Fra i requisiti per accedere al nuovo regime forfettario dei minimi in vigore dal per coloro che aprono la P.Iva troviamo anche il non superamento del limite dei 20 mila euro per l’acquisto di beni strumentali destinati all’attività professionale (che scende a 15 mila euro per il regime dei minimi o di vantaggio precedente) che genera alcuni dubbi in merito al calcolo, alla tipologia del bene e altro. Una tra le cause di preclusione dal regime dei minimi consiste nel non aver acquistato bene strumentali di valore superiore ai 20 mila euro pena l’esclusione dal regime o il divieto di accesso e vediamo quali beni entrano e come si calcola il limite analizzando le diverse fattispecie e capire come comportarsi. Dal primo gennaio 2019 questo limite smette di avere efficacia per effetto delle modifiche introdotte dalla Manovra di Bilancio 2019 e vediamo come nel seguito.
Facciamo prima una premessa per chiarire in quale regime siamo in quanto esistono al momento due regimi agevolati che sono:
- Il regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n.244 del 2007 (cosiddetto Regime fiscale di vantaggio)
- Il nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% (5% dal 2016) ex Legge n. 190 del 2014 (modificato con la legge di stabilità 2016 dal primo gennaio 2016 e trovate l’articolo dedicato al nuovo regime forfettario dei minimi qui accanto – NUOVO regime forfettario dei contribuenti minimi in vigore dal primo gennaio 2016
Quali beni entrano nel calcolo
Per i beni in leasing dovrete prendere il valore del costo sostenuto dall’impresa concedente mentre per i beni in locazione, noleggio affitto e comodato si farà riferimento al valore normale determinato, ai sensi dell’articolo 9 TUIR, alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato che possiamo far corrispondere al valore a cui comunemente troverete quel bene in altre parti scambiandolo a normali condizioni di mercato.
Nel caso in cui acquistiate direttamente il bene naturalmente farete riferimento al prezzo di acquisto sostenuto sempre al netto dell’Iva esposta in fattura anche nel caso in cui non ve la detraete come dichiarato nella circolare 6 del 2015.
Coloro che applicano il regime forfetario a partire dal 2016, devono, tuttavia, tener conto della causa di esclusione introdotta dallo stesso art. 1, comma 11, della legge di stabilità per il 2016, alla lettera d-bis) del comma 57, che preclude l’accesso al regime forfetario a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000 (vedi par. 2.3. al cui commento si rinvia).
Ai fini del calcolo del limite di costi per i beni strumentali imposto dal legislatore per gli aderenti al Regime di cui alla Legge 190 del 2014 valgono le seguenti considerazioni ossia che il costo complessivo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti non deve superare i 20 mila euro e nel calcolo del limite solo che esistono alcune fattispecie particolari che sono di comune utilizzo come per esempio il leasing. A tal fine possiamo dire che nel caso del leasing rileva il costo sostenuto dal concedente che dovreste trovare nella fattura o contratto.
A tal proposito invece nel caso di auto a noleggio per esempio ma anche altri beni strumentali presi in locazione, noleggio o comodato rileva il valore normale ex articolo 9 TUIR nonché i limiti di deducibilità prevista per i canoni di affitto sulle auto. Lo stesso vale per i beni utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività che dovranno essere presi per il 50% del prezzo sostenuto.
Non saranno considerati poi i beni immobili, studi o caso se non quando parliamo di canone pagato.
Inoltre anche i beni di valore unitario inferiore 516,46 euro non entreranno nel computo del limite
Per i contribuenti minimi che sono già nel regime dei minimi e continuano ad applicare quello ante 2015 (per intenderci quello con aliquota al 5%) allora il limite resta di 15 mila euro
Per coloro invece che sono nel nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% (dal 2016 diventa 5%) allora valgono le stesse considerazioni che trovate in questo articolo solo che in questo regime il limite vale 20 mila euro in luogo del precedente limite dei 15 mila euro.
Come si calcola il limite
Beni utilizzati ad uso promiscuo
In estrema sintesi ed in pratica il limite si calcola prendendo le fatture dei beni strumentali all’attività considerando il valore al lordo degli ammortamenti e se utilizzati ad uso promiscuo solo per il 50% del loro ammontare comprensivi anche dei beni di valore inferiore a 516,46 euro e anche il costo di affitto dello studio o dell’ufficio
In sintesi al 31 dicembre di ciascun anno dovrete verificare se il costo complessivo considerato anche gli anni precedenti e considerando anche quelli che avete solo destinato alla propria attività senza acquistarli, al lordo degli ammortamenti, non deve superare i 20.000 euro.
