Aggiornato il 4 Maggio 2023
Finalmente sono arrivati alcuni chiarimenti sul nuovo regime fiscale dei minimi con tassazione irpef al 5% introdotti con la manovra economica 2011 e che avevano fatto scattare una serie di domande sull’applicazione da parte dei nuovi titolari di partita Iva.
Ma è interessante anche per i vecchi minimi 201o e 2011 e gli aderenti al regime delle nuove iniziative imprenditoriali (o ferfettini e forfettoni): qui cerchiamo di darne una sintesi, senza pretesa di esaustività, perchè gli aspetti sono tanti e vanno dall’apertura della partita Iva alla modalità di compilazione della fattura dei contribuenti minimi.
Vi segnalo che oltre ai requisiti che già trovate nell’articolo dedicato alla guida al nuovo regime fiscale dei minimi l’agenzia chiarisce che la condizione da rispettare rispetto al fatto che l’attività per cui si intende aprire la partita Iva non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Requisiti per accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi 2012
In sintesi quindi i requisiti per accedere al regime dei minimi sono soggetti residenti fiscalmente in Italia che non hanno percepito compensi ragguagliati all’anno superiori a 30 mila euro, che non effettuano cessioni all’esportazione, non hanno sostenuto speso per lavoratori dipendente o collaboratori e non hanno erogato somme di denaro sotto forma di utili da partecipazione, che nel triennio solare precedente non hanno sostenuto spese per beni strumentali superiori ai 15 mila euro (ragguagliate se ad uso promiscuo ossia prendete solo il 50%), che non si avvalgono di regimi speciali ai fini iva (ex editoria, agenzia viaggio, ecc), che non effettuano compravendita di immobili cessioni di fabbricati o porzioni o di terreni ex articolo 10 comma 8 del decreto Iva, che non sono soci di società di persone, associazioni o srl ovvero società a responsabilità limitata e altri che trovate nel precedente articolo sulla guida al regime dei minimi.
Rispetto al requisito della “prosecuzione dell’attività non precedentemente svolta…” […] non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Inoltre si chiarische che l’elmento della novità nello svolgimento dell’attività per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa; non alla sola apertura della partita Iva, ribadendo de facto quanto dicevamo in merito all’elemento sostanziale e non puramente formale del’apertura della partita iva.
Durata del Regime fiscale dei minimi
Tuttavia nel succesivo punto 3 del provvedimento si dice che la durata del regime è di cinque anni e che i soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa. Dal chiarimento emerge che anche laddove il quinquennio sia terminato potenzialmente il regime può perdurare ma non oltre il compimento del 35esimo anno di età.
Durata del Regime minimi per gli over 35
Per tali soggetti il regime se inizia nel 2012 potrà avere una durata massima di 5 anni e sempre stante il rispetto anche degli altri requisiti dimensionali e qualitativi (ricavi, beni strumentali, novità dell’attività). L’accesso sarebbe consentito anche agli over 35 non solo a mio modesto avviso ma anche come indicato da due call center dell’agenzia delle entrate da me contattati e anche a seguito di qaunto emerso nel corso della giornata dedicata a telefisco 2012. Qualora inoltre si abbia già fruito del regime dei minmi dal quinquennio si dovranno scorporare gli anni di fruizione.
Durata del regime minimi per gli under 35
Per tali soggetti il regime invece potrà durare anche oltre i cinque anni ma non oltre il compimento del 35esimo anno di età.
Che fine fanno i forfettoni o forfettini ex art. 13 della Legge 388 del 2000
Coloro che hanno aderito al regime delle nuove iniziative imprenditoriali “possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario”. Ora non chiedetemi cosa intenda l’agenzia per questo “ovvero” perchè se avesse voluto far escludere anche gli over 35 bastava scrivere “e comunque non superiore al 35esimo anno di età“. Esistono tuttavia differenti situazioni che sono sotto riepilogate a cui si cerca di dare una interpretazione.
