Laddove si verifichi una causa di esclusione o di decadenza durante il periodo in cui avevamo presentato opzione per il regime forfettario dei contribuenti minimi si pone il problema di come gestire il passaggio al regime ordinario da diversi punti di vista.
La cause di esclusione possono essere diverse tra cui la prima è quella del superamento nel corso dell’anno del limite dei ricavi, a vene potrebbero essere anche altre che dipendo dono dai requisiti imposti dal legislatore, sempre nuovi e diversi, per tutti i gusti oserei dire.
Le conseguenze sono molteplici e riguardano non solo la maggiore tassazione per via dell’abbandono dell’imposta sostitutiva con conseguente applicazione di Irpef, Iva (e anche IRAP in alcuni casi), ma anche conseguenze in materia di adempimenti amministrativi, fatturazione, registri, registri Iva etc che trovata in sintesi nel seguito.
Non abbiamo infatti solo il problema di dover comunicare a tutti i nostri clienti di modificare le informazioni presenti nelle loro anagrafiche contabili ma anche quello di dover gestire le fatture e gli incassi a cavallo d’anno.
Chiusura partita Iva
Qualora abbiate deciso di chiudere la partita Iva ricordate che avete tempo fino al 20 gennaio della’anno successivo con data 31 dicembre dell’anno precedente. La comunicazione della chiusura della partita IVA infatti deve essere effettuata entro 20 giorni dall’evento. Per sapere come si fa a chiudere la partita Iva vi mando alla guida gratuita di approfondimento che descrive in sintesi i passi da compiere e la modulistica da utilizzare.
Tassazione incassi ricevuti anno successivo
Il problema risiede nel fatto che i compensi per i lavoratori autonomi sono tassati per cassa. La maggiore tassazione indurrebbe ad emettere la fattura in via anticipata per attrarre i compensi nell’anno di minore prelievo. Tuttavia e anche purtroppo non funziona così. Sarebbe meglio richiedere ai clienti di poter ricevere il pagamento eccezionalmente in via anticipata almeno per le prestazioni già svolte in modo da ridurre le tasse, ops imposte, da pagare su quei compensi che in realtà sono stati maturati per prestazioni svolte prima.
Quando emettere fattura
Vi anticipo che nulla vieta quindi che voi emettiate fattura anticipatamente prima dell’incasso ma il problema è che l’incasso, qualora ricevuto nell’anno successivo dovrà essere tassato con la regola ordinaria per cui secondo il regime ordinario che prevede gli scaglioni Irpef che trovate nel seguito. Scaglioni IRPEF che sono ben più alti dell’imposta sostitutiva del 15%.
Scaglio di reddito Irpef | Imposta da pagare Irpef | Limite Minimo | Limite Massimo | Aliquota Irpef (%) | Imposte calcolate |
fino a euro 15.000,00 | 23% sull’intero importo | – | 15.000 | 23% | 3.450 |
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 | 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00 | 15.000 | 28.000 | 27% | 3.510 |
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 | 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00 | 28.000 | 55.000 | 38% | 10.260 |
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 | 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00 | 55.000 | 75.000 | 41% | 8.200 |
oltre a euro 75.000,00 | 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00 | 75.000 | 43% | 52.000 |
Vi riporto inoltre alcuni chiarimenti offerti dall’agenzia delle entrate sul tema passaggio al regime ordinario dal regime forfettario dei minimi anche se non danno come al solito consigli pratici su come comportarsi ma indicano cosa avviene ad alto livello in caso di accertamento o manifestarsi di cause di disapplicazione del regime.
Disapplicazione a seguito di accertamento
Ai sensi del comma 74, il passaggio in giudicato dell’avviso di accertamento che dimostri l’assenza di una delle condizioni di cui al comma 54 o l’esistenza di una delle ipotesi elencate nel comma 57, determina l’uscita dal regime forfetario dal periodo successivo a quello accertato (cfr. par. 4.2.2 della circolare n. 17/E del 2012, in relazione alla previsione di cui all’articolo 1, comma 114, della legge n. 244 del 2008).
