Cosa sono le quote societarie, azioni o partecipazioni
Immaginatevi le quote come dei titoli simili alle azioni con diverse modalità di circolazione tra soggetti siano essi persone fisiche sia giuridiche ma che in questa sede, per sintetizzare, chiamiamo quote o titoli di partecipazioni in Srl, con esclusioni di quelle di mero godimento, e delle azioni di risparmio non convertibili, partecipazioni societarie escluse quelle che fanno capo ad associazioni professionali e altre.
Differenza tra quote o partecipazioni qualificate e non qualificate
Facciamo una prima distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate che si avranno facendo riferimento alla nozione di controllo disciplinata dall’articolo 2359 del codice civile e che nel diritto tributario ha molta importanza come vedrete spesso. Per la distinzione potete fare riferimento all’articolo dedicato proprio alle partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate
dove troverete quando, in base alla quantificazione delle azioni e alle caratteristiche che hanno, soddisfano la definizione di partecipazione qualificata.
Tassazione degli utili o dividendi derivanti dal possesso
Il reddito derivante dal possesso delle partecipazioni qualificate o per intenderci gli utili prodotti o i dividendi percepiti dal possesso delle quote viene soggetto limitatamente al 49,72% del suo ammontare. Qualora al momento della vendita il titolare della quota dichiari di avere una quota qualificata non sarà applicata alcuna ritenuta di acconto altrimenti in assenza saremo tassati a titolo di acconto al 26% (dal primo luglio 2014) Al. Reddito imponibile derivante dal possesso di quote o partecipazioni non qualificate. In questo caso gli tutili saranno tassati con una ritenuta alla fonte, ossia dalla società che li eroga nella misura del 26% dal primo luglio 2014.
L’art. 1 del D.M. 26 maggio 2017 ha fissato al 58,14 % la nuova percentuale di imponibilità degli utili prodotti dal primo gennaio 2016 derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società o enti soggetti all’IRES e dei proventi derivanti da titoli similari alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR nonchè ai proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza ex art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR.
Soggetto percettore | Tipologia partecipazione | Tassazione Reddito Imponibile |
Persona fisica non imprenditore | Qualificata | 40% sugli utili prodotti ante 2008 |
49,72% sugli utili prodotti dal 2008 al 2016 | ||
58,14% sugli utili prodotti dal 2017 | ||
Non qualificata | 100% | |
Persona fisica imprenditore e società di persone | Indipendente | 40% sugli utili prodotti ante 2008 |
49,72% sugli utili prodotti dal 2008 al 2016 | ||
58,14% sugli utili prodotti dal 2017 | ||
Società di capitali (Srl, Spa, Sapa) | Indipendente | 5% |
Persone fisiche non residenti in Italia | Indipendente | 100% |
Cessione quote Srl
In questa sede parliamo del trattamento fiscale della cessione delle quote di una SRL da parte di soggetti non titolari di partita Iva e quindi da parte di persone fisiche relativamente all’Irpef che andranno a pagare cercando sempre di rispondere alle vostre domande o richieste di chiarimenti sulle plusvalenze tassabili ad esse correlate.
Tassazione cessione di quote o partecipazioni qualificate in società
La cessione o la vendita di azioni a titolo oneroso ossia a fronte del pagamento di un prezzo per la vendita (eccetto alcuni casi specifici che potete domandare), genera plusvalenze tassabili in capo al soggetto persona fisica percettore. Le plusvalenze in questo caso date dal prezzo di vendita calcolato secondo il valore normale meno il prezzo di acquisto della quota e concorrerà alla determinazione del reddito imponibile Irpef come reddito diverso ossia come se fosse una mera somma di denaro che percepiamo a che sarà soggetta a tassazione secondo i soliti scaglioni di reddito Irpef che trovate nel seguito riepilogati:
Naturalmente essendo un reddito diverso concorrerà insieme alle altre eventuali tipologie di reddito alla determinazione dell’unico reddito imponibile totale a cui applicare gli scaglioni. Lo chiarisco perchè alcuni mi hanno chiesto se non fosse più corretto applicare per ciascuna tipologia di reddito la propria tassazione per scaglioni Irpef, riducendone così l’ammontare calcolato.
