Aggiornato il 11 Maggio 2023
Pagamento del canone RAI in bolletta: da quando?
Il pagamento del canone Rai attraverso la bolletta della luce è attivo a partire dal 1° luglio 2016. Nelle bollette emesse da questa data in poi, infatti, è presente una voce di spesa aggiuntiva, ovvero quella relativa al pagamento del canone rai.
Graficamente, sotto alla voce “energia elettrica consumata” troviamo la nuova dicitura aggiuntiva “canone di abbonamento Tv”.
Importo e rateizzazione del canone della televisione
L’importo totale del canone Rai è di 100 euro, rispetto all’anno precendente il costo è stato ridotto di 13,50 €. Il canone viene addebitato nella bolletta relativa al consumo di energia elettrica a rate:
- la prima rata è quella più ‘pesante’ essendo pari a 70 euro e viene conteggiata nelle bollette emesse a luglio 2016;
- le rate successive, invece, sono di un importo decisamente più ‘leggero’ pari a 10 euro e saranno adebitate nelle bollette successive fino al mese di ottobre 2017.
A partire dal 2017, invece, l’importo sarà suddiviso in 10 rate da 10 euro ciascuna conteggiate nelle bollette della luce elettrica da gennaio a ottobre.
Chi deve pagare il Canone rai nella bolletta della luce
Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità il canone Rai deve essere pagato da:
- tutti coloro che detengono apparecchi in grado di ricevere trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dall’utilizzo o dalla qualità del segnale ricevuto
- chiunque sia titolare di una utenza per la fornitura di energia elettrica, in base al principio della ‘presunzione di possesso’ in base al quale si presume che chiunque sia intestatario di una utenza elettrica abbia automaticamente un apparecchio atto alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive
- solo per la prima casa
Pagamento del canone RAI in bolletta: cosa si intende per apparecchio televisivo?
Le apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità sono:
- Ricevitori TV fissi
- Ricevitori TV portatili
- Ricevitori TV per mezzi mobili
- Ricevitori radio fissi
- Ricevitori radio portatili
- Ricevitori radio per mezzi mobili
- Riproduttori multimediali dotati di ricevitori radio/Tv (ad esempio lettore MP3 con radio FM integrata)
- Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/Tv (ad esempio cellulare DVB-H)
Le apparecchiature adattabili alla ricezione della radio diffusione sono:
- Videoregistratore dotato di sintonizzatore Tv
- Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV
- Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV
- Decoder per la TV digitale terrestre
- Ricevitoreradi/Tv satellitare
- Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/Tv senza trasduttori (ad esempio Media Center dotato di sintonizzatore radio/Tv)
Le apparecchiature che non sono né adatte né adattabili alla ricezione della radio diffusione sono elencate qui di seguito
- PC senza sintonizzatore Tv
- Monitor del PC
- Casse acustiche
- Videocitofoni
Importante è ricordare che il canone va pagato una volta sola anche se si posseggono più apparecchi televisivi
Il canone RAI lo pago anche per le case in affitto?
In caso di affitto la regola generale è che il canone Rai debba essere pagato dall’inquilino entro il 31 ottobre 2016 e tramite il modello F24 scaricabile dal sito della Rai.
A questa regola generale vi sono, però, un paio di eccezioni:
- nel caso in cui l’inquilino faccia parte di una famiglia anagrafica in cui il canone venga già pagato
- nel caso in cui l’inquilino sia titolare di una fornitura di energia elettrica per uso domestico/residenziale in cui il pagamento è già addebitato.
Esenzione dal canone RAI
Sono esentate dal pagamento del canone Rai le seguenti categorie di persone:
- chi non è in possesso di un apparecchio radio tv secondo le categorie specificate di cui sopra
- chi ha compiuto il 75° anno di età, abbia un reddito annuo inferiore agli 8000 euro lordi e che non conviva con soggetti diversi dal proprio conuige in possesso di reddito proprio
- eredi che sono già intestatari di una fornitura elettrica per cui pagano un canone Rai;
- proprietari di seconde case
- residenti all’estero che hanno una casa in Italia ma in cui non è presente una televisione;
- proprietari si seconde case in affitto.
