Aggiornato il 28 Aprile 2023
Nel seguito trovate l’elenco delle tipologie di prestazioni mediche sanitarie che sono esenti da Iva e quelle per cui è necessario procedere con l’applicazione dell’Iva in sede di fatturazione al di là del regime fiscale che abbiate adottato. Trovate così un elenco aggiornato delle varie prestazioni sanitarie che rispondono ad una serie di quesiti e domande dei lettori che si cimentano con nuove forme di prestazioni sanitarie o anche coloro che si trovano svolgere attività diverse sempre legate all’ambito medico sanitarie ma non per questo direttamente collegate alla cura, diagnosi e riabilitazione della persona. Sapere se applicare o meno l’Iva in fattura è importante in quanto vi espone all’applicazione di sanzioni per errata fatturazione e omesso versamento dell’Iva che ha delle conseguenze sia economiche sia penali (ma non è il vostro caso). Cerco di fornirvi qualche chiarimento utile per farvi comprendere meglio anche la ratio della normativa vigente prevista per le prestazioni sanitarie.
Queste infatti beneficiano di un regime generale di esenzione IVA previsto dall’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972 cosiddetto Testo Unico IVA. Le prestazioni sono dirette sia alla prevenzione, sia alla tutela della salute, sia alla riabilitazione delle persone.
Un primo importante chiarimento che do è che l’esenzione Iva non dipende dal committente della prestazione come tanti di voi pensano (se fatturo all’ospedale o al laboratorio applico l’Iva invece se al paziente non la applico). Non funziona così. Il legislatore consente prevede l’esenzione Iva per le prestazioni mediche solo in relazione alla tipologia di prestazioni di servizi. Non c’entra niente l’ambito soggettivo di applicazione della norma per l’esenzione Iva ma solo quello oggettivo. Per tale motivo è privo di rilievo il fatto che il vostro cliente sia una persona fisica, uno studio medico, una clinica, un laboratorio o un ospedale. E’ importante sapere quale tipologia di prestazione medica state svolgendo per loro.
Seguitemi nel secondo passaggio. Il committente ha rilievo solo ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto in fattura ma non per l’Iva.
Per maggiori chiarimenti sui principi della norma si rimanda alla sentenza n. C-141/00 del 10 settembre 2002 della Corte di Giustizia U che ha fissato, con riferimento al regime IVA di esenzione previsto per le attività sanitarie dall’art. 13, parte A, n. 1, lettera c) della VI direttiva comunitaria, i seguenti principi:
- al di fuori dell’ambito ospedaliero, il regime di esenzione vale esclusivamente per le prestazioni di cure effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche a fini preventivi, diagnostici o terapeutici, ad esclusione delle prestazioni di cure generiche.
- …per quanto riguarda il tipo di cure rientrante nella nozione di “prestazioni mediche”, questa non si presta ad un’interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e riabilitazione.
Quindi anche se possono esserci dei casi in cui, pur rilevando l’oggettività della prestazione, seppur parziale i soggetti che svolgono ed erogano prestazioni di servizio assimilabili a quelle mediche sanitarie o comunque mirate alla cura e tutela della salute, devono essere abilitati all’esercizio della professione, della richiamata norma esentativa, è indispensabile, per poter usufruire dell’esenzione IVA, che la prestazione stessa sia resa alla persona nell’ambito di quelle specifiche attività.
A titolo di esempio nella RM sopra citata, le farmacie, in relazione all’attività di distribuzione dei farmaci, di alcuni ausili per il recupero e la rieducazione funzionale, nonché di dispositivi vari, non svolgono una prestazione riconducibile nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione per cui devono applicare l’IVA.
Alcuni pensano che siano esenti da Iva e quindi per così dire agevolate solo quelle di cura ma in realtà anche quelle volte ad indagare un particolare stato e quindi alla prevenzione di patologie sono esenti da Iva.
Sono esenti da Iva per esempio le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Al punto 18 dell’articolo sopra citato si legge che: “sono esenti da Iva […] 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie […] ovvero individuate con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro delle finanze.”
