Limite all’acquisto di 20 mila Euro per il regime forfettario agevolato dei Minimi per beni strumentali, auto e altro

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calcolo limite forfettario minimi

Fra i requisiti per accedere al nuovo regime forfettario dei minimi in vigore dal per coloro che aprono la P.Iva troviamo anche il non superamento del limite dei 20 mila euro per l’acquisto di beni strumentali destinati all’attività professionale (che scende a 15 mila euro per il regime dei minimi o di vantaggio precedente) che genera alcuni dubbi in merito al calcolo, alla tipologia del bene e altro. Una tra le cause di preclusione dal regime dei minimi consiste nel non aver acquistato bene strumentali di valore superiore ai 20 mila euro pena l’esclusione dal regime o il divieto di accesso e vediamo quali beni entrano e come si calcola il limite analizzando le diverse fattispecie e capire come comportarsi. Dal primo gennaio 2019 questo limite smette di avere efficacia per effetto delle modifiche introdotte dalla Manovra di Bilancio 2019 e vediamo come nel seguito.

Facciamo prima una premessa per chiarire in quale regime siamo in quanto esistono al momento due regimi agevolati che sono:

  1. Il regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n.244 del 2007 (cosiddetto Regime fiscale di vantaggio)
  2. Il nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% (5% dal 2016)  ex Legge n. 190 del 2014 (modificato con la legge di stabilità 2016 dal primo gennaio 2016 e trovate l’articolo dedicato al nuovo regime forfettario dei minimi qui accanto –  NUOVO regime forfettario dei contribuenti minimi in vigore dal primo gennaio 2016

Quali beni entrano nel calcolo

Per i beni in leasing dovrete prendere il valore del costo sostenuto dall’impresa concedente mentre per i beni in locazione, noleggio affitto e comodato si farà riferimento al valore normale determinato, ai sensi dell’articolo 9 TUIR, alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato che possiamo far corrispondere al valore a cui comunemente troverete quel bene in altre parti scambiandolo a normali condizioni di mercato.

Nel caso in cui acquistiate direttamente il bene naturalmente farete riferimento al prezzo di acquisto sostenuto sempre al netto dell’Iva esposta in fattura anche nel caso in cui non ve la detraete come dichiarato nella circolare 6 del 2015.

Coloro che applicano il regime forfetario a partire dal 2016, devono, tuttavia, tener conto della causa di esclusione introdotta dallo stesso art. 1, comma 11, della legge di stabilità per il 2016, alla lettera d-bis) del comma 57, che preclude l’accesso al regime forfetario a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000 (vedi par. 2.3. al cui commento si rinvia).

Ai fini del calcolo del limite di costi per i beni strumentali imposto dal legislatore per gli aderenti al Regime di cui alla Legge 190  del 2014 valgono le seguenti considerazioni ossia che il costo complessivo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti non deve superare i 20 mila euro e nel calcolo del limite solo che esistono alcune fattispecie particolari che sono di comune utilizzo come per esempio il leasing.  A tal fine possiamo dire che nel caso del leasing rileva il costo sostenuto dal concedente che dovreste trovare nella fattura o contratto.

A tal proposito invece nel caso di auto a noleggio per esempio ma anche altri beni strumentali presi in locazione, noleggio o comodato rileva il valore normale ex articolo 9 TUIR nonché i limiti di deducibilità prevista per i canoni di affitto sulle auto. Lo stesso vale per i beni utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività che dovranno essere presi per il 50% del prezzo sostenuto.

Non saranno considerati poi i beni immobili, studi o caso se non quando parliamo di canone pagato.

Inoltre anche i beni di valore unitario inferiore 516,46 euro non entreranno nel computo del limite

Per i contribuenti minimi che sono già nel regime dei minimi e continuano ad applicare quello ante 2015 (per intenderci quello con aliquota al 5%) allora il limite resta di 15 mila euro

Per coloro invece che sono nel nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% (dal 2016 diventa 5%) allora valgono le stesse considerazioni che trovate in questo articolo solo che in questo regime il limite vale 20 mila euro in luogo del precedente limite dei 15 mila euro.

