La TARI o Tassa sui Rifiuti ripaga il servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Comune che riguarda il prelievo del comune per la gestione dei rifiuti solidi urbani ma non quelli speciali. Qui vediamo chi la deve pagare, quali sono i casi di esclusione, esenzione o riduzione della tassa, come si effettua il pagamento ed entro quando effettuarlo.
Forse non tutti sapevate che al pari delle sue precedenti forme (Tares, Tarsu, TIA) la sua applicazione è transitoria nel senso che ancora oggi si attende l’implementazione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalla singola unità locale in base alle caratteristiche dei soggetti che vi abitano e che un giorno prenderà il nome di TARIP.
Dal 2014 consulta la nuova e gratuita GUIDA alla TARI, la tassa sui rifiuti. Vi consiglio quindi di cliccare sulla parola Guida e saltare all’articolo dedicato alla TARI a meno che non vi serva verificare in passato come era disciplinato il tributo sui rifiuti.
La TARI è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (meglio conosciuta come Legge di Stabilità 2014 e modificata dalla Legge di Stabilità 2016.
La TARI o ex TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e sui servizi o Tarsu e la Tassa di igiene ambientale o Tia e che potremmo chiamare sinteticamente TARES o Res fate voi, gli appellativi si ricnorrono di studio in studio e che qui cerchiamo di farvi conoscere con una guida fiscale per capire come si calcola, chi sono i soggetti incisi dal tributo, quali sono le scadenze e se dovremmo assistere ad un incremento dell’imposizione derivante dai rifuti oppure a qualche agevolazioni in più.
Che cosa è la TARI o tassa sui rifiuti e sui servizi
La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpare in un’unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.
La nuova tassa sui rifiuti andrà a finanziarie sia il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifiuti svolti dai singoli comuni sia all’amministrazione centrale così come originariamente previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni risorse proprie per i servizi che effettivamente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che abbraccerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.
Esclusioni ed esenzioni dal pagamento della TARI
In base all’ambito oggetto di applicazione abbiamo diversi casi di esclusione dal pagamento del tributo come quelle nel seguito:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- le aree comuni condominiali definite dall’articolo 1117 c.c. di seguito riportato e a patto che non siano occupate o detenute in via esclusiva;
- le aree che generano rifiuti speciali in quanto ricordiamolo, la TARi su paga solo sui rifiuti solidi urbani. Quelli speciali non rientrano nell’ambito d applicazione della TARI in quanto devono essere smaltiti dai relativi produttori a proprie spese e con l’osservanza della normativa vigente in materia.
Articolo 1117 Codice Civile: Parti Comuni condominiali
Per parti comuni dobbiamo riferirci all’articolo 117 del Codice Civile che recita: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
- tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Chi deve pagare la TARI (Tares o nuova Tarsu o Tassa sui rifiuti e sui servizi)
In attuazione del decreto sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la detiene, la possiede, a qualsiasi titolo deve versare tale imposta seconodo le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza capire nell’ambito dei diritti soggettivi che insistono sul singolo bene chi sia effettivamente il soggetto obbligato al pagamento, non prevedendo in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.
Chi non paga la nuova TARI Tarsu o Tia o Tares
Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.
Come si calcola la nuova TARI Tarsu o TARES
I calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in quanto il parametro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale di cui prenderemo come valore l’80% che ricorda un po’ lo scorporo del valore del terreno da quello dell’immobile ai fini della valutazione della quota di ammortamento degli immobili visto per le società.
Per capire come si effettuerà il calcolo della nuova tariffa TARI o nuova Tarsu dovremmo avere due componenti:
- Una è attendere l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res e e di cui la nostra parte rilevante sarà l’80%;
- Inoltre dovremmo, come avviene anche ora come anche per l’ICI, il regolarmente comunale annuale che discipline le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in quanto ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro in ragione appunto della tipologia dell’immobile (esempio abitazioni di lusso) e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità locale.
La tipologia dell’immobile e anche la zona censuaria in cui si situa l’area o unità locale potranno determinare, a seconda dei comuni, maggiorazioni o agevolazioni nel pagamento della Res. La scadenza ed il numero delle rate che potrete o dovrete pagare dipende dal Comune con la propria delibera al pari di quanto avveniva con l’ICI e che troverete sul sito internet del comune da pubblicarsi almeno 30 giorni prima della data di versamento per cui potrete stare leggermente più tranquilli in merito alle tempistiche di versamento.
