Il nome di questa nuova tassa sui rifiuti, ennesimo nuovo tributo di quest’anno, ha nome simile ma è diversa rispetto al passato.
Cos’è la TARI e Come Funziona
LA TARI è uno dei tre tributi di cui si componeva la famosa IUC (imposta unica comunale) che nessuno conosce formata dall’IMU (imposta municipale) dalla Tasi (tributo sui servizi indivisibili) e per finire dalla TARI (tassa sui rifiuti)
In principio si chiamava la Tarsu tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dall’art. 1 c. 639 L. n. 147/2013 (cd. legge di stabilità per l’anno 2014), poi prese il nome di Tia tariffa di igiene ambientale, poi Tares tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed ora TARI chissà ancora per quanto. Nella sostanza stiamo sempre parlando della tassa sui rifiuti.
I presupposti per l’applicazione della tassa sulla spazzatura o sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e non la proprietà come molti di voi scrivono i presumono. Questo è quanto disciplinato dall’art. 1 c. 641 della Legge n. 147/2013. Ho evidenziato la parola suscettibili perchè è molto importante e lo vedremo dopo, tenetela a mente.
La TARI dovrebbe arrivarvi a casa con il bollettino postale (sembra del comune… a me è arrivata ad esempio) mentre l’IMU e la TASI si versano insieme ma sarà il contribuente a doversi attivare. Anche queste 2 dovrebbero in teoria, almeno nel caso delle persone fisiche, procedere con l’invio a casa, o almeno alcuni comuni so che lo fanno o lo facevano. Per l’IMU a me è arrivata a casa solo il primo anno anche se a ridosso della scadenza.
Novità in vista per il 2015 e 2016
L’agenzia delle entrate ha reso disponibili e liberamente consultabili i dati relativi alle superfici catastali per le classi di immobili A, B e C. Troverete proprio la superficie in mq valida ai fini del calcolo della TARI. Laddove non fosse presente nella vostra viaria per qualche motivo potete farne richiesta attraverso la procedura DOCFA che in pratica consente il censimento della vostra planimetria catastale anche in visura.
Potete visionare la procedura leggendo il comunicato stampa del 9 novembre 2015 dell’agenzia delle entrate.
Chi deve pagare la TARI sui rifiuti
La nuova tassa deve essere pagata da tutti coloro che detengono a qualsiati titolo locali o aree scoperte per qualsiasi destinazione che sono potenzialmente in grado di produrre rifiuti (lo so che fin qui non ci starete capendo niente per cui vado sul pratico). I soggetti che devono procedere al pagamento sono i medesimo visti per la TARES e le modalità vedrete che sono le stesse anche se vi consiglio sempre di visionare il sito del comune di vostra competenza al fine ddi verificare eventualmente seppur parziali differenti modalità di applicazioni della tassa.
In attuazione del decreto sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la detiene, la possiede, a qualsiasi titolo deve versare tale imposta seconodo le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza capire nell’ambito dei diritti soggettivi che insistono sul singolo bene chi sia effettivamente il soggetto obbligato al pagamento, non prevedendo in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.
Vi segnalo la Guida gratuita al pagamento della TARI nel caso di affitto o locazione
Chi non paga la nuova tassa sui rifiuti (ex TARES)
Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.
Altre esclusioni sono definite nella Legge 27 dicembre 2013, n.147 articolo 1 comma 641 che non contemplano il pagamento della TARI riguardano i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti. Come detto prima dietro quella parola suscettibili ci sono 20 mila domande e osservazioni e casistiche che mi portate all’attenzione ma che a cui ogni volta ci si deve ragionare su cercando di dare una risposta sensata.
Provo anche qui a dare una risposta o qualche strumento per farvi meglio orientare nella vostra decisione. Le unità locali o aree possono non essere suscettibili di produrre rifiuti quanto per loro natura non sono nemmeno praticabili perché abbandonate o dissestate o anche che non sono mai utilizzate, senza avere nemmeno utenze naturalmente come anticipato sopra).
Anche aree scoperte o pertinenze del condominio ad uso non esclusivo di un singolo condomino. Mi vengono in mente anche semplici locali per tenere delle attrezzature, scale, tetto, ecc.
Scadenza per il pagamento della TARI
La scadenza è fissata per il 16 settembre 2014 per cui se per il 10 non vi arriva il modello iniziate a chiamare il comune e dovranno versare anche tutti coloro che hanno avuto variazioni nel corso del 2013 e nei primi sei mesi del 2014 riceveranno l’acconto TARI. Il pagamento dell’eventuale conguaglio TARI (che sarà comunque inviata dal Comune) è fissata per il 16 ottobre 2014. Entro la metà di ottobre verrà inviato a tutti i contribuenti l’importo dovuto a titolo di TARI per l’intero anno 2014, con scadenza di pagamento 30 novembre 2014.
