Apertura partita Iva con Regime forfettario dei Contribuenti Minimi: La Guida Fiscale, i vantaggi e le novità

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

L’apertura della partita Iva con il nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi si basa su un calcolo semplificato delle tasse (imposte sostitutive Irpef) che non sempre ha una convenienza e nel seguito vedremo perchè con l’ausilio di una tabella con degli esempi pratici.

Aprire la partita Iva applicando il regime forfettario dei minimi o con il regime forfettario è una opportunità introdotta dal fisco per i liberi professionisti o lavoratori dipendenti che rispettano alcune condizioni e/o requisiti e a cui sono concesse delle agevolazioni fiscali attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva sui ricavi incassati ed una riduzione degli oneri amministrativi con l’esenzione della compilazione di alcuni registri.

I due regimi agevolati Iva attualmente disponibili

La premessa è che per chi si affaccia alla nuova attività dal 2016 o decide di passare dal regime ordinario a quello forfettario dei minimi in vigore dal 2016 esistono diversi regimi rientranti in due grandi categorie: ordinario o agevolato. Non sempre quello agevolato conviene o si può applicare in quanto sottostà a diverse condizioni:

I regimi attualmente applicabili per i lavoratori autonomi o professionisti sono i seguenti:

  • Regime forfettario dei minimi
  • Regime semplificato
  • Regime IRI
  • Regime Ordinario

Facciamo però una breve cronistoria per quello che concerne il regime forfetario dei minimi perchè moltissimi di voi hanno aperto la partita in questi anni e di novità, come vedrete ce ne sono state molte.

I pochissimi :-) regimi introdotti negli ultimi anni sono questi…sono proprio due due guardate!

  • Regime dei contribuenti minimi“, il regime disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
  • Regime delle nuove attività produttive“, il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 13 della legge n. 388 del 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2014;
  • ” Regime fiscale di vantaggio“, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 e dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Tale regime aveva assorbito quello dei contribuenti minimi;
  • Regime contabile agevolato“, il regime disciplinato dall’art. 27, comma 3, del D.L. n. 98 del 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014;
  • Legge di stabilità per il 2016“, legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Nuovo regime dei minimi
  • Legge di stabilità per il 2015“, legge 23 dicembre 2014, n. 190. – Nuovo regime forfettario dei minimi

In sintesi quelli che ci interessano in questa sede sono il regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n.244 del 2007 sia nell’ipotesi in cui accediate al nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15%  (dal 2016 diventa al 5% se rispettate anche il requisito della novità) ex Legge n.190 del 2014.

Quali sono i vantaggi del regime dei contribuenti minimi

Il primo vantaggio si rintraccia nell’applicazione di una imposta sostitutiva secca del 15% a titolo di Irpef, Ires, Iva ed Irap e in luogo della tassazione per scaglioni di reddito IRPEF ben più alta (il primo scaglione parte dal 23% per farvi un’idea veloce) anche se non conveniente come il precedente regime dei minimi in vigore fino al 2014 con aliquota al 5% qualora si rispettino alcuni requisiti previsti dal legislatore per godere di questo importante regime di agevolazione. Tuttavia con la legge disabilità 2016 viene riproposto il regime con la riduzione del reddito imponibile ridotto di un terzo il che equivale praticamente tornare all’imposta del 5% sempre che rispettiate il requisito della novità del regime forfettario dei minimi.

Semplificazioni amministrative e contabili

Sono previste una serie di semplificazioni ai fini non solo delle imposte dirette – perché prevedono una imposta sostitutiva unica, non viene applicata Iva o ritenute d’acconto in fattura – ma saranno esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dalle registrazioni nella tenuta dei libri contabili, registri e scritture contabili che saranno praticamente azzerati e prevedendo quasi esclusivamente gli obblighi dichiarativi relativi al modello unico e per il quale dovrete compilare il quadro CM o LM. Tuttavia ai fini Iva permangono gli obblighi di fatturazione, numerazione, certificazione dei corrispettivi e l’autofatturazione, modelli intrastat, black list (quest’ultima abolita). Si parla di emissione delle fatture ma non di applicazione Iva al suo interno.

