Aggiornato il 26 Marzo 2024
Iva nautica sull’acquisto e la cessione di imbarcazioni: trattamento fiscale legato alla cessione e trattamenti Iva.
Presupposto soggettivo per l’applicazione dell’Iva è che il venditore agisca nell’esercizio d’impresa, ossia che sia un soggetto che nella maggior parte di casi svolge attività di impresa, ha una sua propria partita iva e che svolga la propria attività commerciale e che quindi sia una società, o un ente commerciale o anche un semplice imprenditore commerciale con il desiderio di acquistare una barca a motore o a vela; questo andrà distinto ai fini fiscali dalle persone fisiche che non operano in regime di impresa, ossia i privati o gli enti non commerciali che non svolgono attività di impresa commerciale.
Se il venditore della barca a vela o imbarcazione agisce nell’esercizio di un’impresa (ad esempio è un cantiere nautico ovvero un commerciante di unità da diporto), ed è residente in Italia, egli è considerato soggetto d’imposta ai fini Iva ed è pertanto obbligato all’applicazione di tutte le disposizioni dell’Iva italiana ed in particolare pertanto dovrà emettere fattura con iva al 20% verso i soggetti titolari di partita iva oppure applicare la rivalsa nei soggetti privi di partita Iva.
Se il venditore è un privato infatti o un ente non commerciale ed è residente in Italia, l’Iva non si applica sulle operazioni da lui effettuate, e, come si dirà tra breve, ad esse torna viceversa applicabile
l’imposta di registro per il principio di alter natività Iva-registro che caratterizza la cessione, compravendita di beni iscritti nei pubblici registri.
Ma posso detrarmi l’iva sull’acquisto dell’imbarcazione?
Prima di tutto dovrò verificare che la mia imbarcazione sia effettivamente utilizzata per l’esercizio della mi attività commerciale e quindi che sia considerata inerente ai fini della detrazione di cui all’art 19 e ss. del testo unico iva. La detraibilità dell’Iva è ammessa soltanto se le unità da diporto sono state acquistate o come beni merce dall’azienda che quindi li dee destinare ala rivendita o come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Per gli esercenti arti e professioni la detrazione dell’iva pagata sugli acquisti delle imbarcazioni è in ogni caso esclusa e già questo fa capire come nella risparmiare sulle imposte e tasse da versare sia difficile ma non impossibile.
Prima di tutto definiamo i beni strumentali all’attività come quelle imbarcazioni a motore o a vela, unità da diporto quando senza di esse le l’attività d’impresa non può essere esercitata, quelle cioè assolutamente necessarie ed indispensabili nell’espletamento della gestione aziendale e con questo ci riferiamo alle società che fanno servizi di charter e noleggio di imbarcazioni, a quelle che vendono le imbarcazioni o a quelle che fanno offrono le imbarcazioni a vela o a motore in leasing nautico finanziario.
La detrazione dell’Iva sull’acquisto di unità da diporto è ad esempio ammessa per gli imprenditori che fanno commercio delle stesse, che le adibiscono ad un’attività di noleggio o di locazione, anche finanziaria, che le utilizzano per l’insegnamento professionale della navigazione o come unità di appoggio per centri d’immersione eccetera.
La detrazione dell’iva sulle imbarcazioni a motore o a vela e anche a tutti i costi ad esse connessi che come sappiamo sono molto elevati perché dovuti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno quindi esclusi per i soggetti privati (persone fisiche e gli enti non Commerciali e anche per gli esercenti arti e professioni).
Quindi se un libero professionista acquista una barca non creda di potersi detrarre l’iva come mezzo di locomozione a meno che non gli sia indispensabile per la propria attività di impresa.
Il trattamento Iva relativo all’acquisto deve essere il medesimo (cosa che abbiamo già riscontrato con gli automezzi) relativamente all’acquisto di componenti e ricambi, alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione delle unità da diporto.
Nel caso si intenda procedere con la creazione di una società ad hoc con oggetto sociale attività di charter e si intenda procedere ad intestare o destinare l’imbarcazione a vela o a motore alla società stessa come bene strumentale ricordiamo che il regime Iva connesso ha delle eccezioni che in alcuni casi prevedono il pagamento dell’iva al momento dell’acquisto o la completa indetraibilità. Inoltre il costo amministrativo e consulenziale per sostenere un’attività di charter è particolarmente elevato e rappresenta una strada percorribile solo nel caso di natanti di elevate dimensioni.
Segnaliamo inoltre che la particolarità della disciplina iva connessa alla nautica e quindi al trattamento Iva applicabile all’acquisto ma anche alla prestazione di servizi e cessioni delle stesse imbarcazioni nonché le operazioni di leasing nautico di imbarcazioni o nautico in generale prevede una disciplina Iva complessa che per esempio nel caso di leasing può prevedere un doppio regime di tassazione dove la parte della prestazione di locazione, anche se forfettariamente determinata, relativa all’utilizzo dell’unità da diporto al di fuori delle acque territoriali è esclusa da Iva per mancanza del presupposto territoriale, mentre la parte relativa all’utilizzo all’interno delle acque comunitarie, può essere soggetta ad imposta o anche non imponibile e quindi ad aliquota zero.