Le plusvalenze dovranno essere realizzate mediante cessione a titolo oneroso ossia dietro la corresponsione e il pagamento di un prezzo o anche mediante risarcimento anche in forma assicurativa a fronte di un sinistro che contempli la perdita o il danneggiamento di beni strumentali.
Anche nel caso in cui un bene, precedentemente destinato all’esercizio dell’attività professionale, sia successivamente adibito esclusivamente al consumo personale proprio si avrà una sorta di alienazione meglio denominato “autoconsumo” in questo caso si dovrà applicare una tassazione differente.
Cosa significa beni di natura strumentale
È importante che per la verifica dell’impatto fiscale derivante dalla plusvalenza si identifichi prima di tutto con un ragionevole grado di certezza la natura strumentale o meno del bene oggetto di cessione sia esso mobile o immobile. Questo perchè, come avete avuto modo di leggere anche negli articoli dedicati alla deducibilità dei componenti negativi di reddito per le imposte sui redditi dei lavoratori autonomi, esistono beni che hanno una deducibilità limitata (ossia inferiore al 100% del costo) per via dell’uso promiscuo, tra consumo personale e impiego nell’attività lavorativa, che riverberano questa loro natura anche sul calcolo della plusvalenza tassabile.
Plusvalenza – Minusvalenza vendita beni usati
La premessa che dobbiamo fare che nella normativa fiscale possiamo avere sopravvenienze attive e passive e anche plusvalenze o minusvalenze patrimoniali. Questi elementi concorrono a formare il reddito di esercizio del lavoratore autonomo o della società in modo differente rispetto a quanto viene annotato civilisticamente nel bilancio di esercizio della società con nella contabilità del professionista.
Le plusvalenze o le minusvalenze concorrano rispettivamente con la loro imponibilità o deducibilità al reddito di esercizio qualora siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso, oppure siano realizzate mediante il risarcimento tramite indennizzo in forma assicurativa oppure rappresentino dei beni o delle materie prime consumate personalmente dall’imprenditore o dai propri familiari che siano assegnate ai soci per finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Il calcolo della plusvalenza si effettua confrontando il corrispettivo o liquidazione di sinistro o indennità e il costo non ancora ammortizzato del bene strumentale.
Problema è che il legislatore fiscale ha spesso imposto dei regimi di imponibilità o deducibilità ridotta per cui il valore civilistico talvolta non coincide con il valore fiscale.
Altre volte inoltre il calcolo della plusvalenza civilistica potrebbe difettare di un valore o prezzo di acquisto iniziale non conosciuto per cui potrebbe verificarsi il problema di calcolare un valore normale che possiamo stimare in modo sintetico dalle osservazioni dei mercati di riferimento per categorie similari di beni. Ne sono un esempio delle abitazioni che ci sono pervenute per successione o che hanno subito dei cambi di destinazione.
Beni immobili
A titolo di esempio per gli immobili si dovrà fare riferimento all’effettivo utilizzo che se ne fa in quanto molti lavoratori, autonomi privi della capacità reddituale di poter acquistare o prendere in locazione immobile, decidono di lavorare nella propria abitazione adibendola alla propria attività. In questo caso parliamo di bene immobile adibito promiscuamente all’attività di impresa o personale, pertanto ad uso promiscuo. In questo caso si parla di immobili strumentali per destinazione al contrario di chi, avendone le capacità ha acquistato uno studio professionale, definito strumentale per natura. Questi due immobili concorreranno rispettivamente per il 50% e per il 100% del loro valore a definire la plusvalenza imponibile tassabile fiscalmente o minusvalenze deducibile fiscalmente. Nella fattispecie per le immobilizzazioni poi è necessario fare una distinzione in quanto sono solamente le plusvalenze derivanti da immobili acquistati come persona fisica lavoratore autonomo prima del 1 gennaio 2007 e successivamente venduti potranno essere soggetti a tassazione della plusvalenza mentre quelli acquistati successivamente no.