Per approfondire tutte le semplificazioni e le ripercussioni vi invito a leggere l’articolo dedicato proprio ai vantaggi e le agevolazioni previste per il regime dei contribuenti minimi dove sono tutti elencati.

Chi può aderire al regime dei contribuenti minimi

Iniziamo con il dire che coloro che vogliono iniziare la propria attività dal 2015 non dovranno più rispettare tutti i requisiti sotto riportati per i contribuenti minimi valido fino al 2014 ma dei nuovi coefficienti che dipenderanno dal coefficiente di attività ateco che avete utilizzato al momento dell’apertura di partita Iva. Scompare quindi un solo limite dei ricavi che ora si declina in più limiti.

I requisiti li trovate indicati nella Guida al regime forfettario dei minimi naturalmente gratuita anche se ve li sintetizzo qui nel seguito. I contribuenti devono dimostrare di:

a) aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014; a tal proposito vi segnalo la decisione UE dell’8 novembre 2016 che da la possibilità all’Italia di prorogare il regime dei contribuenti minimi fino al 2019 con innalzamento del limite a 65 mila euro. Maggiori dettagli li trovate nell’articolo dedicato al regime dei minimi con limite a 65 mila euro. In pratica nella tabella che trovate più sotto per ciascun codice attività vi è un limite di ricavi da rispettare per la permanenza nel regime dei minimi. Il limite occhio perchè deve essere parametrato all’effettivo periodo di svolgimento dell’attività. A titolo di esempio se iniziato il primo gennaio e finiste il 31 dicembre il limite è peno, ma se iniziate il 30 giugno e finite il 31 dicembre si considera solo metà limite.

b) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70 D.lgs. n. 276 del 2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – di seguito TUIR), anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, a norma dell’articolo 61 del D.lgs. n. 276 del 2003.

c) il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro (vedi sotto)

Acquisto beni strumentali minori di 20 mila euro

Nel triennio le spese per acquisti di beni strumentali non deve essere superiore a 20 mila euro: una causa di esclusione dai minimi da tenere d’occhio. Nel nuovo regime dei minimi dal  questo limite viene eliminato.

Il primo limite imposto era di 15 mila euro. Il nuovo limite dei 20 mila euro, introdotto dall’anno di imposta 2016, si deve ritenere riferito ai beni mobili (ex autoveicoli o mezzi) ed immobili (uffici, studi,ecc) adibiti all’attività di impresa e quindi strumentali e con questo intendo dire che se acquistiamo una macchina del valore di 20.000 euro a la adibiamo ad un utilizzo promiscuo dovremmo stimare quale sarà l’utilizzo strumentale e sulla base di questa percentuale calcolare quale valore rileverà ai fini del limite. Se supponiamo un utilizzo pari al 50% dell’attività strumentale allora considererò ai fini del limite solo 10.000 euro. A tal proposito vi invito a leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio al superamento del limite di beni strumentali nel nuovo regime forfettario dei minimi.

Trattamento Fiscale Macchinari e Attrezzature Regime Forfettario dei Minimi

Attenzione ai canoni di affitto dello Studio: anche i canoni di affitto dello studio rientrano nel calcolo del limite, almeno così è quanto emerge da un articolo letto dalla circolare 7/E del 2008 dell’agenzie delle entrate anche se devo dire che non mi trova assolutamente d’accordo per via del fatto che sto acquistando si la disponibilità di un bene strumentale ma non della sua proprietà e nemmeno ne avrei la possibilità di farlo trascorso un certo numero di mensilità come avviene nel contratto di leasing per cui stiamo parlando di un contratto di affitto per la fruizione di un qualcosa. Allora lo stesso principio andrebbe applicato all’acquisto di un biglietto dell’autobus utilizzato per andare nello studio?!?! Mah…

Esclusioni per chi applica i regimi speciali dell’Iva

Coloro che sono esplicitamente esclusi sono invece coloro che intendo applicare il regime dei minimi ma rientrano in uno dei regimi speciali di applicazione dell’Iva (esempio, agenzie di viaggio, editori, Sali e tabacchi, ecc) oppure coloro che non risultano essere residenti fiscalmente nel territorio Italiano. In questo sono riepilogati nel seguito: I soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

In particolare, come già disposto per i regimi agevolati del passato, non sono compatibili con i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
  • Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
  • Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
  • Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).

