La TARI o Tassa sui Rifiuti ripaga il servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Comune che riguarda il prelievo del comune per la gestione dei rifiuti solidi urbani ma non quelli speciali. Qui vediamo chi la deve pagare, quali sono i casi di esclusione, esenzione o riduzione della tassa, come si effettua il pagamento ed entro quando effettuarlo.
Forse non tutti sapevate che al pari delle sue precedenti forme (Tares, Tarsu, TIA) la sua applicazione è transitoria nel senso che ancora oggi si attende l’implementazione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalla singola unità locale in base alle caratteristiche dei soggetti che vi abitano e che un giorno prenderà il nome di TARIP.
Dal 2014 consulta la nuova e gratuita GUIDA alla TARI, la tassa sui rifiuti. Vi consiglio quindi di cliccare sulla parola Guida e saltare all’articolo dedicato alla TARI a meno che non vi serva verificare in passato come era disciplinato il tributo sui rifiuti.
La TARI è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (meglio conosciuta come Legge di Stabilità 2014 e modificata dalla Legge di Stabilità 2016.
La TARI o ex TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e sui servizi o Tarsu e la Tassa di igiene ambientale o Tia e che potremmo chiamare sinteticamente TARES o Res fate voi, gli appellativi si ricnorrono di studio in studio e che qui cerchiamo di farvi conoscere con una guida fiscale per capire come si calcola, chi sono i soggetti incisi dal tributo, quali sono le scadenze e se dovremmo assistere ad un incremento dell’imposizione derivante dai rifuti oppure a qualche agevolazioni in più.
Che cosa è la TARI o tassa sui rifiuti e sui servizi
La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpare in un’unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.
La nuova tassa sui rifiuti andrà a finanziarie sia il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifiuti svolti dai singoli comuni sia all’amministrazione centrale così come originariamente previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni risorse proprie per i servizi che effettivamente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che abbraccerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.
Esclusioni ed esenzioni dal pagamento della TARI
In base all’ambito oggetto di applicazione abbiamo diversi casi di esclusione dal pagamento del tributo come quelle nel seguito:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- le aree comuni condominiali definite dall’articolo 1117 c.c. di seguito riportato e a patto che non siano occupate o detenute in via esclusiva;
- le aree che generano rifiuti speciali in quanto ricordiamolo, la TARi su paga solo sui rifiuti solidi urbani. Quelli speciali non rientrano nell’ambito d applicazione della TARI in quanto devono essere smaltiti dai relativi produttori a proprie spese e con l’osservanza della normativa vigente in materia.
Articolo 1117 Codice Civile: Parti Comuni condominiali
Per parti comuni dobbiamo riferirci all’articolo 117 del Codice Civile che recita: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
- tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Chi deve pagare la TARI (Tares o nuova Tarsu o Tassa sui rifiuti e sui servizi)
In attuazione del decreto sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la detiene, la possiede, a qualsiasi titolo deve versare tale imposta seconodo le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza capire nell’ambito dei diritti soggettivi che insistono sul singolo bene chi sia effettivamente il soggetto obbligato al pagamento, non prevedendo in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.
Chi non paga la nuova TARI Tarsu o Tia o Tares
Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.
Come si calcola la nuova TARI Tarsu o TARES
I calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in quanto il parametro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale di cui prenderemo come valore l’80% che ricorda un po’ lo scorporo del valore del terreno da quello dell’immobile ai fini della valutazione della quota di ammortamento degli immobili visto per le società.
Per capire come si effettuerà il calcolo della nuova tariffa TARI o nuova Tarsu dovremmo avere due componenti:
- Una è attendere l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res e e di cui la nostra parte rilevante sarà l’80%;
- Inoltre dovremmo, come avviene anche ora come anche per l’ICI, il regolarmente comunale annuale che discipline le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in quanto ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro in ragione appunto della tipologia dell’immobile (esempio abitazioni di lusso) e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità locale.