Da quando si applica la nuova Tassa sui rifiuti
La nuova imposte sulla gestione e smaltimento dei rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013 ed il regolamento ministeriale di cui parlavamo prima dovrà essere emenato entro il 31 ottobre 2012 per cui abbiamo tempo per fare i conti e soprattutto vedremo se non subirà delle modifica nel corso del 2012.
La scadenza originaria e la proroga della TARI (Tares, Tarsu, TIA)
La scadenza delle altre tre rate per il pagamento della TARI sarà aprile luglio e ottobre di ciascun anno.
Aggiornamento 2013: il tam tam della rete ha fatto capire che dietro la Tares c’era un bel bacino elettorale e le polemiche secondo me hanno portato a condere la proroga con il D.L. 1/2013 che ha di fatto fatto slittare al primo luglio l’entrata in vigore originariamente dal primo gennaio con l’articolo 14 comma 35 del D.L. 201 del 2011 già posticipato ad aprile dalla Legge di Stabilità ad aprile.
Inoltre molto interessante è la possibilità concessa ia comuni di posticipare ulterioremente il tributo sempre nel limite delle esigenze dettate sul pareggio di bilancio..
Ancora non sono in grado di darvi anche le modalità di pagamento della nuova Tarsu, in quanto ancora non sono disponibili i codici tributi ed i decreti attuativi che ne displieranno l’applicazione dovendo poi sempre fare riferimento al regolamento del singolo comune per effettuare il calcolo. Il pagamento avverrà sicuramente però con modello F24 e con appositi codici tributo e presumibilmente dovranno anche essere indicati i codici comunali. Tuttavia i comuni potranno modificare scadenza e numero delle rate come anche inviare modelli di pagamento già compilati come avveniva prima.
Scadenza del versamento: quando pagare la TARI – TARES – TARSU
In relazione all’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ad opera dell’art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L 22 dicembre 2011, n. 214, il pagamento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Il versamento sarà effettuato in 4 rate trimestrali che scadranno nei mesi di gennaio aprile luglio ottobre e che ricomprenderanno tanto la tassa quanto quelle maggiorazioni che sono state stabilite successivamente. In pratica il Comune può inviare per il pagamento delle prime due rate i bollettini precompilati il che sarebbe cosa buona e giusta vista la complessità del calcolo del tributo anche se non rappresenta un obbligo per il comune o anche il modello F 24.
Il Legislatore chiarisce che “fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012”.Per il 2013 il termine è stato prorogato al 30 novembre 2013.
Si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale. Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
Aggiornamento febbraio 2012: nella bozza del decreto sulle semplificaizoni si affermerebbe che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Interessante da sapere e pericoli per noi contribuenti
Essendo la TARI (vecchia Tares un tributo il cui gettito andrà direttametne a finanziare le entrate comunali, il meccanismo di applicazione delle aliquote di imposte permetterà ai Comuni che non hanno raggiunto la copertura per la spesa sostenuta per la raccolta dei rifiuti dovranno aumentare il prelievo richiesto ai cittadini perchè varrà il principio che il costo del servizio per la raccolta dei rifiuti dovrà essere integralmente coperto dal gettito prodotto dalla Tares. Per intenderci e detta in parole povere le eventuali inefficienze di chi gestisce questo processo e servizio di raccolta su cui non abbiamo niente a che fare, si riverberaranno direttamente su un aumento della Tares richiesta. Non contenete i commenti, lasciatevi andare…
Codici Tributo da utilizzare per il versamento
Il codice tributo per il versamento della Tari è 3944 mentre per la tariffa è 3950. La maggiorazione, infine, vuole il 3955. In caso di ritardati, parziali o errati versamenti il legislatore ha definito anche una serie di altri codici che sono il 3945 (Tares – interessi), 3946 (Tares – sanzioni), 3951 (Tariffa – interessi), 3952 (Tariffa – sanzioni), 3956 (Maggiorazione – interessi), 3957 (Maggiorazione – sanzioni).
Leggi comunque l’articolo dedicato proprio all’utilizzo dei codici tributo per la Tares.
Pagamento in ritardo della Tari
Vi ricordo che se procedete al ritardato pagamento della TARI Tares o Tarsu potete comunque provvedere al versamento con il ravvedimento operoso utilizzando per le sanzioni e gli interessi i codici tributi qui sopra. Nell’articolo dedicato al pagamento della Tares in ritardo troverete anche il file per il calcolo stando attenti sempre a verificare che il saggio di interesse legale non sia cambiato.