Seppur la casa utilizzata promiscuamente anche per l’attività professionale può non aver carattere della strumentalità ai fini del calcolo della plusvalenza è anche vero che non potendo pur non potendo conseguentemente dedurre le quote di ammortamento tuttavia sembrerebbero essere deducibili i costi per la gestione in quanto sostenuti anche per l’esercizio dell’attività anche se sarà necessario applicare una decurtazione del 50% per via delle carattere promiscuo dell’utilizzo.
Se dovessimo scendere più nel particolare i costi indicati nella bolletta, le utenze domestiche, luce, acqua, telefono, spese di pulizia possono essere esempi di costi che sono sostenuti anche per la gestione della propria attività di lavoro autonomo senza possibilità di disconoscimento da parte dell’agenzia se non nella misura della ripartizione. A tal proposito il legislatore non interviene nei criteri di ripartizione per cui a mio modestissimo avviso si dovrebbe prendere la parola promiscua come il 50% del costo sostenuto dal professionista o lavoratore autonomo.
A tal proposito vi ricordo che quel simpaticone del legislatore non si fida di un prezzo di vendita troppo basso per cui per esempio come avviene e nelle compravendite immobiliari si affida all’osservatorio immobiliare italiano OMI che in base ad una ricerca di una zona o anche di una via ti consente di vedere quali sono i prezzi i mercato di una zona in base a compravendite similari avvenute nella stessa zona. Per cui se vendete ad un prezzo troppo basso vi accerta e vi riprende a tassazione la differenza tra quanto da voi dichiarato e quanto secondo loro doveva essere il prezzo di vendita perché ritiene vi sia stato del nero.
Per i beni immobili per eventuale la cessione non genera plusvalenza laddove questi non siano stati acquistati successivamente alla data del 4 luglio 2006 che rappresenta la data di entrata in vigore del decreto Bersani 223 del 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) per cui laddove vendiate un bene immobile acquistato in data antecedente e ne ricavaste in teoria una plusvalenza cosa diverse molto difficile, l’eventuale plusvalenza non sarebbe soggetta a tassazione e quindi non avrebbe rilevanza reddituale nella vostra dichiarazione dei redditi ho anche modello unico.
Calcolo della plusvalenza
Chiariamo che quello che rende complesso il calcolo della plusvalenza derivante dalla vendita di un bene usato deriva dal fatto che esiste un regime di deducibilità ridotta rispetto del costo effettivamente sostenuto dal contribuente ab origine sia esso lavoratore autonomo titolare di partita Iva o una società.
Nel seguito quindi prendiamo nota di come si effettua il calcolo della plusvalenza imponibile o della minusvalenza deducibile.
Calcolo plusvalenza civilistica
Prima di arrivare alla plusvalenza fiscale tutto dobbiamo calcolare il valore della plusvalenza civilistica che sarà data dalla differenza tra il prezzo di vendita meno il costo storico residuo.
Calcolo Plusvalenza Fiscale
Sarà data dalla seguente formula:
Plusvalenza(minusvalenza) civilistica X Ammortamenti Fiscalmente dedotti : Ammortamenti complessivi fino alla data di vendita
Esempio vendita stampante o autovettura
Se prendiamo per esempio un’autovettura intestata ad un lavoratore autonomo pagata € 25.000 con un fondo ammortamento civilistico pari a € 15.000 ed un fondo di ammortamento fiscale pari a € 5.000. L’autovettura viene rivenduta successivamente a € 16.000 oltre Iva da calcolare sulla quota effettivamente imponibile cerchiamo di svolgere il problema (in calce vedrete l’articolo che si concentra sul trattamento Iva perchè merita un approfondimento a parte).