- agenti diplomatici,
- funzionari o impiegati consolari
- funzionari di organizzazioni internazionali,
- militari di cittadinanza non italiana
- il personale civile non residente in Italia
Chiunque rientri in questa casistica per avere l’esenzione deve presentare all’Agenzia delle Entrate il modello di autocertificazione per l’esenzione del pagamento.
Le categorie che, invece, pur essendo esenti dal pagamento del canone Rai 2016 non sono tenute all’invio della dichiarazione sostitutiva sono:
- conviventi
- colf e badanti
- i vecchi abbonati Rai non titolari di bollette della luce
- le famiglie composte da coniugi che vivono in un’unica abitazione, con un’ utenza elettrica intestata, ad esempio, al marito e l’abbonamento tv intestato alla moglie
Offerte luce e canone della televisione italiana
Ci sono diverse compagnie che offrono sconti o pacchetti con sconti equivalenti all’importo del canone Rai.
Vediamone almeno 2 in dettaglio:
Enel sotto controllo XL:
offerta valida sia per chi è già cliente Sky e sia per i vecchi/nuovi clienti Enel. L’offerta offre uno sconto di 100 euro (pari all’importo del canone) per chi attiva l’offerta. Trattandosi di una offerta luce e gas lo sconto è di 50 euro per ciascuna fornitura. I prezzi di luce e gas sono rispettivamente di 0,061€/kWh, e di 0,26€/Smc. Entrambi sono bloccati per tre anni dal momento dell’attivazione!
Edison luce leggera:
attivando questa offerta si ottiene il rimborso del canone Rai attraverso un bonus di 100 euro erogato in bolletta tramite 10 rate da 10 euro nei primi 10 mesi di fornitura. In aggiunta si ha diritto al prezzo bloccato della componente energia per 24 mesi con le seguenti tariffe: bi-oraria 0,059€/kWh dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, sabato, domenica e festivi dalle 0 alle 24 0,079€/kWh o mono-oraria a 0,066€/kWh 24 ore su 24.
Chiarimenti e risposte alle domande
Più case di proprietà un solo Canone
Nel caso di più case di proprietà la dimora abituale sarà sempre e solo in uno nonostante la residenza anagrafica. In quella abitazione (che solitamente corrisponde alla dimora abituale) e solo per quella dovrà essere pagato il canone. Il fisco di default lo invierà sull’utenza dove vede che ha la residenza anagrafica in quanto è l’elemento che ha di immediato riscontro.
Case in affitto: chi paga
Per gli intestatari di case in affitto come detto prima il pagamento sarà a carico dell’inquilino che lo dovrà versar utilizzando i codici tributo TVR1 o TVNA.
Marito e moglie ni due casa diverse
Sovente è il caso di marito e moglie non separati formalmente ma che vivono in due case diverse: in questo caso è sufficiente che abbiano due contratti distinti perché paghino due canoni in quanto il principio è sempre lo stesso ossia che per ciascuna persona o famiglia intestataria di un contratto si deve pagare un canone. Nello stato di famiglia possono essere ricompresi sia le persone sposate sia i parenti e affini o anche coloro che abitano comunque nell’immobile.
L’articolo 4 del Dpr 223 del 1989 recita che per famiglia anagrafica debba intendersi “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita’, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica puo’ essere costituita da una sola persona. La composizione della famiglia anagrafica risulta dallo stato di famiglia.”
Da ciò si desume che qualora marito e moglie non abbiano la stessa residenza e, quindi, non risultano nello stesso stato di famiglia, sono tenuti al pagamento di entrambi i canoni.
Come avviene l’addebito
L’addebito come avete visto avviene direttamente in bolletta ma per arrivare a questo è stata costruita una procedura ad hoc per coloro che non lo devono pagare o ancora che lo hanno pagato ma hanno diritto al rimborso in quanto non era dovuto che consiste nella redazione di un modello per la richiesta di rimborso del canone RAI da inviare all’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T C.P. 22 10121 – Torino (To)
Indirizzo pec: cp22.sat@postacertificata.rai.it (solo da PEC)
A tale uffici è stata demandato il compito della verifica della spettanza del rimborso. Una volta riconosiuto il diritto al rimborso lo invierà all’Acquirente Unico S.p.A. entro i successivi 60 giorni.
Ai fini della determinazione del reddito per esenzione canone rai, concorre anche il reddito del coniuge?