Guida al pagamento TARI: dichiarazione, calcolo e versamento Tares Tarsu sui rifiuti o Tia:

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nuova tarsu o tares - la tassa sui rifiuti

La TARI o Tassa sui Rifiuti ripaga il servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Comune che riguarda il prelievo del comune per la gestione dei rifiuti solidi urbani ma non quelli speciali. Qui vediamo chi la deve pagare, quali sono i casi di esclusione, esenzione o riduzione della tassa, come si effettua il pagamento ed entro quando effettuarlo.

Forse non tutti sapevate che al pari delle sue precedenti forme (Tares, Tarsu, TIA) la sua applicazione è transitoria nel senso che ancora oggi si attende l’implementazione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalla singola unità locale in base alle caratteristiche dei soggetti che vi abitano e che un giorno prenderà il nome di TARIP.

Dal 2014 consulta la nuova e gratuita GUIDA alla TARI, la tassa sui rifiuti. Vi consiglio quindi di cliccare sulla parola Guida e saltare all’articolo dedicato alla TARI a meno che non vi serva verificare in passato come era disciplinato il tributo sui rifiuti.

La TARI è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (meglio conosciuta come Legge di Stabilità 2014 e modificata dalla Legge di Stabilità 2016.

La TARI o ex TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e sui servizi o Tarsu e la Tassa di igiene ambientale o Tia e che potremmo chiamare sinteticamente TARES o Res fate voi, gli appellativi si ricnorrono di studio in studio e che qui cerchiamo di farvi conoscere con una guida fiscale per capire come si calcola, chi sono i soggetti incisi dal tributo, quali sono le scadenze e se dovremmo assistere ad un incremento dell’imposizione derivante dai rifuti oppure a qualche agevolazioni in più.

Che cosa è la TARI o tassa sui rifiuti e sui servizi

La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpare in un’unica tassa  le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.

La nuova tassa sui rifiuti andrà a finanziarie sia il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifiuti  svolti dai singoli comuni sia all’amministrazione centrale  così come originariamente previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni risorse proprie per i servizi che effettivamente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che abbraccerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.

Esclusioni ed esenzioni dal pagamento della TARI

In base all’ambito oggetto di applicazione abbiamo diversi casi di esclusione dal pagamento del tributo come quelle nel seguito:

  1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
  2. le aree comuni condominiali definite dall’articolo 1117 c.c. di seguito riportato e a patto che non siano occupate o detenute in via esclusiva;
  3. le aree che generano rifiuti speciali in quanto ricordiamolo, la TARi su paga solo sui rifiuti solidi urbani. Quelli speciali non rientrano nell’ambito d applicazione della TARI in quanto devono essere smaltiti dai relativi produttori a proprie spese e con l’osservanza della normativa vigente in materia.

Articolo 1117 Codice Civile: Parti Comuni condominiali

Per parti comuni dobbiamo riferirci all’articolo 117 del Codice Civile che recita: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

  1. tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
  2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
  3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Chi deve pagare la TARI (Tares o nuova Tarsu o Tassa sui rifiuti e sui servizi)

In attuazione del decreto sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la detiene, la possiede,  a qualsiasi titolo deve versare tale imposta seconodo le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza capire nell’ambito dei diritti soggettivi  che insistono sul singolo bene chi sia effettivamente il soggetto obbligato al  pagamento, non prevedendo in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.

Chi non paga la nuova TARI Tarsu o Tia o Tares

Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.

Come si calcola la nuova TARI Tarsu o TARES

I calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in quanto il parametro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale di cui prenderemo come valore l’80% che ricorda un po’ lo scorporo del valore del terreno da quello dell’immobile ai fini della valutazione della quota di ammortamento degli immobili visto per le società.

Per capire come si effettuerà il calcolo della nuova tariffa TARI o nuova Tarsu dovremmo avere due componenti:

  1. Una è attendere l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res e e di cui la nostra parte rilevante sarà l’80%;
  2. Inoltre dovremmo, come avviene anche ora come anche per l’ICI, il regolarmente comunale annuale che discipline le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in quanto ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro in ragione appunto della tipologia dell’immobile (esempio abitazioni di lusso) e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità locale.

