Il regime forfettario dei minimi ha ampliato notevolmente l’ambito soggettivo di applicazione prevedendo non solo l’innalzamento del limite dei ricavi massimo accettabile per la permanenza nel regime ma anche i casi di applicazione e l’eliminazione di cause di decadenza dallo stesso.
In estrema sintesi sappiamo che al soddisfacimento dei requisiti di accesso al regime scatta una tassazione agevolata mediante imposta sostitutiva unica del 15%. Nel corso degli anni e dei diversi regime dai nomi sempre diversi si sia aperto anche all’utilizzo di prestazioni occasionali e anche collaborazioni coordinate e continuative o al ricorso al lavoro dipendente solo per citarne alcune.
Regime forfettario e Socio di una SRL: quando è possibile
Qui ci occupiamo di un recente chiarimento pubblicato dall’agenzia delle entrate che non sempre pubblica tutti gli interpelli a cui risponde. Questa volta invece si, forse per la risonanza che il caso specifico ha e la platea ampia a cui è rivolto.
Nel’interpello inviato all’agenzia delle entrate l’istanza chiedeva avevano le seguenti informazioni:
- socio dal 18/02/2014 di una SRL società a responsabilità limitata (non in regime di trasparenza fiscale) che svolgeva attività con codice attività ATECO 702209, “altre attività di consulenza amministrativa”.
- Socio al 50 per cento e amministratore unico.
- Altro socio al 50 per cento intestato ad un’altra persona fisica
Il socio ha aperto partita IVA con codice attività 702209, “altre attività di consulenza amministrativa”, indicando il codice di adesione al regime forfetario, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che nel corso dell’esercizio l’attività di consulenza si è svolta regolarmente in tale regime fiscale. IN questo caso per l’agenzia ci sono gli estremi per l’applicazione della lettera d) secondo cui non sarebbe possibile accedere al regime forfettario dei minimi nel caso di “attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.“
Questa causa ostativa di esclusione dal regime forfettario è contenuta nella lettera d) dell’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014.
Successivamente la circolare n. 9 del 2019 aveva chiarito che per aversi l’esclusione era necessario quindi il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e l’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Nel caso in cui manchi una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Se viene integrata la causa ostativa di cui alla lettera d), secondo quanto chiarito nella circolare n. 9/E del 2019, il contribuente decade dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo.
Quando scatta la decadenza
La causa ostativa assume rilevanza giuridica nell’anno di adesione al regime se successivo o scatta quella di decadenza nel caso inverso del lavoratore autonomo che apre società o acquista quote da terzi. In questo ultimo caso la causa di decadenza scatta dall’anno successivo per cui potreste in teoria beneficiare della minore tassazione Irpef in quell’anno. V’è da dire che molti di voi credono che il regime forfettario dei minimi convenga a priori ma non sempre così per cui vi consiglio anche di leggere sempre l’articolo dedicato alla convenienza ad aderire al regime forfettario dei minimi dove con esempi pratici emerge se veramente conviene oppure no. A questo dovete aggiungere che la tassazione maggiore ormai che abbiamo dopo l’introduzione di questi regimi fiscali agevolati non è tanto la tassazione Irpef quanto i contributi previdenziali INPS che restano ancora una quota molto alta del reddito prodotto.
La riconducibilità dell’attività deve aversi a livello di singola sezione dei codice ATECO. Per effettuare quindi la verifica vi posso indicare un articolo ad hoc dove trovate l’albero con le singole sezioni e le modalità di consultazione dei codici attività che si utilizzano per aprire la partita Iva. Occhio ad effettuare manovre elusive della norma identificando l’attività con altre codice perché le pene sono severe ed il rischio di riconfigurazione dell’attività a distanza di qualche anno esiste ed è tangibile per cui prima di avventurarvi in strade poco sicure e sbagliate fatevi dare un sano consiglio da un dottore commercialista.
Conclusioni
In conclusione quindi non possono aderire al regime forfetario dei contribuenti minimi coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata. La causa di decadenza decorre dall’anno successivo a quello di applicazione del regime.
Da questo chiarimento a mio avviso ne discendono altri che, seppur non chiariti dall’agenzia, potrebbero essere dedotti perché a mio avviso non in contrasto con la norma. E’ il caso di socio in società che nulla hanno a che vedere con l’attività svolta sotto forma di lavoro autonomo. Non a caso infatti l’agenzia delle entrate fa riferimento specifico alla sezione dei codici ATECO.
Fonti normative e prassi collegata
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21/05/2019, n. 151 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario
Domanda del contribuente
L’istante rappresenta di essere socio dal 18/02/2014 di una società a responsabilità limitata (non in regime di trasparenza), denominata Alfa S.r.l. e avente codice attività 702209, “altre attività di consulenza amministrativa”.
Il medesimo istante, che nella predetta società detiene una partecipazione del 50 per cento, ne è altresì amministratore unico. Il restante 50 per cento del capitale sociale è posseduto da un’altra persona fisica, non legata all’istante da vincoli di parentela. Ai sensi dell’articolo … dello Statuto della Società “l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dall’articolo 2479 bis, comma 3 c.c.”
L’istante riferisce altresì che, in data …, ha richiesto e ottenuto per sé una partita iva con codice attività 702209, “altre attività di consulenza amministrativa”, indicando il codice di adesione al regime forfetario, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che nel corso dell’esercizio l’attività di consulenza si è svolta regolarmente in tale regime fiscale.
Alla luce delle novità della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), essendo stato introdotto, tra le cause ostative di accesso/permanenza nel regime forfetario, il possesso di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni, l’istante chiede se possa continuare ad operare nel regime fiscale forfetario anche per l’anno 2019 e seguenti, fintanto che rimangano soddisfatti i requisiti previsti dalla norma.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene di poter aderire anche per l’annualità 2019 al regime forfetario in parola, non operando nei suoi confronti la causa ostativa sopra menzionata.
Ciò in quanto, afferma l’istante, la sua situazione non configura né un’ipotesi di controllo diretto, né un’ipotesi di controllo indiretto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, poiché:
i) non possiede la maggioranza del capitale sociale, ma solo la metà; ii) non possiede neanche la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, in quanto lo Statuto della società prevede che l’assemblea sia regolarmente costituita con tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale e che deliberi a maggioranza assoluta.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si rappresenta che il presente parere attiene esclusivamente alla causa ostativa di cui alla seconda parte dell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge di bilancio 2019. Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge n. 190 sopracitata, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .
In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In argomento, la circolare n. 9/E del 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Con riferimento al caso di specie, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo diretto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile [cfr. sub 1)]. In particolare, si precisa che, come chiarito nella citata circolare n. 9/E del 2019, risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359 del codice civile nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario al 50 per cento in una società a responsabilità limitata (fermi restando gli ulteriori requisiti).
Venendo alla seconda condizione [cfr. sub 2)], dal momento che le due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società a responsabilità limitata controllata hanno il medesimo codice ATECO (“702209”), la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario dovrà percepire compensi per il ruolo di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata la quale, a sua volta, dedurrà dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019.
Tuttavia, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende, nel caso di specie, la decadenza dal regime forfetario sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare stessa, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l’attività di amministratore, da parte dell’istante alla s.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi e se l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.