I pensionati che hanno intenzione di continuare a lavorare possono farlo sia come lavoratore dipendente e/o autonomo con o senza partita Iva, sia svolgendo prestazioni occasionali, pur rimanendo soggetti all’obbligo del versamento dei contributi previdenziali INPS a meno che non rientrino in una della clausole di esclusione che potete trovare in calce all’articolo.
Qui ci occupiamo però di capire se devono essere versati i contributi INPS anche per coloro che aprono la partita Iva o che continuano a svolgere un’attività di consulenza presso la stessa società per cui prestavano servizio o altre società. Ci occupiamo anche dell’ipotesi in cui si decida di cogliere l’opportunità di aprire la partita Iva con il regime forfettario dei minimi che prevede l’applicazione di una imposta sostituiva ed un regime previdenziale agevolato.
L’esperienza accumulata in azienda non deve essere gettata al vento e spesso vi sono persone che tutto hanno fuorché voglia di smettere con il lavoro e che sono ancora molto produttive e preparate.
Vi anticipo anche una cosa importante: vi sono buone probabilità che la vostra attività lavorativa sia soggetto ad una minore tassazione dopo la pensione per cui potrebbe portarvi in tasca un maggiore introito al netto delle imposte da versare rispetto a quanto percepivate come lavoratore dipendente prima di andare in pensione.
I pensionati che continuano a svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente e che verseranno i contributi previdenziali potranno richiedere il cosiddetto “supplemento di pensione“. Qui vediamo come funziona, come si calcola, quando viene erogato
E’ obbligatorio versare i contributi INPS dopo la pensione?
La risposta a questa domanda è SI. Vi anticipo di non cercare spasmodicamente eventuali clausole di esclusione o esenzione dal versamento dei contributi perché non vi sono che possono riguardarvi se non in fattispecie assolutamente eccezionali come per esempio il superamento del massimale INPS (che non dovrebbe essere il caso vostro) o quello previsto per l’assunzione di giovani disoccupati (e neanche questo dovrebbe essere il caso vostro).
Altra causa di esclusione riguarda l’agevolazione che prevede l’esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015 al fine di promuovere forme di occupazione stabile introdotto dall’art. 1, commi da della Legge di stabilità 2015.
In particolare, il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Si sottolinea come, ai fini del diritto all’esonero, non assuma rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori.
Se non rientrate in alcuno dei casi di esenzione visto sopra allora dovrete capire che fine fanno i contributi che vi troverete a versare sia nel caso in cui presterete la vostra attività come lavoratore dipendente presso altra azienda sia nel caso in cui aprirete la partita Iva o effettuiate solo una prestazione occasionale.
Pensionato che continua a lavorare come dipendente
In questo caso assisterete comunque alla trattenuta INPS in usta paga al pari di quanto avveniva prima, solo che potrete direttamente leggere il paragrafo dedicato al supplemento della pensione.
Pensionato che apre la partita Iva
Nel caso in cui aprite la partita IVA vi anticipo che dovrebbe essere la scelta che, ai fini IRPEF, vi premia sia nel caso in cui aderiate al regime forfettario dei minimi con imposta sostitutiva unica al 5% per i primi 5 ani di attività sia nel caso in cui si applichi quella al 15%. Per farlo naturalmente si dovranno anche rispettare gli altri requisiti del regime forfettario dei minimi che vi invito a leggere per avere ulteriori chiarimenti e risposte ad eventuali dubbi che si potrebbero presentare al momento di avviare una nuova attività di lavoro autonomo.
Nel caso in cui apriate la partita Iva avrete sicuramente un codice attività ATECO. In base a questo vi segnalo l’elenco dei codici per cui dovrete aprire una psoizione INPS presso la gestione separata INPS:
Pensionato che svolge una prestazione occasionale
Anche in questi caso sono previsti i casi per cui sarà obbligatorio versare i contributi previdenziali. La nuova disciplina delle prestazioni occasionali prevedere infatti che al superamento di determinate soglie sia necessario iscriversi alla gestione separata INPS. La Legge prevede una soglia di esenzione fino a 5.000 euro annui .
L’imponibile previdenziale è quindi costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese addebitate al committente e risultanti dalla fattura.
Nel seguito trovate articolo di approfondimento gratuito se siete nel caso in cui vi abbiano chiesto una consulenza spot per uno specifico affare per farvi un esempio e non si tratti di una assistenza continuativa.
Come recuperare i contributi versati: supplemento alla pensione
I contributi INPS, come molti di voi erroneamente ritengono, non vano persi o almeno la legge non prevede che vadano persi (anche perchè non potrebbe). Tuttavia prevede a mio avviso un sistema estremamente penalizzante e inaccettabile.