La tipologia dell’immobile e anche la zona censuaria in cui si situa l’area o unità locale potranno determinare, a seconda dei comuni, maggiorazioni o agevolazioni nel pagamento della Res. La scadenza ed il numero delle rate che potrete o dovrete pagare dipende dal Comune con la propria delibera al pari di quanto avveniva con l’ICI e che troverete sul sito internet del comune da pubblicarsi almeno 30 giorni prima della data di versamento per cui potrete stare leggermente più tranquilli in merito alle tempistiche di versamento.
Da quando si applica la nuova Tassa sui rifiuti
La nuova imposte sulla gestione e smaltimento dei rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013 ed il regolamento ministeriale di cui parlavamo prima dovrà essere emenato entro il 31 ottobre 2012 per cui abbiamo tempo per fare i conti e soprattutto vedremo se non subirà delle modifica nel corso del 2012.
La scadenza originaria e la proroga della TARI (Tares, Tarsu, TIA)
La scadenza delle altre tre rate per il pagamento della TARI sarà aprile luglio e ottobre di ciascun anno.
Aggiornamento 2013: il tam tam della rete ha fatto capire che dietro la Tares c’era un bel bacino elettorale e le polemiche secondo me hanno portato a condere la proroga con il D.L. 1/2013 che ha di fatto fatto slittare al primo luglio l’entrata in vigore originariamente dal primo gennaio con l’articolo 14 comma 35 del D.L. 201 del 2011 già posticipato ad aprile dalla Legge di Stabilità ad aprile.
Inoltre molto interessante è la possibilità concessa ia comuni di posticipare ulterioremente il tributo sempre nel limite delle esigenze dettate sul pareggio di bilancio..
Ancora non sono in grado di darvi anche le modalità di pagamento della nuova Tarsu, in quanto ancora non sono disponibili i codici tributi ed i decreti attuativi che ne displieranno l’applicazione dovendo poi sempre fare riferimento al regolamento del singolo comune per effettuare il calcolo. Il pagamento avverrà sicuramente però con modello F24 e con appositi codici tributo e presumibilmente dovranno anche essere indicati i codici comunali. Tuttavia i comuni potranno modificare scadenza e numero delle rate come anche inviare modelli di pagamento già compilati come avveniva prima.
Scadenza del versamento: quando pagare la TARI – TARES – TARSU
In relazione all’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ad opera dell’art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L 22 dicembre 2011, n. 214, il pagamento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Il versamento sarà effettuato in 4 rate trimestrali che scadranno nei mesi di gennaio aprile luglio ottobre e che ricomprenderanno tanto la tassa quanto quelle maggiorazioni che sono state stabilite successivamente. In pratica il Comune può inviare per il pagamento delle prime due rate i bollettini precompilati il che sarebbe cosa buona e giusta vista la complessità del calcolo del tributo anche se non rappresenta un obbligo per il comune o anche il modello F 24.
Il Legislatore chiarisce che “fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012”.Per il 2013 il termine è stato prorogato al 30 novembre 2013.
Si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale. Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
Aggiornamento febbraio 2012: nella bozza del decreto sulle semplificaizoni si affermerebbe che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Interessante da sapere e pericoli per noi contribuenti
Essendo la TARI (vecchia Tares un tributo il cui gettito andrà direttametne a finanziare le entrate comunali, il meccanismo di applicazione delle aliquote di imposte permetterà ai Comuni che non hanno raggiunto la copertura per la spesa sostenuta per la raccolta dei rifiuti dovranno aumentare il prelievo richiesto ai cittadini perchè varrà il principio che il costo del servizio per la raccolta dei rifiuti dovrà essere integralmente coperto dal gettito prodotto dalla Tares. Per intenderci e detta in parole povere le eventuali inefficienze di chi gestisce questo processo e servizio di raccolta su cui non abbiamo niente a che fare, si riverberaranno direttamente su un aumento della Tares richiesta. Non contenete i commenti, lasciatevi andare…
Codici Tributo da utilizzare per il versamento
Il codice tributo per il versamento della Tari è 3944 mentre per la tariffa è 3950. La maggiorazione, infine, vuole il 3955. In caso di ritardati, parziali o errati versamenti il legislatore ha definito anche una serie di altri codici che sono il 3945 (Tares – interessi), 3946 (Tares – sanzioni), 3951 (Tariffa – interessi), 3952 (Tariffa – sanzioni), 3956 (Maggiorazione – interessi), 3957 (Maggiorazione – sanzioni).
