Nuovo Albo Amministratori Giudiziari: iscrizione e requisiti

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Nel pacchetto sicurezza (cfr art. 2 co. 13 della L. 15.7.2009, n. 94) e nel DLgs. 4.2.2010 n. 14 è stata inserita la previsione dell’Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia in cui dovranno iscriversi tutti iscritti i professionisti abilitati alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati al fine di garantire una maggiore professionalità nella gestione dei beni sottoposti alle misure di prevenzione patrimoniali, di sequestro e di confisca che sono stati sottratti alla criminalità organizzata.

Chi può iscriversi all’Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia
Ovviamente per accedere sono necessari dei requisiti di onorabilità e professionalità e pertanto potranno iscriversi i soggetti che hanno domicilio fiscale in Italia, e che non si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali fatto salvo per gli effetti della riabilitazione e che non siano stati oggetto di condanna definitiva alla pena con la reclusione, anche se condizionalmente sospesa, fatti salve sempre gli effetti della riabilitazione per uno dei delitti previsti dal RD n. 267 del 1942, in tema di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, o un reato societario o altro evento anche non colposo, per un tempo non inferiore a un anno o un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi e che non siano stati oggetto di sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento, irrogate dall’Ordine professionale di appartenenza nei dieci anni precedenti.

Inoltro devono aver nel corso della loro attività già svolto attività professionale e risultino iscritti da almeno cinque anni nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all’Albo degli Avvocati.

L’anzianità di iscrizione è ridotta a tre anni qualora il professionista attesti la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali. La disciplina delle modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale sopra indicati sarà specificata con successivo decreto del Ministero della Giustizia ad oggi ancora da emanarsi.

Come si effettua la prima iscrizione: modalità
Iscrizione in sede di prima iscrizione all’Albo possono accedere solo iscritti che presentano domanda entro il 30 agosto 2010 e che siano iscritti da almeno cinque anni negli Albi sopra citati o non iscritti ma che abbiano svolto la propria attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo o commissario per l’amministrazione delle grandi imprese in crisi nel campo almeno per cinque anni.

Sono previsti degli sconti a tre anni nel caso i suindicati soggetti presentino degli attestati di frequentazione di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali.

Nei prossimi articoli se ne avete interesse possiamo affrontare le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia sul nuovo Albo degli Amministratori Giudiziarie le fattispecie di sospensione e di cancellazione dall’Albo.

per una sintesi delle altre misure adottate nel pacchetto sicurezza vi invitiamo a leggere il precedente articolo sul DL sicurezza

3 Commenti

  1. E’ stato emanato il Decreto del Ministero della giustizia previsto dall’art.10 comma 1 del D. L.vo 4.2.2010 n. 14 ?
    Grazie.
    Cesare caramalli

  2. Confond el anormativa sulla prima casa ai fini dell’applicazione della minore imposta di registro sugli acquisti della prima casa con quella della detraibilità degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale.
    Gli interessi possono essere detratti se il contatto di mutuo è stato stipulato entro sei mesi dall’inizio dei lavori di ristrutturazione o nei 18 mesi successivi e sempre che l’abitazione sia destinata ad abitazione principale.
    Se ha dubbi simao qui

  3. Salve,ho acquistato un immobile da ristrutturare, nel comune dove risiedo usufruendo dell agevolazione prima casa 2010.
    Recandomi al patronato per presentare la dichiarazione dei redditi il consulente mi comunica che non posso detrarre gli interessi del mutuo per tutta la durata (15 anni) perchè non ho portato la residenza nella nuova casa entro 12 mesi dalla stipula dell’atto (effettuato a marzo 2009). La mia domanda è, avendo terminato ad aprile 2010 i lavori di ristrutturazione, come avrei potuto abitarci? E’ una legge comunale quella che mi obbliga a trasferire la residenza entro un anno dall’acquisto? Controllando in rete ho potuto appurare che qualora io risiedessi in una città diversa da dove ho acquistato casa avrei dovuto fare il cambio di residenza entro 18 mesi dall’acquisto, ma essendo residente nella stessa città? Grazie anticipatamente.

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