Aggiornato il 5 Dicembre 2010
Nel caso di trasferimento in un altro comune per motivi di lavoro o personali non si esaurisce il diritto alla detrazione sulle tasse come abitazione principale anche nel caso di contratti di locazione. Il fisco riconosce una detrazione sui canoni di affitto pari a 300 euro se il contribuente possiede un reddito fino a 15.493,71 euro e oltre questo limite, di 150 euro se il reddito non supera 30.987,41 euro. Questo è stabilito dall’art. 16 del Tuir che sancisce il diritto alla detrazione dei canoni di locazione nei limiti sopra indicati. Nel caso di canoni pagati secondo il regime convenzionle ad equo canone di cui alla legge 431 le detrazioni aumentano rispettivamente a 495,80 e di 247,90 euro. Nel caso invece di lavoratori dipendenti che si trasferiscono in altro comune le detrazioni di imposta sono previste nella misura di 991,60 e 495,80 euro limitatamente ai primi 3 anni di contratto. Sulla definizione di abitazione principale, residenza anagrafica e dimora abituale si rinvia a quanto scritto nei precedenti post.