Il requisito della novità: monitorare i tre anni precedenti l’accesso al regime dei minimi

Vi riporto un passaggio della norma molto importante in quanto consiste nel nuovo regime forfettario dei minimi di beneficiare della riduzione di un terzo del reddito imponibile il che si traduce in pratica nel ritorno all’applicazione del 5% di tassazione (direi piuttosto basita se la confrontiamo con il primo scaglione di reddito IRPEF che parte dal 23% !!!). Quel passaggio della norma che parla di tre anni precedenti letto insieme alla predisposizione di un regime valido solo per coloro che hanno aperto la partita IVA dopo per esempio inizialmente non capivo come interpretarlo, ma poi confrontandomi anche con altri colleghi mi sono convinto che questo potrebbe accogliere il caso di un professionista che svolgeva in passato attività sotto partita Iva ma che prima del l’ha cessata ed ora si trova a volerla riaprire. In questo caso non mi parrebbe esservi alcun problema per l’avvio della nuova attività sotto il regime dei minimi avendo oltrepassato o scontato il limite temporale dei 3 anni rispetto alla precedente attività.

Nella legge 190 del 2014 articolo comma 65, relativa al nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi ritrovo il riferimento al principio della novità dell’attività secondo cui:

  • a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività’ di cui al comma 54, attività’ artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

La Legge di Bilancio 2018 Varia ulteriormente per l’ennesima volta i requisiti di accesso per cui vi invio a leggere l’articolo di approfondimento gratuito ad hoc per visualizzare quelli attuali. In pratica lo fa ogni anno ormai in barba a qualsiasi possibile pianificazione finanziaria e fiscale  futura.

Anche a tal fine potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato al requisito della novità del regime forfettario dei minimi

Prestazioni occasionali e regime dei minimi

Se avete svolto prestazioni occasionali nel triennio precedente ed ora volete accedere al nuovo regime dei minimi dovreste a mio avviso verificare prima di tutto di voler svolgere un’attività nuova rispetto a quella precedente ed inoltre verificare se avete già fruito di qualche anno del regime dei minimi in modo da scalarli dai cinque di durata naturale del regime, semprechè non abbiate meno di 35 anni, caso in cui vi permette di fruirne fino al compimento di tale età.
Anche a tal fine vi segnalo altro articolo di approfondimento con dei chiarimenti che potrebbe esservi utile alle prestazioni occasionali in quanto nel nuovo regime forfettario è consentito il ricorso a lavoratori terzi, cosa che prima non poteva essere fatta pena l’esclusione immediata dal regime agevolato.

Vi segnalo fin da subito che dal 2019 questo limite viene eliminato.

Precedente o successivo lavoro come dipendente

Nonostante nella norma si intravede una limitazione tout court per l’accesso anche per i lavoratori dipendenti a mio avviso questa limitazione vale solo nel caso in cui l’attività nuova che si vuole svolgere nell’ambito del regime fiscale agevolato dei minimi non ne sia una mera prosecuzione, indipendentemente da fatto che il lavoro sia cessato dalla mia volontà. Nel caso invece abbian perso il lavoro o sono in mobilità allora posso accedervi comunque anche se rappresenta una mera prosecuzione del vecchio lavoro da dipendente. Nel seguito vi segnalo il nuovo articolo dedicato ad uno specifico tema: la compatibilità tra regime forfettario dei minimi o dai altri o successivi regimi fiscali agevolati e la circostanza di avere anche un rapporto di lavoro subordinato. Nell’articolo che trovate qui sotto approfondisco molti casi specifici che spero vi possano tornare utili. Vi sono infatti tipologie di contratti che consentono comunque l’accesso come anche altre circostanze che non impediscono comunque l’accesso o la permanenza nel regime.

Compatibilità Apertura Partita IVA e Lavoro Dipendente

Come aderire al regime dei contribuenti minimi

Per l’adesione al regime dei minimi teoricamente è necessario al momento dell’apertura della partita Iva con il software AA7/10 AA9/10, indicare l’opzione contribuenti minimi, ma qualora non ne siate a conoscenza al momento dell’apertura ricordate che è salvo il comportamento concludente del soggetto che adotta in fattura nella quale, rispetto ad una fattura normale vedremo che il titolare della partita Iva dovrà comportarsi in modo differente da un professionista ordinario. Nel seguito il modello per l’apertura da compilare e se volete farlo n line in calce a questo articolo trovate l’articolo dedicato al software di compilazione per l’apertura della partita IVA.

