La TARI o Tassa sui Rifiuti ripaga il servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Comune che riguarda il prelievo del comune per la gestione dei rifiuti solidi urbani ma non quelli speciali. Qui vediamo chi la deve pagare, quali sono i casi di esclusione, esenzione o riduzione della tassa, come si effettua il pagamento ed entro quando effettuarlo.
Forse non tutti sapevate che al pari delle sue precedenti forme (Tares, Tarsu, TIA) la sua applicazione è transitoria nel senso che ancora oggi si attende l’implementazione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalla singola unità locale in base alle caratteristiche dei soggetti che vi abitano e che un giorno prenderà il nome di TARIP.
Dal 2014 consulta la nuova e gratuita GUIDA alla TARI, la tassa sui rifiuti. Vi consiglio quindi di cliccare sulla parola Guida e saltare all’articolo dedicato alla TARI a meno che non vi serva verificare in passato come era disciplinato il tributo sui rifiuti.
La TARI è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (meglio conosciuta come Legge di Stabilità 2014 e modificata dalla Legge di Stabilità 2016.
La TARI o ex TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e sui servizi o Tarsu e la Tassa di igiene ambientale o Tia e che potremmo chiamare sinteticamente TARES o Res fate voi, gli appellativi si ricnorrono di studio in studio e che qui cerchiamo di farvi conoscere con una guida fiscale per capire come si calcola, chi sono i soggetti incisi dal tributo, quali sono le scadenze e se dovremmo assistere ad un incremento dell’imposizione derivante dai rifuti oppure a qualche agevolazioni in più.
Che cosa è la TARI o tassa sui rifiuti e sui servizi
La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpare in un’unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.
La nuova tassa sui rifiuti andrà a finanziarie sia il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifiuti svolti dai singoli comuni sia all’amministrazione centrale così come originariamente previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni risorse proprie per i servizi che effettivamente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che abbraccerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.
Esclusioni ed esenzioni dal pagamento della TARI
In base all’ambito oggetto di applicazione abbiamo diversi casi di esclusione dal pagamento del tributo come quelle nel seguito:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- le aree comuni condominiali definite dall’articolo 1117 c.c. di seguito riportato e a patto che non siano occupate o detenute in via esclusiva;
- le aree che generano rifiuti speciali in quanto ricordiamolo, la TARi su paga solo sui rifiuti solidi urbani. Quelli speciali non rientrano nell’ambito d applicazione della TARI in quanto devono essere smaltiti dai relativi produttori a proprie spese e con l’osservanza della normativa vigente in materia.
Articolo 1117 Codice Civile: Parti Comuni condominiali
Per parti comuni dobbiamo riferirci all’articolo 117 del Codice Civile che recita: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
- tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Chi deve pagare la TARI (Tares o nuova Tarsu o Tassa sui rifiuti e sui servizi)
In attuazione del decreto sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la detiene, la possiede, a qualsiasi titolo deve versare tale imposta seconodo le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza capire nell’ambito dei diritti soggettivi che insistono sul singolo bene chi sia effettivamente il soggetto obbligato al pagamento, non prevedendo in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.
Chi non paga la nuova TARI Tarsu o Tia o Tares
Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.
Come si calcola la nuova TARI Tarsu o TARES
I calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in quanto il parametro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale di cui prenderemo come valore l’80% che ricorda un po’ lo scorporo del valore del terreno da quello dell’immobile ai fini della valutazione della quota di ammortamento degli immobili visto per le società.
Per capire come si effettuerà il calcolo della nuova tariffa TARI o nuova Tarsu dovremmo avere due componenti:
- Una è attendere l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res e e di cui la nostra parte rilevante sarà l’80%;
- Inoltre dovremmo, come avviene anche ora come anche per l’ICI, il regolarmente comunale annuale che discipline le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in quanto ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro in ragione appunto della tipologia dell’immobile (esempio abitazioni di lusso) e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità locale.
La tipologia dell’immobile e anche la zona censuaria in cui si situa l’area o unità locale potranno determinare, a seconda dei comuni, maggiorazioni o agevolazioni nel pagamento della Res. La scadenza ed il numero delle rate che potrete o dovrete pagare dipende dal Comune con la propria delibera al pari di quanto avveniva con l’ICI e che troverete sul sito internet del comune da pubblicarsi almeno 30 giorni prima della data di versamento per cui potrete stare leggermente più tranquilli in merito alle tempistiche di versamento.
Da quando si applica la nuova Tassa sui rifiuti
La nuova imposte sulla gestione e smaltimento dei rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013 ed il regolamento ministeriale di cui parlavamo prima dovrà essere emenato entro il 31 ottobre 2012 per cui abbiamo tempo per fare i conti e soprattutto vedremo se non subirà delle modifica nel corso del 2012.
