Guida al pagamento TARI: dichiarazione, calcolo e versamento Tares Tarsu sui rifiuti o Tia:

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nuova tarsu o tares - la tassa sui rifiuti

La TARI o Tassa sui Rifiuti ripaga il servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Comune che riguarda il prelievo del comune per la gestione dei rifiuti solidi urbani ma non quelli speciali. Qui vediamo chi la deve pagare, quali sono i casi di esclusione, esenzione o riduzione della tassa, come si effettua il pagamento ed entro quando effettuarlo.

Forse non tutti sapevate che al pari delle sue precedenti forme (Tares, Tarsu, TIA) la sua applicazione è transitoria nel senso che ancora oggi si attende l’implementazione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalla singola unità locale in base alle caratteristiche dei soggetti che vi abitano e che un giorno prenderà il nome di TARIP.

Dal 2014 consulta la nuova e gratuita GUIDA alla TARI, la tassa sui rifiuti. Vi consiglio quindi di cliccare sulla parola Guida e saltare all’articolo dedicato alla TARI a meno che non vi serva verificare in passato come era disciplinato il tributo sui rifiuti.

La TARI è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (meglio conosciuta come Legge di Stabilità 2014 e modificata dalla Legge di Stabilità 2016.

La TARI o ex TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e sui servizi o Tarsu e la Tassa di igiene ambientale o Tia e che potremmo chiamare sinteticamente TARES o Res fate voi, gli appellativi si ricnorrono di studio in studio e che qui cerchiamo di farvi conoscere con una guida fiscale per capire come si calcola, chi sono i soggetti incisi dal tributo, quali sono le scadenze e se dovremmo assistere ad un incremento dell’imposizione derivante dai rifuti oppure a qualche agevolazioni in più.

Che cosa è la TARI o tassa sui rifiuti e sui servizi

La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpare in un’unica tassa  le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.

La nuova tassa sui rifiuti andrà a finanziarie sia il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifiuti  svolti dai singoli comuni sia all’amministrazione centrale  così come originariamente previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni risorse proprie per i servizi che effettivamente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che abbraccerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.

Esclusioni ed esenzioni dal pagamento della TARI

In base all’ambito oggetto di applicazione abbiamo diversi casi di esclusione dal pagamento del tributo come quelle nel seguito:

  1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
  2. le aree comuni condominiali definite dall’articolo 1117 c.c. di seguito riportato e a patto che non siano occupate o detenute in via esclusiva;
  3. le aree che generano rifiuti speciali in quanto ricordiamolo, la TARi su paga solo sui rifiuti solidi urbani. Quelli speciali non rientrano nell’ambito d applicazione della TARI in quanto devono essere smaltiti dai relativi produttori a proprie spese e con l’osservanza della normativa vigente in materia.

Articolo 1117 Codice Civile: Parti Comuni condominiali

Per parti comuni dobbiamo riferirci all’articolo 117 del Codice Civile che recita: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

  1. tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
  2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
  3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Chi deve pagare la TARI (Tares o nuova Tarsu o Tassa sui rifiuti e sui servizi)

In attuazione del decreto sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la detiene, la possiede,  a qualsiasi titolo deve versare tale imposta seconodo le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza capire nell’ambito dei diritti soggettivi  che insistono sul singolo bene chi sia effettivamente il soggetto obbligato al  pagamento, non prevedendo in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.

Chi non paga la nuova TARI Tarsu o Tia o Tares

Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.

Come si calcola la nuova TARI Tarsu o TARES

I calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in quanto il parametro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale di cui prenderemo come valore l’80% che ricorda un po’ lo scorporo del valore del terreno da quello dell’immobile ai fini della valutazione della quota di ammortamento degli immobili visto per le società.

Per capire come si effettuerà il calcolo della nuova tariffa TARI o nuova Tarsu dovremmo avere due componenti:

  1. Una è attendere l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res e e di cui la nostra parte rilevante sarà l’80%;
  2. Inoltre dovremmo, come avviene anche ora come anche per l’ICI, il regolarmente comunale annuale che discipline le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in quanto ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro in ragione appunto della tipologia dell’immobile (esempio abitazioni di lusso) e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità locale.

