Uscita dal Regime dei Minimi: i 4 controlli per rispettare i requisiti

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calcolo limite forfettario minimiSi può uscire dal regime dei minimi?

Alla fine dell’anno sarà necessario fare alcuni controlli per verificare l’eventuale superamento di alcuni requisiti per la decadenza dal Regime forfettario dei Minimi, primo tra tutti il superamento del limite dei ricavi che è cambiato dal primo gennaio 2019 e che cambierà ancora dal 2020, ma non solo e vediamo gli altri tre. In palio ricordate che c’è sempre la permanenza della tassazione limitata sotto forma di imposta sostitutiva Irpef al 5% per cui è fondamentale il controllo.
Il controllo preliminare da fare, molto semplice, è quello del compimento del quinto anno di inserimento nel regime dei minimi: ricordate che dal quinto anno successivo si dovrà abbandonare questo particolare regime.

In calce trovate anche all’articolo di approfondimento gratuito dedicato ai passi operativi da compiere nel passaggio al regime fiscale ordinario. 

E’ importante poi verificare inquietante une versione si sta del regime forfettario dei minimi in quanto come sappiamo la Legge n. 190/2014 è stata modificata e dal primo gennaio 2019 che piuttosto stravolta. Molti requisiti infatti sono venuti meno per cui l’articolo va interpretato alla luce dell’anno e del regime in vi trovate. cercherò di essere più chiaro possibile sapendo che vi potreste trovare in tre casi principalmente:

  1. Fate parte degli illuminati che sono riusciti a effettuare il passaggio dal vecchio regime di vantaggio o forfettario dei minimi al nuovo in quanto in vigore dal primo gennaio 2019 non avete superato i 65 mila euro l’anno precedente per cui potete godere del nuovo limite; al pari non avete nemmeno superato i vecchi requisiti presenti nella precedente versione del regime dei minimi, oppure non siete arrivati a scadenza per cui buon per voi.
  2. fate parte di coloro che sono stato esclusi dal passaggio perchè non rispettano i nuovi oppure hanno superato i vecchi requisiti di permanenza del regime dei minimi
  3. Fate pace dei fortunelli che riescono a godere della tassazione con imposta sostitutiva agevolata del 5% in quanto aprire una attività che non solo rispetta i requisiti ampi di accesso al nuovo regime ma state anche avviando una nuova attività rispettando così il principio della novità.

Primo controllo: superamento del limite dei ricavi o compensi a 30 mila (o 65 Mila euro dal primo gennaio 2018)

Dovrete verificare che i vostri ricavi o compensi incassati siano stati inferiori nell’anno di imposta ai 30 mila euro al netto di eventuali prestazioni occasionali o eventuali indennità percepite durante l’anno e al lordo di eventuali plusvalenze realizzate e incassate purchè realtive a beni strumentali. Se avete iniziato l’attività non il primo gennaio ma durante l’anno il limite dei ricavi deve essere ragguagliato all’anno in pratica secondo il numero dei giorni.

Vi ricordo in questo caso che ho dedicato un articolo all’innalzamento del limite dei ricavi a 65 mila per i minimi euro il che potrebbe avere un impatto propulsivo per la creazione (e forse anche il mantenimento) di libere professioni.

Vi ricordo che nel calcolo del limite dei 30 mila euro dovrete conteggiare non solo la prima linea della fattura ossia gli onorari che andrete a definire commercialmente con il vostro cliente ma anche l’eventuale contributo previdenziale obbligatoriamente imposto in fattura (per gli iscritti alla gestione separata questo non è obbligatorio per cui se siete border line anche non considerarle potrebbe consentirvi di rimanere per cui un piccolo calcolo fatevelo non si sa mai talvolta il superamento è questione di poco e sul piatto il vantaggio fiscale e la convenienza è parecchia).

Con la Legge di Bilancio 2019 sono staccate introdotte alcune importanti novità per l’accesso e la permanenza nel regime che hanno impatti anche sul limite previsto nell’acquisto di beni strumentali ammortizzabili dei contribuenti che sono nel regime forfettario dei minimi.