La scadenza originaria e la proroga della TARI (Tares, Tarsu, TIA)
La scadenza delle altre tre rate per il pagamento della TARI sarà aprile luglio e ottobre di ciascun anno.
Aggiornamento 2013: il tam tam della rete ha fatto capire che dietro la Tares c’era un bel bacino elettorale e le polemiche secondo me hanno portato a condere la proroga con il D.L. 1/2013 che ha di fatto fatto slittare al primo luglio l’entrata in vigore originariamente dal primo gennaio con l’articolo 14 comma 35 del D.L. 201 del 2011 già posticipato ad aprile dalla Legge di Stabilità ad aprile.
Inoltre molto interessante è la possibilità concessa ia comuni di posticipare ulterioremente il tributo sempre nel limite delle esigenze dettate sul pareggio di bilancio..
Ancora non sono in grado di darvi anche le modalità di pagamento della nuova Tarsu, in quanto ancora non sono disponibili i codici tributi ed i decreti attuativi che ne displieranno l’applicazione dovendo poi sempre fare riferimento al regolamento del singolo comune per effettuare il calcolo. Il pagamento avverrà sicuramente però con modello F24 e con appositi codici tributo e presumibilmente dovranno anche essere indicati i codici comunali. Tuttavia i comuni potranno modificare scadenza e numero delle rate come anche inviare modelli di pagamento già compilati come avveniva prima.
Scadenza del versamento: quando pagare la TARI – TARES – TARSU
In relazione all’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ad opera dell’art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L 22 dicembre 2011, n. 214, il pagamento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Il versamento sarà effettuato in 4 rate trimestrali che scadranno nei mesi di gennaio aprile luglio ottobre e che ricomprenderanno tanto la tassa quanto quelle maggiorazioni che sono state stabilite successivamente. In pratica il Comune può inviare per il pagamento delle prime due rate i bollettini precompilati il che sarebbe cosa buona e giusta vista la complessità del calcolo del tributo anche se non rappresenta un obbligo per il comune o anche il modello F 24.
Il Legislatore chiarisce che “fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012”.Per il 2013 il termine è stato prorogato al 30 novembre 2013.
Si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale. Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
Aggiornamento febbraio 2012: nella bozza del decreto sulle semplificaizoni si affermerebbe che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Interessante da sapere e pericoli per noi contribuenti
Essendo la TARI (vecchia Tares un tributo il cui gettito andrà direttametne a finanziare le entrate comunali, il meccanismo di applicazione delle aliquote di imposte permetterà ai Comuni che non hanno raggiunto la copertura per la spesa sostenuta per la raccolta dei rifiuti dovranno aumentare il prelievo richiesto ai cittadini perchè varrà il principio che il costo del servizio per la raccolta dei rifiuti dovrà essere integralmente coperto dal gettito prodotto dalla Tares. Per intenderci e detta in parole povere le eventuali inefficienze di chi gestisce questo processo e servizio di raccolta su cui non abbiamo niente a che fare, si riverberaranno direttamente su un aumento della Tares richiesta. Non contenete i commenti, lasciatevi andare…
Codici Tributo da utilizzare per il versamento
Il codice tributo per il versamento della Tari è 3944 mentre per la tariffa è 3950. La maggiorazione, infine, vuole il 3955. In caso di ritardati, parziali o errati versamenti il legislatore ha definito anche una serie di altri codici che sono il 3945 (Tares – interessi), 3946 (Tares – sanzioni), 3951 (Tariffa – interessi), 3952 (Tariffa – sanzioni), 3956 (Maggiorazione – interessi), 3957 (Maggiorazione – sanzioni).
Leggi comunque l’articolo dedicato proprio all’utilizzo dei codici tributo per la Tares.
Pagamento in ritardo della Tari
Vi ricordo che se procedete al ritardato pagamento della TARI Tares o Tarsu potete comunque provvedere al versamento con il ravvedimento operoso utilizzando per le sanzioni e gli interessi i codici tributi qui sopra. Nell’articolo dedicato al pagamento della Tares in ritardo troverete anche il file per il calcolo stando attenti sempre a verificare che il saggio di interesse legale non sia cambiato.
Riferimenti normativi
Nuova tassa istituita con l’articolo 14 del DL 201 del 2011 battezzato “decreto salva italia” di Monti di cui avete potuto avere una sintetica guida con i punti più importanti per i contribuenti. Nel DPR 138 del 1998 trovate i criteri di determinazione della superficie catastale oltre eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte con il Decreto Semplificazioni Fiscali.