La tipologia dell’immobile e anche la zona censuaria in cui si situa l’area o unità locale potranno determinare, a seconda dei comuni, maggiorazioni o agevolazioni nel pagamento della Res. La scadenza ed il numero delle rate che potrete o dovrete pagare dipende dal Comune con la propria delibera al pari di quanto avveniva con l’ICI e che troverete sul sito internet del comune da pubblicarsi almeno 30 giorni prima della data di versamento per cui potrete stare leggermente più tranquilli in merito alle tempistiche di versamento.

Da quando si applica la nuova Tassa sui rifiuti

La nuova imposte sulla gestione e smaltimento dei rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013 ed il regolamento ministeriale di cui parlavamo prima dovrà essere emenato entro il 31 ottobre 2012 per cui abbiamo tempo per fare i conti e soprattutto vedremo se non subirà delle modifica nel corso del 2012.

La scadenza originaria e la proroga della TARI (Tares, Tarsu, TIA)

La scadenza delle altre tre rate per il pagamento della TARI sarà aprile luglio e ottobre di ciascun anno.
Aggiornamento 2013: il tam tam della rete ha fatto capire che dietro la Tares c’era un bel bacino elettorale e le polemiche secondo me hanno portato a condere la proroga con il D.L. 1/2013 che ha di fatto fatto slittare al primo luglio l’entrata in vigore originariamente dal primo gennaio con l’articolo 14 comma 35 del D.L. 201 del 2011 già posticipato ad aprile dalla Legge di Stabilità ad aprile.
Inoltre molto interessante è la possibilità concessa ia comuni di posticipare ulterioremente il tributo sempre nel limite delle esigenze dettate sul pareggio di bilancio..

Ancora non sono in grado di darvi anche le modalità di pagamento della nuova Tarsu, in quanto ancora non sono disponibili i codici tributi  ed i decreti attuativi che ne displieranno l’applicazione dovendo poi sempre fare riferimento al regolamento del singolo comune per effettuare il calcolo. Il pagamento avverrà sicuramente però con modello F24 e con appositi codici tributo e presumibilmente dovranno anche essere indicati i codici comunali. Tuttavia i comuni potranno modificare scadenza e  numero delle rate come anche inviare modelli di pagamento già  compilati come avveniva prima.

Scadenza del versamento: quando pagare la TARI – TARES – TARSU

In relazione all’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ad opera dell’art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L 22 dicembre 2011, n. 214, il pagamento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Il versamento sarà effettuato in 4 rate trimestrali che scadranno nei mesi di gennaio aprile luglio ottobre e che ricomprenderanno tanto la tassa quanto quelle maggiorazioni che sono state stabilite successivamente. In pratica il Comune può inviare per il pagamento delle prime due rate i bollettini precompilati il che sarebbe cosa buona e giusta vista la complessità del calcolo del tributo anche se non rappresenta un obbligo per il comune o anche il modello F 24.

Il Legislatore chiarisce che “fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non  è  possibile  l’apertura  di  un  conto  corrente  postale intestato alla TARES o  la  modifica  di  intestazione  degli  strumenti  di pagamento già in uso nel corso del 2012”.Per il 2013 il termine è stato prorogato al 30 novembre 2013.

Si  ribadisce,  i  contribuenti  sono  tenuti  a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino  di  conto  corrente postale. Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di  variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.

Aggiornamento febbraio 2012: nella bozza del decreto sulle semplificaizoni si affermerebbe che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Interessante da sapere e pericoli per noi contribuenti

Essendo la TARI (vecchia Tares un tributo il cui gettito andrà direttametne a finanziare le entrate comunali, il meccanismo di applicazione delle aliquote di imposte permetterà ai Comuni che non hanno raggiunto la copertura per la spesa sostenuta per la raccolta dei rifiuti dovranno aumentare il prelievo richiesto ai cittadini perchè varrà il principio che il costo del servizio per la raccolta dei rifiuti dovrà essere integralmente coperto dal gettito prodotto dalla Tares. Per intenderci e detta in parole povere le eventuali inefficienze di chi gestisce questo processo e servizio di raccolta su cui non abbiamo niente a che fare, si riverberaranno direttamente su un aumento della Tares richiesta.  Non contenete i commenti, lasciatevi andare…