Contribuenti con più codici attività
Per coloro che hanno più codici attività purtroppo si fà riferimento non più al criterio dell’attività prevalentemente esercitata rispetto al volume d’affari ma ai ricavi complessivamente realizzati nel perdio di imposta. Questo sempre monitorare il limite dei 30 mila euro di ricavi annui che ci permette di restare nel regime: ma questo già lo avrete letto nella guida al nuovo regime fiscale dei minimi .
Nessuna ritenuta in fattura
A sorpresa prevale quanto detto nei precedenti articoli relativamente alla fattura dei contribuenti minimi per cui non si applicherà alcuna ritenuta in fattura verso i clienti da parte dei minimi solo che bisognerà rilasciare un’attestazione con cui si afferma che si usufruisce del regime dei minimi ex Dl 98 del 2011, pertanto quello che fatturerete è quello che incasserete e sul quale andrete a pagare l’imposta sostitutiva del 5%.
L’imposta sostitutiva cosa copre
L’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi copre il pagamento prima di tutto dell’irpef e anche delle addizionali regionali e comunali (che tanto per dirlo anche queste saranno oggetto di aumento nel 2012).
Fattispecie particolari:
- Regime delle nuove iniziative imprenditoriali nato per esempio nel 2004: cessa perchè aveva durata triennale e non possono accedere titolari di partita Iva accese prima del primo gennaio 2008.
- Regime delle nuove iniziative imprenditoriali nato per esempio nel 2010: potrebbero in teoria accedere al regime ma solo per gli anni residui di completamento del regime quinquennale (3 anni considerando che i primi due anni hanno fruito di altro regime agevolato).
- Regime dei minimi nato nel 2008: può passare al nuovo regime fiscale agevolato dei minimi ma solo per la durata residua del quinquennio passando così da una tassazione al 20% ad una al 5%. Diciamo che per questa categoria abbiamo una bella sorpresa.
- Regime dei minimi nato nel 2012: durata del regime quinquennale e laddove tra cinque anni abbia ancora meno di 35 anni potrà godere del regime fiscale agevolato dei minimi con tassazione al 5% anche fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Leggete sempre gli articoli e le norme correlate che possono esservi utili e darvi maggiori informazioni.
Gentili signori, io sono un avvocato che ha aperto la partita iva a gennaio 2011 e ho aderito al regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 legge 388/2000.
tuttavia, il pagamento dell’iva e dell’irpef annuali in unica soluzione nonchè l’impossibilità di detrarre le spese per la cassa forense mi stanno incentivando a cambiare regime.
Mi chiedo:
– posso passare dal regime delle nuove iniziative prescelto nel 2011 al nuovo regime dei minimi 2012 con tassazione al 5%?
in caso contrario
– posso passare dal regime nuove iniziative prescelto nel 2011 al vecchio regime dei minimi con tassazione al 20 %?
attendo un riscontro e porgo cordiali saluti.
Salve, è stato chiarissimo e puntuale come sempre fin’ora.
Il mio non è un attacco a questo blog e alle sue interpretazioni, se è stato letto così me ne scuso, ma una semplice curiosità riguardo al fatto che viene sempre indicata l’agenzia delle entrate rispetto ad un commercialista di fiducia (che tendo sempre a preferire). Ad ogni modo è stato chiarissimo e la sua posizione non fa una piega, non penso che nessuno, leggendo questi articoli faccia riferimento ai suoi post come “legge” ma come uno strumento in più per fare chierazza anche tramite i commenti e gli interventi passati. Blog come questo aiutano a sentirsi più “sicuri” e “sereni” davanti a difficoltà burocratiche che l’Italia, purtroppo, impone sempre.
Un cordiale saluto ed un Augurio di Sereno 2012.
