Iva Fattura Medico: Trattamento fatture e ricevute medici su certificati, visite e perizie

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Quest’articolo è dedicato alla sintesi in pratica dei trattamenti Iva da applicare alle ricevute o fatture dei medici professionisti che erogano prestazioni che necessitano di un diverso trattamento fiscale il cui inadempimento potrebbe essere sanzionato sotto tre punti di vista:

  • errata fatturazione
  • omessa applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture che vedrete dopo essere esenti Iva
  • omesso versamento Iva nei casi in cui la prestazione necessita dell’applicazione di tale tributo in fattura.

Sicuramente siete abituati a sentir parlare di prestazioni o visite esenti Iva in quanto l’articolo 10 disciplina del DPR 633 del 1972 disciplina questo genere di esenzione non perchè siete belli ma perchè tali prestazioni hanno una funzione sociale al quale corrisponde il trattamento Iva privilegiato.

Vediamo quindi le diverse tipologie di visite, certificati o prestazioni che godono dell’esenzione Iva e quali no.

Come anticipato infatti nell’articolo contenente l’elenco delle tipologie di prestazioni mediche sanitarie che sono esenti da Iva è importante sapere quando applicare l’Iva in fattura e quanto l’imposta di bollo da 2 euro al fine di non esporsi a sanzioni fiscali.

Prestazioni che devono essere rese gratuitamente dai medici

Partiamo subito con una categoria di prestazioni che con mio grande stupore ho scoperto nella pratica essere gratis. Parliamo del certificato di assenza dal lavoro sia proprio sia per i figli come anche del loro certificato di nascita e di morte.

Prestazioni mediche esenti Iva

La norma recita che sono esenti dall’Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie, soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle, leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze nonché le le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo, soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; anche le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

Per le altre prestazioni sanitarie sarà necessario fare riferimento a quanto previsto dei Decreti Ministeriali in quanto a seconda della tipologia di prestazioni e del soggetto che la pone in essere potrebbero configurarsi casi di esenzione Iva e casi di applicazione obbligatoria dell’IVA in fattura. Ci sono infatti dei casi in cui l’esenzione non è concessa nel caso in cui colui che la svolge sia in possesso solo di un diploma biennale o triennale conseguito dopo il 17 marzo 1999.

E’ soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.

E’ anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S’intendono designate con tale
espressione le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

Anche le prestazioni rese da psicologi massaggiatori fisioterapisti o anche trattamento di massoterapia  godono del’esenzione Iva.

Anche le prestazioni mediche che sicuramente avrete fatto almeno una volta nella vostra vita presso i centri diagnostici se ci fate caso rilasciano fattura senza Iva in quanto le loro prestazioni sia di diagnosi sia cliniche sono esenti dall’Iva.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l’interno, sentiti il Ministro dell’educazione nazionale ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l’esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo.

La vigilanza si estende:

  • a) all’accertamento del titolo di abilitazione;
  • b) all’esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.

Certificati esenti dall’Iva

Come vedete sono le più comuni: sicuramente vi sarete imbattuti nella richiesta di certificati per testare l’idoneità all’attività fisica oppure stesso a chiedere l’esenzione dalla ginnastica a scuola per un particolare motivo. Come vedete già rispetto ai certificati sopra descritti abbiamo una prima grande differenza che sarebbe la gratuità della prestazione che su erano gratis mentre qui divengono a pagamento.

Prestazioni imponibili ad IVA

A queste nel tempo si sono aggiunte anche una serie di adempimenti di natura che rispondono ad un’esigenza più amministrativa che sanitaria e che il legislatore ha inteso rendere imponibili IVA e queste sono le più comuni come sopra descritte mentre altri certificati sono imponibili come per esempio quello per richiedere indennità o invalidità di diversa natura.

Prestazioni particolari svolte dai medici

Esistono poi delle prestazioni svolte dai medici che talvolta sembrerebbe che poco abbiano a che fare con la loro prestazione seppur siano strettamente legate e parliamo per esempio di perizie medico legali sono imponibili Iva (esempio se cadete con il motorino e vi dovete far periziare per il rimborso dell’assicurazione la prestazione svolta dal medico legale).

In generale lo sono imponibili Iva tutte le prestazioni mediche tese a rilasciare un certificato al paziente su un suo particolare status psico fisico.

Altro discorso poi riguarda la fatturazione delle prestazioni dai liberi professionisti che potete approfondire.

Imposta di bollo

Vi ricordo che solo ed esclusivamente le prestazioni di servizi sanitarie che sono considerati imponibili Iva (quelle gratuite no quindi) sono soggette all’applicazione della marca da bollo sulla fattura da apporre e barrare.

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