La tipologia dell’immobile e anche la zona censuaria in cui si situa l’area o unità locale potranno determinare, a seconda dei comuni, maggiorazioni o agevolazioni nel pagamento della Res. La scadenza ed il numero delle rate che potrete o dovrete pagare dipende dal Comune con la propria delibera al pari di quanto avveniva con l’ICI e che troverete sul sito internet del comune da pubblicarsi almeno 30 giorni prima della data di versamento per cui potrete stare leggermente più tranquilli in merito alle tempistiche di versamento.

Da quando si applica la nuova Tassa sui rifiuti

La nuova imposte sulla gestione e smaltimento dei rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013 ed il regolamento ministeriale di cui parlavamo prima dovrà essere emenato entro il 31 ottobre 2012 per cui abbiamo tempo per fare i conti e soprattutto vedremo se non subirà delle modifica nel corso del 2012.

La scadenza originaria e la proroga della TARI (Tares, Tarsu, TIA)

La scadenza delle altre tre rate per il pagamento della TARI sarà aprile luglio e ottobre di ciascun anno.
Aggiornamento 2013: il tam tam della rete ha fatto capire che dietro la Tares c’era un bel bacino elettorale e le polemiche secondo me hanno portato a condere la proroga con il D.L. 1/2013 che ha di fatto fatto slittare al primo luglio l’entrata in vigore originariamente dal primo gennaio con l’articolo 14 comma 35 del D.L. 201 del 2011 già posticipato ad aprile dalla Legge di Stabilità ad aprile.
Inoltre molto interessante è la possibilità concessa ia comuni di posticipare ulterioremente il tributo sempre nel limite delle esigenze dettate sul pareggio di bilancio..

Ancora non sono in grado di darvi anche le modalità di pagamento della nuova Tarsu, in quanto ancora non sono disponibili i codici tributi  ed i decreti attuativi che ne displieranno l’applicazione dovendo poi sempre fare riferimento al regolamento del singolo comune per effettuare il calcolo. Il pagamento avverrà sicuramente però con modello F24 e con appositi codici tributo e presumibilmente dovranno anche essere indicati i codici comunali. Tuttavia i comuni potranno modificare scadenza e  numero delle rate come anche inviare modelli di pagamento già  compilati come avveniva prima.

Scadenza del versamento: quando pagare la TARI – TARES – TARSU

In relazione all’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ad opera dell’art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L 22 dicembre 2011, n. 214, il pagamento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Il versamento sarà effettuato in 4 rate trimestrali che scadranno nei mesi di gennaio aprile luglio ottobre e che ricomprenderanno tanto la tassa quanto quelle maggiorazioni che sono state stabilite successivamente. In pratica il Comune può inviare per il pagamento delle prime due rate i bollettini precompilati il che sarebbe cosa buona e giusta vista la complessità del calcolo del tributo anche se non rappresenta un obbligo per il comune o anche il modello F 24.

Il Legislatore chiarisce che “fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non  è  possibile  l’apertura  di  un  conto  corrente  postale intestato alla TARES o  la  modifica  di  intestazione  degli  strumenti  di pagamento già in uso nel corso del 2012”.Per il 2013 il termine è stato prorogato al 30 novembre 2013.

Si  ribadisce,  i  contribuenti  sono  tenuti  a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino  di  conto  corrente postale. Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di  variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.