Ciò significa che la definitività dispiega effetti, ai fini della permanenza nel regime, dall’anno successivo a quello al quale è riferita la violazione. Pertanto, qualora un accertamento relativo all’anno di imposta 2015 dovesse rendersi definitivo nel 2020, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2016.
In ogni caso, la norma non deroga ai termini di cui all’articolo 43 del DPR 600 del 1973.
Deduzione dei costi nel passaggio al regime ordinario
Con riferimento ai costi, infine, la norma stabilisce che “le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario” non rilevano ai fini della determinazione del reddito negli anni successivi al passaggio al regime ordinario.
Ciò significa, dunque, che le esistenze finali in corso di regime forfetario non rilevano come esistenze iniziali del regime ordinario se il loro prezzo è stato pagato nel periodo di permanenza nel regime di favore, mentre le medesime costituiscono esistenze iniziali limitatamente alla parte non ancora pagata.
Il comma 72, in riferimento alla plusvalenze/minusvalenze realizzate dopo l’uscita dal regime di favore, dispone che il costo dei beni acquistati negli anni anteriori all’ingresso nel regime forfetario è pari al costo non ammortizzato, risultante dal libro dei beni ammortizzabili nell’anno che precede l’adozione del regime forfetario, mentre il costo dei beni strumentali acquistati nel periodo di applicazione del regime forfetario è pari al prezzo d’acquisto.
La norma, per converso, non contiene ulteriori precisazioni, e in tal senso avvalora l’ipotesi dell’implicita volontà del legislatore di non attribuire rilievo alcuno alle plusvalenze/minusvalenze realizzate nel corso del regime forfetario per effetto dell’alienazione dei beni strumentali acquisiti nel medesimo periodo o nei periodi precedenti all’ingresso nel regime di favore.
Passaggio al regime fiscale di tassazione ordinario: cosa cambia
La fuoriuscita dal regime forfettario ed il passaggio al regime ordinario determina una serie di catastrofiche conseguenze che devono essere gestite, consiglio con l’aiuto di un dottore commercialista, se ancora l’avete contattato. Queste adempimenti devono essere assolti dal primo gennaio dell’anno successivo.
In particolare, il contribuente deve:
Passaggio regime fiscale ordinario: Cosa cambia i fini IVA
Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto:
- istituire i registri previsti dal titolo II del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il termine per l’effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il limite;
- adempiere gli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni effettuate successivamente al superamento del limite;
- presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale IVA entro i termini ordinariamente previsti;
- versare l’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stato superato di oltre il 50 per cento il limite di 45.000 euro entro i termini ordinariamente previsti;
- annotare i corrispettivi e gli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
Passaggio regime fiscale ordinario: Cosa cambia i fini IRPEF ed IRAP
- istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e annotare le operazioni con le modalità e nei termini ivi stabiliti a decorrere dal mese in cui è stato superato il predetto limite;
- adempiere agli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente;
- presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei parametri e le dichiarazioni relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti;versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle norme del testo unico in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa, nonché sul valore della produzione netta determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
Ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.
Fatturazione elettronica e ritenute d’acconto
Oltre a questi si aggiungono anche l’emissione delle fatture elettroniche che rappresenterà, a mio modesto avviso, il maggior disagio per coloro che effettuano il passaggio al regime fiscale ordinario.
A questo si aggiunge l’applicazione dell’Iva in fattura e delle ritenute d’acconto.
Nel seguito vi segnalo una serie di articoli di approfondimento per coloro che si troveranno a gestire questo importante cambiamento.
Cosa cambia ai fini INPS: come comportarsi
Ho scritto un un nuovo articolo dove trovate cosa fare nel caso di fuoriuscita dal regime fiscale agevolato o rinuncia volontaria allo stesso ai fini della contribuzione INPS. Come probabilmente saprete e avete fatto nel regime forfettario di può aderire ad una contribuzione agevolata che prevede una riduzione dell’aliquota contributiva del 35%.
Vediamo cosa determina ai fini INPS il passaggio al regime fiscale ordinario
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Regime Forfettario dei Minimi con Aliquota al 15%
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