Guida al pagamento TARI: dichiarazione, calcolo e versamento Tares Tarsu sui rifiuti o Tia:

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nuova tarsu o tares - la tassa sui rifiuti

La TARI o Tassa sui Rifiuti ripaga il servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Comune che riguarda il prelievo del comune per la gestione dei rifiuti solidi urbani ma non quelli speciali. Qui vediamo chi la deve pagare, quali sono i casi di esclusione, esenzione o riduzione della tassa, come si effettua il pagamento ed entro quando effettuarlo.

Forse non tutti sapevate che al pari delle sue precedenti forme (Tares, Tarsu, TIA) la sua applicazione è transitoria nel senso che ancora oggi si attende l’implementazione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalla singola unità locale in base alle caratteristiche dei soggetti che vi abitano e che un giorno prenderà il nome di TARIP.

Dal 2014 consulta la nuova e gratuita GUIDA alla TARI, la tassa sui rifiuti. Vi consiglio quindi di cliccare sulla parola Guida e saltare all’articolo dedicato alla TARI a meno che non vi serva verificare in passato come era disciplinato il tributo sui rifiuti.

La TARI è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (meglio conosciuta come Legge di Stabilità 2014 e modificata dalla Legge di Stabilità 2016.

La TARI o ex TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e sui servizi o Tarsu e la Tassa di igiene ambientale o Tia e che potremmo chiamare sinteticamente TARES o Res fate voi, gli appellativi si ricnorrono di studio in studio e che qui cerchiamo di farvi conoscere con una guida fiscale per capire come si calcola, chi sono i soggetti incisi dal tributo, quali sono le scadenze e se dovremmo assistere ad un incremento dell’imposizione derivante dai rifuti oppure a qualche agevolazioni in più.

Che cosa è la TARI o tassa sui rifiuti e sui servizi

La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpare in un’unica tassa  le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.

La nuova tassa sui rifiuti andrà a finanziarie sia il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifiuti  svolti dai singoli comuni sia all’amministrazione centrale  così come originariamente previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni risorse proprie per i servizi che effettivamente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che abbraccerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.

Esclusioni ed esenzioni dal pagamento della TARI

In base all’ambito oggetto di applicazione abbiamo diversi casi di esclusione dal pagamento del tributo come quelle nel seguito:

  1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
  2. le aree comuni condominiali definite dall’articolo 1117 c.c. di seguito riportato e a patto che non siano occupate o detenute in via esclusiva;
  3. le aree che generano rifiuti speciali in quanto ricordiamolo, la TARi su paga solo sui rifiuti solidi urbani. Quelli speciali non rientrano nell’ambito d applicazione della TARI in quanto devono essere smaltiti dai relativi produttori a proprie spese e con l’osservanza della normativa vigente in materia.

Articolo 1117 Codice Civile: Parti Comuni condominiali

Per parti comuni dobbiamo riferirci all’articolo 117 del Codice Civile che recita: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

  1. tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
  2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
  3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Chi deve pagare la TARI (Tares o nuova Tarsu o Tassa sui rifiuti e sui servizi)

In attuazione del decreto sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la detiene, la possiede,  a qualsiasi titolo deve versare tale imposta seconodo le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza capire nell’ambito dei diritti soggettivi  che insistono sul singolo bene chi sia effettivamente il soggetto obbligato al  pagamento, non prevedendo in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.

Chi non paga la nuova TARI Tarsu o Tia o Tares

Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.

Come si calcola la nuova TARI Tarsu o TARES

I calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in quanto il parametro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale di cui prenderemo come valore l’80% che ricorda un po’ lo scorporo del valore del terreno da quello dell’immobile ai fini della valutazione della quota di ammortamento degli immobili visto per le società.

Per capire come si effettuerà il calcolo della nuova tariffa TARI o nuova Tarsu dovremmo avere due componenti:

  1. Una è attendere l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res e e di cui la nostra parte rilevante sarà l’80%;
  2. Inoltre dovremmo, come avviene anche ora come anche per l’ICI, il regolarmente comunale annuale che discipline le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in quanto ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro in ragione appunto della tipologia dell’immobile (esempio abitazioni di lusso) e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità locale.