Modello aa9_AA9_12 mod

Software Apertura Partita Iva

Potete leggere la guida all’ iscrizione al regime dei contribuenti minimi.

Come fattura un contribuente Minimo

Rispetto alla fattura di un soggetto che fattura secondo le regole ordinarie e che come vedremo ha come prima linea della fattura gli onorari, a cui applicherà eventualmente una percentuale di contribuzione previdenziale, l’Iva supponiamo del 20% e per finire sottrarrà la percentuale trattenuta a titolo di ritenuta d’acconto dal sostituto di imposta, nel regime dei minimi invece avremo una fattura più semplice in cui in primis non avremo il rigo dedicato all’Iva e non avremmo neanche quello dedicato alla ritenuta d’acconto subita.

Visualizza la guida Fiscale alla fatturazione con esempi di fattura compilabili

Fatturazione Elettronica nel Regime Forfettario dei Minimi

Come Aprire l’attività con il regime dei Minimi

Avremo tuttavia un rigo finale pari al 15% a titolo di imposta sostitutiva che andrà ad abbattere il compenso percepito. La ritenuta subita andrà tel quel in dichiarazione dei redditi che come vedremo, nella maggioranza dei casi chiude con un piccolo credito ogni anno in relazione agli acquisti e alle spese e costi che subiamo nel corso dell’esercizio.
Inoltre l’imposta sostitutiva del 15% copre anche il pagamento dell’Irap, oltre che Iva, Irpef, e addizionali regionali e comunali, ma non i contributi previdenziali che pertanto continueranno ad essere dovuti o alla propria cassa previdenziale o all’INPS. IN tal modo si supera ampiamente il 20% di tassazione e forse credo vi stiate rendendo conto che tra scaglioni IRPEF e contributi previdenziali la tassazione sfiora il 50% se non addirittura la supera.

Caso pratico di calcolo: Tabella

Prendiamo l’esempio di un giovane dottore commercialista o di un avvocato che percepiscono ricavi (criterio di cassa non ve lo scordate anche perchè una cosa è emettere una fattura ed una cosa è incassarla e questo il fisco lo sa) per un ammontare pari a 20 mila euro annui durante l’anno di imposta 2017. Supponiamo che, lavorando presso uno studio associato abbia sostenuto poche spese per un ammontare pari a 4 mila euro annui, oltre a 4 mila euro di contributi previdenziali INPS versati alla propria cassa di appartenenze forense.

Nel seguito l’esempio con il calcolo delle tasse da versare

Compensi percepiti

€ 20.000

Spese

€ 4.000

Reddito imponibile lordo

€ 20.000 x 78% = € 15.600

Contributi previdenziali

€ 4.000

Reddito imponibile netto

€ 15.600 – € 4.000 = € 11.600

Imposta sostitutiva

15%

Imposta sostitutiva

€ 1.740 x 15% = € 1.740

Come potete vedere da questo semplice esempio potete trarre subito delle importanti conclusioni che vi guideranno nella valutazione di convenienza del regime forfettario. Sfatiamo infatti il mito che sia sempre conveniente. Possiamo dire che difficilmente lo è, ma non sempre è un calcolo veloce con il commercialista lo dobbiamo fare.

Nuovo Regime Forfettario dei Minimi: Cosa Cambia dal 2019

Consigli pratici

Una volta capito se potete accedere al regime forfettario dei minimi capiamo cosa si deve fare in pratica. Vi consiglio anche di leggere l’articolo dedicato ai primi passi per l’apertura della partita Iva che vi spiega come procedere in pratica dalla scelta dei moduli da compilare a come si effettuano i versamenti, i tempi e costi dell’apertura e della gestione della amministrazione e della contabilità.

Versamento Acconto dei contribuenti minimi

Vi troverete poi ad aver a che fare con il calcolo dell’Acconto Irpef, Irap, Iva contribuenti Minimi.

