Aggiornato il 4 Maggio 2023
Mancano pochi giorni alla scadenza del primo acconto IMU TASI e a dicembre dovremmo versare invece il Saldo.
Chi deve versare l’IMU 2022
L’imposta municipale unica deve essere versata in pratica dal:
- Proprietario dell’unità locale oggetto di versamento per la quota di proprietà: nel caso siate comproprietaria di un immobile, casa o appartamento in misura , a titolo di esempio, del 30% allora dovrete prima calcolare l’imposta piena e poi limitarvi a pagarne solo il 30% con un proprio modello F24 su cui indicherete il vostro codice fiscale. Nel caso sia qualificabile come abitazione principale naturalmente non gode dell’esenzione insieme ad una pertinenza per ciascuna classe C2, C6 e C7 qualora costituiscano pertinenze dell’abitazione principale.
- L’usufruttuario: il soggetto titolare della nuda proprietà non deve versare niente. Questo perché la ratio della norma va a colpire il possessore dell’immobile ossia colui che lo utilizza.
- Coniugi separati o divorziati: in realtà non è proprio corretto pagare di coniugi separati tuttavia faccio riferimento al caso di casa coniale assegnata al coniuge più debole. L’IMU sarà dovuta dal coniuge che utilizza l’immobile anche se non proprietario dello stesso.
- Diritto d’uso: se avete il diritto d’uso sull’immobile dovrete pagare l’IMU.
- Diritto di abitazione: sovente capita che il coniuge superstite abbia diritto a continuare a vivere nella casa coniugale, tuttavia dovrà pagare l’IMU
- Diritto di superficie ed enfiteusi: sono fattispecie molto più rare che si riscontrano nella pratica tuttavia capitano anche questi casi per cui è necessario sapere che sono obbligati al pagamento dell’IMU i titolari di questi diritti che possiamo dire d’uso anche se in misura ristretta rispetto al diritto d’uso vero e proprio.
- Leasing: nel caso di contratti di leasing o locazione finanziaria di immobili il pagamento spetterà all’utilizzatore e non al concedente, ossia a colui che ha la proprietà del bene.
- Affitto e locazioni: nei contratti di affitto paga il proprietario e non l’inquilino
- Comodato: dovrà pagare il soggetto che concede il comodato e non quello che utilizza l’immobile concesso in comodato sia esso gratuito o a pagamento
Chi paga la TASI
Nel caso della TASI qualcosa cambia e vediamo nel seguito una sintesi di casi di obbligo al versamento che come vedremo si discostano leggermente dall’IMU. I soggetti obbligati sono partendo dal presupposto che, anche in questo caso ad essere colpito è prima di tutto il possessore del bene ossia colui che lo utilizza.
- Proprietario dell’unità locale oggetto di versamento per la quota di proprietà: nel caso siate comproprietaria di un immobile, casa o appartamento in misura , a titolo di esempio, del 30% allora dovrete prima calcolare l’imposta piena e poi limitarvi a pagarne solo il 30% con un proprio modello F24 su cui indicherete il vostro codice fiscale. Nel caso sia qualificabile come abitazione principale naturalmente non gode dell’esenzione insieme ad una pertinenza per ciascuna classe C2, C6 e C7 qualora costituiscano pertinenze dell’abitazione principale.
- L’usufruttuario: il soggetto titolare della nuda proprietà non deve versare niente. Questo perché la ratio della norma va a colpire il possessore dell’immobile ossia colui che lo utilizza.
- Coniugi separati o divorziati: in realtà non è proprio corretto pagare di coniugi separati tuttavia faccio riferimento al caso di casa coniale assegnata al coniuge più debole. La TASI sarà dovuta dal coniuge che utilizza l’immobile anche se non proprietario dello stesso.
- Diritto d’uso: se avete il diritto d’uso sull’immobile dovrete pagare la TASI.