La tipologia dell’immobile e anche la zona censuaria in cui si situa l’area o unità locale potranno determinare, a seconda dei comuni, maggiorazioni o agevolazioni nel pagamento della Res. La scadenza ed il numero delle rate che potrete o dovrete pagare dipende dal Comune con la propria delibera al pari di quanto avveniva con l’ICI e che troverete sul sito internet del comune da pubblicarsi almeno 30 giorni prima della data di versamento per cui potrete stare leggermente più tranquilli in merito alle tempistiche di versamento.

Da quando si applica la nuova Tassa sui rifiuti

La nuova imposte sulla gestione e smaltimento dei rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013 ed il regolamento ministeriale di cui parlavamo prima dovrà essere emenato entro il 31 ottobre 2012 per cui abbiamo tempo per fare i conti e soprattutto vedremo se non subirà delle modifica nel corso del 2012.

La scadenza originaria e la proroga della TARI (Tares, Tarsu, TIA)

La scadenza delle altre tre rate per il pagamento della TARI sarà aprile luglio e ottobre di ciascun anno.
Aggiornamento 2013: il tam tam della rete ha fatto capire che dietro la Tares c’era un bel bacino elettorale e le polemiche secondo me hanno portato a condere la proroga con il D.L. 1/2013 che ha di fatto fatto slittare al primo luglio l’entrata in vigore originariamente dal primo gennaio con l’articolo 14 comma 35 del D.L. 201 del 2011 già posticipato ad aprile dalla Legge di Stabilità ad aprile.
Inoltre molto interessante è la possibilità concessa ia comuni di posticipare ulterioremente il tributo sempre nel limite delle esigenze dettate sul pareggio di bilancio..

Ancora non sono in grado di darvi anche le modalità di pagamento della nuova Tarsu, in quanto ancora non sono disponibili i codici tributi  ed i decreti attuativi che ne displieranno l’applicazione dovendo poi sempre fare riferimento al regolamento del singolo comune per effettuare il calcolo. Il pagamento avverrà sicuramente però con modello F24 e con appositi codici tributo e presumibilmente dovranno anche essere indicati i codici comunali. Tuttavia i comuni potranno modificare scadenza e  numero delle rate come anche inviare modelli di pagamento già  compilati come avveniva prima.

Scadenza del versamento: quando pagare la TARI – TARES – TARSU

In relazione all’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ad opera dell’art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L 22 dicembre 2011, n. 214, il pagamento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Il versamento sarà effettuato in 4 rate trimestrali che scadranno nei mesi di gennaio aprile luglio ottobre e che ricomprenderanno tanto la tassa quanto quelle maggiorazioni che sono state stabilite successivamente. In pratica il Comune può inviare per il pagamento delle prime due rate i bollettini precompilati il che sarebbe cosa buona e giusta vista la complessità del calcolo del tributo anche se non rappresenta un obbligo per il comune o anche il modello F 24.

Il Legislatore chiarisce che “fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non  è  possibile  l’apertura  di  un  conto  corrente  postale intestato alla TARES o  la  modifica  di  intestazione  degli  strumenti  di pagamento già in uso nel corso del 2012”.Per il 2013 il termine è stato prorogato al 30 novembre 2013.

Si  ribadisce,  i  contribuenti  sono  tenuti  a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino  di  conto  corrente postale. Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di  variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.