Aggiornamento febbraio 2012: nella bozza del decreto sulle semplificaizoni si affermerebbe che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Interessante da sapere e pericoli per noi contribuenti

Essendo la TARI (vecchia Tares un tributo il cui gettito andrà direttametne a finanziare le entrate comunali, il meccanismo di applicazione delle aliquote di imposte permetterà ai Comuni che non hanno raggiunto la copertura per la spesa sostenuta per la raccolta dei rifiuti dovranno aumentare il prelievo richiesto ai cittadini perchè varrà il principio che il costo del servizio per la raccolta dei rifiuti dovrà essere integralmente coperto dal gettito prodotto dalla Tares. Per intenderci e detta in parole povere le eventuali inefficienze di chi gestisce questo processo e servizio di raccolta su cui non abbiamo niente a che fare, si riverberaranno direttamente su un aumento della Tares richiesta.  Non contenete i commenti, lasciatevi andare…

Codici Tributo da utilizzare per il versamento

Il codice tributo per il versamento della Tari è 3944 mentre per la tariffa è 3950. La maggiorazione, infine, vuole il 3955.  In caso di ritardati, parziali o errati versamenti il legislatore ha definito anche una serie di altri codici che sono il 3945 (Tares – interessi), 3946 (Tares – sanzioni), 3951 (Tariffa – interessi), 3952 (Tariffa – sanzioni), 3956 (Maggiorazione – interessi), 3957 (Maggiorazione – sanzioni).

Leggi comunque l’articolo dedicato proprio all’utilizzo dei codici tributo per la Tares.

Pagamento in ritardo della Tari

Vi ricordo che se procedete al ritardato pagamento della TARI Tares o Tarsu potete comunque provvedere al versamento con il ravvedimento operoso utilizzando per le sanzioni e gli interessi i codici tributi qui sopra. Nell’articolo dedicato al pagamento della Tares in ritardo troverete anche il file per il calcolo stando attenti sempre a verificare che il saggio di interesse legale non sia cambiato.

Riferimenti normativi

Nuova tassa istituita con l’articolo 14 del  DL 201 del 2011 battezzato “decreto salva italia” di Monti di cui avete potuto avere una sintetica guida con i punti più importanti per i contribuenti. Nel DPR 138 del 1998 trovate i criteri di determinazione della superficie catastale oltre eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte con il Decreto Semplificazioni Fiscali.

Cartella di pagamento o accertamento TARI – TARSU – TARSU – TIA: cosa fare

Vi segnalo della Giurisprudenza che potrebbe esservi utile per contestare eventuali accertamento da parte dell’agenzia delle entrate e come impugnare la cartella. Sul Sole24 infatti ho letto di una sentenza, precisamente la sentenza 2533/10/2016 del 21 luglio scorso della Commissione tributaria provinciale di Bari che ha affermato l’illegittima della cartella di pagamento avente ad oggetto sanzione per Tarsu non versata laddove non siano chiaramente individuate  le aree tassabili.

Inoltre si precisa anche che per quello che concerne il computo metrico relativo alle aree scoperte le aree cosiddette operative sono soggette a tassazione mentre quelle pertinenziali e accessorie no e ancora “la motivazione deve consentire ex ante di comprendere la ragioni della pretesa, prima ancora di leggere il ricorso del contribuente (Cassazione, sentenza 24024/2015)”.

Riduzione dell’imposta: onere della prova

In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente – che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell’imposta sul presupposto che l’area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci – non potendo escludersi che l’area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/10/2012).

TARI sulla seconda casa

http://www.tasse-fisco.com/case/tari-seconda-come-funziona-esenzione-calcolo-esempio-domanda-villa-mare-montagna-campagna/41691/

Articoli correlati

Vi ricordo che la TARES ora prende l’appellativo di TARI e vi segnalo anche l’articolo dedicato al versamento della TASI o nuova tassa sui servizi indivisibili. Vi indico anche l’articolo con la guida al pagamento IMU

-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete
scrivere a info @ tasse-fisco.com

http://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/tari-non-pagata-cosa-succede-fare-come-calcolo-ravvedimento-operoso/40717/

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/tari-rifiuti-superficie-tassabile-superficie-tassabile-calpestabile-pagamento/40745/

236 Commenti

  1. Ma come fa a sapere che la famiglia di 4 persone paga meno di lei. Vedrà che la famiglia di 4 persone paga molto più di lei perchè il calcol tiene logicamente conto anche del numero di componenti del nucleo familiare.