Cosa si intende per acquisto di beni strumentali?
I beni strumentali sono i beni che concorrono alla determinazione dei ricavi professionali del titolare della partita Iva e che possono essere a titolo di esempio un’apparecchiatura medica per un medico o un’auto per un rappresentante, e così via. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Non concorrono i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore ad euro 516,45 (articoli 54, comma 2 e 102, comma 5, del TUIR) come potrebbe essere un cellulare, stampante per esempio o un PC.
Il valore di 20 mila euro (15 mila euro se siete nel regime di vantaggio con aliquota al 5%) come si calcola ai fini del regime dei minimi?
Queste sono solo alcune delle domande più frequenti a cui molti lettori spesso non sanno dare una risposta e si legge la norma sembrerebbe che basta l’acquisto di una utilitaria da parte di un avvocato per restare fuori dal regime ma in realtà non è così in quanto prima di tutto il valore limite dei 20 mila dovrà essere considerato quale valore ragguagliato all’anno di imposta nel senso che è rilevante vedere quando è stata aperta la partita Iva.
Come anche chiarito dalla circolare numero 17 dell’agenzia delle entrate del 2012 l’agenzia delle entrate ribadisce in sostanza quanto già chiarito in occasione dell’introduzione del vecchio regime dei minimi di cui tale requisito è figlio (se volete leggere il testo della norma lo trovate all’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge n. 244 del 2007.
Ulteriore chiarimento riguarda il pagamento degli acconti per l’acquisto di beni strumentali per cui si chiarisce che deve farsi riferimento sempre al principio di effettuazione dell’operazione (su cui si era già espressa con la circolare n. 73 del 2007 l’agenzia delle entrate), valido ai fini Iva. A mio avviso quindi rileverà l’acconto se effettuato nel triennio, altrimenti ne sarà escluso dal calcolo.
Cosa Altro rientra nel calcolo del limite dei 20 mila euro (15 mila euro se siete nel regime dei minimi con aliquota al 5%)
Sono da considerare oltre il costo rapportato all’utilizzo prmoscuo o meno del bene e all’Iva rimasta indetraibile anche gli investimenti oltre i canoni di locazione dell’immobile strumentale utilizzato per l’esercizio dell’attività (Leggete a tal fne la Circolare n. 73 dell’agenzia delle entrate sul tema considerande che si presumono ad utilizzo prmoscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR quali ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, telefonini, auto, immobile o altro bene strumentale).
Ulteriore aspetto da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del superamento del limite dei 20 mila è la destinazione del bene e l’utilizzo probabilmente promiscuo che ne farete del mezzo. Per esempio se come immagino voi che state leggendo la guida siete soggetti professionisti come possono essere, architetti o avvocati o dottori commercialisti, e avete intenzione di acquistare una macchina questa sarà considerata ad utilizzo promiscuo ossia potrete detrarvi solo alcuni costi di acquisto e manutenzione dell’auto ma non il 100%.
Lo stesso ragionamento deve essere traslato sul rispetto del limite dell’acquisto di beni strumentali inferiore ai 20 mila euro valido ai fini dell’accesso al regime dei minimi. In tal senso un’auto ad utilizzo promiscuo del valore di 16 mila euro non vi farà andare oltre al limite perché il vostro passatemi il termine valore del bene strumentale sarà il 50% dei 16 mila euro e pertanto 8 mila euro, ben al di sotto della soglia di esclusione del regime dei minimi.
Iva indetraibile ai fini del calcolo del limite per i contribuenti minimi
Discorso inverso invece riguarda l’Iva la cui parte indetraibile sarà, come molti di voi sapranno, un costo deducibile che si andrà a sommare alla base imponibile Iva. Per fare un esempio una macchina del valore di 20 mila + 4 mila di Iva (immaginandola ancora al 20% per semplicità di calcolo) destinata promiscuamente all’attività libero professionale avrà un valore strumentale pari a 10 mila più la quota parte di iva indetraibile sull’auto (60% del 20%, ossia 2.400 euro).
L’agenzia delle entrate ha chiarito che beni strumentali che sono solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, come appunto per esempio l’auto per il professionista devono essere considerati per un valore pari al 50 per cento del costo (circolare 73/E/2007) e che deve considerarsi al netto dell’Iva indetraibile come chiarito nella circolare 7 del 2008.