Cartella di pagamento o accertamento TARI – TARSU – TARSU – TIA: cosa fare
Vi segnalo della Giurisprudenza che potrebbe esservi utile per contestare eventuali accertamento da parte dell’agenzia delle entrate e come impugnare la cartella. Sul Sole24 infatti ho letto di una sentenza, precisamente la sentenza 2533/10/2016 del 21 luglio scorso della Commissione tributaria provinciale di Bari che ha affermato l’illegittima della cartella di pagamento avente ad oggetto sanzione per Tarsu non versata laddove non siano chiaramente individuate le aree tassabili.
Inoltre si precisa anche che per quello che concerne il computo metrico relativo alle aree scoperte le aree cosiddette operative sono soggette a tassazione mentre quelle pertinenziali e accessorie no e ancora “la motivazione deve consentire ex ante di comprendere la ragioni della pretesa, prima ancora di leggere il ricorso del contribuente (Cassazione, sentenza 24024/2015)”.
Riduzione dell’imposta: onere della prova
In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente – che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell’imposta sul presupposto che l’area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci – non potendo escludersi che l’area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/10/2012).
TARI sulla seconda casa
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Vi ricordo che la TARES ora prende l’appellativo di TARI e vi segnalo anche l’articolo dedicato al versamento della TASI o nuova tassa sui servizi indivisibili. Vi indico anche l’articolo con la guida al pagamento IMU
-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete
scrivere a info @ tasse-fisco.com
Eh, si. La colpa è sempre e solo nostra…, mia.. che ho lavorato una vita e sono in pensionme con tre lire….mia la colpa del debito pubblico, dei costi degli sprechi e della corruzione, delle auto blu, degli stipendi da favola dello spread, del mantenimento dei preti e combriccola, ecc. ecc. Caro Tassefisco, non ti pare che debba pagare chi ha provocato i danni? O se pensi che tutto debba essere addebitato a tutti i cittadini, che almeno chi ha di più paghi di più, come stabilito nel 1946 dai principi della Costituzione per i quali i nostri genitori andarono in montagna? Poveretti..quanti morti invano!
Cosa intende per destinarli alla finanza internazionale? E soprattutto è sempre colpa degli altri? Napoli sta facendo dei progressi e anche Roma, ma mi permetta di dire che siamo a dei livelli non sufficienti rispetti ai comuni più virtuosi d’Italia. La colpa è sempre e solo nostra.
Voglio ricordare a chi la monnezza ce l’ha in testa, che Napoli ha una percentuale di raccolta differenziata maggiore (26%) rispetto a Roma, che Napoli non è un paesino ma una città di 1 milione di abitanti, nei quartieri ove vige il “porta a porta” si raggiungono percentuali non minori al 60%, che i suoi cittadini hanno votato un sindaco quanto più distante dalle logiche camorristiche che tra mille difficoltà e senza l’aiuto dello stato centrale nè di qualsivoglia altro ente italiano, ha assicurato una raccolta puntuale da un anno e mezzo ed infine che l’introduzione della TARES è solo un ennesimo escamotage per fregarci altri denari da destinare alla finanza internazionale
gli stipendi dei politici,dei portaborse dei manager di stato ecc devono essere ridotti e comunque assogettati ad i risultati,invece con il bla bla lorsignori continuano a mungere…ed a spendere i nostri soldi..a Roma,se non sbaglio, si utilizzano ancora le discariche,niente termovalorizatore ( come si usa in tutta Europa) e neppure ( naturalmente!) raccolta differenziata!Ci sono comuni che dalla differenziata ricavano fior di soldi,riciclando la carta,il metallo,il vetro,la plastica ecc,certo si fà fatica a sistemare le cose,invece con la discarica si pagano i magnaccia che portano la spazzatura alla discarica pesandola come vogliono oppure si spedisce tutto all’estero pagando gli stranieri (ben felici del regalo!)E noi paghiamo….
Dovremmo essere noi cittadini ad alzare la voce mandando tutti a casa. I politici che si onorano di questa parola ti ignorano sempre e ti cercano col sorriso raggiante nelle elezioni. Non andrò più a votare ormai l’immondizia sono loro che la producono e noi la paghiamo. Purtroppo a noi alzano le tasse e loro se le alleggeriscono aumentando i loro “stipendi”. Bella parola tares : chi meno ha dia pure quel che non ha o non avrà più.
Il nodo è quello: chiunque sarebbe disposto a pagare IMU o Tares ma a fronte di un servizio non di sprechi, file alle circoscrizioni, dipendenti, uscieri, portaborse e centinaia di altre cose.
Il fatto che i cittadini debbano pagare eventuali inefficienze di gestione da parte dell’Ente incaricato della raccolta rifiuti, come si evince dal testo, con un aumento della tassa mi pare osceno: se non sanno gestire il servizio paghino di tasca loro. Inoltre se si paga sarebbe giusto aver qualcosa in cambio ma abbiamo aumentato l’ICI con la nuova IMU e introdotto la nuova nuova TARES, sborsiamo più soldi e poi le aree verdi saranno sempre uno schifo, le strade pure, l’illuminazione è quella che é e in compenso mettiamo 18 semafori in un incrocio … poveri noi!