Aggiornamento febbraio 2012: nella bozza del decreto sulle semplificaizoni si affermerebbe che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Interessante da sapere e pericoli per noi contribuenti

Essendo la TARI (vecchia Tares un tributo il cui gettito andrà direttametne a finanziare le entrate comunali, il meccanismo di applicazione delle aliquote di imposte permetterà ai Comuni che non hanno raggiunto la copertura per la spesa sostenuta per la raccolta dei rifiuti dovranno aumentare il prelievo richiesto ai cittadini perchè varrà il principio che il costo del servizio per la raccolta dei rifiuti dovrà essere integralmente coperto dal gettito prodotto dalla Tares. Per intenderci e detta in parole povere le eventuali inefficienze di chi gestisce questo processo e servizio di raccolta su cui non abbiamo niente a che fare, si riverberaranno direttamente su un aumento della Tares richiesta.  Non contenete i commenti, lasciatevi andare…

Codici Tributo da utilizzare per il versamento

Il codice tributo per il versamento della Tari è 3944 mentre per la tariffa è 3950. La maggiorazione, infine, vuole il 3955.  In caso di ritardati, parziali o errati versamenti il legislatore ha definito anche una serie di altri codici che sono il 3945 (Tares – interessi), 3946 (Tares – sanzioni), 3951 (Tariffa – interessi), 3952 (Tariffa – sanzioni), 3956 (Maggiorazione – interessi), 3957 (Maggiorazione – sanzioni).

Leggi comunque l’articolo dedicato proprio all’utilizzo dei codici tributo per la Tares.

Pagamento in ritardo della Tari

Vi ricordo che se procedete al ritardato pagamento della TARI Tares o Tarsu potete comunque provvedere al versamento con il ravvedimento operoso utilizzando per le sanzioni e gli interessi i codici tributi qui sopra. Nell’articolo dedicato al pagamento della Tares in ritardo troverete anche il file per il calcolo stando attenti sempre a verificare che il saggio di interesse legale non sia cambiato.

Riferimenti normativi

Nuova tassa istituita con l’articolo 14 del  DL 201 del 2011 battezzato “decreto salva italia” di Monti di cui avete potuto avere una sintetica guida con i punti più importanti per i contribuenti. Nel DPR 138 del 1998 trovate i criteri di determinazione della superficie catastale oltre eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte con il Decreto Semplificazioni Fiscali.

Cartella di pagamento o accertamento TARI – TARSU – TARSU – TIA: cosa fare

Vi segnalo della Giurisprudenza che potrebbe esservi utile per contestare eventuali accertamento da parte dell’agenzia delle entrate e come impugnare la cartella. Sul Sole24 infatti ho letto di una sentenza, precisamente la sentenza 2533/10/2016 del 21 luglio scorso della Commissione tributaria provinciale di Bari che ha affermato l’illegittima della cartella di pagamento avente ad oggetto sanzione per Tarsu non versata laddove non siano chiaramente individuate  le aree tassabili.

Inoltre si precisa anche che per quello che concerne il computo metrico relativo alle aree scoperte le aree cosiddette operative sono soggette a tassazione mentre quelle pertinenziali e accessorie no e ancora “la motivazione deve consentire ex ante di comprendere la ragioni della pretesa, prima ancora di leggere il ricorso del contribuente (Cassazione, sentenza 24024/2015)”.

Riduzione dell’imposta: onere della prova

In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente – che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell’imposta sul presupposto che l’area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci – non potendo escludersi che l’area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/10/2012).

TARI sulla seconda casa

http://www.tasse-fisco.com/case/tari-seconda-come-funziona-esenzione-calcolo-esempio-domanda-villa-mare-montagna-campagna/41691/

Articoli correlati

Vi ricordo che la TARES ora prende l’appellativo di TARI e vi segnalo anche l’articolo dedicato al versamento della TASI o nuova tassa sui servizi indivisibili. Vi indico anche l’articolo con la guida al pagamento IMU

-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete
scrivere a info @ tasse-fisco.com

http://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/tari-non-pagata-cosa-succede-fare-come-calcolo-ravvedimento-operoso/40717/

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/tari-rifiuti-superficie-tassabile-superficie-tassabile-calpestabile-pagamento/40745/

236 Commenti

  1. il comune dove abito mi ha già inviato i bolletini della TARSU suddiviso al solito per chi vuole in 4 rate con la prima da pagare entro il 31/03 (in anticipo rispetto all’anno scorso).

    Ma la TARSU non doveva essere sostituita dalla TARES con pagamento a luglio? Non è che mi ritrovo a pagare ota la TARSU e a luglio una nuova tassa?