La base imponibile su cui applicare la TARI
Dovrà essere presa la sola superficie calpestabile dello stabile o dlel’unità locale al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali e non teendo conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
Esclusioni dalla TARI
La TARI non dovrà essere applicata su tutto in quanto vi sono delle esclusioni indicate nel seguito per cui controllate quello che vi arriverà da pagare dal comune perchè non si sa mai. Non si applica infatti a aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini e i parchi, aree scoperte scoperte pertinenziali o accesorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative, a le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, a tenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
Tari sulla seconda casa
La TARI sulla seconda casa è un argomento molto dibattuto e fonte di molti contenziosi tra fisco e contribuente in quanto il comune ha facoltà di applicare una tassazione forfettaria basata su una presunzione che spesso di rivela errata o quanto meno dannosa per le tasche del contribuente. Non so quando il legislatore abbia partorito questa possibilità ma prima spargete voce di questo e prima si arresta il flusso di denaro che inconsapevolmente atte dando all’erario senza accorgervene e senza sapere che potreste, si spera, risparmiare qualcosina.
In sintesi il comune stima gli occupanti dell’abitazione anche se trattasi di una casa di villeggiatura e ci applica la tariffa per tutto l’anno. Vi lascio immaginare quanto si discuta la realtà da questo calcolo in considerazione che la permanenza media di un abitante in un comune in una casa al mare, montagna o campagna potrebbe anche essere di un decimo rispetto all’anno.
Da sapere comunque che avete la possibilità di contestare questa presunzione relativa del comune e dimostrare che non ci siete mai in questa casa se non in sporadici periodi. L’elemento da portare a sostegno sono come al solito le utenze. Del resto i comuni o l’agenzia delle entrate ci ha capato una vita per dimostrare che il contribuente non viveva veramente in quella o quell’altra cos….ora lo strumento che loro utilizzavano per distorcere le agevolazioni prima casa sulle seconde case al mare o in montagna ora gli si ritorce contro e ci consente di pagare meno TARI.
Nel seguito l’articolo di approfondimento che vi aiuta a comprendere come fare per effettuare il calcolo della tariffa spettate e da proporre al comune.
Come si paga la TARI: Modalità di pagamento della tassa sui rifiuti (dal 2014)
Sotto questo punto di vista non dovrete procedere ad alcun calcolo in quanto il comune invierà a casa il calcolo della TARI con il modello F24 da versare tramite home banking a o da versare in banca anche se so che i più precisi di voi almneo prenderanno visione delle informaizoni indicate dal comune con i passi per la determinazione del tributo in modo da verificare che non abbiano commesso qualche errore nel considerare per esempio eventuali casi di esenzione come imponibili. Il Comune invia a casa dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione l’avviso di pagamento del tributo contenente l’evidenza dei conteggi e il modello di pagamento. State attenti a non entrare nel panico come il sottoscritto a cui era stato rigiutato il pagamento in quanto il modello F24 aveva barrata la casella “acc” e non mi faceva partire il modello. Tuttavia potete anche defleggare la casella in quanto il codice tributo inserito già identifica l’acconto per cui non abbiate timore e presentatelo anche senza flag qualora la vostra banca vi dia il mesaggio di errore.
Il codice tributo da utilizzare per l’acconto è il 3944 e qui lo trovate in celestre perchè riporta un link di esmepio con le modalità di compilazione.
Dove si paga TARI
Il pagamento potrà essere effettuato presso ogni sportello bancario o postale e i bancomat abilitati, online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it per la compilazione del modello online oppure tramite il proprio sistema di home banking.
Si richiede di prestare attenzione al fatto che venga correttamente digitato il codice identificativo del pagamento riportato sul modello F24.
Fattispecie particolari
Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi (183 gg.) nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
La Tassa rifiuti è applicata per bimestri secondo le modalità indicate nel Regolamento (almeno così per il comune di Milano) per cui come al solito vi consiglio di evrificare con il singolo regolamento del vostro comune di competenza.
La TARI sugli immobili sfitti o vuoti o locati
Vi segnalo il nuovo articolo pubblicato riguardante le modalità di assolvimento della tassa TARI in caso di affitto di immobili o siano sfitti o vuoti per verificare su chi grava il tributo e con quali modalità e se vi sono delle esenzioni specifiche.