Vi ricerco he il limite deve essere ragguagliato all’anno per cui dovrete calcolare i giorni che separano l’avvio della nuova società a 31 dicembre. Dividere 65 mila euro per 365 e moltiplicarlo per questo numero di giorni e otterrete il limite ragguagliato di ricavi che dovrete rispettare per permanere nel regime.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/regime-forfettario-minimi-cosa-cambia-novita-pratica/41123/

Secondo controllo: acquisti di beni strumentali superiori a 15 mila euro nel corso del triennio (ora 20 mila se siete nel nuovo regime forfettario)

La permanenza nel regime è inoltre condizionata al valore dei beni strumentali acquistati: non deve superare 15 mila euro in relazione al triennio precedente percui se prendiamo in considerazione convenzionalmente la data del primo gennaio come possibile data di fuoriuscita dal regime dei minimi dovrete considerare 2011-2013.

Bisogna considerare il momento di effettuazione dell’operazione Iva e non dei movimenti di cassa in uscita in questo caso per cui si deve stare attenti. Visto che parliamo di beni strumentali io considererei il momento di consegna del bene. Vi ricordo inoltre che per i beni ad utilizzo promiscuo dovrete considerare il valore al 50%. Dovrete inoltre considerare il limite dei 15 mila euro al netto dell’Iva indetraibile che vi ricordo costituisce un costo deducibile al pari della base imponibile. A tal proposito vi consiglio di leggere l’articolo di apporofondimento dedicato al superamento del limite dei 15 mila euro per il regime fiscale dei minimi (20 mila se siete nel nuovo regime forfettario).

Nel calcolo del limite andranno considerati anche i canoni di locazione eventualmente corriposto durante l’anno per l’affitto dello studio o laboratorio o dell’ufficio ma non se invece stiamo parlando di un comodato gratuito. Se avete dei beni in leasing invece rileveranno i canoni corrisposti durante l’anno. Per i beni in leasing rilevano i canoni, e non il costo sostenuto dal concedente.

Terzo controllo: divieto di esportazioni

Qui parliamo di un controllo che interesserà una minima parte in quanto non tutti i contribuenti aderenti al regime dei minimi pongono in essere operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi internazionali anche se il discorso andrebbe approfondito ulteriormente a seconda della natura dell’operazione in quanto entriamo in un ambito di operatività particolare dal punto di vista fiscale. Stesso discorso vale per le operazioni effettuate verso la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino.

Quarto controllo: possesso di azioni o partecipazioni

Un requisito richiesto, pena l’uscita dal regime dei minimi, di cui si parla raramente in quanto sono tutti interessati al superamento del limite dei ricavi, è invece il possesso di partecipazioni in società di persone, Srl  che abbiano aderito al regime della trasparenza fiscale ex articolo 116 del Tuir e non dovranno essere erogati compensi per prestazioni di lavoro autonomo o dipendente a terzi o anche somme ad associati in partecipazione che conferiscono solo.

Assunzione con contratto di lavoro dipendente

Per vedere i casi in cui la presenza di con contratto di lavoro dipendente (determinato, indeterminato, subordinato a termine o similare) potrebbe determinare la fuoriuscita (come anche il mancato accesso) dal regime forfettario dei minimi potete consultare l’articolo di approfondimento gratuito che trovate nel seguito:

Cosa Succede dopo la fuoriuscita dai minimi

Gli ex minimi dovranno prima di tutto procedee con la rettifica della detrazione IVA per tutti i beni ed i servizi acquisiti in pendenza del regime e per i quali non è stata detratta l’Iva mentre stavate nel regime mentre ora che uscite si. Oggetto della rettifica della detrazione Iva saranno beni e servizi acquistati non ceduti entro il 31 dicembre, beni mobili ammortizzabili per il periodo mancante al compimento del quinquennio, servizi per la quota di imposta di competenza.

La tassazione successivamente seguirà il calcolo ordinario secondo gli attuali scaglioni di reddito con le aliquote della tassazione Irpef che in pratica vanno dal 23% per cui decisamente più alti anche se potrete finalmente dedurvi i costi e detrarvi l’Iva per cui se avete in mente un investimenti in beni ammortizzabili meglio farlo dopo che siete usciti dai minimi.

La prima data utile in cui far confluire questi dati sarà il versamento del saldo Iva che avviene il 16 marzo di ciascun anno ed il codice tributo da utilizzare è il 6497. Vi ricordo inoltre che la fuoriuscita dal regime può essere volontaria e per esempio può servirvi perchè dovete acquistare beni immobili di un certo valore e volete detrarvi l’Iva anche se il calcolo di convenienza che si dovrebbe fare è più complesso.

