Regime forfettario e lavoro dipendente: come funziona la tassazione e quando scatta l’incompatibilità

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La nuova formulazione del regime forfettario dei minimi prevede una ulteriore apertura anche ai soggetti che svolgono o hanno svolto attività di lavoro dipendente anche nell’anno e nei due anni precedenti ma con alcune limitazioni che vediamo nel seguito. Forniamo quindi una serie di chiarimenti per capire se possibile entrare, cosa prevede la norma, quali sono i chiarimenti e cosa si rischia in termini di sanzioni in modo da avere un quadro completo su cui poter ragionare insieme.

Nella nuova formulazione del regime forfettario non è prevista una causa di incompatibilità connessa allo svolgimento di lavoro dipendente per importi annui superiori a un limite di RAL. Dal 2019 pertanto i soggetti che possono accedere al regime forfettario possono svolgere anche attività di lavoro dipendente sia nell’anno precedente l’entrata nel regime dei minimi sia nell’anno in corso.

Vecchio regime forfettario dei minimi

La previgente formulazione dell’articolo 57 prevedeva alle lettera d-bis) come causa di esclusione il fatto che i soggetti che nell’anno precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori a 30 mila euro.

Qualora il rapporto di lavoro fosse cessato nell’anno precedente questa cessazione non avrebbe dovuto essere imputabile al dipendente. Unica eccezione era consentita per i soggetti che effettuavano il praticantato obbligatorio (avvocati, commercialisti, etc).

La ratio legis permane ed è una ragione giusta e da tutelare in quanto a perderci è senza dubbio l’ex lavoro dipendente che perderebbe tutte le tutele previste dal contratto di lavoro dipendente per una minore tassazione.

Per questo viene previsto un periodo di sorveglianza dei due anni anteriori all’entrata nel regime dei minimi.

Come funziona il nuovo regime forfettario dal primo gennaio 2019

Rispetto alla precedente formulazione l’intento del legislatore è sempre lo stesso: scongiurare che il datore di lavoro eserciti una pressione sul lavoratore dipendente riconfigurando solo formalmente il contratto di lavoro subordinato a partita IVA. Sicuramente la minore tassazione potrebbe invogliare il dipendente. Ma le tutele previste dal contratto di lavoro dipendente nulla hanno a che fare con la partita IVA. Sicuramente non parliamo più delle tutele che avevano i lavori dipendenti prima del fantomatico governo Renzi che introdusse il contratto di lavoro a tutele (de) crescenti ma rispetto alla partita iva ancora qualcosa si salva.

La ratio della verifica del concetto di prevalenza è finalizzata proprio a garantire che il lavoratore dipendente non possa trasformarlo in consulenza continuativa a partita iva.

Quale verifica fare

Si dovranno verificare i redditi percepiti di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente con il datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili fino ai due anni precedenti.

Qualora questi siano prevalenti al termine del periodo d’imposta in cui si sta nel regime forfettario dei minimi allora  si dovrà fuoriuscire dal regime a partire dall’anno successivo. Tuttavia la minore tassazione dovrebbe essere salva per quel singolo anno di imposta. Intendo dire che se prendiamo ad esempio questo primo anni di applicazione le minori tasse da versare relative al 2019 saranno salve e non vi saranno accertamenti o sanzioni.

Il requisito della prevalenza andrà inteso in senso assoluto per cui i ricavi da lavoro dipendente o dei soggetti ad esso riconducibili dovranno essere maggiori al 50 per cento del reddito totale.

Sarete salvi se il contratto di lavoro sia avvenuto prima del periodo di sorveglianza ossia prima dei due precedenti anni a quello di applicazione del regime forfetario dei minimi.

Esempio entrata regime dei minimi con lavoro dipendente

Se prendiamo in considerazione un soggetto che ha intenzione di applicare il regime dei minimi dal primo gennaio 2019 fatturando ad un soggetto, dovrebbe prima verificare che nei confronti dello stesso soggetto non abbia svolto attività di lavoro dipendente in maniera prevalente dal primo gennaio 2017 in poi.

Discorso diverso invece se il soggetto entra nel regime e al 31 dicembre 2019 vede che ha fatturato al precedente datore di lavoro solo pochi ricavi rispetto a quelli fatturati nell’anno.