    Grazie

  2. Il decreto salva Italia dava la possibilità ai Enti gestori della raccolta rifiuti, che dal 1 gennaio 2013, applicavano la raccolta con sistema di misurazione del residuo raccolto di applicare la Tariffa Puntuale e quindi di fatturare il srvizio. Altrimenti chi non era in grado di applicare la Tariffa Puntuale deva passare a tassa. Mi confermate questa decisione ? dove posso trovare i riferimenti normativi?
    Grazie.

  3. Mi domando perchè quando devono aumentare cambiano i nomi ma poi si vede chiaramente che ancora una volta ci hanno tartassati senza risolvere i problemi.
    Secondo, pago per i rifiuti e acque reflue per un monolocale al mare che adopero un solo mese all’anno e non posso neppure decidere sugli eletti di quel comune, per cui essi tartassano noi e fanno risparmiare i residenti, tanto noi non contiamo nulla, QUESTA è LA NOSTRA DEMOCRAZIA ? Ci sarebbe molto da cambiare in questo paese, visto che sovente si parla di pagare in proporzione all’uso e al consumo della “cosa” anche in proporzione del reddito.

  4. pago una ditta privata autorizzata allo smaltimento di vetro carta cartone alluminio che differenza devo pagare al comune con la nuova tares grazie

  5. Il governo tecnico ha messo la ennesima tassa sulla smaltimento rifiutidandoci l’illusione che pageremo di meno, dove abito negli anni si è tentato di costruire un inceneritore e tutte le volte non è andato a buon fine. La cosa grave che i soldi sono stati spesi e sull’attuale tassa ci sono anche quelli, perchè non si fanno pagare dalle tasche dei componenti delle amministrazioni che li hanno voluti, e poi non terminati?
    Il valore di noi cittadini viene tenuto in cosiderazione solo quando ci sono l’elezione. Io so già quale sarà il provvedimento del nuovo governo, aumentarsi la diaria.
    perche per i rifiuti non facciamo come in gran parte dei paesi europei, iniziando dal latte e le varie bibite tutto in cotenitori di vetro con cauzione che viene rimborsata al momento che si rende indietro poi ogni famiglia dovrebbe pagare in base all’effettivi rifiuti prodotti. per esempio una coppia di pensionati produce meno rifiuti di una famiglia di 4 persone, indipendentemente dall,ampiezza dell’appartamento.
    I rifiuti che una famiglia produce andrebbero pesati come fanno in molti paesi europei, voi direte che è impossibile però in altri paesi la fanno.
    E’ facile mettere una tassa in base ai mq, se a fine anno non quadrano i conti basta aumentare l’importo a mq. Siamo in campagna elettorale, sui mezzi d’informazione si parla solo di sondaggi, politici una volta tanto dite la verità
    e affrantate le cose serie fra queste anche il problema rifiuti, ma senza aumentare gl’importi.

  6. TARES, tassa pr rifiuti e servizi. Domande. Raccolta e smaltimento rifiuti già si pagavano direttamente all’impresa contrattata per questo lavoro. Adesso si paga come tassa ad un comune. Voglio sperare che sara il comune a pagare l’impresa, e non il cittadino che usufrisce del servizio per il quale già pagherebbe una tassa. Servizi, ma di quali servizi si parla? credo niente di nuovo, ovvero si tratta di servizi che già si pagavano in altra forma. Anche qui, pagheremo due volte in forma occulta? Veramente non ho nessuna fiducia nella nostra PA. Mi spiace

  7. coabito in un appartamento con persona non appartenente al mio nucleo familiare, la tares dovrà essere intestata ad entrambi separatamente ?

  8. Conduttore non hai spiegato una cosa importante. Come si paga col bollettino postale, con l’F24, col bonifico? Va a ruolo come la TARSU oppure ci si deve rivolgere al CAF?