Come si calcola il limite

Beni utilizzati ad uso promiscuo

In estrema sintesi ed in pratica il limite si calcola prendendo le fatture dei beni strumentali all’attività considerando il valore al lordo degli ammortamenti e se utilizzati ad uso promiscuo solo per il 50% del loro ammontare comprensivi anche dei beni di valore inferiore a 516,46 euro e anche il costo di affitto dello studio o dell’ufficio

In sintesi al 31 dicembre di ciascun anno dovrete verificare se il costo complessivo considerato anche gli anni precedenti e considerando anche quelli che avete solo destinato alla propria attività senza acquistarli, al lordo degli ammortamenti, non deve superare i 20.000 euro.

Cosa si intende per acquisto di beni strumentali?

I beni strumentali sono i beni che concorrono alla determinazione dei ricavi professionali del titolare della partita Iva e che possono essere a titolo di esempio un’apparecchiatura medica per un medico o un’auto per un rappresentante, e così via. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Non concorrono i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore ad euro 516,45 (articoli 54, comma 2 e 102, comma 5, del TUIR) come potrebbe essere un cellulare, stampante per esempio o un PC.

Il valore di 20 mila euro (15 mila euro se siete nel regime di vantaggio con aliquota al 5%)  come si calcola ai fini del regime dei minimi?

Queste sono solo alcune delle domande più frequenti a cui molti lettori spesso non sanno dare una risposta e si legge la norma sembrerebbe che basta l’acquisto di una utilitaria da parte di un avvocato per restare fuori dal regime ma in realtà  non è così in quanto prima di tutto il valore limite dei 20 mila dovrà essere considerato quale valore ragguagliato all’anno di imposta nel senso che è rilevante vedere quando è stata aperta la partita Iva.

Come anche chiarito dalla circolare numero 17 dell’agenzia delle entrate del 2012 l’agenzia delle entrate ribadisce in sostanza quanto già chiarito in occasione dell’introduzione del vecchio regime dei minimi di cui tale requisito è figlio (se volete leggere il testo della norma lo trovate all’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge n. 244 del 2007.

Ulteriore chiarimento riguarda il pagamento degli acconti per l’acquisto di beni strumentali per cui si chiarisce che deve farsi riferimento sempre al principio di effettuazione dell’operazione (su cui si era già espressa con la circolare n. 73 del 2007 l’agenzia delle entrate), valido ai fini Iva. A mio avviso quindi rileverà l’acconto se effettuato nel triennio, altrimenti ne sarà escluso dal calcolo.

Cosa Altro rientra nel calcolo del limite dei 20 mila euro (15 mila euro se siete nel regime dei minimi con aliquota al 5%)

Sono da considerare oltre il costo rapportato all’utilizzo prmoscuo o meno del bene e all’Iva rimasta indetraibile anche gli investimenti oltre i canoni di locazione dell’immobile strumentale utilizzato per l’esercizio dell’attività (Leggete  a tal fne la Circolare n. 73 dell’agenzia delle entrate sul tema considerande che si presumono ad utilizzo prmoscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR quali ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, telefonini, auto, immobile o altro bene strumentale).

Ulteriore aspetto da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del superamento del limite dei 20 mila è la destinazione del bene e l’utilizzo probabilmente promiscuo che ne farete del mezzo. Per esempio se come immagino voi che state leggendo la guida siete soggetti professionisti come possono essere, architetti o avvocati  o dottori commercialisti,  e avete intenzione di acquistare una macchina questa sarà considerata ad utilizzo promiscuo ossia potrete detrarvi solo alcuni costi di acquisto e manutenzione dell’auto ma non il 100%.