In tutti questi casi potrà essere richiesto il cosiddetto “supplemento alla pensione” che consente il recupero dei contributi previdenziali INPS versati:
L’articolo 7 della legge 155/1981 recita: “Art. 7. (Pensioni supplementari e supplementi di pensione) – Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell’assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all’integrazione alla misura del trattamento minimo. La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi. La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l’eta’ pensionabile. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Il primo supplemento su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell’eta’ stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso. E’ abrogato l’articolo 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.”
Per coloro che continuano a svolgere attività di lavoro dipendente il supplemento di pensione viene erogato dal fondo lavoratori dipendenti.
Per coloro che sono obbligati all’iscrizione alla gestione separata il supplemento viene il supplemento di pensione può essere erogato a prescindere del rispetto del requisito di vecchiaia per una sola volta e non prima dei due anni dalla data di decorrenza della pensione o del supplemento e poi dopo 5 anni.
Per coloro che svolgono attività di lavoro autonomo e non sono iscritti alla gestione separata potranno richiedere il supplemento al fondo Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Per quello che concerne le altre gestioni dovrete verificare se queste prevedono l’istituto del supplemento
Come funziona il supplemento alla pensione
In pratica il lavoratore che intende continuare la propria attività, anche scegliendo una diversa modalità di configurazione (dipendente, autonomo o occasionale), verserà i contributi INPS e potrà richiedere mediante apposta domanda l’integrazione della pensione attraverso l’istituto del supplemento di pensione. Il supplemento di pensione può essere concesso solo decorso un periodo di tempo minimo dalla decorrenza della pensione (2 o 5 anni a seconda dei casi) di cui si è titolare o dal precedente supplemento. La disciplina è differente a seconda della gestione in cui si è titolare di pensione e di quella in cui si chiede il supplemento.
Quanto vale l’integrazione della pensione
Per il calcolo del supplemento della pensione viene seguito lo stesso criterio valido per la determinazione della pensione mensile per cui:
- per i versamenti contributivi post 31 dicembre 1995 si utilizza il sistema retributivo a patto che il titolare abbia maturato 18 anni di contributi a tale data
- per i versamenti contributivi post primo gennaio 2012 saranno conteggiati con il sistema contributivo.
Esempio
Se prendiamo il caso di un pensionato che è andato in pensione il primo gennaio 2019, potrà richiedere e che ha lavorato successivamente a tale data potrà chiedere il supplemento a partire dal primo gennaio 2024 e successivamente dopo altri cinque anni per cui, seguendo lo stesso esempio, dal primo gennaio 2029.
L’interessato ha, inoltre, la possibilità e facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso però è richiesta la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione in cui si chiede il supplemento.
Per coloro, quindi, che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si deve tener conto delle nuove norme introdotte dalla riforma Fornero (legge 214 del 2011).
Perciò, tornando all’esempio, chi è andato in pensione nel 2019 potrà chiedere il supplemento anche a partire dal primo gennaio 2021 a condizione però di avere 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi se lavoratrice dipendente o 66 anni e 1 mese se lavoratrice autonoma).
Da un punto di vista quantitativo invece si segnala che se la pensione è integrata al trattamento minimo, l’importo potrebbe risultare assorbito dall’integrazione stessa: in caso di assorbimento totale, l’importo in pagamento non varia; in caso di assorbimento parziale, è corrisposta l’eccedenza
Chi può fare domanda per il supplemento della pensione
A chi è rivolto il supplemento della pensione e come funziona sono le due domande principali a cui diamo una risposta anche alla luce dei chiarimenti offerti dall’INPS
Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità iscritti alla Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti o autonomi, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – FPLD – e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi). Nel caso di titolare di pensione liquidata nel FPLD, il supplemento può essere richiesto anche per eventuale contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi anteriormente alla decorrenza della pensione;
Può essere richiesta anche dagli iscritti alla Gestione separata INPS, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione e coloro che sono iscritti alla Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS), dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione o nel FPLD. Nel caso di trattamento conseguito in Gestione Separata con la facoltà di computo di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, il supplemento può essere richiesto esclusivamente per contribuzione successiva alla pensione versata nella Gestione Separata.
A seguito del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, i contributi maturati successivamente al 1° gennaio 1996 nell’AGO danno diritto a un supplemento di pensione nei confronti di titolari di pensione principale del Fondo Volo, iscritti alla medesima gestione successivamente alla decorrenza della pensione, e del soppresso Fondo Autoferrotranvieri.