  2. Buon giorno.
    Scusate se disturbo e scusate per la mia ignoranza.
    Avrei una domanda da porre.
    Io vivo, DA SOLO, in una villa abbastanza grossa e fortunatamente di spazzatura ne faccio molto poca. Se tutto va bene un sacco trasparente di plastica e un cartone di carta ogni due mesi……se non di più. Veramente poca penso. Il secco lo rifilo ai miei genitori…..essendo veramente poco e l’umido lo sotterro in giardino. La mia spazzatura è veramente poca.
    Quello che mi chiedo è perchè io che vivo da solo in una casa abbastanza grossa devo pagare uno sproposito di tassa e in una famiglia di 4 persone, che di rifiuti ne fanno maggiormente rispetto a me, loro pagano molto meno. Perchè non esce una legge che si paga a consumo di rifiuti, come in altri stati?
    Sono un operaio che ha fatto e fa tuttora sacrifici per avere qualcosa e non trovo giusto che tassino sempre i soliti.
    Senza contare che di gente da mantenere ce ne sono molte, con i sacrifici di gente come me.
    Ho qualche speranza di diminuire la mia presunta tassa?
    Grazie e scusate per il mio sfogo……ne avrei a tonnellate di “spazzatura ” da rifilare……a gratis.

  3. Salve,
    con la mia ragazza viviamo a Scarperia (FI). Abbiamo un regolare contratto d’affitto e ci sono arrivati i modelli F24 per il pagamento della TARES. Sul modello ci è chiesto di inserire il domicilio fiscale. Entrambi abbiamo ancora la residenza ai nostri paesi d’origine in provincia di Salerno. Immagino però che essendo la TARES un tributo riferito alla produzione dei rifiuti l’indirizzo da inserire sia quella di Scarperia, dove peraltro è stata spedita la lettera e abitiamo.
    Purtroppo faccio un pò di confusione tra domicilio fiscale e residenza.

  4. Buongiorno,
    Possiedo una seconda casa in montagna nello stesso comune in cui si trova la prima casa. Tuttavia, tale seconda casa, è raggiungibile attraverso una strada privata (gestita da un consorzio a cui si corrisponde un canone annuo) e il comune non fornisce nessun tipo di servizio: niente pulitura strade, niente illuminazione, niente acquedotto, niente raccolta dei rifiuti. La domanda è: può il comune applicare la TARES in assenza di queste condizioni? Il presupposto dell’imposta è rispettato?

    Grazie

  5. No, segno che al momento l’impatto della tares rispetto alla vecchia tarsu non si sente.

  6. ho ricevuto gli F24 relativi all’acconto tares 2013 e da un semplice calcolo ho visto che la somma e quasi uguale all’intera somma versata l’anno scorso della vecchia tarsu e poi il balzello incluso del tributo provinciale sempre cn dicitura acconto!chissa a calcolo finito dove andremo a finire, secondo me è una truffa bella e buona

  7. Buonasera.
    Nel caso specifico che si producessero meno rifiuti del minimo contrattuale, intesi come numero di conferimenti nel periodo, il comune si sta trattenendo, nella fattura dello stesso, il minimo contrattuale. Es. nel mese di giugno avrei potuto conferire 8 volte l’umido, con un minimo di 1: abitando da solo, l’umido l’ho “gettato” in luglio, ma nella bolletta comprendente il periodo fino al 30 giugno mi è comunque stato addebitato il minimo di 1 conferimento, anche se di fatto non è stato effettuato (i bidoni sono “microchippati” e sono contabilizzati i conferimenti effettivi).
    Siccome non ho capito benissimo se per la tares esista di fatto un conguaglio in qualche periodo dell’anno, chiedo a voi, se lo sapete, se avrò mai uno sconto sulle prossime fatture, magari al netto degli effettivi movimenti.

    Il comune è quello di Montagnana (PD).

    Grazie, saluti.

  8. Salve.Un quesito.
    Si tratta di una persona che ha la residenza in un abitazione (dove vive da sola) in cui però ci sta molto poco, quindi non produce quasi nulla spazzatura.
    Leggevo l’art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 in cui al comma 9 si afferma che la tariffa della Tares è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Inoltre sempre la stessa legge prevede ridusioni di importo per chi vive solo. Questa persona Ha una riduzione sul pagamento della Tares?