Consiglio (non sempre, dipende dalla fattispecie) di rivolgersi ad un commercialista di fiducia in prima battuta ma di approfondire anche con l’agenzia. Il fatto è questo: qui si cercano di dare spunti e strumenti per poter capire il difficile linguaggio del diritto tributario. La consulenza è altra cosa rispetto a questo. Le norme, mi creda, per come sono scritte prestano il fianco spesso a diverse intepretazioni anche se nel diritto tributario prevale sempre quella letterale. Premesso che a mio avviso, per come è scritta questa norma, e dalla relazione governativa, permangono ancora spazi di intepretazione, posso dirle a mio modestissimo avviso cosa ne penso ma non voglio che lei cada in errore in quanto non sarò io il soggetto che eventualmente condurrà un accertamento sulla sua singola posizione. Intendiamoci, ciò che le dice l’agenzia delle entrate ha lo stesso valore di quello che le potrebbe dire un professionista in qaunto l’agenzia non fa giurisprudenza e non legifera perchè fornisce dei chiarimenti (leggasi intepretazioni) alle norme, al pari di quello che fanno altri professionisti incaricati dai propri clienti. Lei stesso rileva, in base alla sua esperienza che le risposte possono essere fallaci, sia pubbliche sia private, al pari della mia, pertanto io le posso dire cosa ne penso in merito all’intepretazione che si può dare, ma poi la decisione spetta sempre a lei. E se legge il mio primo consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un commercialista di fiducia. Spero di averle dato uno spunto di riflessione e che leggendo l’articolo e le risposte ai commenti si possa ritrovare nei ragionamenti.
Salve, vedo che consigliate sempre nei commenti di rivolgersi all’agenzia delle entrate invece che al commercialista di fiducia (che tenderei a preferire). Come mai questo consiglio? Spesso capita che l’agenzia delle entrate, così come ogni altra istituzione “pubblica”, mostri delle falle di conoscenza in quanto la risposta che si vuole ottenere viene data dall’addetto allo sportello, spesso poco competente in materie specifiche.
Saluti
Il praticantato per espressa previsione normativa non può essee considerato ai fini del requisito della prosecuzione dell’attività pertanto direi che puoi accedere, sempre nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla norma. Anche in questo caso e visto il periodo caldo di inizio di adesione, consiglio smepre di chiedere conferma all’agenzia dele entrate di sua competenza e se può di darci un feed perchè potrebbe essere di aiuto anche ad altri. Grazie per averci scritto.
Secondo me no, in quanto la ratio di quella previsione normativa è da intendersi come divieto di accesso ai minimi nel caso in cui l’adesione a tale regime sia solamente per fini fiscali nel senso che la sostazna del lavoro resta la stessa (lavoro presso l’ospedale) ma in vece che lavorarci come dipendente gli fatturo. In questo caso a mio modestissimo avviso il carattere della novità sarebbe tutelato. Provi anche a sentire l’agenzia delle entrate di sua competenza e se può ci faccia sapere se avevo ragione almeno potrà essere di aiuto anche ad altri. Grazie di aver scritto :-)
Buonasera, ho 30 anni e sto per aprire partita iva per la prima volta. negli ultimi 7 anni ho lavorato come fisioterapista in ospedale, come dipendente a tempo indeterminato, fino al settembre 2011 in cui ho rassegnato dimissioni volontarie. Dopo tre mesi di inattività ora vorrei iniziare a lavorare su pazienti domiciliari e appoggiandomi ad uno studio privato, in un contesto e con tipologia di pazienti diversi, sfruttando competenze diverse da quelle esercitate in ospedale. secondo voi potrebbero contestarmi la prosecuzione di attività precedente? posso entrare nei minimi al 5%? grazie claudio
Salve io avrei bisogno di un chiarimento sul nuovo regime dei contribuenti minimi 2012, perchè noto che c’e molta confusione…
In particolare la mia situazione sarebbe questa:
– dal settembre 2007 fino al dicembre 2009 ho svolto il praticantato presso uno studio professionale tramite contratto di collaborazione a progetto;
– nell’ottobre 2009 ho passato con esito positivo l’esame per l’abilitazione all’albo ma nonostante ciò ho continuato fino al dicembre 2010 sempre con un contratto di collaborazione a progetto;
– nel gennaio 2011 ho deciso di iscrivermi al collegio professionale di competenza e di aprire partita iva con il regime dei minimi:
Attualmente io posso continuare con il nuovo regime dei minimi (ora chiamato superminimi) oppure no?