Codici Tributo da utilizzare per il versamento

Il codice tributo per il versamento della Tari è 3944 mentre per la tariffa è 3950. La maggiorazione, infine, vuole il 3955.  In caso di ritardati, parziali o errati versamenti il legislatore ha definito anche una serie di altri codici che sono il 3945 (Tares – interessi), 3946 (Tares – sanzioni), 3951 (Tariffa – interessi), 3952 (Tariffa – sanzioni), 3956 (Maggiorazione – interessi), 3957 (Maggiorazione – sanzioni).

Leggi comunque l’articolo dedicato proprio all’utilizzo dei codici tributo per la Tares.

Pagamento in ritardo della Tari

Vi ricordo che se procedete al ritardato pagamento della TARI Tares o Tarsu potete comunque provvedere al versamento con il ravvedimento operoso utilizzando per le sanzioni e gli interessi i codici tributi qui sopra. Nell’articolo dedicato al pagamento della Tares in ritardo troverete anche il file per il calcolo stando attenti sempre a verificare che il saggio di interesse legale non sia cambiato.

Riferimenti normativi

Nuova tassa istituita con l’articolo 14 del  DL 201 del 2011 battezzato “decreto salva italia” di Monti di cui avete potuto avere una sintetica guida con i punti più importanti per i contribuenti. Nel DPR 138 del 1998 trovate i criteri di determinazione della superficie catastale oltre eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte con il Decreto Semplificazioni Fiscali.

Cartella di pagamento o accertamento TARI – TARSU – TARSU – TIA: cosa fare

Vi segnalo della Giurisprudenza che potrebbe esservi utile per contestare eventuali accertamento da parte dell’agenzia delle entrate e come impugnare la cartella. Sul Sole24 infatti ho letto di una sentenza, precisamente la sentenza 2533/10/2016 del 21 luglio scorso della Commissione tributaria provinciale di Bari che ha affermato l’illegittima della cartella di pagamento avente ad oggetto sanzione per Tarsu non versata laddove non siano chiaramente individuate  le aree tassabili.

Inoltre si precisa anche che per quello che concerne il computo metrico relativo alle aree scoperte le aree cosiddette operative sono soggette a tassazione mentre quelle pertinenziali e accessorie no e ancora “la motivazione deve consentire ex ante di comprendere la ragioni della pretesa, prima ancora di leggere il ricorso del contribuente (Cassazione, sentenza 24024/2015)”.

Riduzione dell’imposta: onere della prova

In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente – che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell’imposta sul presupposto che l’area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci – non potendo escludersi che l’area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/10/2012).

TARI sulla seconda casa

http://www.tasse-fisco.com/case/tari-seconda-come-funziona-esenzione-calcolo-esempio-domanda-villa-mare-montagna-campagna/41691/

Articoli correlati

Vi ricordo che la TARES ora prende l’appellativo di TARI e vi segnalo anche l’articolo dedicato al versamento della TASI o nuova tassa sui servizi indivisibili. Vi indico anche l’articolo con la guida al pagamento IMU

-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete
scrivere a info @ tasse-fisco.com

http://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/tari-non-pagata-cosa-succede-fare-come-calcolo-ravvedimento-operoso/40717/

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/tari-rifiuti-superficie-tassabile-superficie-tassabile-calpestabile-pagamento/40745/

236 Commenti

  1. Concordo, purtroppo non fare niente…..forse posso dirle di farlo presente alle prossime elezioni che le imposte sono eccessivamente alte e non si sa mai in cosa sono reinvestite, ma fare questo ragionamento è abbastanza banale e non ci porterebbe a nulla.

  2. Noi stiamo in affitto e fino all’anno scorso mio padre pagava 97 euro per circa 70 mq, adesso gli è arrivato il bollettino da pagare con 215 euro (unica rata oppure in 2 rate), È PIÙ DEL 100%… sono 3 anni che poverino lavora 2-3 mesi all’anno un po’ di qua,un po’ di là, nessuno lo vuole assumere per colpa dell’età, ma quando si tratta di pagare le tasse l’età non importa a nessuno!!!!