Scaglio di reddito Irpef | Aliquota Irpef (%) | Imposta da pagare Irpef |
fino a euro 15.000,00 | 23 | 23% sull’intero importo |
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 | 27 | 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00 |
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 | 38 | 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00 |
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 | 41 | 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00 |
oltre a euro 75.000,00 | 43 | 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00 |
Dovrete prendere la sommatoria di tutte le cessioni effettuate nell’anno di imposta e sommare algebricamente le plusvalenze o le minusvalenze e andare a tassare solo eventuale risultato positivo prodotto. Dovrete altresì escludere dalla tassazione le plusvalenze che sono state oggetto di pagamento dell’imposta sostitutiva o adeguare il valore del prezzo di acquisto a quello eventualmente scaturente dalla rivalutazione del valore delle partecipazioni. Le eventuali minusvalenze invece non andranno ad abbattere il reddito imponibile delle presone fisiche così come avviene per le plusvalenze.
Tassazione cessione di quote o partecipazioni non qualificate in società
Nel caso di quote di Srl il regime della tassazione sarà quello del 26% a meno che la società non abbia sede in un paese a fiscalità privilegiata, ipotesi per cui la tassazione della relativa plusvalenze o risultato positivo della proprietà del titolo sarà soggetto a tassazione fiscale ordinaria IRPEF, ossia per scaglioni.
Come si vendono le quote societarie: il trasferimento delle quote o partecipazioni in imprese o società Il trasferimento delle quote di una Srl è disciplinato dall’articolo 2469 che afferma come “Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo […], anche se lo statuto può limitare la suddetta trasferibilità e condizionarla al gradimento degli amministratori o dell’assemblea, ovvero vietarla del tutto.
Nel caso in cui sia vietata lo statuto deve riconoscere ai soci però il diritto di recesso, eventualmente subordinandone l’esercizio al decorso di un termine non superiore al biennio dalla costituzione della società; in questo modo il Legislatore intende tutelare sia l’interesse sociale al mantenimento della compagine societaria sia l’interesse dei soci al disinvestimento della loro partecipazione.
Adempimenti formali legati alla cessione delle quote di una Srl
Prima di tutto si potrà passare per il tramite di un Notaio in quanto la cessione di quote potrà essere fatta sia con scrittura provata autenticata sia da un iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Se vi capiterà di avere a che fare con una cessione di quote vedrete prima di tutto che questo potrà formare oggetto di assemblea straordinaria o di assemblea ordinaria facendola inserire come punto a parte dell’ordine del giorno e come tale saranno necessari eventuali quorum deliberativi. Inoltre il nuovo elenco soci dovrà essere trasmesso presso il registro delle imprese mediante l’invio telematico del modello S1 al registro delle imprese presso cui è iscritta l’impresa in questione. Inoltre dovrà essere annotato nel libro soci una volta effettuata al comunicazione al registro delle imprese.
“L’atto di cessione di quote dal 2009 è possibile farlo redigere da un iscritto all’ordine D.C.E.C. munito di apposita firma digitale propria e di tutti gli intervenuti nell’atto per effettuare la comunicazione unica presso il registro delle imprese di appartenenza. Non è necessaria l’assemblea straordinaria in quanto l’operazione è una scrittura privata tra le parti; serve caso mai una liberatoria circa il diritto di prelazione se chi acquista è un soggetto al di fuori dell’ambito societario.” (Cit Salvatore Grazie :-))
Vi ricordo inoltre che i redditi derivanti dal possesso delle partecipazioni o quote azionarie e quello derivante dalla cessione delle quote o delle azioni dovrà essere indicate nel modello 730 o nel Modello Unico nel quadro RL (se derivante da società con sede legale estera invece nel quadro RM).
A tal proposito vi segnalo anche una circolare esplicativa dell’Ordine dei Dottori commercialisti che seppur data potrebbe comunque rappresentare un utile strumento per orientarsi nella cessione delle quote della società a responsabilità limitata.
Importante: affrancamento e rivalutazione delle quote per risparmiare molti soldi
Per farvi risparmiare molti soldi vi consiglio di affrancare il valore delle quote o partecipazioni azionare mediante l’opzione per la rivalutazione fisale del valore delle quote che consiste nel pagamento di una imposta sostitutiva sulla differenza tra valore di acquisto o di costituzione delle quote e prezzo determinato da una perizia giurata.
Solo per farvi rendere conto del risparmio vi dico che la tassazione della plusvalenze senza affrancamento andrebbe tassata seguendo la tassazione per scaglioni Irpef (che ricordiamolo partono dal 23% e arrivano al 43% per redditi superiori a 75 mila euro) contro un’imposta sostitutiva attualmente solo dell’8% (anche se l’hanno aumentata di molto in questi anni).