No si fa riferimento all’apertura della partita iva indipendentemente dalla generazione di reddito.
Ma per inizio attività si intende l’apertura della partita IVA o il momento in cui si e’ iniziato a produrre reddito (inizio attività). Per esempio, chi ha aperto la P.IVA nel 2007 ma ha iniziato a produrre reddito nel 2009 può rientrare in questo nuovo regime agevolato? Grazie
:-)
Certamente, capisco cosa dice. Nel mio caso particolare mi staccherei in toto dall’azienda in quanto non mi trovo bene, aprirei partita iva come commerciante (nel mio caso web) e non avrei nulla a che fare con ambienti di lavoro, personale e clienti della ex società per cui lavoravo. In questo caso secondo me la legge dovrebbe agevolarmi in quanto facico esattamente l’opposto di quello che loro vogliono combattere.
Cordiali saluti e buone feste
Gianni
Per come è scritta e dai chiarimenti lei può accedere ma solo per la durata residua del regime quinquennale o fino ai 35 anni se na ha di meno e sempre che rispetta anche gli altri requisiti. Lui un over 35 pertanto il 2008, 2009, 2010 e 2011 ha fruito dei vecchi minimi mentre per il 2012 può fruire del 5%. Chieda però conferma alla sua agenzia delle entrate
Si ma poi non è detto ripeto che in un’azienda che produceva scarpe lei producesse le scarpe, magari era in amministrazione. Per dirle che talvolta è a discrezione del verificatore (nella mia esperienza però non ho mai sentito una ridetemrinazione del reddito per un caso simile ma ovviamente il mio campione non è rappresentativo). a mio avviso la ratio è agevolare la nascita di nuovi professionisti che non aprono solo la partita iva per un fatto formale o di convenienza del precedente datore di lavoro.
Buongiorno,
io faccio parte della seguente fattispecie particolare, ma ho 37 anni
Fattispecie particolari:
Regime dei minimi nato nel 2008: può passare al nuovo regime fiscale agevolato dei minimi ma solo per la durata residua del quinquennio passando così da una tassazione al 20% ad una al 5%. Diciamo che per questa categoria abbiamo una bella sorpresa.
da come scritto sembrerebbe possibile accedere ancora per un anno al regime dei minimi al 5% (considerando quinquennio dal 2008 al 2012) oppure decadrebbe avendo superato i 35 anni???
Grazie e complimenti per il blog…
Grazie, sono dell’idea che può bastare un codice attività diverso, probabilmente diverso anche di poco. Chiaramente è necessaria una visura camerale della società precedente in modo da conoscere i suoi codici attività e quindi escluderli. Inoltre credo che anche la posizione contributiva possa essere influente in questo, mi corregga se sbaglio.
Se la società precedente era una fornitrice di servizi ed ora scelgo una posizione di artigiano direi che sono ambiti diversi, non trova?
Saluti carissimi
Gianni
Fanno riferimento alla tipologia di contratto che aveva prima, oppure mi viene in mente che potrebbero vedere il codice attività della società, ma devo dire che ciò che lei rileva è corretto ossia non è semplice per un verificatore provarlo, ma soprattutto chi meglio di lei è in grado di saperlo. Ma anche se volessimo prendere a riferimento il codice attività di una società non è detto che per quella società svolgo la medesima sanzione che ora forma l’oggetto della mia attività libero professionale.
