Risposta: In generale, con il termine esportazione si indica il trasporto o la spedizione di beni fuori dal territorio UE, a seguito di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale di godimento e in cambio del pagamento di un corrispettivo (Nota Min. Fin. 11 febbraio 1998). Ai soli fini IVA, il concetto di esportazione ricomprende anche le cessioni di navi, di aeromobili nonché le relative e accessorie prestazioni di servizi (c.d. operazioni assimilate alle esportazioni).
Perciò, la maggior parte delle operazioni (cessioni beni e prestazioni di servizi) connesse all’industria delle costruzioni navali ed aeronautiche, in quanto attinenti ad attività che si sviluppano in un ambito che non può essere limitato nel territorio italiano, sono assimilate alle esportazioni. Ne consegue che tali operazioni, pur se materialmente eseguite in Italia, risultano non imponibili e danno diritto alla detrazione o al rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti (art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972).
Avendo riguardo alle operazioni relative alle nave, sono assimilate alle esportazioni le cessioni di navi: (i) destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca professionale, (ii) adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, (iii) destinate alla demolizione, (iv) effettuate ad organi dello Stato, compresi quelli dotati di personalità giuridica, qualunque sia il loro impiego o la loro destinazione.
Conseguentemente, sono escluse dall’assimilazione alle esportazioni, e pertanto sono imponibili, le cessioni (in Italia) di navi da diporto adibite alla navigazione per scopi sportivi o ricreativi senza fini di lucro. Se invece sono adibite ad attività commerciali debitamente autorizzate, quali la stipula di contratti di noleggio, le cessioni sono non imponibili (Ris. Min. 21 marzo 2002, n. 94/E).
Ai fini della non imponibilità delle cessioni è irrilevante la stazza delle navi suindicate (Ris. Min. 19 ottobre 1989, n. 621095), in quanto, per individuare una nave ai sensi dell’articolo 114 del Codice della navigazione, il criterio da adottare non è quello della dimensione, dello scopo o della propulsione, bensì quello della destinazione al trasporto su acqua. Il concetto di trasporto su acqua coincide con quello di navigazione: le qualità essenziali per la navigazione sono quelle della “galleggiabilità” e della “attitudine a navigare” (Ris. Min. 31 gennaio 1975, n. 520007).
Alla luce di quanto sopra, possiamo confermale che l’acquista di imbarcazioni per svolgere successiva attività di noleggio potrà avvenire in esenzione di IVA ai sensi dell’articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Se avete delle domande potete scrivere a studiotributi.internazionale@gmail.com
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Se dai qualche info in più sul quesito sarebbe possibile aiutarti altrimenti con questi dati la vedo dura.
Nel marasma delle manovre fiscali nn ho ancora capito se a venezia,alle compagnie di navigazione devo aggiungerci l’iva nella fattura, o , per loro non e’ cambiato nulla. ( ex art. 8 bis )
Purtroppo ci sono interpretazioni contrastanti e l’agenzia delle entrate non riusciva a darmi delle informazioni chiare.
Vi ringrazio e porgo distinti saluti.
Vorrei portare due natanti della mia flotta in Spagna (Ibiza) per avere una piccola base di locazione sull’isola. Come devo regolarmi per la fatturazione essendo società italiana che opera in territorio spagnolo?
Grazie,
Michele