Leggi comunque l’articolo dedicato proprio all’utilizzo dei codici tributo per la Tares.
Pagamento in ritardo della Tari
Vi ricordo che se procedete al ritardato pagamento della TARI Tares o Tarsu potete comunque provvedere al versamento con il ravvedimento operoso utilizzando per le sanzioni e gli interessi i codici tributi qui sopra. Nell’articolo dedicato al pagamento della Tares in ritardo troverete anche il file per il calcolo stando attenti sempre a verificare che il saggio di interesse legale non sia cambiato.
Riferimenti normativi
Nuova tassa istituita con l’articolo 14 del DL 201 del 2011 battezzato “decreto salva italia” di Monti di cui avete potuto avere una sintetica guida con i punti più importanti per i contribuenti. Nel DPR 138 del 1998 trovate i criteri di determinazione della superficie catastale oltre eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte con il Decreto Semplificazioni Fiscali.
Cartella di pagamento o accertamento TARI – TARSU – TARSU – TIA: cosa fare
Vi segnalo della Giurisprudenza che potrebbe esservi utile per contestare eventuali accertamento da parte dell’agenzia delle entrate e come impugnare la cartella. Sul Sole24 infatti ho letto di una sentenza, precisamente la sentenza 2533/10/2016 del 21 luglio scorso della Commissione tributaria provinciale di Bari che ha affermato l’illegittima della cartella di pagamento avente ad oggetto sanzione per Tarsu non versata laddove non siano chiaramente individuate le aree tassabili.
Inoltre si precisa anche che per quello che concerne il computo metrico relativo alle aree scoperte le aree cosiddette operative sono soggette a tassazione mentre quelle pertinenziali e accessorie no e ancora “la motivazione deve consentire ex ante di comprendere la ragioni della pretesa, prima ancora di leggere il ricorso del contribuente (Cassazione, sentenza 24024/2015)”.
Riduzione dell’imposta: onere della prova
In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente – che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell’imposta sul presupposto che l’area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci – non potendo escludersi che l’area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/10/2012).
TARI sulla seconda casa
Articoli correlati
Vi ricordo che la TARES ora prende l’appellativo di TARI e vi segnalo anche l’articolo dedicato al versamento della TASI o nuova tassa sui servizi indivisibili. Vi indico anche l’articolo con la guida al pagamento IMU
-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete
scrivere a info @ tasse-fisco.com
salve, desidero sapere se esiste qualche riduzione sulla seconda casa, mi spiego meglio!abito con la mia famiglia in prov di potenza con relativa residenza e abbiamo casa al mare in prov di taranto nella quale non risulta residente nessuno.esiste una riduzione considerato che la casa la utilizziamo x soli 2 mesi all’anno?grazie mille
Buon giorno ho ricevuto il nuovo f24 dal mio comune di residenza corretto perchè il primo era errato ma anche nel secondo mi trovo a dovere pagare la tassa per il nucleo familiare di 4 persone oltre che sull’appartamento di residenza anche su i due nel seminterrato tenuti a disposizione ma non abitati è giusto il calcolo del mio comune ?
Vorrei una risposta per sapere come comportarmi
Se le devo dire non mi sembra una scela giusta perchè non farebbe altro che aumentare quello che prima o poi pagherà per cui stringa la cinghia e la paghi mi di retta….poi nel frattempo faccia un pressing asfissiante sul sindaco del sindaco del suo comune e lo sensisbilizzi sulla questione.