Lo stesso ragionamento deve essere traslato sul rispetto del limite dell’acquisto di beni strumentali inferiore ai 20 mila euro valido ai fini dell’accesso al regime dei minimi. In tal senso un’auto ad utilizzo promiscuo del valore di 16 mila euro non vi farà andare oltre al limite perché il vostro passatemi il termine valore del bene strumentale sarà il 50% dei 16 mila euro e pertanto 8 mila euro, ben al di sotto della soglia di esclusione del regime dei minimi.

Iva indetraibile ai fini del calcolo del limite per i contribuenti minimi

Discorso inverso invece riguarda l’Iva la cui parte indetraibile sarà, come molti di voi sapranno, un costo deducibile che si andrà a sommare alla base imponibile Iva. Per fare un esempio una macchina del valore di 20 mila + 4 mila di Iva (immaginandola ancora al 20% per semplicità di calcolo) destinata promiscuamente all’attività libero professionale avrà un valore strumentale pari a 10 mila più la quota parte di iva indetraibile sull’auto (60% del 20%, ossia 2.400 euro).

L’agenzia delle entrate ha chiarito che beni strumentali  che sono solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, come appunto per esempio l’auto per il professionista devono essere considerati per un valore pari al 50 per cento del costo (circolare 73/E/2007) e che deve considerarsi al netto dell’Iva indetraibile come chiarito nella circolare 7 del 2008.

Per i contribuenti minimi comunque l’acquisto dell’auto da diritto alla detrazione Iva del 40%.
Ai fini dei costi invece la deducibilità del costo sarà pari al 50% del costo sostenuto come chiarito dalla circolare ministeriale n. 7 del 2008.

Beni utilizzati promiscuamente nell’attività

I beni utilizzati promiscuamente concorrono nella misura del 50 per cento, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR ed esistono dei beni che sono considerati comunque ad uso promiscuo indipendentemente da elementi che porterete a sostegno di maggiori utilizzi pari al 50 per cento e sono rappresentati dai beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia) per i quali, tuttavia, non devono essere presi a riferimento i limiti di deducibilità previsti dai suddetti articoli.

Beni in comodato che entrano nel limite

Nel caso invece di di beni strumentali che il contribuente minimo ha ricevuto in comodato d’uso gratuito questi non andranno considerati nel calcolo del limite in quanto il legislatore è come se dicesse che per avere la disponibilità di questi beni il professionista non ha dovuta sborsare alcunchè.

Lo stesso dicasi per l’Avviamento commerciale

Se così fosse però il valore totale sarà pertanto 12.400. Gli acquisti di beni si dovranno ricomprendere anche le disponibilità di beni avute stipulando contratti di leasing relativamente alla sola quota parte del canone e non anche a quella per il finanziamento e a titolo di interessi passivi.

Affitto, noleggio o Leasing di beni strumentali per il regime dei minimi

Lo stesso si avrà nel caso di affitto o noleggio di un bene strumentale che anch’esso concorrerà alla determinazione del limite sempre secondo la logica dell’uso promiscuo. Ulteriore precisazione di non poco conto è che il professionista contribuente iscritto al regime dei minimi come gli altri del resto può avere un solo automezzo o motoveicolo da destinare all’attività. Per cui anche se che molti di voi avranno moto o motorino e macchina ricordate che solo gli acquisti e le spese di uno potrete considerare. Facendo quindi un piccolo esempio immaginiamo di considerare un giovane professionista. Per svolgere la sua attività presumibilmente utilizzerà un motorino (supponiamo un costo di acquisto di 4.000 euro non considerando per ora l’iva indetraibile, poi avrà un cellulare che abbiamo visto concorre nella misura del 50% del suo costo. Supponiamo vi siete comprati il classico bb o i-phone questo varrà 400 euro. Stesso discroso per eventuali attrezza indispensabili allo svolgimento della vostra attività professionale.