Per i contribuenti minimi comunque l’acquisto dell’auto da diritto alla detrazione Iva del 40%.
Ai fini dei costi invece la deducibilità del costo sarà pari al 50% del costo sostenuto come chiarito dalla circolare ministeriale n. 7 del 2008.
Beni utilizzati promiscuamente nell’attività
I beni utilizzati promiscuamente concorrono nella misura del 50 per cento, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR ed esistono dei beni che sono considerati comunque ad uso promiscuo indipendentemente da elementi che porterete a sostegno di maggiori utilizzi pari al 50 per cento e sono rappresentati dai beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia) per i quali, tuttavia, non devono essere presi a riferimento i limiti di deducibilità previsti dai suddetti articoli.
Beni in comodato che entrano nel limite
Nel caso invece di di beni strumentali che il contribuente minimo ha ricevuto in comodato d’uso gratuito questi non andranno considerati nel calcolo del limite in quanto il legislatore è come se dicesse che per avere la disponibilità di questi beni il professionista non ha dovuta sborsare alcunchè.
Lo stesso dicasi per l’Avviamento commerciale
Se così fosse però il valore totale sarà pertanto 12.400. Gli acquisti di beni si dovranno ricomprendere anche le disponibilità di beni avute stipulando contratti di leasing relativamente alla sola quota parte del canone e non anche a quella per il finanziamento e a titolo di interessi passivi.
Affitto, noleggio o Leasing di beni strumentali per il regime dei minimi
Lo stesso si avrà nel caso di affitto o noleggio di un bene strumentale che anch’esso concorrerà alla determinazione del limite sempre secondo la logica dell’uso promiscuo. Ulteriore precisazione di non poco conto è che il professionista contribuente iscritto al regime dei minimi come gli altri del resto può avere un solo automezzo o motoveicolo da destinare all’attività. Per cui anche se che molti di voi avranno moto o motorino e macchina ricordate che solo gli acquisti e le spese di uno potrete considerare. Facendo quindi un piccolo esempio immaginiamo di considerare un giovane professionista. Per svolgere la sua attività presumibilmente utilizzerà un motorino (supponiamo un costo di acquisto di 4.000 euro non considerando per ora l’iva indetraibile, poi avrà un cellulare che abbiamo visto concorre nella misura del 50% del suo costo. Supponiamo vi siete comprati il classico bb o i-phone questo varrà 400 euro. Stesso discroso per eventuali attrezza indispensabili allo svolgimento della vostra attività professionale.
Per i beni in locazione finanziaria o leasing il costo sostenuto dal concedente mentre per quelli in noleggio noleggio e comodato dovrete fare riferieno al loro valore normale ossia a quello che si desume per esempio sul mercato dell’usato per beni similari o prendete la quotazione delle riviste specializzate (c.d. valore normale articolo 9 del Tuir).
Leasing
Lo stesso trattamento visto per l’acquito vale anche per il leasing solo con l’accortezza delle nuova durata del periodo minimo contrattuale che dal 2014 è fissata nella metà del periodo di ammortamento dell’autoveicolo. Visto che cambiano spesso queste durate o almeno negli ultimi anni è stato così vi consiglio sempre di chiedere direttamente alla vostra società finanziaria che avete bisogno che sia deducibile e vedrete che loro sono sicuramente aggiornati sul tema.
Piccola attrezzatura di valore inferiore a 516 euro
Fortunatamente non prendete nel limite anche i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro per cui eventuali smartphone cellulari, tablet ecc non vi rientrano.
Importante chiarimento: come considerare i canoni di locazione dell’ufficio o studio del contribuente minimo
I contribuenti che sostengono delle spese a titolo di canoni di affitto per immobili adibità anche promiscuamente all’attività strumentale dovranno far rientrare nel calcolo dei 15 mila euro dal 2015 20 mila euro) anche queste voci di costo (50% se promiscuamente adibito) come chiarito nella circolare 7 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione quindi ai canoni di affitto dello Studio perchè rientrano nel calcolo del limite anche se devo dire che non mi trova assolitamente d’accordo per via del fatto che sto acquistando si la disponibilità di un bene strumentale ma non della sua proprietà e nemmeno ne avrei la possibilità di farlo trascorso un certo numero di menislità come avviene nel contratto di leasing per cui stiamo parlando di un contratto di affitto per la fruizione di un qualcosa. Allora lo stesso principio andrebbe applicato all’acquisto di un biglietto dell’autobus utilizzato per andare nello studio?!?! Mah…
Di cosa altro potreste avere bisogno? Non considero i canoni di locazione di uno studio perché altrimenti potreste correre il rischio di non essere considerati nel regime dei minimi (in vendita la GUIDA COMPLETA in formato PDF!) per cui come vedete arrivare ad un limite è difficile. Forse potrebbe accadere con l’acquisto di un’auto particolarmente costosa e che per ora sconsiglio per via dell’iva che comunque andreste a perderci.