Novità dal 2019

Vi ricordo di leggere l’articolo dedicato alle novità in vigore dal primo gennaio 2019 introdotte dalla nuova Manovra di Bilancio in quanto cambiano molto il contesto di riferimento ed i requisiti  richiesti: scompare infatti il limite per ‘acquisto di beni strumentali o anche quello dei dei 30 mila euro che passa a 65 mila euro e che forse dal 2010 passerà a 100 mila euro. Viene inoltre modificato il requisito sulle quote di partecipazione e per le spese di lavoro dipendente e assimilato.

Dal punto di vista delle gestione amministrativa cosa cambia?

Gli adempimenti amministrativi saranno leggermente maggiori: dico leggermente perchè è naturale pensare che ciò dipenda dal vostro volume d’affari e dalla tipologia dell’attività da voi svolta. Tuttavia il vostro commercilista impigenado maggiore tempo per il calcolo delle imposte per la rilevazione contabile delle fatture attive e passive potrebbe chiedervi qualcosa in più…anche il doppio perchè in effetti per lui la gestione dei contribuenti minimi è molto semplice mentre quella per i lavoratori autonomi o professionisti “ordinari” è più complessa e richiede più sforzo.

In compenso non dovrete più avere il problema, per esempio, di acquistare beni strumentali sopra la soglia (condizione che vi avrebbe fatto usicre dal regime) oppure di richiedere una prestazione occasionale da terzi (che vi avrebbe fatto pagare l’Irap).

Il superamento dei requisiti deve essere letto anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 al nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi che interesserà tutti gli aderenti al regime a partire da quelli che hanno adottato il regime forfettario dal 2015 anche se le novità di fatto entrano in vigore dal 2016. A tal proposito vi segnalo l’articolo dedicato al nuovo regime forfettario dei minimi 2016.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/passaggio-regime-forfettario-minimi-ordinario-requisiti-limiti-come/41645/

Passaggio al regime fiscale ordinario

https://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/passaggio-al-regime-ordinario-forfettario-minimi-cosa-cambia/47931/

9 Commenti

  1. Salve, io sono un ingegnere libero professionista in regime dei minimi e quest’anno, oltre alle fatture con partita IVA, ho percepito compensi anche tramite una borsa di studio universitaria. In particolare, durante il periodo della borsa di studio ho dovuto sospendere l’iscrizione a inarcassa, pur restando con la partita IVA aperta. Conclusa la borsa, ho poi riattivato l’iscrizione a inarcassa e ho ripreso a fatturare regolarmente quale libero professionista. Il totale dei compensi incassati alla fine dell’anno potrebbe superare la soglia dei 30000 euro, se si considerassero anche i compensi della borsa di studio, mentre non avrei alcun problema considerando il solo fatturato. Vorrei dunque sapere se i compensi della borsa di studio sono da considerarsi nel calcolo per il controllo del superamento del tetto dei 30000 euro. Grazie.

  2. Buongiorno a tutti. Ho 26 anni (sono del 1991)
    Io ho una Partita IVA dei minimi aperta a dicembre 2014.
    Ho controllato e non ho superato nessun vincolo.
    Posso rimare in questo regime o devo passare al forfettario?
    Fatemi sapere
    Grazie mille

  3. Ahimè…giusto…è un bel problema il calcolo ma a livello di ravvedimento operoso le sanzioni non sono molte…

  4. Ho iniziato l’attività di agente di commercio nell’anno 2017 aderendo al regime forfettario. Solo ora scopro però di non poterne usufruire in quanto socio della Sas di famiglia. Come devo comportarmi? Devo rettificare tutte le fatture emesse da febbraio ad oggi? L’iva e le ritenute che non ho versato.?

  5. Non in particolare per la sua categoria. Al più mi viene in mente un regime di favore maggiore per la deducibilità dei costi sulle auto se è un agente o un rappresentante (80% dei costi in luogo del 20% per i normali lavoratori autonomi)

  6. buongiorno il 31 dicembre 2016 finisco i regimi minimi. C’E qualche agevolazione dal 1/1/2017 . sono una subagente assicurativa. Grazie

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