Nella sostanza possiamo descrivere la causa ostativa in diverso modo. Data la ratio legis iniziale possiamo dire che non fuoriuscite alla prima fattura che farete al vecchio datore di lavoro per cui eravate dipendenti in quanto effettivamente vi sono molti casi  per cui un dipendenti decide di mettersi in proprio.

Prima il requisiti della novità era più stringente e si andavano a vedere i clienti che aveva il precedente datore di lavoro e quelli che aveva il nuovo lavoratore autonomo. Oggi invece viene contemplata finalmente la casistica che vede un ex dipendenti aprirsi una partita Iva ed iniziare svolgere la propria attività anche nei confronti del vecchio datore di lavoro.

Il sospetto e quindi la fuoriuscita scatta solo nel caso in cui il fatturato verso il precedente datore di lavoro non sia maggiore del 50% rispetto al reddito finale

Casi particolari: Pensionati e regime dei minimi

Per quello che concerne i pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente ex articolo 49, comma 2, del TUIR e che decidono di accedere al regime forfettario dei minimi possono farlo ma a patto che non abbiano chiesto le dimissioni volontariamente.

I percettori dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d), f), g), h), h-bis), i) ed l), del TUIR, ferma ovviamente restando la loro corretta qualificazione ai fini fiscali.

Viceversa, vi rientrano i percettori di redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b) ed e), del TUIR.

Si tratta, in particolare, dei percettori delle seguenti categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

  • compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
  • compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Nell’ambito della categoria dei percettori di redditi di cui alla restante lettera c-bis), si ritiene che solo i revisori e i sindaci di società non rientrino nell’ambito di applicazione della causa ostativa, data l’intrinseca natura dell’attività svolta; viceversa, le altre categorie di percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ivi previste vi rientrano (amministratori, collaboratori ecc.).

Nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera dbis) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. In tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa.

Si pensi al caso di un contribuente che svolge l’attività di “continuità assistenziale” (ex guardia medica) e l’attività di medicina generale, fornendo assistenza ai propri mutuati nell’ambito del distretto dell’ASL di competenza. Dallo svolgimento dell’attività di guardia medica ritrae un reddito di lavoro dipendente, mentre dallo svolgimento dell’attività di assistenza ai mutuati ritrae un reddito di lavoro autonomo dalla medesima ASL di competenza.

In tal caso, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà applicarsi la causa ostativa in esame.

Eventuali comportamenti posti in essere nel periodo d’imposta 2018 nelle more dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 volti a modificare le condizioni del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente o assimilato) al fine di traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente o assimilati a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire nel 2019 del regime forfetario sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo saranno oggetto di sindacato ai fini dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Per quanto riguarda la locuzione utilizzata dalla causa ostativa in esame riguardante i “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili” ai datori di lavoro, si tratta dei soggetti controllanti, controllati e collegati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Nell’ambito delle persone interposte di cui al secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile, andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR, secondo cui: “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

La finalità di questa parte della causa ostativa appare chiara: estenderne l’ambito di applicazione anche ai soggetti controllanti, controllati o collegati, al fine di evitarne agevoli aggiramenti, che sarebbero stati possibili qualora si fosse fatto esclusivo riferimento al datore di lavoro, quale soggetto giuridico.

A seguito delle modifiche apportate alla lettera d-bis) del comma 57 da parte dell’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 135 del 2018, la suddetta causa ostativa non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Tale esclusione è limitata ai soli lavoratori autonomi, i quali, pertanto, pur lavorando con carattere di prevalenza nei confronti di soggetti presso i quali hanno svolto l’attività di tirocinante, possono, in presenza degli altri requisiti previsti dalla disposizione normativa, applicare il regime forfetario.

Si evidenzia, da ultimo, che per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime forfetario restano invariati i chiarimenti forniti nel paragrafo 2.4. della circolare n. 10/E del 2016.

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1 commento

  1. Ho la p.iva forfettaria commerciante ma ho l’opportunità di farmi assumere full time da datore di lavoro privato rimanendo sotto RAL 30.000 euro. Posso NON pagare l’INPS del forfettario essendo già versata dal datore di lavoro privato. Chiedo perchè è chiaro che sia possibile se un dipendente vuole aprire la p.iva ma non ho capito se è valido anche per il contrario.
    Grazie

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