Contributo Minimo Enasarco per Agenti Immobiliari e Rappresentanti di commercio

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2006

Aggiornato il 28 Aprile 2023

Anche gli agenti ed i rappresentanti di commercio sono soggetti al versamento del contributo minimale ai fini previdenziali come descritto nella tabella seguente.

Contributo minimo annuo (minimale)

I versamenti dei contributi previdenziali all’Enasarco prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale, del resto come avviene anche per tutti i titolari di partita Iva.Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Minimali plurimandatari monomandatari
Dal 01/01/2019 428,00 € 856,00 €
Fino al 31/12/2018 423,00 € 846,00 €
Fino al 31/12/2017 418,00 € 836,00 €
Fino al 31/12/2016 418,00 € 836,00 €
Fino al 31/12/2015 418,00 € 836,00 €
Fino al 31/12/2014 417,00 € 834,00 €
Fino al 31/12/2013 412,00 € 824,00 €
Fino al 31/12/2012 400,00 € 800,00 €
Fino al 31/12/2011 396,00 € 789,00 €
Fino al 31/12/2009 381,00 € 759,00 €
Fino al 31/12/2007 364,00 € 727,00 €

Per i minimali di contribuzione – a differenza dei massimali – è prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

  1. produttività: il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. Viceversa il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato totalmente improduttivo.
  2. frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, semprechè in almeno uno di essi siano maturate provvigioni, stante il principio di produttività.

La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare è a totale carico della ditta mandante. Per verificare l’importo della contribuzione dovuta, è possibile utilizzare il calcolatore online.

Esempi di calcolo del contributo fondo previdenza


  • Esempi di calcolo del contributo sul fondo previdenza per il 2012
Novità 2019 Contributi Enasarco

Minimali e massimali 2019

A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

plurimandatario monomandatario
Minimale 428,00 € 856,00 €
Massimale 25.554 € 38.331 €

Agente plurimandatario

  • Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.554 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.216,41 euro).

  • Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 428 euro (107 euro a trimestre).

Agente monomandatario

  • Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.331 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.324,61 euro).
  • Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 856 euro (214 euro a trimestre).

Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

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