Per i pensionati di fondi Elettrici e Telefonici non è possibile liquidare supplementi di pensione a carico dei soppressi fondi salvo per i titolari di assegni ordinari di invalidità.
Il supplemento di pensione per coloro che sono versano al FPLD spetta non prima dei cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento e può essere richiesto una sola volta. L’interessato può richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta nell’AGO. La liquidazione del primo supplemento non può avvenire prima che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione speciale dei lavoratori autonomi.
Inoltre potrà essere richiesto una sola volta e non ne capisco il motivo sinceramente.
Il supplemento di pensione per coloro che sono versano nell’AGO spetta non prima dei cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento e può essere richiesto una sola volta. Il lavoratore può richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento.
Il supplemento di pensione per coloro che sono versano alla gestione separata INPS può essere richiesto una sola volta e non prima di due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Non è necessario aver compiuto l’età pensionabile per la vecchiaia previsto nella gestione.
Il supplemento di pensione per coloro che sono versano alla gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS) può essere richiesto una sola volta e non prima di cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l’interessato ha la facoltà di richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta. A tal proposito, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione, bisogna tenere conto dei limiti anagrafici fissati dalle norme per la pensione di vecchiaia come da ultimo modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157. Di seguito i gruppi di appartenenza di tali categorie di lavoratori:
- Gruppo Ballo;
- Gruppo Cantanti Orchestrali;
- Gruppo Attori Conduttori;
- Gruppo Sportivi Professionisti.
Si precisa che, per i supplementi da riconoscere su pensioni con diritto perfezionato dal 2012, si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Morte del pensionato
In caso di morte del pensionato, i contributi relativi a periodi successivi alla decorrenza della pensione devono essere computati d’ufficio ai fini della misura della pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che siano stati utilizzati per supplementi nella pensione diretta del defunto.
Decorrenza dei contributi previdenziali versati
Se è vero, come si legge anche da apposita circolare INPS che i contributi supplementari versati dopo la pensione “decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda per il supplemento della pensione” è anche vero che questi saranno accreditati nella pensione solo dopo 5 anni dal primo versamento. Ora inutile dirvi che vi auguro di campare altri 100 anni e di raggiungere presto l’immortalità ma questi 5 anni a mio avviso sono inaccettabili e qualcosa deve essere fatto affinché debbano essere riconosciuti prima….dovrebbe essere un nostro diritto. Preferire altrimenti che lo chiamassero contributo di solidarietà e no mi prendessero per i fondelli….5 anni….. Tuttavia come avete letto qui sopra vi sono casi in cui è possibile richiederlo trascorsi 2 anni dall’età pensionabile ma solo in alcuni casi specifici e anche questi comunque mi sembrano troppi. Sarebbe utile conoscere le stalattitiche di quanti contributi vengono regalati non in valore ma in numerosità rispetto a quanto continuano a versare rispetto alla pensione.
Totalizzazione e cumulo della pensione
Il supplemento spetta anche nei confronti di quei lavoratori che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico attraverso la totalizzazione (dlgs 42/2006) oppure il cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012). Ne consegue che il pensionato, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione o in regime di cumulo, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni interessate dal cumulo/totalizzazione potrà chiedere la liquidazione del supplemento sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituto del supplemento. In tale caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione o in cumulo.
Domanda supplemento pensione INPS
La domanda per l’integrazione della pensione sulla base dei contributi aggiuntivi versati si effettua online all’INPS attraverso il servizio dedicato presente nell’area riservata myINPS oppure tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile. In alternativa anche presso gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. In tutta onestà preferisco il servizio on line.
Pensionato che apre la partita Iva con il regime forfettario dei contribuenti minimi
http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/contributi-inps-regime-minimi-calcolo/18243/
Ricordate anche che è prevista una riduzione dei contributi INPS per coloro che aderiscono al regime forfettario dei minimi anche se è necessario, fare una specifica richiesta. Nel seguito l’articolo di approfondimento gratuito per capire come farla e presentarla anche in base ai chiarimenti contenuti nella circolare INPS n. 35 del 19 febbraio 2016
Cos’è la Pensione Minima
Alcuni intendono il valore della pensione minima e quindi l’eventuale integrazione o trattamento minimo di pensione che la persona ha diritto ad avere in quanto il valore maturato sarebbe troppo basso. Altri intendono invece la pensione di cittadinanza e altri ancora la scambiano per la pensione anticipata. In questo articolo parliamo di quella anticipata e qui di seguito il rimando a quello di approfondimento specifico.