- Diritto di abitazione: sovente capita che il coniuge superstite abbia diritto a continuare a vivere nella casa coniugale, tuttavia dovrà pagare la TASI
- Diritto di superficie ed enfiteusi: sono fattispecie molto più rare che si riscontrano nella pratica tuttavia capitano anche questi casi per cui è necessario sapere che sono obbligati al pagamento della TASI i titolari di questi diritti che possiamo dire d’uso anche se in misura ristretta rispetto al diritto d’uso vero e proprio.
- Leasing: nel caso di contratti di leasing o locazione finanziaria di immobili il pagamento spetterà all’utilizzatore e non al concedente, ossia a colui che ha la proprietà del bene.
- Affitto e locazioni: nei contratti di affitto paga l’inquilino. La percentuale è soggetta alla delibera del comune dove è ubicato l’immobile oggetto di pagamento.
- Comodato: dovrà pagare il comodatario ossia chi utilizza il bene e non il soggetto che concede il comodato e non quello che utilizza l’immobile concesso in comodato sia esso gratuito o a pagamento
Per chi possiede solo la prima casa, non si paga l’Imu e dall’anno prossimo probabilmente neanche la Tasi, sempre augurandoci che, come accaduto appunto con l’Imu, la tassa uscita dalla porta, non rientri dalla finestra sotto altra forma o diverso nome. Si definisce prima casa esclusivamente l’appartamento che il proprietario abita e nel quale ha la residenza anagrafica. In caso di immobili di lusso, ossia iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, niente esenzione Imu, seppure in presenza di detrazioni e di un’aliquota base molto più bassa. Le stesse regole previste per la prima casa si applicano alle sue pertinenze, una per ciascuna delle categoria C/2, C/6, C/7.
In caso di affitto e comodato d’uso, l’Imu la paga comunque solo il proprietario dell’immobile, mentre una quota della Tasi è dovuta anche all’affittuario (tra il 10 ed il 30 per cento a seconda di quanto stabilita dal comune), a patto che il contratto di affitto abbia una durata superiore ai sei mesi nel corso dell’anno fiscale.
Tabella casi esenzione IMU TASI
Nel seguito tabella di sintesi con casi di esenzione totale e parziale che spero possa aiutarvi.
Tipologia di immobile | IMU | TASI | Note |
Abitazione principale non di lusso | Esente | Esente | Rispetto altre condizioni |
Abitazione principale lusso (A1, A8, A9) | Dovuta | Dovuta | |
Pertinenze abitazione principale | Esente con limitazione numero pertinenze | Esente con limitazione numero pertinenze | (una per ciascuna categoria C2,C6 e C7) |
Pertinenze abitazione principale di lusso | Dovuta | Dovuta | (una per ciascuna categoria C2,C6 e C7) |
Quota TASI inquilino | IMU dovuta dal proprietario | TASI non dovuta se per l’inquilino è abitazione principale e l’immobile non di lusso | |
Casa coniugale | Esente IMU se unità locale NON di lusso | Esente TASI se unità locale NON di lusso | |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica | Esente IMU se unità locale NON di lusso | Assimilazione ad abitazione principale | |
Alloggi sociali ex DM 22 aprile 2008 | Esente se abitazione principale non di lusso | Esente se abitazione principale non di lusso | |
Possesso prima casa da parte dei dipendenti in servizo permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | Esente se abitazione principale non di lusso e NON locata | Esente se abitazione principale non di lusso e NON locata | |
Possesso dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso | Esente in quanto assimilabile ad abitazione principale | Esente in quanto assimilabile ad abitazione principale | In caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, può essere scelta la casa da considerare esente in quanto assimilata all’abitazione principale. |
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | Assimilazione ad abitazione principale | Assimilazione ad abitazione principale | Verifica se la previsione è contenuta nella delibera comunale valida per il periodo vigente |
Fabbricato ceduto in comodato gratuito tra genitori e figli | Esente 50% per comodato registrato | Esente 50% per comodato registrato | Rispetto condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015) |