Buongiorno, secondo voi come fa il fisco a stabilire la “mera prosecuzione dell’attività”? In base al servizio che un professionista va ad offrire? Oppure in base al codice attività simile al lavoro precedente? Oppure in base a sue deduzioni del tipo “prima sviluppava siti internet, ora crea programmi software…quindi è la stessa cosa” ???
COme si può concretamente e legalmente affermare che non si svolge la prosecuzione dell’attivitià?
Complimenti per il blog
Grande!!! Allora abbiamo ora anche una conferma rispetto a quanto dicevamo:-). Grazie ancora del prezioso contributo! Rispetto alle iniziali previsioni allora bisogna dire che anche coloro che hanno più di 3 anni possono godere del nuovo regime agevolato dei minimi per cinque anni. Coloro invece che hanno meno di 35 anni potranno goderne fino al compimento del 35esimo anno di età.
Saluti :-)
Buon pomeriggio,
torno ora dall’Ufficio delle Entrate della mia zona. Ho chiesto delucidazioni riguardo il limite di 35 anni e mi è stato detto che tale limite è da intendersi come ulteriore agevolazione per chi, alla fine dei cinque anni, non abbia ancora compiuto 35 anni e non è intendibile come barriera all’entrata.
In riferimento al mio caso concreto (40 anni), mi è stato detto che se apro partita iva nel 2012, fino al 2016 potrò usufruire di tale nuovo regime al 5%; nel caso aprissi domani la partita iva, anche se l’attività la iniziassi effettivamente nel 2012, già il 2011 verrebbe conteggiato come anno agevolato secondo le vecchie regole ed i successivi 4 con il nuovo regime.
Vero, l’innalzamento del limite di fatturato è qualcosa che si vorrebbe aumentare da tempo al fine di incrmenentare la possibilità di creare impresa da quei professionisti lavoratori autonomi che iniziano la carriera da giovani e che hanno bisogno di sostegno. buona anche l’idea di agevolazioni per imprese giovani.
Ritengo che l’idea è buona ma i requisiti inadeguati. Mi riferisco al limite dei 30.000 euro di fatturato. Si dovrebbe osare di più se si vuole puntare allo sviluppo e alla creazione di valore. Magari pensare ad un incremento di fatturato per le società di nuova costituzione con soci giovani. Un fatturato di 30.000 euro come limite è davvero inadeguato. Anche in questo caso credo abbia prevalso l’italica caratteristica di proporre iniziative potenzialmente buone ma pensando di avere a che fare con un Paese di furbi. Peccato !
Come detto nel precedente commento ad un altro lettor propenderei più per la soluzine che dà la possibilità a coloro che hanno più di 35 anni ed aprono la partita iva di fruire dei nuovi minimi con tassazione al 5% ma solo per cinque anni, mentre per coloro che hanno meno di 35 anni andare anche oltre il quinquennio e fruire dei nuovi minimi fino ai 35 anni.
Lo sa che quando ho letto gli ultimi due provvedimenti non mi sono riuscito a spiegare perchè anche in questa occasione non si riesca a scrivere: chi ha più di 35 anni non può aderire o il contrario? Così facendo non poss che rimandarla all’articolo dedicato al regime dei minimi dove trova le conclusioni sull’applicabilità o meno del regime alla sua situazione anticipando che farebbe cosa gradita se si recasse alla sua agenzia delle entrate di competenza e chiedesse direttamente e poi mi riscrivess per dare la risposta. Io il 27 dicembre farò così.
Buon pomeriggio,
stante la difficile interpretazione del limite di 35 anni per poter accedere a tale nuovo regime, che l’Agenzia delle Entrate non ha chiarito con le risoluzioni ultime, mi chiedevo se fosse possibile, per un ultra trentacinquenne, aprire partita iva entro il 31.12.2011 ed iniziare l’attività nel 2012, usufruendo dei vantaggi della tassazione al 5% del nuovo regime, per gli anni dal 2012 al 2016.
Grazie
Francesco