Sintesi detrazioni per libero professionisti con partita Iva
Regime Fiscale forfettario dei minimi

111 Commenti

  1. Vorrei sapere se come artigiano in regime dei minimi posso collaborare con ditte esterne e a quali condizioni .Grazie

  2. Salve,

    collaboro con articolista per alcune riviste online, con l’obiettivo di iscrivermi all’elenco dei giornalisti pubblicisti. Attualmente, il mio guadagno netto è poco meno di 800 euro al mese. Posso aprire la partita iva per i contribuenti minimi o come prerequisito devo far parte di qualche ordine o categoria di lavoratori specifica?
    Grazie per la cortese risposta,

    Tiziana

  3. Buongiorno,
    le ricordo che a tale titolo può trovare anche altri articoli appositamente dedicati al trattamenfo fiscale delle auto, motoveicoli e motocicli destinati all’attività lavoratoiva autonoma, seppur proiscuamente. Le anticipo gratuitamente la guida fiscale sulle auto e motoveicoli per soggetti titolari di partita Iva lavoratori autonomi, per avere un quadro generale del regime di imponibilità IVa e di deducibilità connessi all’acquisto impiego e menuatenzione dei mezzi di locomozione utilizzati nell’ambito della propria attivtà professionale.
    Ricapitolando le segnalo la guida al fisco auto, poi la guida fiscale al noleggio e leasing, ma anche vi invito a leggere gli articoli di approfondimenti come per esempio il trattamento delle spese di manutenzione e riparazione sulle auto.

  4. Salve,
    ieri ho aperto la p.i. come consulente del credito rientrando nel regime dei minimi e volevo chiedervi: dato che devo cambiare l’auto, cosa conviene di più per la detrazione noleggio a lungo termine o acquisto? Grazie

  5. Ciao Mimmo,
    si per i lavoratori autonomi vige il principio della deduzione dei costi per cassa in virtù del quale non potrai portarti in deduzione costi che hai sostenuto nell’anno precedente l’apertura della partita Iva.
    Rispetto invece alla natura dei costi ti dico che potrai portarti in deduzione tutti i costi strumentali al funzionamento del veicoli che intenderai adibire alla tua attività professionale rientrando in questi anche i costi per il bollo, l’assicurazione, carburanti (scheda carburante), ecc ecc applicando la stessa percentuale che applichi per l’acquisto dell’auto o del motoveicolo.
    Ai fini del costo ti ricordo inoltre che le percentuali di ammortamento sono del 20% per gli autoveicoli da trasporto mentre salgono al 25% per le auto normali o eventuali motocicli scooter e moto (ma sempre limitatamente ad un solo mezzo per professione). Di questo ammortamento come anticipato dovrai però considerare solo il 40% come quota deducibile, ossia se sostieni 100 euro di costo, ammortizzi in un anno 25 euro e di questo 25 potrai dedurti dal reddito solo 10 euro dal reddito imponibile.
    Ti ricordo inoltre i limiti in valore per l’acquisto dell’auto che non dovrà essere superiore a 18.075,99 euro o 4.131,66 se motociclo o 2.065,83 se ciclomotore.

  6. bgiorno,vorrei aprire una partita iva a reddito minimo.considerando ke mi aggirerei intorno ai 15000 euro annui,i 2800 euro all’inps vanno pagati cmq?

  7. Ti ringrazio molto per la cortesia e la solerzia nella risposta!
    Ok, destinerò solo il veicolo che mi costa di più (il camper). Ma la mia domanda è: ho speso ben 2.000 euro di manutenzione NEL 2010, mentre la partita iva è aperta nel 2011… non dovrebbe valere il principio di cassa? posso portare in abbattimento anche le spese di manutenzione 2010 o solo quelle 2011? il mio dubbio è che le istruzioni parlano di spese da detrarre per il triennio, ma solo in caso di ACQUISTO, non sembrerebbero parlare di MANUTENZIONE… questo è il punto che non so risolvere. Grazie ancora e complimenti per il sito!!!!