Quello che devo dire riguarda sicuramente centinaia di persone dunque dirò di che trattassi: ho moglie invalida al cento per cento ospedalizata n casa deve essere assistita giorno e notte con persone che vogliono essere pagate a ore .a mia moglie viene erogato una pensione di circa quattrocento euro che sale a novecento con il cosidetto accompagnamento il tutto e appena sufficiente a pagare le persone che la accudiscono.poi ci sono acqua ,luce ,gas spese che ricadono sulla mia misera pensione di poco meno di mille euro lordi mensili intorno a settecento netti .domando…..con quali criteri si pretende che un onesto cittadino debba pagare una cifra esorbitante di quattrocento euro già in ristrettezze economiche? quanti ladri si devono ancora sopportare .ho deciso di non pagare nulla.
salve, desideravo sapere se è corretto applicare la tares anche per un locale garage dove mi sono stati fatti i conteggi per 4 componenti del nucleo familiare,e se mi spetta pagare per un componente della famiglia che è domiciliata in altro comune e paga una tares nel comune dove vive e studia grazie…
Vende Plutonio?
salve sono giuseppe torre annunziata na. mi è arrivata la tares voglio solo dire che con un negozio di 50 mt.q. già con la tarsu pagavo 1000. euro annuo adesso lo sapete quando mi è arrivato? non ci credereste categoria fiori la modica cifra di 3200.E praticamente 63.00 E a mt.q.
Io non me la prendo tanto con una dipendente che è addetta solo a dare informazioni e che è tenuta a seguire le direttive della propria azienda, quanto con quest’ ultima, perchè il sistema è marcio.. e c’è chi è disposto e ha il coraggio di ammetterlo! Trovo schifosamente allucinante la poca trasparenza di molti ambiti del settore pubblico!
p.s. Ma è possibile che un comune possa applicare una TARIFFA di ben 2,45 euro a MQ?
Mi fa piacere perchè ancora una volta confermano che invece di baciare per terra perchè hanno un lavoro, per di più nel pubblico, dove notoriamente i livelli di produttività non sono eccezionali, parlano male della propria azienda (il che ricordo essere anche un motivo di giusta causa di licenziamento) e invece di fare qualcosa (magari segnalando alla propria struttura di apportare modiiche a vantaggio del cittadino (loro cliente), fanno quelli che già sapevono che così va il mondo…..poveri cretini. Segnali la simptatica risposta del centralinista al suo capo o meglio ancora al capo del suo capo e vediamo la prossima volta come risponde:-)
Salve, io vi scrivo per denunciare un’assurdità relativa alla gestione calcolo TARES, almeno per quanto riguarda il mio comune: LECCE.
Mi è arrivato il saldo TARES 2013, che mi va a lievitare la somma da pagare di circa 1/3 in più rispetto agli anni precedenti. Ho fatto una ricerca in rete, per cercare di capire se vi siano possibili agevolazioni al riguardo e ho scoperto che vi sono determinate categorie di soggetti che hanno diritto all’esenzione o riduzione della somma da versare. Io sono unico componente del nucleo familiare, ovvero vivo da sola, quindi ho diritto ad una riduzione del 30% sulla somma prevista.
Quando ho chiamato l’ ufficio Tares mi è stato detto che a loro risulta ciò, cioè che io sono unico componente del nucleo familiare e che quindi ho pieno diritto alla riduzione della somma da loro calcolata. Alla mia domanda sul perchè non ne avessero tenuto conto in automatico, mi è stato letteralmente risposto :”PERCHE’ SIAMO IN ITALIA E SE HAI DIRITTO A QUALCOSA DEVI INFORMARTI DA SOLO E FARE SPECIFICA RICHIESTA”.
Lo trovo un comportamento a dir poco ALLUCINANTE, per nulla trasparente e ingannevole!
Vorrei porvi una domanda: è possibile che (oltre la quota servizi indivisibili e tributo provinciale) un comune possa applicare una TARIFFA di 2,45 euro a MQ?