Scaglioni di reddito Irpef | Aliquota Irpef (%) | Imposta da pagare Irpef |
fino a euro 15.000,00 | 23 | 23% sull’intero importo |
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 | 27 | 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00 |
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 | 38 | 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00 |
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 | 41 | 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00 |
oltre a euro 75.000,00 | 43 | 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00 |
Non sottovalutate questo passaggio in quanto l’opzione non è per sempre e non sempre è disponibile e cresce di valore per cui parlatene con il vostro commercialista prima che sia troppo tardi.
Per farvi velocemente un calcolo della convenienza leggete la Guida all’affrancamento e rivalutazione del valore della partecipazioni o quote societarie.
Novità Legge di Bilancio 2019
La Legge di Bilancio 2019 consente l’affrancamento del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e anche dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell’1° gennaio 2020 mediante il pagamento di un’imposte sostitutiva rateizzabile fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Il tasso di interesse in caso di rateizzazione sulle rate successive alla prima è calcolato in misura pari al 3% annuo.
Calcolo avviamento commerciale
Vi segnalo anche come articolo correlato quello legato al calcolo dell’avviamento commerciale che potrebbe servirvi se state andando a trattare per esempio l’acquisto di un negozio con dietro una SRL. Leggete quindo l’articolo dedicato al calcolo dell’avviamento commerciale per capire come valutare un valore minimo di avviamento al di sotto del quale potrete anche essere esposti ad accertamenti da parte dell’agenzia delle entrate.
Leggi l’articolo di approfondimento dedicato alla tassazione Irpef della vendita di azioni, quote o partecipazioni in società estere
http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/costi-partita-iva-apertura-annuali-fissi/9957/
Se avete letto informazioni che non conoscevate e vi sono stato utile vi invito a l’articolo, grazie
Buongiorno,
sono socio di una srl con una quota del 3%. Nel mio deposito titoli in banca (regime amministrato) ho purtroppo maturato delle minusvalenze per investimenti azionari chiusi in perdite. La possibilità di compensare tali minusvalenze scade, come da normativa) tra 4 anni. Se per esempio tra 3 anni venderò la mia quota nella srl generando una plusvalenza potrò utilizzare a compensazione le minusvalenze presenti nel mio deposito titoli?
grazie
Roberto
Buonasera, è stata fatta una rivalutazione di quote societarie di una srl, ho venduto la mia parte nel 2019, a Giugno 2021 pago l’ultimo F24. Nel 2020 uno dei ex soci ha venduto ad un’altro socio le sue quote ad un prezzo inferiore. Chiedo: E’ possibile vendere le quote ad un prezzo inferiore da quello che è stato rivalutato?
Grazie.
Giuseppe
Buongiorno, sono socia al 20% di una srl (capitale sociale 10.000 mia quota nominale 2000) Vendo le quote a 6.000,00 € Questo vuol dire che dovrei pagare il 26% sulla plusvalenza di 4000,00 ma devo dichiarare il totale di 6000 nel 730?
Buona sera, vorrei chiederVi un chiarimento sulle tasse che dovrei pagare in caso di vendita del mio 50% di una società immobiliare, proprietaria di un immobile.
La società è una srl
L’immobile è stato acquistato, ben oltre 5 anni fa, a 210.000€
Il valore attuale è di 215.000€
C’e ancora un mutuo per 16.000€ circa
Se vendo al mio socio l’immobile, e quindi il mio 50%, e mi tolgo dalla società dovrei incassare:
215.000 (prezzo di vendita) – 16.000€ (mutuo residuo) = 199.000 : 2 = 99.500€
Su questi 99.500€ quali sono le tasse che devo considerare di dover pagare ed in che percentuale?
Esiste ancora La tassazione IRPEF della plusvalenze senza affrancamento dell’ 8%?
Ringrazio e chiedo che mi venga mandata una risposta via e-mail
Buongiorno,
Sono titolare di un 90% di una srl con capitale sociale 30.000,00 euro.
Ho acquistato da un mio ex socio il 50% a 150.000,00 euro un anno fa .
Adesso ho delle richieste da parte di grossi clienti di entrare in società .
Ho dato loro un valore di 4 ml per il 100% .
loro sarebbero interessati a prendere o un 60% o un 40%.
Il termine per agevolazioni fiscali (dal 43% all’8%) è il 30/06/2017.
sarà prorogato ?
quando lo sapremo ?
grazie anticipatamente
Se le cedi ad un prezzo basso è irragionevole per cui l’agenzia delle entrate si chiederà naturalmente come mai e ti riprenderà a tassazione non solo il minor valore dichiarato ai fini dell’imposta sui redditi ma anche ai fini dell’imposta di registro. Già se solo pensi a come valuta l’avviamento commerciale in modo automatico va da sé che ci metterebbe poco a raggiungerti.