Riferimenti normativi
Nuova tassa istituita con l’articolo 14 del DL 201 del 2011 battezzato “decreto salva italia” di Monti di cui avete potuto avere una sintetica guida con i punti più importanti per i contribuenti. Nel DPR 138 del 1998 trovate i criteri di determinazione della superficie catastale oltre eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte con il Decreto Semplificazioni Fiscali.
Cartella di pagamento o accertamento TARI – TARSU – TARSU – TIA: cosa fare
Vi segnalo della Giurisprudenza che potrebbe esservi utile per contestare eventuali accertamento da parte dell’agenzia delle entrate e come impugnare la cartella. Sul Sole24 infatti ho letto di una sentenza, precisamente la sentenza 2533/10/2016 del 21 luglio scorso della Commissione tributaria provinciale di Bari che ha affermato l’illegittima della cartella di pagamento avente ad oggetto sanzione per Tarsu non versata laddove non siano chiaramente individuate le aree tassabili.
Inoltre si precisa anche che per quello che concerne il computo metrico relativo alle aree scoperte le aree cosiddette operative sono soggette a tassazione mentre quelle pertinenziali e accessorie no e ancora “la motivazione deve consentire ex ante di comprendere la ragioni della pretesa, prima ancora di leggere il ricorso del contribuente (Cassazione, sentenza 24024/2015)”.
Riduzione dell’imposta: onere della prova
In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente – che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell’imposta sul presupposto che l’area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci – non potendo escludersi che l’area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/10/2012).
TARI sulla seconda casa
Articoli correlati
Vi ricordo che la TARES ora prende l’appellativo di TARI e vi segnalo anche l’articolo dedicato al versamento della TASI o nuova tassa sui servizi indivisibili. Vi indico anche l’articolo con la guida al pagamento IMU
-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete
scrivere a info @ tasse-fisco.com
Non tiene conto delle realta familiari.Pagano di più in molti casi 2 persone con una casa grande,ma senza figli con pannolini,merendine,imballaggi di giochi,senza cani,senza giardini e siepi da potare.Questa è la realta,2 personeda sole in una casa grande e di 60anni(vecchia quasi da ristrutturare)pagano di più di una famiglia di 3 o 4 più il cane e il giardino,ma la casa più piccola e nuova il cui valore commerciale è superiore.
no perchè prendono in considerazione anche il numero di persone che risiedono nell’abitazione
no perchè prendono in considerazione anche il nuemro di persone che risiedono nell’abitazione
Si fa un gran parlare di questa nuova TARSU,comunque calcolata tenendo presente i medesimi criteri(metri quadrati e tipologia di uso).Ci si è mai chiesti!!MA LA MONEZZA CHI LA PRODUCE?.NON certamente i metri quadrati,MA LA PERSONA.Quindi sarebbe più giusto prendere questo parametro in considerazione?.E’onesto far pagare la stesso valore ad una persona che vive sola,in appartamento simile occupato da una famiglia di quattro persone?.E’onesto e giusto far pagare la stessa tariffa ad attività commerciali diametralmente opposte?.(es.Gioelleria-pescivendolo).
Allora stiamo freschi…
No
Onestamente mi sfugge la motivazione
“Le eventuali inefficienze di chi gestisce questo processo e servizio di raccolta su cui non abbiamo niente a che fare, si riverberaranno direttamente su un aumento della Tares richiesta.”
per fortuna, molti Comuni hanno cominciato ad abbandonare l’inefficiente riscossione di Equitalia e cominciano ad occuparsene personalmente, tramite notifiche da parte dei vigili, raccomandate e quant’altro.
In un piccolo Comune di 3000 abitanti, ho visto la percentuale di “evasione” della Tarsu passare dal 10 al 4% grazie ad un lavoro costante da parte dei dipendenti comunali. Ovviamente, oltre al buon senso comune, deve essere una volontà politica affinché le risorse del Comune vengano destinate anche a questa tipologia di interventi che, personalmente, ritengo molto remunerativi ai fini del bilancio…
Sono proprietaria di un’abitazione che è disabitata e inutilizzata che,ai fini del calcolo della tarsu,era dichiarata “a disposizione”;vorrei sapere se devo pagare la tares e in che misura.La ringrazio
sono moroso dei rifiuti di 6 mesi non pagati alla tia nel 2012 , perchè ho una attivita stagionale, io comunico ai rispettivi enti sia l’apertura che la chiusura stagionale della mia attività.questa mattina al rientro nell’attività per le pulizie per la prossima stagione mi accorgo che HERA che gestisce la raccolta rifiuti acqua e gas anno piombato il contatore dell’acqua! possono farlo? come posso agire nei loro confronti?
