbe un imponibile fiscale di 7800 euro con un’imposta sostitutiva di 1170 euro. Considerando di ridurre l’imponibile dell’importo dei contributi (27.72% attualmente pari a 2162.16) l’imposta sostitutiva si riduce a 846 euro. Risultato complessivo: ricavi 15000 – 3300 spese (rappresentate dal coefficiente 78% che prendiamo per corretto con dubbi) – 846 imposta – 2162.16 contributi = 8692 euro di reddito disponibile. Vuol dire fare la fame anche per un ragazzo alle prime armi. Se poi non consideriamo la riduzione di un terzo per i primi tre anni il reddito disponibile si riduce addirittura a 7189 euro. Veramente ridicolo anche perché come si sa la disciplina dell’imposta sostitutiva non consente deduzioni e detrazioni (familiari, spese mediche, liberalità ecc.).
    Che ne pensate?

  15. Buonasera,
    mi permetta d’illuminare me e altri professionisti che in questo momento vivono nel dubbio e usufruiscono del regime dei superminimi (Irpef sostitutiva al 5%).

    Ho aperto P.IVA a inizio 2013 e perciò ho diritto ancora a rimanere in questo regime, ma nel caso malaugurato che quest’anno superi il limite dei ricavi di 15.000€/Lordi..

    Passo direttamente a regime ordinario dall’anno seguente (2015) o mantengo la tassazione al 5% fino al compimento dei 35 anni (con i 30.000€ max di fatturato)?

  16. IL nuovo regime si applica dal 2015 e poi dovrebbe leggere questo passaggio contenuto nel testo di legge che disciplina il passaggio ossia: 35. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. OK?

  17. Buongiorno a tutti! Innanzitutto vi ringrazio per l’esaustiva disamina, ma avrei una domanda: se apro la partita con regime dei minimi a Dicembre, rientro nell’imposta al 5% (con 30.000 euro massimi) o nell’imposta al 15% (con 15.000 massimi)?

  18. Si purtroppo anche se all’inizio dovrebbe aprire la partia iva qualora l’attività sia continuativa ed abituale. Se vuole un range di tempo per qualifacere l’abitualità, senza pretese di certezze, si tari su un’attività che le richiede un impegno di 30 giorni lavorativi. Non è un criterio scritto questo che le sto dicendo, almeno dal punto di vista dei giorni, ma è un parametro che potrei considerare ragionevole per individuare la continuità e l’abitualità.

  19. Salve, ho 27 anni e sono laureato in ing. ambientale. Dal 1 gennaio intendo esercitare la professione come libero professionista. Poichè devo farmi un giro di clientela, posso inizialmente effettuare delle ritenute d’acconto e aprire successivamente una partita iva? immagino che se dovessi obbligatoriamente avere una p.iva dovrei optare per i regimi minimi essendo all’inizio. Grazie in anticipo.

  20. Mi sembra d’aver capito che , la nuova normativa, abroga l’art.27 della precedente normativa che, fra l’altro, stabiliva la non accessibilità al regime a chi avesse svolto attività professionale nei 3 anni precedenti e che il nuovo requisito è quello di non aver superato i 15.000 euro di ricavi nell’anno precedente (2014),
    E’ cosi?
    Grazie.
    Angela

  21. No purtroppo in quanto non soddisfa il requisito della novità ma si tratterebbe solo di mera prosecuzione dell’attività precedentemente svolta.

  22. Se una persona ha già terminato i 5 anni del regime dei minimi e dopo 2 anni di regime normale potrà ritornare nei minimi?

  23. Grazie per le informazioni intanto.
    sono un architetto libero professionista appartenente ai minimi spero ancora per 2 anni ovvero fino al 35 esimo anno di età.
    A quanto pare la soglia per la mia categoria è quella dei 15000, superando questa cifra ed essendo il regime in cui sto molto vantaggioso non intendo aderire ai nuovi minimi, ma vorrei sapere se questo nuovo regime prevede altri scaglioni di aliquota oppure se si supera il limite si migra direttamente al regime ordinario?
    grazie

  24. Appartengo ala categoria dei lavoratori autonomi professionisti.

    La percentuale di redditività mi pare sensata, ma il limite di 20.000 euro è veramente basso, personalmente avevo già dovuto rinunciare al regime dei minimi quando la soglia dei ricavi era di 30.000 euro/anno e mi aspettavo un miglioramento, non un peggioramento delle condizioni.

    Ma tant’è, aspettarsi qualcosa di buono era utopia, resterò nel regime ordinario.

    Grazie della informazione puntuale e precisa, aspetto la tabella completa, magari corredata delle indicazioni bibliografiche con cui è stata ricatava, cordiali saluti, Paolo

  25. il limite per i professionisti è 15.000 e non 20.000, come anche da schema da voi allegato. Inoltre non essendo deducibili le spese (studio, libri o software, iscrizioni, assicurazioni obbligatorie,etc) che su quell’imponibile di 15.000 euro pesano molto di più del 22% stimato, l’imposta forfettaria porta effetti distorsivi. Saluti.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.