Obbligo fatturazione Fisioterapista, terapista della riabilitazione, massoterapista, chinesiterapista

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Vediamo nel seguito gli obblighi fiscali in tema di fatturazione a cui è soggetto il fisioterapista facendo una distinzione tra chi svolge la professione in modo professionale, massoterapista, chinesiterapista, terapista della riabilitazione, etc . Parliamo sia del caso in cui il fisioterapista abbia e sia nel caso in cui non abbia aderito al regime fiscale forfettario dei minimi con opzione in quanto escluso per espressa previsione normativa.

Il fisioterapista propriamente detto svolge prestazioni che sono esenti ex articolo 10 del DPR 633 del 1972 dell’IVA.

Per capire se parliamo di fisioterapiata o di massaggiatore o di terapista della riabilitazione vi invito a leggere l’articolo dedicato a tutte le categorie di massaggiatore per avere degli importanti chiarimenti. Queste spiegazioni sono importanti perchè avranno dei riflessi anche in tema di trattamento fiscale e fatturazione delle prestazioni erogate ai pazienti e pagamento delle tasse.

Emissione fatture per sedute e terapie ai clienti

La prima domanda che ci si deve porre è se devo emettere fattura per le prestazioni erogate ai propri clienti.

Devo emettere fattura al paziente?

Devo emettere solo la ricevuta fiscale?

Devo applicare l’IVa o la marca da boll?

Devo emettere fattura elettronica?

Quante domande e spesso senza ancora aver interpellato il proprio commercialista perchè molti di vi purtroppo continuano a non chiedere aiuto e di accorgersi troppo tardi che forse era meglio trovarne uno di fiducia prima.

Le prestazioni professionali esenti da Iva sono quelle definite nell’articolo 10, n. 18, sono quelle relative alle prestazioni di diagnosi di patologie o malattie e diagnosi in genere. Possono essere prestazioni di cura e riabilitazione della persona purchè rese nell’ambito delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza

Quali sono le prestazioni e arti sanitarie soggette a vigilanza?

Le “prestazioni sanitarie sono quelle definite nell’articolo 99 del Testo Unico delle Leggi sanitarie e s.m. e individuate con Decreto del Ministro della Sanità.

Per fornire una risposta esauriente e che possa darvi qualche strumento utile per muovervi anche nel difficile terreno del diritto tributario e delle tasse dobbiamo fare un passo indietro e vedere cosa ci dice il Decreto Ministeriale n. 666 e n. 741 del 14 settembre 1994.

Nel Decreto Ministeriale infatti viene data la definizione di fisioterapista e più in generale delle prestazioni sanitarie che potrebbe essere tranquillamente confuso con qualsiasi tipo di massaggiatore o terapista.

Per prima cosa il DM n. 666 di fornisce la definizione di fisioterapista.

Nel seguito quelle individuate dal DM sopra citato

rofessionePrincipali rif. normativi
FarmacistaD. Lgs. 08.08.1991, n. 258
(G.U. 16.08.1991, n. 191)
Medico chirurgoD. Lgs. 17.08.1999, n. 368
(G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)
OdontoiatraL. 24.07.1985, n. 409
(G.U.13.08.195, n. 190, S.O.)
VeterinarioL. 08.11.1984, n. 750
(G.U. 10.11.1984, n. 310)
PsicologoL. 18.02.1989, n. 56
(G.U. 24.02.1989, n.46)
Altri riferimenti normativi:T.U. delle leggi sanitarie del 1934;D.M. 28.11.2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche, pubblicato nella G. U. 23.01.2001 n.18, S.O.Direttiva comunitaria 2005/36 del 07.09.2005D.L.vo 09.11.2007 n. 206

Prestazioni Mediche Esenti Iva: Elenco sintetico, Quali sono imponibili

Cos’è un fisioterapista e cosa fa

Il fisioterapista eroga prestazioni di servizi ed esercita la “professione sanitaria riabilitativa”.

Per fornire una risposta esauriente e che possa darvi qualche strumento utile per muovervi anche nel difficile terreno del diritto tributario e delle tasse dobbiamo fare un passo indietro e vedere cosa ci dice il Decreto Ministeriale n. 666 e n. 741 del 14 settembre 1994.

Nel Decreto Ministeriale infatti viene data la definizione di fisioterapista e più in generale delle prestazioni sanitarie ufficiali che potrebbe essere tranquillamente confuso con qualsiasi tipo di massaggiatore o terapista.

Per prima cosa il DM n. 666 di fornisce la definizione di fisioterapista.

Fatturazione Fisioterapista

Il fisioterapista, proprio perchè trattandosi di una prestazione sanitaria riconosciuta dalla Legge svolge prestazioni che sono esenti IVA e come tale sarà soggetto all’obbligo d emissione della fattura anche se emette fattura verso persone fisiche e non verso società.

La fattura andrà emessa anche se non viene richiesta dal paziente.

La fattura andrà emessa in duplice esemplare di cui una copia sarà consegnata al cliente e l’altra andrà tenuta per sè e poi data al proprio commercialista periodicamente per effettuare le le comunicazioni periodiche e il calcolo delle tass durante e a fine anno.

Nella fattura andrà inserita “Prestazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10, co.1, n. 18, D.P.R. 633/1972″. Inoltre, qualora l’importo della prestazione sia superiore a euro 77,47, va apposta una marca da bollo di euro 2,00.

Opzione per il rgime di esenzione 36-bis

Laddove il fisioterapiasta svolga solo prestazioni esenti e non abbia in procinto di acquistare attrezzature o macchinari in misura importante potrà esercitare opzione per l’articolo 36-bis del Tuir.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 633/1972, il fisioterapista può avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni esenti effettuate. Nella sostanza presentando questa opzione si è esonerati dall’aplicazione dell’IVA su tutte le fatture emesse e anche sulle fatture acquisti per cui non si potrà detrarre l’Iva sugli acquisti al pari di come non si emetterà fattura con IVA:

Per le modalità di esercizio dell’opzione basterà indicare l’opzione in un quadro della dichiarazione IVA e più precisamente il quadro “VO”.

Oltre all’esonero dall’applicazione dell’IVA avrete l’esonero dalla dichiarazione IVA a patto che nel corso dellanno svolgiate solo prestazioni esenti Iva.

Non è detto infatti che tutte le vostre prestazioni siano esenti Iva. E’ il tipico caso delle perizie nell’ambito di cause legali. In quel caso invece dovrete applicare l’Iva in fattura. Se lo farete dovrete anche poi a fine anno presentare la dichiarazione IVA anche se optate per il regime di esenzione IVa 36-bis.

Tuttavia la non applicazione dell’Iva non opera anche con riferimento all’emissione della fattura che andrà comunque emessa laddove il cliente ne faccia esplicita richiesta entro la mezzanotte del giorno di erogazione della prestazione o al più al momento del pagamento, se questo avviene successivamente.

In conclusione, egli può non fatturare le operazioni esenti, con l’obbligo di darne comunicazione nella Dichiarazione IVA/2017 e con l’obbligo di emettere comunque la fattura qualora il contribuente ne faccia richiesta.

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1 commento

  1. Buonasera, i pagamenti avvengono in modo tracciabile al termine di ogni seduta e la fattura in quale momento deve essere rilasciata al cliente che ha effettuato le sedute di fisiomassoterapia? Capita che i pagamenti regolarmente effettuati nel proprio studio ma non ricevo fatture nonostante sia trascorso anche un mese. E’ regolare? Grazie.

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