Articolo su Pensione Minima
Ritengo la norma che obbliga i Pensionati che continuano a lavorare discriminatoria come cittadino, pensionato e come lavoratore; pagare i contributi è iniquo in quanto alimenta il montante del 24% annuo il che significa che in 4 anni si versa un’importo pari ad un anno di compensi anche se deducibili dall’imponibile IRPEF e c’è il caso che in alcuni anni i contributi annui superano la stessa quota di pensione erogata dalla Gestione Separata Inps. Ulteriore discriminazione con ogni altro lavoratore che paga a suo carico contributi per il 9,33% è che i 2/3 del 24% sono figurativamente a carico del committente facendo parte integrante del compenso concordato e non proviene da un contratto di lavoro ma da una norma che assimila un pensionato lavoratore ad un dipendente. Altra discriminazione e tra gli autonomi con partita iva art. 2222 c.c. toyalmente eluso dalle norme fiscali e previdenziali. Come l’assurda norma che assimila certi redditi percepiti da autonomi con partita iva a quelli da dipendente, come i compensi da Amministratore, Sindaco e Revisore Legale comunque soggetti ad irpef. Le norme accennate intendono paradossalmente garantire i lavoratori ma con queste contraddizioni ! Fiscalmente la discriminazione dei compensi percepiti e assimilati a quelli da dipendente è irrilevante, sono soggetti comunque a Irpef; previdenzialmente i contributi non servono ai pensionati in quanto già coperti da pensione e se non versati e tassati andrebbero pro entrate dello Stato e non all’Inps ente che qualche incauto legislatore lo distingue dallo Stato, uno solo. L’obbligo di contribuzione previdenziale per un pensionato è falsamente dato come solidale che è il compito della fiscalità generale coprire le spese dello Stato e non i contributi che nel calcolo contributivo vanno nel montante personale. Se lo Stato, e non l’Inps, intende che una parte dei contributi vada per scopi sociali emani una legge, ne definisca scopi e la percentuale uguale per tutti i lavoratori. Lo STATO togliendo l’obbligo imposto ai Pensionati lavoratori di continuare a versare i contributi questi sarebbero annualmente soggetti ad Irpef e non dopo 5 anni sul supplemento accumulato. Intendo proseguire in primis con un’azione di sensibilizzazione e poi con opportune azioni legali. Siamo in democrazia conta il Popolo non i burocrati legislativi.
Sono d’accordo sul fatto che i pensionati non devono essere obbligati a pagare INPS dopo i 68 anni di età. Molti pensionati continuano a lavorare per saldare eventuali debiti ancora in corso.
Ritengo che obbligare a pagare la gestione separata INPS perché hai deciso di aprire la partita Iva, nonostante sei in pensione , anche se hai 70 anni… è immorale …il 24% del reddito netto!!
Ritengo che un pensionato con una età maggiore di 67 preferisce tenerseli per sé anziché versarle all’Inps. Il legislatore doveva renderla UNA SCELTA personale e non un obbligo quello di versare i contributi all’INPS , per chi avesse avuto l’idea di continuare a lavorare ed aprire la partita Iva.. almeno per i pensionati che hanno superato i 67 anni e che vogliono monetizzare nell’immediato il frutto del lavoro …
Sono un ex ferroviere in pensione. Il rapporto di lavoro era privato, ma il sistema pensionistico quello proprio dei pubblici dipedenti ( dpr 1093), in base la quale la pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro e di decorrenza della pensione, mi è stata corrisposta l’ indennità sostitutiva del preavviso, pari a 16 mesi, su cui sono stati versati i contributi previdenziali. Ho dirittoo al supplemento di pensione?
dopo 2 anni dalla pensione posso chiedere supplemento pensione e poi nuovamente dopo 5 .
Se chiedo supplemento dopo 5 anni poi dopo 2 posso richiedere altro supplemento o devo aspettare 5 anni ?
grazie
Molto interessante quanto precisato in merito al “supplemento di pensione ” per i contributi versati in più, e da richiedere solo dopo 5 anni dalla quiescenza; ciò vale anche per i dipendenti pubblici – comparto scuola ? ( ex Inpdap).
Personalmente sono andata in pensione nel settembre del 2015 con 42 anni e 9 mesi di contributi, quando bastavano 41 e 6 mesi.
Posso chiedere il supplemento dei 15 mesi versati in più ???
Grazie mille.
Lei si è preso l’onere di spiegare questa materia intricata. La ringrazio di cuore, articolo chiaro e ben strutturato.
Se mi scrive così mi commuovo, troppo gentile. Grazie
Complimenti, Articolo che tratta in modo magistrale e semplice un argomento di grande importana.