Per quello che concerne il calcolo della plusvalenza civilistica possiamo dire che questa sarà pari a
Plusvalenza civilistica = 16.000 – (25.000 – 15.000) = 6.000
Plusvalenza Fiscale = 6.000 X 5.000 : 15.000 = 2.000
Il contribuente dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi quale plusvalenza tassabile ai fini Irpef o Ires ed Irap l’importo di 2.000 euro. Nel caso delle società essendo la plusvalenza civilistica maggiore di quella fiscale si dovrà procedere con una variazione in diminuzione IRES di un importo pari a € 4.000 dato dalla differenza tra 6.000 mila euro e 2.000 euro. Per variazione in diminuzione Ires intende incrementare ridurre l’imponibilità del provento straordinario di 6 mila euro del delta rispetto all’effettiva plusvalenza tassabile.
Altro esempio di vendita di auto usata con Iva detratta al 40% che ci può aiutare a capire meglio
Esempio fatturazione cessione auto usata con Iva detratta al 40%
Importo | ||
Imponibile Iva | 15.000,00 | |
Iva su corrispettivo | 3.300,00 | |
Prezzo corrisposto al concessionario | 18.300,00 | |
Iva detratta | ||
Uso Prmiscuo | 40% | 1.320,00 |
Uso 100% strumentale/Inerente | 100% | 3.300,00 |
Prezzo rivendita (comprensivo di Iva) | 8.000,00 | |
Quota imponibile Fattura Vendita auto usata | 2.941,18 | |
Fattura vendita auto usata | ||
Imponibile | 2.941,18 | |
Iva a debito su vendita | 647,06 | |
Totale Fattura | 3.588,24 |
Come vedete sono differenziali che possono spostare la decisione di acquisto per esempio da un anno all’altro per cui sempre meglio fare qualche calcolo in più per non avere sorprese quando andremo a liquidare le imposte a giugno.
Visti i dubbi ho scritto altri articoli di approfondimento gratuiti che trovate evidenziati qui nel seguito e che spero possano esservi utili. Fattispecie particolari: collezioni, opere d’arte o di antiquariato
Anche se non credo che siano tanto più fattispecie molto in uso ma annina anni fa non era raro che arrivassero domande circa l’applicazione di una tassazione sulle opere d’arte tanto da voler introdurre nell’articolo 54 comma 1 del Tuir una previsione di esclusione delle plusvalenze appunto derivanti dalla cessione delle opere d’arte o collezioni o antiquariato. In questo caso la determinazione della plusvalenza avrà da una parte il corrispettivo e dall’altra il valore normale del bene ossia quello definibili come valore È normale che si stabilire ebbe fra parti consapevoli e indipendenti all’interno di un mercato.
Riscatto dei beni mobili e immobili acquistati in leasing
Nel caso di vendita di un bene acquistato precedentemente in leasing e quindi per il quale è stata effettuata l’opzione per il riscatto si avrà una plusvalenza sempre data dal corrispettivo gratuito con il nuovo acquirente il costo è stato indicato nella prima fattura che mi ha dato la società di leasing e come data rilevante si prenderà alla data di
Quando si deve tassare la plusvalenza
Coerentemente con il principio di tassazione per cassa dei lavoratori autonomi la plusvalenza della tassata nell’anno d’imposta in cui si percepisce il corrispettivo derivante dalla vendita così come sarà tassato per esempio un eventuale acconto stabilito tra le parti e corrisposto mediante bonifico bancario o assegno o qualsiasi altro mezzo di pagamento.
Vendita o Rottamazione di beni usati
Nel caso di beni a deduzione ridotta come potrebbero essere per esempio cellulare o PC o smartphone vale lo stesso principio solo che dovrete sostituire nei calcoli visti sopra le diverse percentuali di deduzioni. Per conoscerle vi invito a leggere gli articoli correlati che trovate nel seguito. In pratica per fare un esempio molto banale ma che può aiutare a capire meglio se vendete un se vendete
Fonti normative
Articoli correlati
Tassazione vendita auto usata del libero professionista (cfr cir. n. 28/2006)
http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/gli-autoveicoli-nel-reddito-di-lavoro-autonomo/24/