Per i beni in locazione finanziaria o leasing il costo sostenuto dal concedente mentre per quelli in noleggio noleggio e comodato dovrete fare riferieno al loro valore normale ossia a quello che si desume per esempio sul mercato dell’usato per beni similari o prendete la quotazione delle riviste specializzate (c.d. valore normale articolo 9 del Tuir).

Leasing

Lo stesso trattamento visto per l’acquito vale anche per il leasing solo con l’accortezza delle nuova durata del periodo minimo contrattuale che dal 2014 è fissata nella metà del periodo di ammortamento dell’autoveicolo. Visto che cambiano spesso queste durate o almeno negli ultimi anni è stato così vi consiglio sempre di chiedere direttamente alla vostra società finanziaria che avete bisogno che sia deducibile e vedrete che loro sono sicuramente aggiornati sul tema.

Piccola attrezzatura di valore inferiore a 516 euro

Fortunatamente non prendete nel limite anche i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro per cui eventuali smartphone cellulari, tablet ecc non vi rientrano.

Importante chiarimento: come considerare i canoni di locazione dell’ufficio o studio del contribuente minimo
I contribuenti che sostengono delle spese a titolo di canoni di affitto per immobili adibità anche promiscuamente all’attività strumentale dovranno far rientrare nel calcolo dei 15 mila euro dal 2015 20 mila euro) anche queste voci di costo (50% se promiscuamente adibito) come chiarito nella circolare 7 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione quindi ai canoni di affitto dello Studio perchè rientrano nel calcolo del limite anche se devo dire che non mi trova assolitamente d’accordo per via del fatto che sto acquistando si la disponibilità di un bene strumentale ma non della sua proprietà e nemmeno ne avrei la possibilità di farlo trascorso un certo numero di menislità come avviene nel contratto di leasing per cui stiamo parlando di un contratto di affitto per la fruizione di un qualcosa. Allora lo stesso principio andrebbe applicato all’acquisto di un biglietto dell’autobus utilizzato per andare nello studio?!?! Mah…

Di cosa altro potreste avere bisogno? Non considero i canoni di locazione di uno studio perché altrimenti potreste correre il rischio di non essere considerati nel regime dei minimi (in vendita la GUIDA COMPLETA in formato PDF!) per cui come vedete arrivare ad un limite è difficile. Forse potrebbe accadere con l’acquisto di un’auto particolarmente costosa e che per ora sconsiglio per via dell’iva che comunque andreste a perderci.

Quesito 1: In un nucleo famigliare convivono 2 persone, non sposate, ed entrambe sono titolari di partita Iva in regime dei minimi. (quindi 2 regimi dei minimi). Il regime dei minimi impone un tetto di spesa massima in 3 anni di 15.000 Euro. Entrambi acquistano in contanti al 50% ciascuno, un auto nuova del valore di 40.000 Euro (iva compresa) ad uso promiscuo e la cointestano. Ai fini del computo della soglia Euro concorre il 50% del valore della fattura che sarà addebitato ad uno dei due soggetti oppure il 25% visto che l’auto è cointestata? Pongo questa domanda perché se verrà considerato il 50% del costo dell’auto, addebitandolo solo ad uno dei soggetti, esso uscirà dal regime dei minimi superando la quota dei 15000 Euro. Se invece verrà considerato il 25% ciascuno, entrambi resteranno nel regime di minimi.

Risposta: a chi è intestata la macchina al PRA? Se a entrambi, cosa che dubito sia accaduta allora lei considererei solo il costo a ciasucno rimasto a carico. In caso contrario solo in capo all’unico soggetto intestatario.

Quesito 2: Se invece una parte del valore dell’auto nuova fosse frutto di un regalo da parte di un genitore, che pagherà con bonifico bancario direttamente al concessionario, viene conteggiata comunque la cifra totale del valore dell’auto per il raggiungimento del tetto o solo la cifra restante che paga il contribuente dei minimi?

Risposta: Sempre il valore dell’auto indipendentemente dal fatto che ha avuto una regalia, in quanto l’ammortamento come lo considera poi a fine anno?

