Vi ricordiamo che spesso siamo sommersi dalle tasse da pagare e rate del mutuo e quanto altro che spesso ci spingono a tardare o a rinviare il pagamento di qualche cosa che puntualmente sono le tasse. Un po’ anche perché i termini e le modalità di dilazione del pagamento o per ravvedersi non sono così proibitivi. Ma a volte ecco arrivare le sanzioni tramite gli avvisi bonari o le cartelle di pagamento (quelle blu per intenderci).
Vi ricordiamo tuttavia che anche l’agenzia può inficiare l’atto rendendolo nullo e pertanto possiamo sfuggire al pagamento presentando ricorso in cassazione e adducendo la nullità dell’atto.
Vi ricordiamo in primis che l’atto, ossia la cartella di pagamento, deve contenere
- Il responsabile del procedimento
- L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame
- Modalità, termine, organo giurisdizionale o autorità amministrativa cui è possibile ricorrere
- L’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito
Nella fattispecie i vizi che possono rendere nullo l’atto sono diversi tra cui quello che sta prendendo sempre più piede e sta trovando il favore della giurisprudenza è quello relativo alla mancata sottoscrizione dell’atto o alla sottoscrizione di un atto da parte di un soggetto non titolato a farlo.
In ultima pertanto vi segnalo la sentenza 4 maggio 2009, n. 63 emessa dalla Commissione tributaria della Regione Puglia che ci lascia grandi speranze per non pagare le tasse quando per qualche volta sono loro a sbagliare