Quesito 1: In un nucleo famigliare convivono 2 persone, non sposate, ed entrambe sono titolari di partita Iva in regime dei minimi. (quindi 2 regimi dei minimi). Il regime dei minimi impone un tetto di spesa massima in 3 anni di 15.000 Euro. Entrambi acquistano in contanti al 50% ciascuno, un auto nuova del valore di 40.000 Euro (iva compresa) ad uso promiscuo e la cointestano. Ai fini del computo della soglia Euro concorre il 50% del valore della fattura che sarà addebitato ad uno dei due soggetti oppure il 25% visto che l’auto è cointestata? Pongo questa domanda perché se verrà considerato il 50% del costo dell’auto, addebitandolo solo ad uno dei soggetti, esso uscirà dal regime dei minimi superando la quota dei 15000 Euro. Se invece verrà considerato il 25% ciascuno, entrambi resteranno nel regime di minimi.
Risposta: a chi è intestata la macchina al PRA? Se a entrambi, cosa che dubito sia accaduta allora lei considererei solo il costo a ciasucno rimasto a carico. In caso contrario solo in capo all’unico soggetto intestatario.
Quesito 2: Se invece una parte del valore dell’auto nuova fosse frutto di un regalo da parte di un genitore, che pagherà con bonifico bancario direttamente al concessionario, viene conteggiata comunque la cifra totale del valore dell’auto per il raggiungimento del tetto o solo la cifra restante che paga il contribuente dei minimi?
Risposta: Sempre il valore dell’auto indipendentemente dal fatto che ha avuto una regalia, in quanto l’ammortamento come lo considera poi a fine anno?
Quesito 3: Per evitare qualsiasi problema con l’agenzia delle entrate, si può evitare di considerare strumentale il veicolo, propendo per la non deducibilità, in modo che il contribuente dei minimi possa acquistare l’auto a qualsiasi cifra?
Risposta: si
Vendita e Riacquisto dei beni nel triennio
Su questo punto premetto che ci sono opinioni contrastanti e che se non volete rischiare è logico sempre pagare di più ma nel caso immaginate di acquistare un bene ad uso promiscuo e poi lo vendete per poi riacquistarne un altro alcuni sostengono che dovete conteggiare entrambi altri invece (tra cui il sottoscritto) che dovete considerare solo p’eventuale costo aggiuntivo sostenuto al netto dei ricavi ricevuti dalla vendita del primo. Del resto la ratio della norma in questo caso mi sembra essere chiara: se acquisti beni per più di 20 mila euro vuol dire che non sei consdierabile un piccolo porfessionista ma già ti puoi permettere beni strumentale più significativi. Per cui se acquisto anche un motorino per 20 volte a mille euro non mi puoi dire che sto andando oltre il lmite perchè nella sostanza non sto utilizzando una disponibilità economico finanziaria maggiore. Quindi fate come volete ma sappiate che alcuni fanno in un modo ed altri in un altro. Se sentite l’agenzia delle entrate o meglio quelli che rispondono al call center chiaramente vi diranno che meglio l’atreggiamento più cautelativo.
Limite di 20 mila euro per il regime forfettario agevolato dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% (cfr Legge 190 del 2014 articolo 1 commi da 54 al 89)
Vi riporto il testo della norma prevista per la quantificazione del limite per l’acquisto dei beni ammortizzabili nel regime forfettario con aliquota al 15% il cui limite sale a 20 mila euro:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
d) i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro e’ cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro.
Plusvalenza derivante dalla vendita del bene strumentale
La plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale durante il regime dei minimi sarà tassato sull’intero corrispettivo della vendita secondo il principio di cassa. Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.
Vi consiglio di leggere ulteriori elementi di prassi che trovate nei seguenti elementi di prassi che sono la circolare 6 del 2015 e la circolare 10 del 2016 entrambe dell’agenzia delle entrate.
Articolo di approfondimento sul nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% dal 2015 in poi.
