Ravvedimento Operoso Imposta di Bollo sulle fatture non versata o sbagliata

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Nel caso di emissione di fatture esenti Iva di importo superiore a 77,47 euro sono dovute imposte di bollo in misura fissa di 2 euro e qui vediamo cosa fare nel caso di omesso versamento delle marche da bollo o di ritardato versamento. Questo è un problema che capita molto spesso ai contribuenti che aderiscono  al regime forfettario dei contribuenti minimi che non versano IVA e che sono obbligati pertanto, qualora superino la soglia sopra richiamata dovrebbero preoccuparsi di liquidare l’imposta di bollo secondo le nuove modalità di versamento.
Loro in realtà possono ancora comprare le marche da bollo al tabaccaio ed applicarle sulla fattura cartacea in quanto per loro ancora non è previsto l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica per cui non dovranno versare l’imposta di bollo con marca da bollo e alla fine di ciascun trimestre di riferimento. In alternativa possono procedere al versamento dell’imposta di bollo con modello F24 entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione o emissione della fattura.
Vedremo altresì le novità introdotte dal Decreto legge 129/2014 che incidono sulla periodità del versamento e sulla misura delle sanzioni in caso omesso versamento.
Nel caso in cui non vi abbiano provveduto si potranno avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare il comportamento omissivo del contribuente o un eventuale errore di calcolo attraverso il pagamento di una sanzione spontanea calcolata in misura ridotta rispetto a quello che sarebbe il regime sanzionatorio ordinario qualora fosse oggetto di accertamento fiscale da parte dell’agenzia delle entrate.
Per calcolare il ravvedimento bisogna conoscere come ormai saprete la base di calcolo su cui applicare lo “sconto” consentito dalla legge. La base è rappresentata dalla sanzione ordinaria. Il mancato versamento dell’imposta bollo in uno dei termini ivi indicati (20 giorni dal termine del trimestre per le fatture elettroniche o 120 giorni dell’anno successivo per coloro che non sono obbligati ad emettere le fatture elettroniche) è pari al 30% dell’importo non versato.
Ai sensi dell’articolo 13, del Dlgs 471/1997, la violazione potrà essere regolarizzata versando una sanzione ridotta a:
  • 1/10 se la regolarizzazione avviene nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
  • 1/9 se la stessa avviene nel termine di 90 giorni; 1/8 se essa avviene entro un anno;
  • 1/7 se essa avviene entro due anni;
  • 1/6 se essa avviene oltre il termine di due anni dall’omesso versamento.

Oltre al versamento della sorte, ossia del tributo omesso o di parte di esso e della sanzione calcolata con le frazioni viste sopra dovrete anche versare gli interessi da calcolare con il saggio legale dal giorno di scadenza a quello di versamento.

Scadenze Versamento

Il calcolo del ravvedimento non può non passare per la scadenza di versamento che avete saltato che rappresenta la base da cui far partire il calcolo dei giorni che avete saltato. Potremmo avere i seguenti casi a seconda della tipologia di fattura emessa:

  1. fattura cartacea: imposta di bolo da apporre il giorno dell’emissione
  2. fattura con imposta di bollo assolta virtualmente annualmente: 30 aprile anno successivo a quello del periodo di imposta
  3. fattura elettronica trasmessa allo SDI: nel seguito la tabella con le scadenze

Il pagamento dell’imposta relative alle fatture elettroniche trasmesse allo SDI deve essere effettuato entro i 20 giorni successivi a ciascun trimestre solare di riferimento. Nel seguito trovate una tabella che vi potrebbe servire.

Periodo di riferimento Termine Emissione Fattura Scadenza
I Trimestre 31/03/2019 20/04/2019
II Trimestre 30/06/2019 20/07/2019
III Trimestre 30/09/2019 20/10/2019
IV Trimestre 31/12/2019 20/01/2020

Novità 2020 dal decreto legge 124/2019

Dal primo gennaio 2020 l’art. 17 comma 1-bis) del DL 124 del 2019 introduce un importante novità con riflessi applicativi notevoli in quanto dispone
che, nel caso in cui l’importo trimestrale non superi la soglia di mille Euro il versamento potrà essere effettuato semestralmente secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno
  • entro il 16 dicembre

Inoltre viene  stabilito che in caso di versamento del contribuente effettuato in misura inferiore a quanto risulta dalle risultanza dell’anagrafe tributaria dell’agenzia delle entrate si procederà ad una comunicazione d’ufficio telematica in cui sarà indicata l’imposta omessa, la sanzione amministrativa ridotta di un terzo e gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Tabella calcolo ravvedimento operoso

Il costo dipenderà dal momento in cui procederete al pagamento seguendo la regola aurea descritta sopra infatti se pagherete il differenziale non versato. Nel seguito avete a disposizione una tabella esplicativa del calcolo della sanzione con ravvedimento operoso che varia a seconda del momento in cui vi ravvederete.
Tipologia Violazione Termine presentazione F24 Sanzione
Omesso, parziale, insufficiente versamento del tributo Entro 14 giorni dall’omesso versamento  termine per il versamento

0,20%

per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno

Tra il 15esimo e 30esimogiorno

 3%

pari a 1/10 del minimo sanzione

Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi Entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore

3,34%

pari a 1/9 del minimo sanzione

 

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore

3,75%

pari a 1/8 del minimo sanzione

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oentro 2 anni dall’omissione o dall’errore

4,29%

pari a 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore

5%

pari a 1/6 del minimo  sanzione Solo per i limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate

Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale

6%

pari a 1/5 del minimo  sanzione

limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate

Omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione

10%

pari a 1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni

 

 

Quali codici tributo utilizzare per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
La risoluzione ministeriale n. 42 del 2019 ha introdotto i codici tributo da utilizzare per il pagamento e anche per la regolarizzazione degli omessi, parziali o ritardati versamenti relativi all’imposta di bollo. Questi vi serviranno anche nel caso in cui vi dobbiate avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso sull’imposta di bollo.

Riferimenti normativi e fonti giuridiche o di prassi

Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E del 14 aprile 2015.

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