  9. Ritengo di no ma meglio verificare ocn il comune l’iban, conto corrente di destinazione

  10. Ho ricvuto i due mav per il pa.to tares( negozio e 1^ casa )scadenza pagamento per il totale delle rate al 1° luglio ’13 (pagate regolarmente il 1° luglio)
    Moltissimi conoscenti abitanti nella mia zona, via e persino del mio stesso stabile non hanno ad oggi (2 luglio) ricevuto ancora nulla!E’ normale o potrebbe trattrsi di truffa ??????? Grazie

  11. Se fatturi 50 mila euro sei andato oltre i limiti e vai direttamente a tassazione per scaglioni. sefatturi entro entro i 30 paghi solo il 5%. Se fatturi entro i 45 mila euro paghi il 5% ma l’anno successivo andrai per scaglioni irpef. Più claro ora?

  12. Qualcuno mi sa dire perchè se per una seconda casa la tares viene applicata come per una prima casa?
    Se il principio è quello chi più sporca più paga le seconde case dovrebbero avere delle riduzioni, giusto?
    Tra l’altro per le seconde case già si paga al comune un IMU mostruoso!
    Grazie

  13. é quello che mi chiedo anche io, però il comune ha deliberato che i non residenti devono indicare i componenti del nucleo famigliare, possono richiederlo?

  14. Mi scusi ma se non ha la residenza lì, non è lì e non è mai affittata significa che non è abitata quindi chi dovrebbe indicare?

  15. A me è arrivato il modulo da compilare dal comune ove io ho una seconda casa. Non ho la residenza lì e non è mai affittata. Nella sezione dove mi è richiesto di indicare il nucleo famigliare lo devo compilare? o lascio in bianco così teoricamente pagherei come se fosse occupata solo da una persona?

  16. Veramente non mi risulta anzi se proprio dobbiamo essere sinceri quelli di due anni tra pannolini e non consumerebbero anche di più (scherzo ovviamente). Tuttavia la delibera del suo comune potrebbe aver previsto questo per cui si ifnormi al suo comune o andando a consultare il sito internet del suo comune.

  17. salve qualcuno sa se è vero che i bambini sotto i 2 anni non devono essere calcolati e se per ogni minore c’è qualche sconto sull’importo?

  18. In questo caso e’ vero.laTaresnon ha provocato disagi solo per i cittadini ma anche per gli stessi comuni che ora si trovano di fronte finalmente all’arduo compito di rispettare il pareggio di bilancio. Per questo motivo sono arrivati in ritardo anche loro con le delibere comunali

  19. Buongiorno, volevo un’informazione. Siamo un’officina meccanica di Agrate Conturbia (NOVARA. Dovremmo pagare euro 950,00 di rifiuti, calcolati sull’intera superficie del capannone. Mi sono però informato e in Comune qui vicino, sono molto più avanti di noi, perché la tassa viene solo applicata sull’ufficio e bagni, quindi non per l’intero capannone, in quanto provvediamo noi allo smaltimento dei rifiuti tossici, quali oli, gomme, batterie ecc….
    Il Comune, molto gentilmente, mi ha detto che questo non vale x loro e dovrei pagare tutto. Mi sembra assurdo e vergognoso….ma non è universale x tutti i Comuni? Possono davvero fare quello che hanno voglia?
    Attendo una cortese risposta. Grazie mille Simona

  20. Mia nonna aveva l’esenzione della TIA in quanto proprietaria ma non residente perché ricoverata in struttura dal 2009.
    Adesso però la TARES sembra aver resettato tutto ed è arrivata la prima bolletta da pagare. L’esercente mi ha detto che aspetta il regolamento comunale non ancora emesso per poi applicare eventuali sconti e/o esenzioni.
    Ma è possibile che prima si debba sempre pagare e poi eventualmente recuperare?
    Il comune di riferimento è Ferrara.

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