Diagnosi: definizione
Per prestazioni di “diagnosi” si intende l’indagine medico conoscitiva diretta ad identificare la patologia cui i pazienti sono affetti. Lo stesso vale per analisi del sangue, prelievi ed esami del sangue, urine, misurazione della pressione sanguigna, visite cardiologiche, fisioterapiche, etc.
Cura: definizione
Per prestazioni di “Cura” deve intendersi ogni prestazione di assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Per prestazione farmaceutica deve intendersi quella a contenuto terapeutico. Più precisamente per esempio di farmaci, prodotti farmaceutici, terapie. Come chiarito nella Risoluzione Ministeriale 184 del 2003 per cura si deve intendere: “per prestazioni di cura, secondo la normativa in materia vigente, s’intendono le prestazioni di assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Intendendo per quest’ultima non genericamente qualsiasi tipologia di prestazione farmaceutica, bensì solo quella a contenuto terapeutico: preparazione di prodotti farmaceutici, prelievi ed esami del sangue, misurazione della pressione sanguigna, etc. Prestazioni, effettuate in regime di esenzione IVA, per le quali, sostanzialmente, è prevalente la prestazione di fare rispetto alla sola cessione di medicinali;”
Riabilitazione: definizione
Per prestazioni finalizzate alla riabilitazione intendiamo invece prestazioni in cui sia prevalente prestazioni finalizzate al recupero funzionale della persona (e non anche dell’animale in quanto lo stesso trattamento non vale per quelle destinate alla cura e riabilitazione degli animali).
Per prestazioni di riabilitazione si intendono “quelle che, al pari delle prestazioni di cura, le quali prevedono una prevalente prestazione di fare, sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto” come chiarito nella stessa RM sopra citata.
Il concetto di prestazioni sanitarie tuttavia si è evoluto nel tempo ricomprendendo tante nuove discipline che hanno avuto ed hanno bisogno tuttora di un chiarimenti per verificare se possano rientrare nell’alveo delle prestazioni mediche.. Diviene fondamentale tracciare un criterio generale a cui appellarsi. Per questo ci vengono in soccorso due Decreti Ministeriali ossia il DM del 29 marzo 2001 e il DM del 17 maggio 2002. Questo perchè ai fini dell’esenzione IVA rileva che rileva la prestazione sia classificabile come medica o paramedica e che la prestazione sanitaria svolta dal soggetto sia riconosciuta.
Tuttavia ricordatevi sempre che queste godono del regime di detraibilità per i soggetti che sostengono la spesa medica secondo la disciplina che trovate nell’articolo scritto sullo specifico argomento (Detrazione Spese veterinarie).
Prestazioni Medico Peritali, Consulenza o Ricerca
Come anticipato le prestazioni che sono esenti da Iva in sede di fatturazione necessitano dell’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro per fatture di importo superiore ai 77,47 euro di onorari.
Fattura cartacea per onorari maggiori di 77,47 euro | obbligo apposizione marca da bollo |
Fattura elettronica per onorari maggiori di 77,47 euro | obbligo apposizione marca da bollo |
Fattura con onorari inferiori a 77, 47 euro | NO Marca da bollo |
Fattura con onorari soggetti ad IVA ed importi non soggetti | marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47 |
Come molti di voi sapranno le prestazioni sanitarie aventi ad oggetto attività di natura legale e non medica sono soggette ad Iva per cui in sede di fatturazione dovremmo applicare l’imposta sul valore aggiunto. Visto che alcuni di voi potrebbero avere bisogno di alcuni chiarimento sulla voce esatta su cui applicare l’Iva o la ritenuta d’acconto ho scritto un articolo ad hoc dedicato proprio alla base imponibile Iva.
Lo stesso dicasi per le prestazioni “legali” svolte da medici o per consulenze tecniche che non hanno nulla a che vedere con la tutele, la cura o la riabilitazione della persona e per queste non beneficiano del regime Iva agevolato di esenzione.
L’esenzione Iva in fattura non si applica neanche nel caso delle prestazioni o consulenze mediche aventi scopi scientifici o di ricerca e sviluppo.
Definizione Volume d’affari e Base imponibile Iva
Elenco sintetico Prestazioni sanitarie esenti da Iva
Nel seguito una serie di esempi di prestazioni mediche sono esenti Iva.