Grazie mille,
Salve:
Avendo più di un appartamento tre con l’esattezza nel comune di residenza di cui uno da me occupato ed altri due in un comune diverso,tranne quello da me occupato gli altri haimè sono sfitti, come viene calcolata in questo caso la tassa sia per quelli nel comune di residenza e quelli non.
ringrazio anticipatamente distinti saluti.
salve
Avendo più di un appartamento tre con l’esattezza nel comune dove risiedo e altri due in un comune diverso, di questi ne occupo solo uno quello in cui ho la residenza
gli altri haime sono tutti sfitti come viene calcolata in questo caso la tassa sia per quelli nel comune di residenza , e quelli non.
rigrazzio anticipatamente cordiale saluti.
Guardi dovrebbe interessarsi con il suo comune in quanto a livello di norma di riferimento non ricorso niente di simile.
Salve,ho iniziato una nuova attività a foggia come affittacamere+ristorante vorrei sapere se l’art 15 mi esenta per tre anni dalla tassa TARES-
Buongiorno,
nel comune di Zelo Surrigone (MI) dove abito siamo proprietari di un appartamento di 80 mq e 2 box di 16 ciascuno. La tares ci è stata calcolata come se avessimo 3 immobili e quindi 77 € per l’appartamento e 77 € per ciascun box.
E’ regolare? Il comune dice di si.
Grazie.
Annalisa
Buongiorno.
Leggo spesso, ma non trovo alcun documento che confermi, di uno sconto applicato a chi ha i cassonetti della differenziata posti ad oltre 250 metri dalla abitazione.
Risulta anche a voi?
Si tratta di una “bufala”?
Nel caso fosse vero, dove si trova il riferimento di Legge?
Grazie e auguri!
Ho un abitazione principale con relativo box di pertinenza, in più due box nello stesso comune ma in un altro condominio,
i due box hanno superficie di circa 18 metri cadauno,
Mi e stata calcolata la tares per un importo di 306 euro (solo per i box).
Vorrei sapere se è corretto,che solo i due box aggiuntivi superino più dell’abitazione principale.
Parliamo di provincia Pavia
La può pagare anche on line. Ormai con l’home banking può anche presentare MAV e bollettini postali per cui non dovrebbe avere problemi a effettuare il versamento entro la scadenza.
ciao.. sono domiciliato in un comune diverso da quello dove risiedo vivo li da vari anni.. per me il conteggio della tares e diverso ? cioe se sono domiciliato e non residente il mio conteggio tares cambi? grazie..
Allora,
io mi trovo all’estero, ho gia pagato la TARSU e ora arriva questa TARES. La scadenza e’ il 16 dicembre e io fino al 22 Dicembre non rientro in Italia. Come faccio a pagarla? Lo stato mi costringe ad andare a lavorare all’estero perche in Italia non c’e rimasto piu niente e devo pagare anche una multa per pagamento ritardato? Ma io mi domando ancora perche nessuno ci invita a riunirci alle armi e ammazzarli tutti a questi qua!
SALVE,
VI SPIEGO IL MIO PROBLEMA,
ESATTAMENTE IL 25 GIUGNO DEL 2008 HO ACQUISTATO INSIEME A MIA MOGLIE UN APPARTAMENTO DI 68 mq a MILANO,
(da ignoranti) DIAMO PER SCONTATO CHE UNA VOLTA FATTO IL ROGITO IL RESTO AVVENIVA IN AUTOMATICO, INFATTI NON ABBIAMO FATTO LA DENUNCIA DI OCCUPAZIONE E CI ASPETTAVAMO CHE IN AUTOMATICO IL COMUNE AVENDO I DATI DA RESIDENTI E ATTRAVERSO IL CATASTO, MANDASSE LE VARIE LETTERINE PER POTER PAGARE LA TASSA SUI RIFIUTI. MA NULLA, QUEST’ANNO SENTENDO PARLARE SOLO E SOLTANTO DI TARES, MI SONO CHIESTO, MA COME MAI A NOI NON ARRIVA QUESTA MALEDETTA TARES? HO CHIAMATO LO 020202 PER CHIEDERE INFORMAZIONI, MI E’ STATO DETTO CHE AVREI DOVUTO FARE IO LA DENUNCIA DI OCCUPAZIONE E CHE ORA DOVREI FARE LA DENUNCIA A FAR DATA DAL 2008 E OVVIAMENTE MI ARRIVERANNO LE VARIE SANZIONI?’ MA E’ CORRETTO?? QUALCUNO SA DIRMI CIRCA QUANTO DOVRO’ PAGARE PER 5 ANNI CONSIDERANDO CHE IN QUESTO APPARTAMENTO CI VIVIAMO IN 4 DAL 2008??