Se avete una domanda
Se avete domande non esitate a scriverle nei commenti e… per sapere proprio tutto sul regime dei minimi consiglio di acquistare la Guida in offerta non ancora aggiornata però per il regime dal 2015.
Manovra di Bilancio 2019: cosa cambia Con la Legge di Bilancio 2019 viene eliminato il riferimento al limite nell’acquisto di di beni strumentali aprendo e applicando così la platea dei soggetti potenzialmente rientranti nel regime.
Lei dovrebbe leggere l’articolo dedicato alla tassazione costi auto lavoratori autonomi, per agenti e rappresentanti. Spero di esserle stato utile.
Buongiorno,Vivo in una grande confusione-
Avrei intenzione di aprire la partita iva ,ditta individuale ,nel commercio , e anche agente di commercio
rappresentante-
Vorrei scegliere il regime forfettario- Posso dedurre e in che misura l’auto che acquisterei di 22000 euro ivata?
E cosa altro ancora ?Preciso che sono anche agente rappresentante con regolare iscrizione ma preciso , se é rilevante , il reddito maggiore sara dalla ditta individuale –
Certo non so ancora cosa fare e i consulenti commerciali a volte ne sanno meno di me !
Ancora, l’acquisto della vettura mi faranno uno sconto del 15% come agente -Sarà intestata alla mia persona ,voglio sperare ( e non alla ditta ) Grazie e scusi x la confusione….
Si
No se il suo uso è promiscuo e se non ha altre voce eligible per il calcolo del limite di 20 mila.Se ha solo l’auto questa si considera al 50% per cui…..aspetti….prendo la calcolatrice…..14.500 euro…inferiore a 20 mila….non lo supera :-)))
Salve io sono un libero professionista che rientra nei regimi dei minimi del 5% partita iva aperta dicembre 2013
Mi sto apprestando a comprare un auto del valore di 29000€ ( iva compresa)
Volevo chiedervi se ero a rischio di uscita dal regime e se mi consigliavate il finanziamento oppure il leasing
Salve sono nel regime forfettario da marzo.adesso volendo acquistare un bene strumentale (furgone )usato del valore di 2700.00 e deducibile tale importo ?e se si di quanto…?
Buonasera,
Sono nel regime dei minimi dal 2012 e a giugno di quest anno prendero’ un negozio in affitto per l’attivita’. Quindi il canone d’affitto rientra nel limite dei 15000 euro nel triennio precedente giusto? Come minimo posso mantenere la sede legale a casa e il negozio come unita’ locale o cio’ mi comporta la fuoriuscita dal regime? Grazie a chiunque voglia darmi delucidazioni in merito.
Salve, come poter gestire la questione dei rimborsi di km per chi come me ha p.iva regime forfettario e utilizza per l’attività professionale un automobile non intestata a me?
Se faccio la pratica di comodato d’uso gratuito il proprietario poi non può utilizzarla più per il periodo determinato?
Ringrazio chi voglia delucidarmi in merito.
Buongiorno, sono un artigiano, e nonostante la mia attenzione nel capire l’agevolazione del 140% per chi acquista un bene strumentale attiva per il 2016, non ho capito niente.
devo investire 15000 euro per un nuovo furgone totalmente ammortizzabile, sono titolare di una ditta individuale e mi avvalgo di contabilità semplificata, questi 15000 o meglio 12295,08 + iva ( + il 40%)si recuperano in 5 anni scalandoli dalle tasse dell’azienda oppure come?
siccome non ho mai capito come si ammortizza un bene sono molto confuso.
Esempio se io spendo 1000 euro per un bene strumentale che benefici fiscali mi ritornano?
scusate della mia confusione ma mi sembra tutto molto complesso da capire.
Nel caso in cui acquistiate direttamente il bene naturalmente contrariamente a precedenti orientamenti nel calcolo del limite e del costo da comparare dovrete fare riferimento al prezzo di acquisto sostenuto al netto dell’Iva esposta in fattura anche nel caso in cui non ve la detraete come dichiarato nella circolare 6 del 2015.
Giuseppe,
Nel limite dei €. 20.000 per beni strumentali per accedere al regime forfettario, vanno conteggiati i beni strumentali acquistati nel passato in regime dei minimi e dedotti integralmente?