Modalità applicative per le utenze domestiche
La tariffa TARI è determinata:
– da una parte fissa, calcolata moltiplicando la superficie calpestabile dell’alloggio per la tariffa fissa unitaria
– una parte variabile, determinata in relazione al numero degli occupanti.
Alla TARI si applica l’addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia di Milano per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale.
Per i soggetti residenti, le variazioni relative al numero di componenti del nucleo familiare vengono rilevate direttamente dagli uffici, non occorre presentare alcuna comunicazione in caso di variazione del numero dei componenti del nucleo.
Devono invece essere dichiarati il numero ed i dati identificativi delle persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nella stessa unità immobiliare; allo stesso modo devono essere dichiarate le relative variazioni.
Per i soggetti non residenti nel Comune di Milano, per i cittadini residenti all’estero e iscritti all’AIRE e per gli alloggi tenuti a disposizione, il numero degli occupanti è determinato ai sensi del regolamento in due unità, fatta salva diversa comunicazione dell’utente a cui seguiranno accertamenti da parte del Comune.
Cantine e solai
La tariffa applicata a cantine e solai di pertinenza dell’unità abitativa destinata a residenza è la stessa di quella applicata all’unità principale.
Qualora l’unità immobiliare non sia accatastata separatamente, ai fini dell’applicazione della tariffa, la superficie della cantina e/o del solaio pertinenziale si sommano a quelle dell’abitazione.
L’unità immobiliare accatastata separatamente può essere considerata pertinenziale solo se concorrono i seguenti requisiti:
- è situata alla stessa via e civico dell’abitazione principale
- è di dimensioni tali da essere considerata unità a servizio dell’abitazione principale.
Saranno considerati d’ufficio non rispondenti al concetto di pertinenzialità le unità immobiliari accatastate separatamente la cui superficie sia superiore al 25% di quella dell’unità principale.
Qualora non siano rispettati i precedenti criteri la superficie della cantina e/o del solaio sono considerate quali utenze non domestiche.
Box
La tariffa per i box di pertinenza dell’unità abitativa è stabilita determinando il numero degli occupanti in relazione al numero di potenziali veicoli presenti, secondo i criteri di seguito precisati:
Superficie del box e numero di occupanti attribuito
Mq fino a 15: Un occupante
Mq da 16 a 30: Due occupanti
Mq da 31 a 45: Tre occupanti
Mq da 46 a 60: Quattro occupanti
Mq da 61 a 100: Cinque occupanti
Riduzioni TARI per utenze domestiche
Per le utenze domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta, nei seguenti casi:
1) Riduzione 30% della tariffa per:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare
b) fabbricati rurali ad uso abitativo
Per usufruire delle suddette riduzioni occorre presentare apposita dichiarazione, le riduzioni si applicano dal bimestre successivo alla data di effettiva esistenza delle condizioni dichiarate e documentate
2) Riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa per:
a) Nuclei famigliari composti da 4 o più componenti, dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq.120
3) Riduzione del 10% della parte variabile della tariffa relativa all’immobile di residenza, con un massimo di €.15,00 per:
a) nuclei famigliari composti da due persone di cui una ultra 75 enne, alla data del 1° gennaio 2014
b) nuclei famigliari composti da tre componenti di cui un adulto e due minorenni dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq.80
c) nuclei famigliari composti da due componenti di cui un adulto e un minorenne dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq.80
Le riduzioni di cui ai punti 2) e 3) sono applicate d’ufficio.
Modalità applicative per utenze non domestiche
La tariffa TARI è determinata:
da una parte fissa, calcolata moltiplicando la superficie calpestabile dell’alloggio per la tariffa fissa unitaria
– una parte variabile, determinata in relazione al numero degli occupanti.
Alla tari si applica l’addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia di Milano per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale.
Modalità applicative per le utenze non domestiche
Ai fini dell’individuazione della tariffa applicabile, le superfici dichiarate sono state classificate, in relazione all’attività svolta tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti, nelle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999. La tariffa TARI è composta:
– da una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe riferite alla tipologia di attività svolta
– da una parte variabile, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta
Alla TARI si applica l’addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia di Milano per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale
Per l’anno 2014 sono state deliberate le seguenti tariffe relative alle utenze non domestiche. Le tariffe tengono già conto delle riduzioni tariffarie deliberate dal Consiglio Comunale applicabili d’ufficio. Le superfici non immediatamente abbinabili ad una delle 30 categorie TARES, sono state inserite nella classe di attività che presenta maggiore analogia riguardo alla potenzialità di produzione dei rifiuti. Per la corretta attribuzione della categoria TARI è fondamentale conoscere la classificazione dell’attività economica adottata dall’ISTAT (codice ATECO) e dichiarata dal contribuente. Nel caso di discordanza tra l’attività dichiarata e il codice ATECO attribuito all’unità locale, occorre produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO.