  8. Ciao,
    complimenti e buon inizio attività. Per quanto riguarda la domanda se puoi continuare a presentare la dichiarazione dei redditi si puoi ma dovrai presentare il modello Unico persone fisiche, mentre per quanto riguarda la seconda domanda ricorda che puoi destinare un solo automezzo alla tua attività profesionale e ricorda che i mezzi si considerano promiscuamente adibiti all’attività pertanto per quello che concerne i costi sostenuti saranno deducibili nella misura del 50% mentre ai fini Iva lo sarà solo per il 40% dell’Iva pagata in fattura.
    Spero di esserti stato utile,
    Saluti

  9. buongiorno. ho appena aderito al regime dei minimi come docente di corsi di formazione. Io sono anche lavoratore dipendente.
    Vorrei sapere:
    1) se posso continuare a presentare la normale dichiarazione dei redditi tramite CAAF, oppure se devo procedere con differenti modalità.
    2) se posso abbattere il mio reddito da attività professionale 2011 con ricevute fiscali relative alla manutenzione del parco auto (2 a me intestate), ma riferite al 2010.
    Grazie per la risposta!

  10. Buongiorno,
    l’eventuale credito di imposta che emerge dalle dichiarazioni potrà portarlo in detrazione dei futuri debiti di imposta che sono certo avrà e lo auguro ben presto:-)
    Riguardo al regime fiscale migliore da scegliere io all’inizio dell’attività adottai il regime fiscale delle nuove inizaitive imprenditoriali ex art. 13 della L.388, più conveniente a mio modesto avviso rispetto al regime dei minimi. Tuttavia è temporneo in qaunto dura al massimo per tre periodi di imposta, allo scadere dei quali può entrare nel regime dei minimi. Non vale invece il contrario ossia se ha aderito al regime dei minimi successivamente non potrà accedere a quello delle nuove iniziative imprenditoriali.
    Sul motore di ricerca interno provi a cercare un articolo che ho scritto sulla convenienza e sul confronto tra i due regimi per farsi un’idea.

  11. La ringrazio è stato gentilissimo.
    Però per concludere il credito di imposta dell’esempio di 400,00€ in che modo posso recuperarlo l’anno successivo? Chiedo scusa se sono domande banali ma il fisco è una materia che non mastico ben volentieri. In pratica da poco sono consulente del credito e non so ancora quale regime fiscale può essere più indicato per questo tipo di lavoro.
    Grazie

  12. Buongiorno, andranno ad abbattere il suo reddito lordo in modo tale che alla fine dell’anno fatturato 30.000 imposte costi sostenuti strumentali all’attività 2.000, reddito imponibile 28.000, imposta sostitutiva dovuta 5.600, versati 6.000. Credito di imposta pari a 400 euro.
    Per consultare l’elenco delle spese che può portarsi in detrazione nella dichiarazione dei redditi può consultare l’articolo appositamente dedicato alle tabelle delle deduzioni e detrazioni nel 730 o Unico.
    Inoltre le segnalo che in questi giorni stanno uscendo nuovi articoli per indirizzarvi nella compilazione del modello Unico o per rispondere alle vostre domande.
    Se volete inoltre potete consultare anche alcuni altri articoli che possono esservi utile,
    Spero di esservi stato utile.
    Saluti,

  13. Buon giorno,
    volevo capire meglio la gestione delle spese che io sostengo per il mio lavoro avendo il regime dei minimi di 30.000,00. Se il ricavo lordo è di 30.000,00€ l’azienda si trattiene mensilmente il 20% del totale delle provv., quindi pago 6000,00 di tasse. Se nello stesso anno ho avuto spese di gestione tipo: manutenzione auto, gasolio, autostrada, parcheggi, ecc. per un totale di 2.000,00, come saranno gestiti questi 2000,00€? Verranno detratti dalle tasse che ho pagato (in questo caso 6.000,00€)?
    Grazie

  14. Ciao, purtroppo l’attività di lavoro autonomo non rientra nell’ambito delle posizioin soggettive che consentono la fruizione del trattamento della cassa integrazione questo per via della finalità che ha l’istituto.
    Va da se tuttavia che chi apre la partita Iva con il regime dei minimi non è detto che abbia in sè le possibilità per potersi mantenere pertanto le consilgio di leggere questa circolare in merito che le potrà essere d’aiuto.

    http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20171%20del%204-8-1988.htm

    Inoltre le consiglio di leggere anche gli articoli di approfondimento pe rla gestione della sua attività con il regime dei minimi.