Quesito 3: Per evitare qualsiasi problema con l’agenzia delle entrate, si può evitare di considerare strumentale il veicolo, propendo per la non deducibilità, in modo che il contribuente dei minimi possa acquistare l’auto a qualsiasi cifra?
Risposta: si

Vendita e Riacquisto dei beni nel triennio

Su questo punto premetto che ci sono opinioni contrastanti e che se non volete rischiare è logico sempre pagare di più ma nel caso immaginate di acquistare un bene ad uso promiscuo e poi lo vendete per poi riacquistarne un altro alcuni sostengono che dovete conteggiare entrambi altri invece (tra cui il sottoscritto) che dovete considerare solo p’eventuale costo aggiuntivo sostenuto al netto dei ricavi ricevuti dalla vendita del primo. Del resto la ratio della norma in questo caso mi sembra essere chiara: se acquisti beni per più di 20 mila euro vuol dire che non sei consdierabile un piccolo porfessionista ma già ti puoi permettere beni strumentale più significativi. Per cui se acquisto anche un motorino per 20 volte a mille euro non mi puoi dire che sto andando oltre il lmite perchè nella sostanza non sto utilizzando una disponibilità economico finanziaria maggiore. Quindi fate come volete ma sappiate che alcuni fanno in un modo ed altri in un altro. Se sentite l’agenzia delle entrate o meglio quelli che rispondono al call center  chiaramente vi diranno che meglio l’atreggiamento più cautelativo.

Limite di 20 mila euro per il regime forfettario agevolato dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% (cfr Legge 190 del 2014 articolo 1 commi da 54 al 89)

Vi riporto il testo della norma prevista per la quantificazione del limite per l’acquisto dei beni ammortizzabili nel regime forfettario con aliquota al 15% il cui limite sale a 20 mila euro:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
d) i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro e’ cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro.

Plusvalenza derivante dalla vendita del bene strumentale

La plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale durante il regime dei minimi sarà tassato sull’intero corrispettivo della vendita secondo il principio di cassa. Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.

Vi consiglio di leggere ulteriori elementi di prassi che trovate nei seguenti elementi di prassi che sono la circolare 6 del 2015 e la circolare 10 del 2016 entrambe dell’agenzia delle entrate.

Articolo di approfondimento sul nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% dal 2015 in poi.

Se avete una domanda

Se avete domande non esitate a scriverle nei commenti e… per sapere proprio tutto sul regime dei minimi consiglio di acquistare la Guida in offerta non ancora aggiornata però per il regime dal 2015.

Manovra di Bilancio 2019: cosa cambia Con la Legge di Bilancio 2019 viene eliminato il riferimento al limite nell’acquisto di  di beni strumentali aprendo e applicando così la platea dei soggetti potenzialmente rientranti nel regime.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/regime-forfettario-minimi-novita-cosa-cambia-sintesi-quali-come-funziona/41260/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/convenienza-regime-forfettario-minimi-esempi-calcolo-tasse-tabella-xls/41270/

180 Commenti

  1. sono in regime forfettario da due anni; nel 2020 per un errore di calcolo ho fatturato 66.000 euro sforando di 1000 euro il massimale dei 65.000. devo passare per forza in regime normale o posso fare qualcosa per rimanere nel regime forfettario?

  2. Salve, sono un idraulico, senza dipendenti, sono nel regime forfettario da due anni, volendo cambiare in regime semplificato cosa dovrei fare ?
    Grazie

  3. può dedursi il costo promiscuamente in quanto strumentale alla sua attività e nel caso verificare anche che possa beneficiare degli incentivi previsti per l’acquisto di ciclomotori ecologici. Per il primo quesito però le consiglio di scrivere nel otore di ricerca interna al sito le parole “deduzione costi moto o scooter”, per il secondo invece “Incentivi auto”

  4. Sono titolare di una ditta individuale con regime fiscale agevolato, trattasi di un agenzia postale vorrei acquistare un motore per la corrispondenza della posta, che agevolazioni posso avere? (credito d’imposta?) c’è differenza se acquisto un ciclomotore o un motociclio?

