Come comportarsi nel caso di Superamento del limite dei ricavi o corrispettivi nel primo o successivo anno di attività quando si è aderito al regime agevolato forfettario dei contribuenti minimi titolari di partita Iva sia nel caso in cui esercitano attività di lavoro autonomo sia di imprese arti o professioni.
Cosa succede nel caso di sforamento del limite oggi
Quali limiti ricavi per il regime fiscale agevolato forfettario
Le modifiche al comma 71 della legge di stabilità 2015 sono volte a chiarire che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro (comma 5, lettera e)).
Il comma 5, lettera f), coerentemente con quanto disposto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l’abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.
A tale proposito si ricorda che il decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze ha escluso i soggetti che si avvalgono del regime forfetario agevolato tra le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Cosa succede nel caso di superamento del limite oggi
Anche la lettera g) del comma 5 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro.
Le modifiche introdotte dalle lettere h) e i) sono volte a introdurre analoghe modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai commi 77 e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfetario.
La lettera j) modifica il comma 87 della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche.
Il comma 87 richiamato stabilisce che i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per il trattamento degli avanzi di gestione di consorzi o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
Si ricorda che l’attuale lettera d-bis) prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Si ricorda, a tal proposito, che il comma 65 richiamato stabilisce una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l’aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.
Il nuovo allegato n. 4, introdotto dal comma 6 sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, non prevede l’indicazione dei valori soglia dei ricavi e compensi,
Si rammenta che l’attuale allegato indica soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro.
Passaggio regime fiscale ordinario: Cosa cambia i fini IRPEF ed IRAP
- istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e annotare le operazioni con le modalità e nei termini ivi stabiliti a decorrere dal mese in cui è stato superato il predetto limite;
- adempiere agli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente;
- presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei parametri e le dichiarazioni relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti;versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle norme del testo unico in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa, nonché sul valore della produzione netta determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
Ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.
Fatturazione elettronica e ritenute d’acconto
Oltre a questi si aggiungono anche l’emissione delle fatture elettroniche che rappresenterà, a mio modesto avviso, il maggior disagio per coloro che effettuano il passaggio al regime fiscale ordinario. A questo si aggiunge l’applicazione dell’Iva in fattura e delle ritenute d’acconto.
Nel seguito vi segnalo una serie di articoli di approfondimento per coloro che si troveranno a gestire questo importante cambiamento.
Cosa cambia ai fini Iva? Come gestire il passaggio al regime fiscale di tassazione Ordinario per i titolari di partita IVA
Disciplina previgente
Nel caso invece dei procedenti regimi fiscali la questione era diversa e forse anche più ragionevole in quanto si andava a verificare di quanto si sforava il limite per verificare se vi era stato precedentemente un intento elusivo oppure no.
In pratica qualora il superamento del limite di teneva al di sotto del 50% del limite dei ricavi il passaggio al regime ordinario avveniva a partir dal primo gennaio dell’anno successivo. In tal modo venivano lasciati invariati e salvi gli effetti derivanti dalla tassazione agevolata. Nel caso in cui il volume dei ricavi sforava il 50% allora il passaggio avveniva dal giorno successivo al superamento e non solo. Le precedenti fatture emesse senza applicazione dell’Iva e della ritenuta d’acconto sarebbero dovuto essere stornate mediante note di credito e riemesse con applicazione di Iva e ritenuta. Ci siamo occupato di cosa e quale dimensione avrebbe avuto questo problema proprio in altro caso similare a questa che tratta della fuoriuscita dal regime agevolato forfettario dei minimi.
La ratio era corretta la tempo in quanto nella norma si faceva palesemente riferimento al fatto che laddove si presupponeva di incassare un volume di ricavi superiore al limite non si sarebbe dovuto aprire la partita iva con il regime fiscale agevolato.
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Molto contento di averti fornito delle risposte o die chiarimenti ad eventuali dubbi!
Articolo molto utile, grazie!
Io sono in regime forfettario e quest’anno non ho sforato, ma potrebbe darsi che nel 2022 sforerò di più del 50%. In tal caso, essendo cambiata la norma, dovrei andare in ordinario nel 2023, ma nessuno può dirmi nulla per il 2022, giusto?
Grazie