- Attività Intra Moenia ovvero attività intramuraria
- Visite mediche per l’accertamento dei requisiti fisici e psicoattitudinali al conseguimento della patente e delle commissioni
- Visite fiscali e verifiche su richiesta dell’INPS e dell’INAIL da parte del datore di lavoro
- Certificati medici rilasciati dal medico di famiglia
- Certificati di idoneità fisica alle attività sportive
- Attività svolte dai laboratori di analisi indipendentemente dalla forma societaria con cui sono svolti se una srl, una ditta o da liberi professionisti.
- Prestazioni di chirurgia estetica proprio perchè classificate come attività che non sono finalizzate alla cura, diagnosi e riabilitazione del soggetto
- Prestazioni ortodontiche e odontoiatriche svolte da dentisti e medici chirurghi
- Prestazioni ortopediche
- Prestazioni mediche svolte dal Biologo
- Prestazioni mediche svolte dal Podologo
- Prestazioni mediche svolte dallo psicoterapeuta
- Prestazioni svolte dal fisioterapista: viene prevista l’esenzione IVA solo colui che le eroga è in possesso di una laurea in fisioterapia oppure un diploma triennale conseguito
prima del 17 marzo 1999 - Prestazioni sanitarie svolte dal logopedista
- Prestazioni sanitarie svolte dal tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Prestazioni sanitarie svolte dal radiologo
- Prestazioni sanitarie svolte dall’igienista dentale
- Prestazioni sanitarie svolte dal dietologo
- Altre prestazioni sanitarie
Per le altre prestazioni sanitarie sarà necessario fare riferimento a quanto previsto dei Decreti Ministeriali in quanto a seconda della tipologia di prestazioni e del soggetto che la pone in essere potrebbero configurarsi casi di esenzione Iva e casi di applicazione obbligatoria dell’IVA in fattura. Ci sono infatti dei casi in cui l’esenzione non è concessa nel caso in cui colui che la svolge sia in possesso solo di un diploma biennale o triennale conseguito dopo il 17 marzo 1999.
Prestazioni Mediche soggette ad IVA
Come anticipato sono imponibili Iva per cui dovrete applicare l’Iva ordinaria nella misura del 22% e non applicare la marca da bollo da 2 euro sulle seguenti prestazioni che trovate in elenco:
- Prestazioni mediche rese nell’ambito di consulenze medico legali
- Visite svolte ai fini del rilascio delle per pensioni o assegni di invalidità
- Visite o analisi per il riconoscimento di indennizzi o risarcimenti assicurativi
- Prestazioni mediche svolte da CTU – consulenze tecniche di ufficio
- Distribuzione di medicinali e prodotti farmaceutici
- Vendita scarpe ortopediche
Per la vendita di lenti a contatto e la montatura si applica l’Iva ma nella misura ridotta del 4%.
Anche se sono certo che il vostro dottore commercialista saprà consigliarvi adeguatamente vi rimando all’articoli di approfondimento dedicato all’applicazione dell’Iva per le prestazioni sanitarie specifiche (esempio, biologo, podologo, chiropratico, logopedia, massoterapia, terapia della riabilitazione, etc etc).
Importante: Ricordate che sapere se applicare l’Iva o meno in una particolare tipologia di prestazione medico sanitaria vi mette al riparto da due rischi:
- errata fatturazione
- omesso versamento IVA
Entrambe le tipologie di errori sono sanzionabili sia economicamente sia penalmente (anche se il penale qui è assolutamente remota come ipotesi, anzi direi quasi impossibile).
Fatturazione delle operazioni esente da IVA
Nel caso di soggetti che svolgono solo prestazioni esenti Iva si deve ricordare che permane l’obbligo di emissione della fatturazione anche laddove svolgiate solo prestazioni esenti. Tuttavia sarete dispensati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA.
Discorso diverso nel caso in cui optiate per la dispensa dagli obblighi IVA prevista dall’articolo 36-bis del DPR n. 633 del 1972.
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L’articolo è piuttosto chiaro, ma un poco troppo riassunto. Per quanto mi riguarda avrei voluto sapere se per l’holter. necessario alla diagnosi, si deve applicare il 22% iva o solo il nollo di € 2,00 superando l’importo di € 77