Immobile dichiarato di interesse storico/artistico | Esente 50% per comodato registrato | Esente 50% per comodato registrato | Rispetto condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015) |
Immobile dichiarato inagibile/inabitabile | Esente 50% | Esente 50% | |
Immobile locato a canone concordato | Sconto 25% | Sconto 25% | Cumulabile con esenzione immobili di interesse storico/artistico |
Fabbricati rurali strumentali | Esente | NON esente (aliquota massima 0,1%) | |
Fabbricati rurali “abitativi” | NON esente (salvo che siano abitazione principale) | NON esente (salvo che siano abitazione principale) | |
Immobili merce (purché non locati) | Esenti | NON esente (aliquota base 0,1%, aliquota massima 0,25% e possibilità di azzeramento per i Comuni) | |
Fabbricati di categoria E | Esenti | Esenti | |
Fabbricati destinati ad uso culturale (biblioteche, teatri, ecc.); fabbricati destinati all’esercizio del culto (Chiese, casa parrocchiale, ecc.); fabbricati della Santa Sede | Esenti | Esenti | |
Immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc. | Esenti (salvo in caso d’uso promiscuo) | Esenti (salvo il caso di uso promiscuo) | |
Immobili posseduti da partiti politici | NON esenti | NON esenti | |
Immobili destinati a scopi istituzionali (scuole, ecc.) | Esenti | Esenti | |
Immobili posseduti da Istituti bancari | NON esenti | Esenti | |
Rifugi alpini e bivacchi | NON esenti | Esenti | |
Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti/IAP | Esente (è necessario che vi siano congiuntamente possesso e conduzione) | Esente | |
Terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 | Esente | Esente | |
Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile | Esente | Esente | |
Terreni da chiunque posseduti | Esente se il Comune è contrassegnato dalla sigla PD – parzialmente delimitato | Esente | I terreni devono ricadere in uno dei comuni contenuti nell’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 |
Terreni agricoli non rientranti in nessuno dei casi precedenti | NON esente | Esente | |
Terreno Edificabile | NON Esente | NON esente | |
Terreno edificabile posseduto e utilizzato da Imprenditore Agricolo Professionale IAP o coltivatore diretto | Esente | Esente |
Decreto Crescita 2019
Il Decreto crescita 2019 ha previsto l’esenzione dal primo gennaio 2022, gli immobili merce delle imprese costruttrici costruiti e destinati alla vendita a patto che non siano locati.
IMU TASI dopo Decreto crescita 2019: quali novità
Con l’entrata in vigore del Decreto crescita 2019 sono stati abrogati gli obblighi della presentazione della dichiarazione dei dati relativi al possesso dei requisiti per le agevolazioni IMU e TASI sugli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado e le agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato
Pagamento IMU e TASI solo all’inquilino
é prevista la possibilità dell’accollo dell’IMU e della TASI n capo all’inquilino a patto che questa previsione sia contenuta in apposto articolo del contratto di locazione (sentenza sezioni unite n. 6882/2019). Tuttavia resta sempre in capo al proprietario l’obbligo di pagamento dell’Imu, ma questi potrà richiedere il rimborso all’inquilino che presumibilmente avverrà dietro trattenuta sul canone.
IMU Espatriati EXPA o Espatriate
Nel caso dei cosiddetti espatriati per lavoro è necessaria iscrizione all’AIRE per l’esenzione dal pagamento dell’IMI su un solo immobile situato in Italia non di lusso. Per AIRE si intende l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. L’esenzione vale anche nel caso immobile di proprietà o in usufrutto. L’immobile tuttavia non deve essere stato messo a reddito ossia non deve essere utilizzato a scopi locativi e neanche dato in locazione o in comodato a terzi.
Importante: Abolizione TASI dal 2021
Nel caso in cui il contribuente abbia più immobili in Italia, la scelta di quale di questi è assimilato all’abitazione principale spetta al contribuente stesso
Leggi l’articolo di approfondimento dedicato alle tasse Irpef sui canoni di affitto