Riduzioni per utenze non domestiche
Sono state deliberate per l’anno 2014 le seguenti riduzioni – agevolazioni tariffarie. Le riduzioni sotto elencate sono già ricomprese nel calcolo degli avvisi di pagamento sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati tributarie e della superficie dichiarata. Nella sezione Allegati è disponibile la tabella riepilogativa delle tariffe e delle relative riduzioni.
a) riduzione di 1,04 euro/mq. da applicarsi alla parte variabile della tariffa per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e II grado, paritarie o iscritte al registro delle scuole non paritarie e alle Istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale, poste all’interno della categoria tariffaria 1
b) riduzione di 0,50 euro /mq, da applicarsi alla parte variabile della tariffa per la categoria 07-“Alberghi con ristorante ” e per la categoria 08- “Alberghi senza ristorante”
c) riduzione di 1,20 euro/mq. da applicarsi alla parte variabile della tariffa per la categoria 27 – “Ortofrutta, pizzerie, pizza al taglio”, ad eccezione della tipologia “Fiori e piante” (cat. 27b) per la quale la riduzione della parte variabile della tariffa e di €.2,00 al mq
d) riduzione di 1,30 euro/mq, da applicarsi alla parte variabile della tariffa, per la categoria 22: “Osterie, pizzerie, pub, ristoranti e trattorie”
e) riduzione di 1,20 euro/mq. da applicarsi alla parte variabile della tariffa, per la categoria tariffarie 24 -“bar, caffè, pasticcerie” Sono state previste inoltre le seguenti agevolazioni per le quali occorre presentazione di apposita dichiarazione. La stessa verrà poi valorizzata in sede di conguaglio relativo all’annualità di riferimento e, in caso di incapienza, sull’annualità successiva
f) una riduzione del 25% da applicarsi alla parte variabile della tariffa per l’anno 2014, per i banchi di mercato, a condizione che l’intero mercato abbia effettuato in modo corretto la raccolta differenziata, tramite il conferimento ai compattatori
g) una riduzione del 50% della tariffa per le attività svolte in locali o aree occupate da Imprese Startup costituite da non più di due anni, in possesso dei seguenti requisiti:
- il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un’impresa familiare
- le attività devono essere finalizzate alla ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca
il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o di impresa, neppure in forma associata o familiare nello stesso immobile - l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni).
h) una riduzione del 25% della tariffa per associazioni iscritte nell’anagrafe delle Onlus ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 460/97
i) una riduzione del 25% della tariffa per le Attività Commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, purchè l’esercizio interessato abbia un unico punto d’accesso sulla via oggetto di lavori.
Questa agevolazione sarà applicata d’ufficio sul conguaglio relativo all’annualità di riferimento e, in caso di incapienza, sull’annualità successiva. Per la determinazione del periodo e delle vie interessatesi si farà riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico.
Importante è ve lo ricordo che quando vi arriva il bollettno preniate visione (a chi va ovviamente) del regolamento del vostro comune e verifichiata se il calcolo è corretto). Immagino di si comunque.
Domande e Risposte
Vi ricordo l’articolo dedicato alle Domande e Chiarimenti IMU TARI e TASI date direttamente dall’amministrazione finanziaria dove troverete molti casi particolari.
TARI e lavoratori autonomi
Nel caso della TARI è previsto anche il pagamento per i lavoratori autonomi che adibiscono promiscuamente la propria abitazione anche allo svolgimento dell’attività libero professionale che dovrebbero applicare alla TARI la tariffa non domestica ma quella prevista per uno studio professionale limitatamente alla quota parte di abitazione all’uopo destinata. Naturalmente se non siete voi a dirlo al comune nella dichiarazione della TARI il Comune molto difficilmente potrebbe saperlo, per cui l’informazione in questo caso la si desume compilando il modello di dichiarazione TARI nel campo note.
Cos’è la TEFA citata nell’avviso di pagamento del Comune
E’ solo un’altra piccola tassa della tassa che si applica in percentuale alla TARI (dall’1% al 5% della TARI se no erro) per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente e disciplinata dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che vi riporto così capite anche chi l’ha introdotta.