Si, le consiglio di informarsi al suo comune e se nel caso presentare istanza in modo tale da evitare sorprese o doversi giusitificare successivamente in fase di accretamento
possiedo un punto ristoro agrituristico senza posti letto e gradirei sapere se, dimostrando che tutti i rifiuti organici li destino in un impianto interno di compostaggio per la produzione di concime organico… posso pensare di poter chiedere una riduzione della tares?
grazie e cordiali saluti
possiedo un punto ristoro agrituristico (senza posti letto) e la tares recita di un calcolo dell’imposta fino all’80% del totale mq….., ma:
– avendo un’autorizzazione della Regione e della Provincia per soli max 20 posti/pranzo su un totale struttura capace di 100 posti/pranzo, il calcolo dovrebbe essere quindi su una capacità di produrre rifiuti per un solo 20%… o sbaglio?
– ed ancora, essendo in causa con il comune per la mancata riparazione della strada ormai assolutamente inagibile per gli ospiti (tant’è che posso dimostrare la perdita di clienti e di non lavorare da mesi), ed essendo per questo impossibilitato a lavorare e quindi a produrre rifiuti…. ferma la rivalsa a livello giudiziario per danni da perdita di chance, posso pensare di richiedere una esenzione almeno fin quando non sarò di nuovo in grado di riprendere a lavorare come punto ristoro?
– ultima cosa, la tarsu prevedeva una riduzione del 30% laddove il cassonetto fosse ubicato ad una certa distanza dal contribuente…. ora, visto che la norma applicativa della tares non ne parla, significa che valgono comunque i principi di base del servizio di raccolta oppure con la tares il comune può costringermi a conferire i rifiuti anche a 3-4 km dai miei locali? ed in questo caso, che servizio di raccolta sarebbe?
– e se a me, anzichè andare a 3-4 km, conviene andare a 200 metri dove trovo il cassonetto del comune limitrofo, posso decidere, dimostrandolo, di pagare la tares al comune dove effettivamente io ho il servizio di raccolta dei miei rifiuti?
grazie per il servizio ed anticipatamente per le risposte.
cordiali saluti
per i periodi ancora oggetto di un possibile accertamento mi ravvederei
….
se uno non ha mai ricevuto la tia o tarsu negli ultimi anni cosa deve fare..? quanto dovra’ pagare se vuole mettersi in regola..? .. o a questo punto converrebbe stare zitti e aspettare…. grazie..
Sinceramente in linea teorica non potreste non pagarla ma potreste richiederne il rimborso. Solo che nessuno lo ha mai fatto. Si dovrebbe sostenere che la colpa è imputabile al Comune.
Abito un comune dove non raccolgono i rifiuti da mesi. Abbiamo diritto di rifiutare di pagare questa tassa ?
Non credo di essere eccessivo se sono sempre più convinto che convenga fare come San Francesco: dare via tutto. D’altro canto se non si fa così ci penserà lo stato a spogliarci di tutto.
salve anke io ho una domanda ho ereditato na casa co i miei 7 fratelli come si fa a far dividere l tassa x tutti e 7 invece che pagare solo io?
Salve,
ho un appartamento nel comune di Barletta dove risiedo con la mia famiglia,un mese fa per lavoro ho avuto il trasferimento a La spezia,quibndi ho dovuto prendere un appartamento in affitto su’ a La spezia dove ho fatto anche la residenza.
Qualcuno sa dirmi se devo pagare 2 TARES(LA NUOVA TARSU),ache se nell’appartamento a Barletta non ci abitera’ nessuno per i prossimi 5 anni???
Grazie.
Buona Giornata
Scusa ma non ho ancora chiaro il concetto di Tariffa Puntuale con emissione di fattura e Tassa sui rifiuti senza emissione di fattura da pagare con Mod. F24.
Sarà ancora possibile per le aziende scaricare il costo dei rifiuti?
Poi, dopo IMU, Tares con il prelievo di 0,30 centesimi/m sull’80% della proprietà, 2 patrimoniali, perchè la tariffa rifiuti non viene calcolata solo sui componenti del nucleo famigliare?
X Pally : è vero, vengono incassati dai comuni che poi li girano allo stato.
Le fonti certe andrebbero citate altrimenti sono solo screditamenti gratuiti ed alimentiamo solo falsi sospetti
Fonte certa mi dice che 0.30 cent al mq andranno direttamente allo stato….
leggere parte articolo dedicata alla proroga
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