  3. Si concordo…la mia impressione è che le imposte aumentino e basta ma c’è anche da dire che per ora l’MU non c’è…anche se rima c’era L’ICI che costava di meno….tanto come la vedi la vedi nessuno qui in Italia ha il coraggio e può abbassare le imposte….ci sono troppi posti di lavoro da remunerare con le tasse che paghiamo…..posti di lavoro, chiamiamoli così

  4. Non devo trattenere i commenti e lasciarmi andare con gli insulti? potrei rischiare delle denunce!!!!!!!!! Fino all’anno scorso pagavo 164 euro circa per 92 mq, adesso mi è arrivata la Tares che integra la suddetta cifra di altri 133 euro, l’80% in più (per adesso, questo è l’acconto. aspetto di sapere il saldo!!). Per un paese rurale di 800 anime dove la raccolta differenziata è ben scarsa, l’illuminazione pessima e la pulizia stradale inesistente! E già so che l’anno prossimo con la nuova “service tax” (che parolone wow! sembra quasi che chiamando una tassa in un’altra lingua vogliano farti credere chissaccosa!!) sarà pure peggio, perchè quando pensi di essere arrivato al fondo, scopri che è il fondo di un pozzo nero!!!!!!!!

  5. Buongiorno,
    sono un’inquilina che ha attivato il contratto d’affitto a giugno 2013 ma ad oggi non sono ancora residente. Spetta anche a me pagare la tares anche se non è arrivata nessuna comunicazione? Grazie

  6. mi è arrivato il pagamento della tassa rifiuti sino all’anno scorso pagavo 181 euro quest’anno dovrei pagare 332,80 con un aumento dell’80%. a me sembra un aumento esagerato.

  7. Si nei limiti di quanto stabilito dalla norma i comuni possono deliberare aumenti o diminuioni

  8. Ho un quesito da porre. Un garage o una cantina contribuiscono al calcolo della superficie lorda dell’appartamento ai fini del calcolo della TARES? Nella fattispecie, ho dato in affitto un appartamento riservandomi, però, riservandomi l’uso della cantina di pertinenza. Ai fini del pagamento della TARES è possibile chiedere lo scorporo della tasse relativa a tale locale e chioedere che l’inquilino paghi la TARES per l’appartamento ed io quello della cantina? E’ utile sapere che possiede nello stesso comune un appartamento in cui risiedo con cantina e garage? Grazie

  9. Le tariffe applicate per la tares sono diverse per ogni comune? Per es. la parte variabile nucleo familiare/mq varia da comune a comune? Grazie.

  10. come ditta commerciale pagavamo il 40% dell’imposta perche il comune non ritira gli assimilati e noi provvedevamo con una ditta specializzata al ritiro previo pagamento . sentenza cassazione 23 marzo n°6312 . con la tares visto che e’ sempre la tarsu solo modificata negli importi mi spetta lo stesso la tariffa al 40% ???????

  11. Io abito nel comune di Villa San Giovanni (RC), dove è già pervenuta la Tares da pagare in tre rate tramite F24. A parte l’ aumento esagerato rispetto alla Tarsu, non riesco a capire come sono stati effettuati i calcoli, visto che sulla bolletta non è indicato alcuna tariffa. E’ solo specificato che una parte dell’importo da pagare a titolo di tares viene calcolato sui mq dell’abitazione, l’altra in base al nucleo familiare, più la maggiorazione dell’0,30 sui mq, dovuta allo Stato per i beni indivisibili.E il principio della trasparenza sulle bollette? Come faccio su un importo tale da pagare, a calcolare come si è giunto a tale risultato se nella bolletta non è indicato niente, a parte lo 0,30 di maggiorazione, l’unico dato trasparente? Grazie per la Vs attenzione

  12. Anche io vorrei sapere perchè per la seconda casa (per la quale paghiamo anche l’imu)il calcolo della tares avviene senza tener conto che la casa viene utilizzata molto meno della prima casa. Grazie.