Codici tributo della TARI
I codici tributo da utilizzare per il pagamento della TARI sono riepilogati nella seguente tabella:
Codice | Denominazione |
3944 | TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL n. 201/2011 |
3945 | TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL n. 201/2011 – INTERESSI |
3946 | TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL n. 201/2011 – SANZIONI |
3950 | TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 |
3951 | TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – INTERESSI |
3952 | TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29, DL n. 201/2011 – SANZIONI |
Esempio compilazione codice tributo 3944 (cliccare)
Novità TARI 2015 dal Decreto Milleproroghe
Dal Decreto milleproroghe viene sancito che le deliberazioni regolamentari e tariffarie sulla tari adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014 sono valide a tutti gli effetti mentre quelle successive o assenti danno luogo alla riconferma delle aliquote e delle tariffe vigenti l’anno precedente ossia valide per l’anno 2013.
Appartenenti al personale delle forze armate, polizia, carabinieri, vigili del fuoco
potete verificare con l’articolo di approfondimento anche i casi di dall’esenzione IMU e TASI per le forze armate, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e altri
dove sono stati forniti alcuni chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione del beneficio anche per la TARI.
Riferimenti normativi
Legge 147 del 27 dicembre 2013 Tari -tassa sui rifiuti -articolo 1- comma 639-legge 147 del 27/12//2013 / tares – articolo 14, decreto legge n. 201 del 6/12/2011
http://www.tasse-fisco.com/case/dubbi-tasi-tari-faq-domande-chiarimenti/18407/
Come si può mandare pagamento tari del 2012 con interessi a persona disoccupato dal 2008. Perché invece di perseverare sui pagamenti non si chiede l’ise dei diversi anni, invece di minacciare pignoramenti senza chiedere verifiche. Oltretutto anche se la persona cerca di portare giustificazioni si sente dire da ognuno non si può fare niente, e nessuno che aiuti la persona per non passare per delinquente. Una persona onesta si sente solo morire perché on sa come risolvere.
[…] il bello deve ancora venire, perché nel 2015 verserà al comune 368 euro di Tari per l’asporto dei rifiuti. Male anche per la famiglia tipo di 3 persone con casa di 100 mq: […]
Purtroppo c’è un indirizzo giurisprudenziale che non riconosce l’esenzione se non dal giorno successivo allo stacco delle utenze domestiche. Inutile dire che non sono d’accordo perchè ho tutto il diritto di farlo senza dover necessario generare rifiuti. Anche qui prima o poi ci arriveremo ma purtroppo per il momento tocca soccombere ad una giudizio a mio modesto avviso eccessivamente penalizzante per il contribuente e immotivato nel merito.
Buongiorno,
ero intestatario di un appartamento in Roma che ho mantenuto in proprietà anche dopo il trasferimento in altro comune dove ho stabilito anche la residenza famigliare.
In data 11/4/2014 ho ufficializzato c/o AMA la variazione di categoria da residente a NON RESIDENTE, e l’immobile non è stato più abitato, per la contestuale residenza in altro comune dove ho pagato la tassa rifiuti.
In data 01/05/2017 ho cessato definitivamente l’utenza in Roma e AMA ha emesso fattura per il periodo dall’1/1/2014 fino all’1/5/2017 per numero 3 occupanti.
Ho elevato contestazione per l’emissione di tale fattura ma mi è stato risposto che quanto eseguito è contemplato nel regolamento per la tassa rifiuti del Comune di Roma. E’ corretto tutto ciò?
Grazie
Antonio
Salve, mi scuso per la domanda forse un po’ ingenua. Nel Novembre 2020 ho affittato un appartamento nel mio comune di residenza (Perugia) dove però non sto vivendo stabilmente e ho solo quindi il domicilio. Ho ancora la residenza nell’altra casa. Ora mi viene un dubbio essendo periodo di prima rata della TARI. Devo pagare la tassa nello stesso comune sia per la residenza che per il domicilio, quindi due volte? E se si, come comunicare la mia presenza anche nel nuovo appartamento ed essere in regola? Mi è stato blandamente riferito dall’ufficio tasse sui rifiuti che avrei dovuto comunicare al comune il mio domicilio entro 90 giorni dall’inizio dell’affitto nell’altra casa. Ho però superato questo limite. In quali sanzioni incorrerò?
Buongiorno, sono in affitto, ma senza residenza. Avrei 2 domande;
1) il box che comprende la proprietà, ma che non è compreso nel contratto perché è affittato a terzi, concorre nel bollettino?
2) il bollettino che mi ha inviato la proprietaria ha un importo, lei me ne chiede uno maggiore perché dice che non è più possibile usufruire dello sconto di “Non residente”. Ma dove si evince e come si calcola?
Devo pagare comunque l’importo che lei mi richiede?
Grazie e buona giornata.
Si ma se non avete fatto comunicazione preventiva sul numero di occupanti ci sta poco da fare