  5. 1. Lei ha anticipazioni sul contenuto di un nuovo regime forfettario diverso da quello a cui lei attualmente appartiene? Io attenderei la nuova versione e poi mi baserei su quella.
    2. IN quale regime attualmente è? se ha aperto partita iva con il D.lgs 190 del 2014 nella versione precedente esisteva il limite dei beni ammortizzabili a 20 mila euro. ma le riporto la norma di coordinamento dopo le modifiche all’Articolo 1 Comma 87, In vigore dal 01/01/2019così come modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1.
    87. I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del quinquennio agevolato.

    Riporto il testo vigente oggi che ridefinisce i requisiti per accedere come scritto nell’articolo: “I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.”
    Spero le abbia fornito le risposte che cercava

  6. Buongiorno,
    sono un ingegnere con cpartita IVA aperta nel 2013; ho aderito al regime dei minimi fino al 2018, anno in cui ho superato i 30000 euro (naturalmente rimanendo al di sotto dei 45000 euro); nel 2019 ho aderito al nuovo regime forfettario fino a 65000euro, e non sussitendo limiti di spese/beni strumentali ho acquistato un’auto nuova da poco più di 40000 euro (pertanto anche considerandola un bene promiscuo risulterebbe un bene di valore superiore a 20000euro). Tale acquisto, in previsione della revisione del regime forfettario (che non sarà più forfettario) che prevederà con ogni probabilità la reintroduzione dei vecchi limiti su beni strumentali e spese, precluderà la mia permanenza al regime agevolato? (sebbene io abbia proceduto all’aquisto unicamente in virtù di una legge che me lo consentiva…)

  7. buongiorno. apro partita iva in regime forfettario nel 2019 come medico. acquisto un’auto. se dovessi uscire dal regime forfettario dal 2020, per portare l’ammortamento dell’auto in deduzione, dovrei adesso farmi fatturare l’autovettura a partita iva, giusto? al contrario se adesso dovessi acquistare con fattura a codice fiscale non potrei più dedurmi l’ammortamento se dal 2020 dovessi operare in regime ordinario. è corretto?
    pertanto la risposta che mi do è che non cambiando nulla, in termini di prezzo e per la concessionaria, converrebbe adesso acquistare con fattura a partita iva in quanto potrebbe servirmi dall’anno prossimo se dovessi passare a regime ordinario.

  8. Salve,
    ho aperto partita IVA nel 2015 rientrando nei minimi al 5% e nel maggio 2020 compirò 35 anni.
    Il regime fiscale dell’anno 2020 sarà da considerarsi come regime dei minimi al 5% o in regime forfettario al 15%?
    Ho necessità di acquistare un computer portatile ed uno fisso a breve: in quale misura sarà possibile portarli in detrazione?
    Risulterebbe inoltre possibile detrarre l’acquisto di una e-bike? è assimilabile ad un bene strumentale e quindi rientra nel tetto dei 15.000€ in 3 anni?
    Grazie in anticipo per la risposta.
    Saluti

  9. immagino perchè effettua attività che rientra nei regimi speciali Iva. Detto ciò: il suo commercialista lo paga? Se si, glielo chieda non abbia timore

  10. Salve dal 1 gennaio sono rientrato nella fax tax visto che non supero i 65.000 mila euro. Premetto che ho una carrozzeria senza dipendenti, e che ho anche la licenza di compravendita auto usate. Il quesito è proprio su quest’ultima: il commercialista mi ha da pochi giorni informato che non posso più esercitare questa attività, ma io non ho capito il perchè. Per favore potreste delucidarmi con parole semplici? Ve ne sarei molto grato.