  13. È no, entrambe no a meno che la farse che il suo comune le ha inviato non tenga conto di quelli precedentemente versati per la tarsu. Chieda approfondimento al suo comune e si facci spiegare bene come hanno determinato le somme per il pagamento di questa TASSA che come tale e’ corrisposta a fronte di un servizio che deve essere reso dallo stato altrimenti ci sono gli estreme per chiederne la restituzione.

  14. Solo la quota parte in ragione del periodo di possesso che si calcolerà prendendo come riferimento la data di variazione della residenza

  15. Mi è arrivata ad agosto la lettera con le rate della tares, la prima rata scadeva 31 luglio e a me è arrivata ad agosto, come faccio a pagare adesso? Si calcolano degli interessi di mora? Un’altra domanda, io avevo già pagato le prime 2 rate della vecchia bolletta della pattumiera , si scalano dalla tares o vanno pagate tutte e 2 le tasse?

  16. Salve
    ho costruito la casa ad agosto del 2012 , la mia domanda è: per l’anno 2012, devo pagare tutto l’importo oppure la quota riferita al periodo di quattro mesi da agosto a dicembre? Grazie

  17. Salve, ieri tornando dalle ferie in cassetta ho trovato il bollettino per la nuova tares, precisamente due da 250 euro circa.
    Il problema e’ che poco prima di partre avevo fatto un bonifico ad equitalia per ultima delle 4 rate da circa 157 euro tarsu
    I bollettini tares hanno scadenza 31 lug e 31 ott .
    La domanda e’ :
    DEVO PAGARE ANCHE QUESTI?
    I 157 verso equitalia devono essere comunque pagati oppure posso chiedere rimborso?

    Grazie 1000
    Pino

  18. Scusate io non ho capito, pago quasi 500,00 euro di spazzatura mi è arrivata questa TARES e devo pagare altre 300,00. Ma mi tocca?

  19. Anche lei ha ragione ed io le posso consigliare quello che fa un mio amico ossia una semplice ricerca preventiva sulle disponibilità reddituali dell’aspirante affittuario che dovrà dimostrare le sue reali capacità reddituali. Al posto suo io chiederei agli inquilini di farmi avere l’ultima busta paga in modo tale che vedrà se è un contratto a tempo indeterminato, quanto guadagna lui e possibilmente sua moglie e anche per quale azienda lavora in quanto di questi periodi i fallimenti delle aziende sono a decine al giorno purtroppo. Spero di esserle stato utile.

  20. egregio TASSEFISCO, Lei ha ragione quando dice di affittarlo e sarei felice di farlo, anzi le dico che a 450 euro al mese sono disposto a darlo anche ammobiliato. Il problema è trovare persone oneste che paghino l’affitto,le spese correnti e il riscaldamento (per il momento è centralizzato)dal 2014 mettiamo le valvole. Vede gli alloggi rimangono vuoti proprio perché i proprietari vivono sulla propria pelle il rischio di trovarsi con l’alloggio occupato da persone che di pagare proprio non ci pensano. (oltre a pagare tu devi poi cercare di mandarli via, e le assicuro che un’esperienza vissuta in casa basta).GRAZIE DELLA CORTESE RISPOSTA E NATURALMENTE PAGHERO’ PER TRE.

  21. Perchè non lo vuole affittare. Se lo affitta con la cedolare secca i margini di guadagno ci sono.

  22. ho un alloggio di mq.67+cantina mq4+box mq12. ne sono venuto in possesso dopo la morte dei miei genitori. Oggi l’alloggio è vuoto (difficile vendere e non venitemi a dire di affittare) visto che risiedo in un altra città. Mi farebbe piacere sapere perche’ devo pagare come se l’alloggio+box+cantina fossero abitate da 3 (tre) persone. Io vivo solo e sono d’accordo al pagamento per una persona ma non tre. Mi sento tiranneggiato…grazie

  23. Se la TARES tiene tiene conto anche dei componenti del nucleo familiare, come risponde tassefisco, allora le seconde case(parlo della classica casetta al mare) tenute chiuse tutto l’anno, senza residenti, perchè paga la TARES al pari di una abitazione principale se non “produce” rifiuti?

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