Buongiorno ho aperto la p.Iva nel 2016 come professionista, quindi sono nel nuovo regime forfettario start-up (5%). La mia domanda è: se acquisto come professionista ( quindi con partita iva) un auto in leasing dove il valore di acquisto del concedente è di circa 32000 euro, non dovrei superare il limite dei 20000 euro, perchè il valore dei 32000 è da prendere al 50% (quindi in teoria si potrebbe acquistare un auto fino ad un valore di 40000 euro), è corretta la mia analisi??
Grazie per la risposta
Si a meno che non abbia acquistato uno studio professonale o ufficio. Se ha comprato una casa questa non rientra naturalmente
Buonasera sono nel regime dei minimi ed ho acquistato un immobile all’asta superando i 30000€. Rimango nel regime dei minimi?grazie
Dovreste leggere l’articolo dedicato alla vendita di auto usata per i liberi professionisti
Sono anche io a regime minimo! devo acquistare un’auto del valore di € 17.000 e ho compreso perfettamente che il valore verrà calcolato al 50% per uso promiscuo! devo però vendere al concessionario la mia auto usata per il valore di € 8.000! dovro fare quindi fattura al concessionario? senza l’addebito di iva? e ai fini fiscali come verrà calcolato questo mio introito? Grazie mille!!
Salve,
Espongo il seguente caso:
Fisioterapista, requisiti minimi, spesa complessiva in beni strumentali già effettuata nei tre anni precedenti pari a euro 13000. Stipulando ora un contratto di noleggio operativo su un macchinario del valore di 5000 si considererebbe superato il limite dei minimi?
Grazie mille della informazione
Dovrebbe leggere l’articolo dedicato alla deducibilità del contratto di leasing per i lavoratori autonomi. Non mi risulta però che nella maggior parte dei canoni di leasing che usualmente vedo stipulare vi sia il passaggio della proprietà per cui non si tratta propriamente di una immobilizzazione. Lei sostiene più il pagamento di un canone mensile per una immobilizzazione che immagino non arrivi a superare il limite. provi a ragionare anche alla luce di questo.
Leggendo il modello parametri del modello unico esercenti arti e professioni ho trovato questo spero le possa essere utile a trovare la risposta che cerca:
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
• non si tiene conto degli immobili;
• va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 ancorché gli
stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
• le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e professione e all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
• le spese relative all’acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, del- le autovetture e degli autocaravan, indicati nell’art. 164 del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di con- tratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmen-
te rilevante per l’acquisto.
Il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di pos- sesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.
I beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata dedotta la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del valo- re dei beni strumentali.
Buongiorno, io ho un’ attività di NOLEGGIO CON CONDUCENTE, ho aperto partita iva nel giugno 2015 con regime forfetario, ho acquistato un mezzo di euro 16500 che uso soltanto per il lavoro e quindi non ad uso promiscuo. Adesso questo mezzo vorrei rimpiazzarlo dandolo in permuta o vendendolo privatamente perché sta dando molti problemi, ho avuto una proposta di LEASING per un altro mezzo di 41000 compreso di interessi e iva, la mia domanda è questa, io il tetto dei 20000 li supererei? Grazie.
Da cui ha aperto la P.iVa
Buongiorno, io ho aperto la p.IVA a dicembre 2014. Volevo sapere a partire da quando vengono considerati i 3 anni in cui sono spendibili i 15000 euro di beni strumentali
-dal giorno in cui ho aperto la p.IVA?
-dal giorno della prima spesa?
-oppure viene considerato il triennio 2014/2016?
Grazie mille!
Si la può acquistare perché se utilizzata ad uso promiscuo deve considerare solo il 50% ai fini del calcolo del limite
buona sera… avrei due domande:
1) io sono libero professionista dal 2014 entro nel regime dei minimi, quindi non potrei acquistare un’automobile da 18400€ iva inclusa, secondo quello che cè scitto sopra, giusto?
2) la cifra 15000€ del bene strumentale acquistato deve comprendere l’iva o no? perche se non dovesse contenere l’iva io potrei prendere l’automobile senza problemi… (18400-22%=14352€)
in attesa di una vostra risposta porgo
Distinti Saluti
Andrea
Comprarlo….il costo lo deduce comunque. NOn c’è di fatto una convenienza economica ma solo finanziaria nel comprarlo perchè di fatto non paga oneri. Ai fini fiscali nulla cambia
buona sera, ho una domanda: regime dei minimi 2014, mi converrebbe più comprare un bene strumentale (notebook) oppure prenderlo a noleggio? in quali dei 2 modi potrei “risparmiare di piu”? grazie mille anticipatamente