Ti consiglio budini di far fare una due diligence e poi una piccola perizia da un dottore commercialista che identificherà la metodologia più corretta da applicare in base alla natura della società (valutazione in base ai flussi di cassa scontati, price/earnnig, Eva, etc etc, ce ne sono tanti) e dintorni al modo identificherà il valore più corretto per entrambi.
Per quello che concerne le detrazioni fiscali in questo caso non ci sono in quanto state operando direttamente sul capitale.
buongiorno vorrei sapere se nel caso di cessione di quote da una srl a srls quando devo fare una perizia giurata.
– quali sono le implicazioni di cedere le quote ad un prezzo bassissimo, ben al di sotto del valore nominale?
– quali sono le implicazioni di cedere le quote al loro valore ed eventualmente facendo fare una perizia?
– chi può fare la perizia?
– quali sono le implicazioni fiscali per me privato che cedo nel caso in cui siano cedute svalutate e nel caso in cui siano cedute a valore pieno?
– quali sono le implicazioni fiscali per la nuova società che acquista nel caso in cui siano acquistate svalutate e nel caso in cui siano acquistate a valore pieno?
– detrazioni di qualsiasi genere?
Per fare si può fare ma nel caso sia molto inferiore a quello normale potrebbe essere oggetto di verifica da parte del fisco
Si è possibile
Premesso che quanto scrive non mi sembra molto corrispondente al vero visti i tempi che dovrebbe impiegare il notaio a redigere l’atto seppur voglio fidarmi la invito a fornirci maggiori informazioni in merito alla documentazione necessaria richiesta e/o corrispettivi applicati in modo da capire se il commento è solo il tentativo di una pubblicità gratuita oppure dietro c’è della sostanza.
SONO POSSESORE DI UNA QUOTA PARI ALL’ 8,50% DI UNA SRL EMIA MOGLIE HA IL 42,5% DOVENDO CEDERE LE QUOTE PER RAGIONI SALUTE E DI ETA VORREI SAPERE SE LA CESSIONE DI QUOTE PUO ESSERE FATTA AL VALORE NOMINALE DATO CHE NON TROVO CAMPRATORI DIVERSI DAGLI ATTUALI SOCI E CHE ATTEGGIAMENTO AVRA IL FISCO,
GRAZIE
salve vorrei sapere se è possibile cedere delle quote di una srl ma relative ad uno specifico ramo d’azienda?
La sua quota in assenza di altre informazioni che ha dato qui vale 35001 euro. Qualora avesse contratti che garantiscono dei flussi di cassa futuri allora andrebbero attualizzati e visto come incidono sulla crescita del patrimonio netto a fine anno. Ma se come dice lei manca lo storico e anche il futuro a parte il credito che avete la società mi spiace dirlo ma non vale una mazza. Non solo ma prima di dargli questo credito lo incasserei perché chi le dice che lo incasserete? È’ certo? Se si gli riconosco i 35 mila euro altrimenti minorenni una un cuscinetto per tutelarmi dal rischio di inesigibilità futura.
Salve, sono socia di una srls dal capitale sociale di 3€ operativa dal dicembre 2013. Siamo 3 soci e possediamo partecipazioni paritetiche e attualmente godiamo di un credito nei confronti della società di circa 35000€ ciascuno.
Recentemente un socio ha espresso la volontà di uscire dalla società e noi abbiamo acconsentito. Ora però ci troviamo in disaccordo sul valore da riconoscere alla sua quota vista anche la mancanza di uno storico che permetta di fare valutazioni sul futuro.
La mia domanda è… Dobbiamo in ogni caso restituire il suo credito ed inoltre riconoscergli un valore maggiore della sua quota oppure posso offrirgli (per comprare interamente la sua quota) il valore che lui ha come credito??
Grazie mille,
Patrizia.
Salve,in presenza di cessione quote di Srl (plusvalenze non qualificate) perfezionate nel 2006 ma con possibilità di riscossione del corrispettivo entro il 2011, quali sono le modalità per il calcolo ed i termini per l’assolvimento dell’imposta e/o delle tasse in capo al soggetto percettore (persona fisica) a fronte di corrispettivo non percepito o percepito solo in parte ed in data successiva al 2011? Grazie
sono un socio di una s.r.l. devo vendere le mie quote pari al 14%, la % di tassazione.
grazie