  11. Buonasera.

    Vorrei trasferire la mia azienda, in un regime forfettario. Quanti acquisti posso fare e debbo provvedere allo smaltimento di quanti di essi, nell’arco di un anno? Grazie mille

  12. sono un professionista “Architetto” in regime dei minimi a partire dal 2017 con aliquota 15% Nel corso dell’anno 2018 ho acquistato un auto valore 13212,41 + IVA 2787,59. uso promiscuo.
    Potete cortesemente confermarmi che di tale bene posso ammortizzare (in unica soluzione) il 50% del valore dell’auto pari a € 6606,00 più IVA pari a € 1672,00.
    Mi necessita una Vs. cortese risposta per adeguare il versamento della rata dell’imposta dovuta a novembre.
    Grazie e saluto con cordialità

  13. sono rappresentante e vorrei porre una domanda; in caso di acquisto di un auto usata come bene strumentale per la propria attività si Prende in considerazione la spesa avuta risultante dalla fattura? Ovviamente sempre considerando il regime forfettario

  14. attenderei il testo definitivo e su quello prenderei decisioni di investimento o strategiche, al momento per me siamo solo in campagna elettorale.

  15. Buonasera, se un’attività di noleggio con conducente ha acquistato nel 2014 un’auto del valore di 35000€ ma il volume di affari è inferiore ai 50.000 con la nuova legge di bilancio, può spostare il regime fiscale da semplificato a forfettario? Grazie

  16. Buonasera le spiego la mia situazione:
    Sto intraprendendo l’attività di ncc e sto per aprire una partita iva con regime fiscale dei minimi la mia domanda è questa: acquistando una macchina del valore di 18500€ posso scaricarmi l’intero importo?

  17. Buonasera,vendendo un bene strumentale,ipotizzando a 1000€..questa cifra andrà a creare una plusvalenza..ma andrà anche a sottrarsi al limite dei 15000€ del triennio? Cioè se fino a quel periodo avevo speso 9000€ codesta cifra scenderà a 8000€ grazie alla vendita del bene strumentale?sono un regime minimi del 2013(5%)
    Grazie
    Stefano

  18. Buonasera, volevo sapere una cosa, per il forfettario il limite di spesa in beni strumentali (20.000) è riferito all intera durata del regime o si riferisce al triennio???

    Grazie

  19. Buongiorno,
    sono al regime forfetario dal 2016. Il contratto di locazione dello studio (ad esclusivo uso professionale) concorre al limite dei 20000 euro?
    Il limite di costo unitario di 516,45 si riferisce dunque solo ad beni strumentali e non invece alle locazioni immobili, ho compreso bene?
    Grazie dell’attenzione

  20. La norma non arriva a questo purtroppo, il che non significa che lei in linea di principio possa avere ragione

  21. Non posso aderire al regime forfettario perché nel 2005 ho acquistato una macchina l‘lavaggio a secco del valore di €25.000. Ma ora il suo valore non supera €2000. Non tengono conto del deperimento del bene?

  22. Seppure stiamo parlando di un caso particolare che non ritrovo al momento nella prassi dell’agenzia delle entrate le posso dire che lei a mio modesto avviso non sta sostenendo alcun costo. A voler essere proprio bravi e diligenti potrei al più considerare il 50% del valore residuo della sua auto. Effettivamente quello è ciò che lei sta apportando alla sua attività come bene strumentale. per intenderci l’80% del valore di mercato ad oggi desumibile dagli annunci on line. Dubito che le verrano mai a bussare in un futuro per una cosa del genere comunque.

  23. Salve, un rappresentante di commercio, vorrebbe passare al regime forfettario dal 2018, per il calcolo della soglia dei beni strumentali, mi viene un dubbio, possedendo lo stesso un auto acquistata in leasing nel 2010, il costo sostenuto dalla società di leasing era di circa 23.000 €, le rate di leasing sono concluse da tempo ormai, cosa devo considerare 23.000 € al 100% o all’80% essendo appunto un rappresentate? Oppure le posso considerare al 50% leggendo che è indipendente il loro effettivo utilizzo e le eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR ?

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