IN ATTESA DI UNA VOSTRA RISPOSTA, PORGO CORDIALI SALUTI..
ERION
ho pagato sempre pur non sapendo che potevo non pagare perche’ sono invalido dal 1998 all’80%e leggendo la vs circolare conferma chi e’ invalido sup il 75% era esente mi potete far sapere come faccio a recuperare i miei diritti? ese mi spettavano.
Buongiorno,
in riferimento alla Tares vorrei descrivermi la mia situazione:
io ho una seconda abitazione in montagna dove pago regolarmente la tassa sui rifiuti solidi urbani, ma di tale servizio non posso usufruirne in quanto il comune a cui appartengo mi riferisce che quella zona non può essere coperta da tale servizio.
Nella zona non è assolutamente presente un’ isola ecologica e quindi sono costretto nel periodo estivo(unico periodo che la abito) a riportarla a casa mia dove pago allo stesso modo la tassa.
Come mi devo comportare nei confronti di questa situzaione?
Grazie a tutti
Gabriele
Salve, poichè ho perso il lavoro sono stata costretta a cercare casa in affitto a un prezzo ragionevole a 40 km dalla mia città natale. Questa casa è abbastanza grande per me che vivo sola ed il calcolo dei mq compreso giardino garage e sottotetto è di 223. Il 31 agosto 2013 ho pagato 80 euro e l’8 ottobre 79 euro.Ieri mi è arrivato l’F 24 per il pagamento relativo alla terza rata di competenza dello stato, riguardante la maggiorazione, pari allo 0,30 al mq, relativa ai servizi indivisibili per il periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2013. Il pagamento deve essere fatto il 16 dicembre 2013. Inoltre è riportato che il versamento del tributo per l’anno 2013 è effettuato in 5 rate con le scadenze: 31 agosto 2013, 31 ottobre 2013, 16 dicembre 2013, 16 febbraio 2014, 16 marzo 2014. E’ possibile che io, inquilina e non proprietaria,debba pagare per tantissimi mq (ripeto, casa che ho scelto solo perchè con affitto basso)anche se vivo da sola e quindi NON produco rifiuti in quantità industriale o come una famiglia numerosa? Quanto sarà l’importo richiesto per ognuna delle altre due rate? Ho letto sul web che alcuni comuni di diverse regioni d’Italia effettuano degli “sconti” per disoccupati fino al 75% dell’importo calcolato, purtroppo non ho trovato nulla a riguardo per la regione Sardegna, mi potete dare delucidazioni? Premetto che per l’anno 2012 l’importo totale annuale Tarsu era di circa 160 euro. Scusate ma si è aggiunta un’altra preoccupazione alle tante che ho, 2 mesi fà ho avuto un’infarto e se continuo di questo passo…. Grazie
Buona sera, ho 2 appartamentini di 44 mq al netto dei muri perimetrali, su uno il comune mi ha calcolato la tassa rifiuti su tale superficie, sull’altro ha fatto un calcolo in base ai vani catastali (4 vani composti esattamente da soggiorno-cucina, letto, servizio e ripostiglio) cioè 67 mq!
Mi chiedo: com’è possibile se tutto l’appartamento comprensivo di balcone non li supera nemmeno?
Ho fatto notare all’impiegata la differenza di calcolo e mi ha risposto che la superficie di 44 mq, da lei stessa calcolata con la planimetria alla mano è errata e che, dovrebbe aggiornarla facendomi pagare anche su questo minialloggio la TARES sui 67 mq.
Potreste cortesemente darmi delucidazioni? Ringrazio e porgo distinti saluti
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