  15. Buongiorno,
    avrei bisogno della seguente informazione: se apro una partita iva a regime dei minimi, mantenendo il mio posto da lavoratore dipendente a tempo indeterminato ma cassa integrato, perdo il compenso mensile della cassa integrazione?Sempre o solo se l’importo guadagnato è superiore o uguale all’importo della cassa?
    Ringraziandovi per la disponibilità, porgo Cordiali Saluti.
    Erika

  16. Ciao Thomas,
    prima ditutto ti dico che se aderissci al rgime dei minimi rispettandone i requisiti sei fuori dagli sudi di settore in quanto espressamente previsto che non li devi compilare.
    Per il calcolo dei contributi leggi la guida al calcolo dell’acconto INPS, dove vedrai se sei obbligato al versamento (dipende dal montante contributi previdenziali che versi già alla gestione separata INPS) e può avere due aliquote di applicazione. Spero di esserti stato utile e torna a visitarci.

  17. Ho una questione da porVi.
    Sono lavoratore a tempo indeterminato con regolare CUD. Se apro partita IVA con regime dei contribuenti minimi come previsto quali sono i miei obblighi di contribuzione INPS?
    Essendo già contribuente INPS devo ulteriormente versare dei contributi minimi?
    E poi, se fatturo poco sopratutto all’inizio devo rispettare un minimo di fatturazione come nelle statistiche di settore?
    Grazie.

  18. A loro emetterà una fattura con 100 e si farà bonificare 100. In sede di dichiarazione annuale sarà poi lei a versare quel 20% su 100. Se avesse fatturato invece ad un titolare di partita Iva invece avrebbe incassato 80 ed il suo clinete avrebbe versato 20 per lei.

    Spero di esserle stato utile. Se vuole può consultare anche la guida alla fatturazione con degli esempi di fattura da compilare

  19. Buonasera, ho appena preso la partita iva con il regime dei minimi ma non mi è chiara una cosa sulle fatture: applicare la ritenuta d’acconto del 20% a tutti i soggetti in possesso di partita IVA (sono esclusi solo le persone fisiche non titolari di p.iva) è riferito a me o ai miei clienti? io lavoro solo con privati che non sono titolari di partita iva in quanto faccio la babysitter. Grazie!

  20. Ciao Enrico oltre all’impota sostitutiva dovrai pagare i contributi previdenziali di cui ti segnali la guida al calcolo dell’acconto INPS.
    L’iva, l’irpef e l’irap sono già coperti dal paamento dell’imposta sostituiva del 20% prevista per questo regime fiscale dei minimi.
    Oltre a questo dovrai coporire evenutali costi per la gestione amministrativa e contabile della tua attività ma che saranno contenuti visti i pochi adempimenti a cui è soggetto un contribuente minimo.

  21. salve, volevo sapere oltre all’imposta del 20%, cosa andrei a pagare aprendo una partita iva con regime dei contribuenti minimi. Inps o altre spese. Grazie.

  22. Buongiorno, Si, il limite è riferito ai ricavi che fattura e non al reddito imponibile con il doppio limite dei 45 mila al di sotto del quale sarà obbligato ad accedere al reigme ordinario solo dal primo gennaio dell’anno successivo mentre se fattura più di 45 mila euro sarà obbligato dal momento di superamento ad adottare il regime fiscale e contabile ordinario per i lavoratori autonomo con tutte le conseguenze in termini di maggiore imposizione fiscale che questo comporta.

  23. SALVE VOLEVO SAPERE SE RIENTRO NEI 30000 EURO ANNUI COME FATTURAZIONE E PAGO 6000 EURO DI TASSE LE SPESE CHE Hò ES. UFFICIO,LUCE.GAS ETC LE POSSO DETRARRE DAI 6000 EURO DI TASSE? E NEL CASO IN CUI IO FATTURASSI 35000 EURO E DI SPESE NE Hò 6000 SFORO COMUNQUE O RISTRO NEI CANONI INCASSANDO 29000 TOLTE LE SPESE GRAZIE.

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