Esistono sempre le elezioni e laddove si vada contro la sovranità popolare (un esempio sono i referendum disattesi) esiste anche la piazza. Ma ormai ci siamo troppo ripuliti forse e quindi preferiamo assistere alla debacle.
Che differenza potrebbe esserci tra camorra, mafia o altro tipo di organizzazione criminale con l’attuale classe politica? Praticamente quasi nessuna. Se dovessi poter scegliere ne farei una scelta ottimizzata, quella di restare con una delle prime indicate e non con l’organizzazione delinquentistica di questo Stato che neppure ascolta i suoi cittadini!!!
Allora non dovrebbe avere problemi. Segnalò che a Napoli e’ vero stanno messi maluccio ma se si fanno comandare dalla camorra (che poi camorra o mafia sempre un gruppo de mascalzoncelli sono) ce possono anche morì’ sotto l sacchetti della spazzatura. A Roma invece la percentuale di differenziata c’è’ ma non è’ certo sufficiente.
Ribellatevi, andate al comune e protestate. Io vi capisco che dirvi?!? Ora va di moda aumentare le imposte minori che danno meno nell’occhio.
Ormai ci faranno morire di fame ,aumentano solo tasse ,vorrei chiedere ai questi politici chi non ha un lavoro con che cazzo fa pagare queste tasse
ma da noi il costo del servizio è già tutto coperto dalla tariffa pagata cosa si dev fare ancora’ oltre che differenziare 80 % qui non siamo a napoli o Roma.
Purtroppo anche all’estero ma inutile che le spieghi che le aliquote applicate sono probabilmente minori e la qualità del servizio offerto maggiore, oltre alla raccolta differenziata che in altri paesi (non in tutti assolutamente) sarà più alta che da noi.
Complimenti non finiscono mai di stupirci, io so’ soltanto che da Euro 760 annue sono passato a Euro 3000 circa ed ora dove vogliono arrivare. Produco immondizia 5 mesi l’anno perché devo pagare anche per i mesi che non lavoro? Che significa in base ai mq., questoi producono immondizia? Da soli? Come fanno? Ce lo possono spiegare i sapientoni? Ma all’estero si comportano come da noi, se c’è qualcuno che lo sà mi piacerebbe conoscere la verità. Grazie.
siamo alle solite!!!!!!!!!!!!!
Di loro ne abbiamo le tasche piene ma mi permetta anche di avere le tasche piene anche degli altri. Le giuro che non ce la faccio più ad ascoltarlie nemmeno a sentirli. Spero aredentemente che vengano colti da un momento di follia e si trasferiscano tutti a ll’estero e lascino il paese.
ciao a tutti, mi complimento con mauro per quello che ha scritto,certo che se non ci svegliamo in fretta diventeremo tutti dei pezzenti,e monti,berlusconi, vogliono tornare?svegliamoci mandiamoli tutti a casa.
sono dei vigliacchi sono per la rivoluzione civile e pe rimpiccare tutti i politici da qua a 60 ani fa senza distinzioni di partiti
Questi signori vogliono far chiudere tutte le piccole imprese, o diventeremo tante
piccole cooperative, se questo è democrazia? Dove ci vogliono portare?….
Forse mai….preoccupante
Certo che se dovessi pagare i rifiuti che faccio, il Comune dovrebbe dare dei soldi ancora a me! Questa è la solita tassa truffa. Chissà quando gli italiani si sveglieranno dal sonno profondo……….
[…] Il meccanismo è virtuoso perché a chi differenzia meglio e consuma meno viene stornata la Tares (la tariffa sull’igiene urbana inserita nel decreto “Salva Italia” e che sostituirà la […]
[…] nucleo. Il meccanismo è virtuoso perché a chi differenzia meglio e consuma meno viene stornata la Tares (la tariffa sull’igiene urbana inserita nel decreto “Salva Italia” e che […]
Da quanto ne so, chiamasi tassa il corrispettivo richiesto da chi svolge (effettivamente) un servizio a vantaggio di qualcuno. Visto che la nuova RES colpisce gli immobili solo in quanto potenzialmente in grado di produrre rifiuti (indipendentemente dal fatto che sia una seconda casa magari poco usata, dal numero di componenti il nucleo che vi risiede e che producono conseguentemenet i rifuti, dal reddito del possessore), direi che si tratta di una imposta patrimoniale neanche tanto mascherata (come peraltro l’IMU e prime l’ICI). Siamo un Paese di Pulcinella, in cui non si ha neanche il coraggio di chiamare con il loro nome le “porcate” che si fanno.
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