  9. mi piacerebbe sapere se tutti gli appartamenti acquistati dai politici con i nostri soldi, pagheranno l’IMU e la TARES…garantito che “scopriranno” che qualcuno gli ha regalato l’appartamento senza che loro lo sapessero, come quel tale a Roma….poveretto,quasi mi vien da piangere!
    E quell’altro che si era fatto dare i soldi dal partito per acqustare un appartamento da affittare ( per il partito!) e poi stava tranquillamente facendosi un bellissimo ufficio di rappresentanza per i suoi scagnozzi..Naturalmente spese a carico del partito con i ns soldi…

  10. uno schifo ncome sempre ……. e i cittadini onesti continuano ad essere sempre più colpiti. evviva i ladri.

  11. Vorrei sapere con due figli e una moglie a carico, di cui un figlio con invalidità( e non disabilità) al 100% mi spetta qualche riduzione della tares? grazie….

  12. Sono proprietatio di 1/5 di un appartamento, dove ho anche la residenza, senza però abitarci, devo pagare la tares?

  13. La tassa si paga ogni anno per cui se lo scorso anno non ha pagato la precedente quest’anno dovrà pagare sia quella di quest’anno sia quella che non ha pagato.

  14. siamo sempre alle solite con tasse poco chiare io prendo 260euro di pensione come faro a pagare la nuova tassa era meglio come prima poi a me mi e arrivata a gennaio la vecchia tarsu che scade a giugno come la mettiamo debbo pagare anche quella nuova e quella vecchia chi si capisce e bravo

  15. caro tassefisco,
    ad oggi non riesco ancora a capire se le modalità di calcolo della TARES sarà un compito di un commercialista/consulente o direttamente dei comuni e/o società preposte come avviene per la ex TIA-TARSU ??
    Il fatto che si potrà pagare tramite F24 e che ogni anno bisognerà aspettare delibera comunale sulla tariffa (sul modello IMU) mi fa pensare che sarà una sorta di autoliquidazione del contribuente cittadino (fisco o giuridico che sia) oppure mi sbaglio? le scadenze prossime di aprile-luglio saranno acconti, chi le emetterà? il comune o sarà calcolato da un consulente? ci sono molte lacune, lo so che bisognerà aspettare l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res ecc ecc, però sarebbe interessante sapere indicativamente anche per chi opera nel settore cosa rispondere ai contribuenti
    ringrazio in anticipo,
    GR

  16. Io vedo poche altre soluzioni in quanto a violazioni dei dettati costituzionali quale potere dovrebbe opporsi? La Magistratura???? di certo no, per cui….limitiamoci ad ascoltare Benigni che recita la Costituzione (che è bellissima) che è meglio forse…

  17. Caro tassefisco, le manifestazioni di piazza se non le consideri come mezzo di promozione per innescare una rivoluzione di popolo hanno poco senso. Anni e anni di manifestazioni non hanno nemmeno scalfito il potere capitalista, che ha proseguito la sua opera di demolizione della democrazia, della costituzione, dei diritti dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati, ecc. fino ad arrivare al totale potere sull’economia, sulla politica e infine oggi sulle persone fisiche, condizionandone la vita e ridurle ad accettare un simile stato di cose, fino a sembrare complicità con esso, neanche contemplo la possibilità di responsabilizzarci come collettività, tali e tante sono le potenzialità propagandistiche del sistema, che tra l’altro influisce anche sul voto, svuotandolo dell’espressione della libera scelta con il contributo di una schifosa legge elettorale. Siamo messi male, come si dice: “a mali estremi estremi rimedi”, c’è un’altra scelta?

  18. Caro lettore, lei ha ragione e come più volte denunciato anche in questo sito il rispetto della costituzione talvolta è venuto meno da parte della classe politica. Ma di fronte a questo noi cittadini non abbiamo saputo reagire ed è per questo che ci troviamo. E’ questo il senso delle mie parole. Si figuri quanto della colpa è ascrivibile a me che alla pensione non so nemmeno se mai ci arriverà e guardo a chi è andato con il sistema retributivo con non poca invidia. L’unico strumento che abbimao per far rispettare la nostra voce è il voto, ma quando anche quello (vedi referendum) non viene ascoltato c’è la piazza. Altri strumenti non ne conosco.

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