Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel seguito un utilissimo elenco di domande e risposte sulla compilazione del modello ISEE che potrete utilizzare per argomento sfruttando la funzione di ricerca del vostro browser a seconda della domanda a cui siete interessati.
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Data |
Quesiti |
Risposte Ministero |
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25/06/2015 |
Uno studente universitario, i cui genitori sono divorziati e il cui padre gli è praticamente sconosciuto, chiede, ai fini della borsa di studio, come poter compilare la DSU non essendo in grado di fornire i dati dell’ISEE del padre (risposatosi con altra donna). | Il caso prospettato rientra nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, lett. C, del DPCM 159/2013, il quale prevede che laddove il provvedimento giudiziale di divorzio abbia stabilito il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli a carico del genitore non convivente, quest’ultimo non faccia parte del nucleo familiare del richiedente l’ISEEU, in forza dell’espresso rinvio alla suddetta norma effettuato dall’art. 8, comma 3 del citato DPCM |
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03/07/2015 |
Ai fini della compilazione della DSU deve essere inserito anche il reddito del figlio derivante dalla borsa di studio di cui sta beneficiando in America? in caso positivo, come deve essere espresso detto reddito che è percepito in dollari? | Sì, il reddito del figlio deve essere indicato nella DSU. Quanto al cambio di riferimento per la conversione in euro dell’importo percepito in dollari, si può fare riferimento alle modalità precisate dall’Agenzia delle Entrate che rimanda al sito dell’Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it) per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno (nella specie, quello in cui è stato percepito l’importo in dollari). |
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05/08/2015 |
Uno studente universitario per poter usufruire della borsa di studio necessita dell’ISEE dei genitori ma il padre vive fuori casa e si disinteressa dello stesso per il che non riesce ad ottenere i suoi dati ISEE. Come può compilare la DSU per la borsa di studio ? | In via generale la disciplina prevede che, ai fini ISEE, i rapporti economici con il genitore non convivente siano considerati sulla base dell’assegno di mantenimento disposto dal provvedimento giurisdizionale, quando presente. E’ solo quando non vi è un provvedimento dell’autorità giudiziaria che è necessario acquisire le informazioni su entrambi i genitori. In tal caso si dovrà compilare il Quadro D della DSU, barrando la casella relativa al genitore non convivente tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio; tale casella va barrata anche nel caso in cui il padre non ottemperi al provvedimento giurisdizionale o lo stesso non stabilisca assegni. |
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06/08/2015 |
Come risolvere il problema di una ragazza studentessa che vive da sola ma è priva del requisito reddittuale necessario per essere qualificata come “studente indipendente” e da tempo non ha alcun rapporto con i genitori ? E’ necessaria l’attestazione da parte dell’autorità competente dell’estraneità tra genitori e figlia ? | Premesso che non è prevista nella disciplina ISEE la fattispecie dell’assenza, a qualsiasi titolo, di entrambi i genitori, la ragazza dovrà fare riferimento al Quadro C, relativo alle prestazioni universitarie, barrando la casella riferita ai “genitori dello studente universitario che sono tutti presenti nel nucleo familiare di cui al Quadro A” e quindi considerare i genitori come se fossero presenti. Resta tuttavia necessario produrre la c.d. attestazione di estraneità tra genitore e figlia resa dall’autorità competente. |
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07/09/2015 |
Il caso riguarda un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli entrambi iscritti all’università. Il figlio A nel 2013 ha percepito una borsa di studio, nel 2015 il figlio B fa richiesta anch’egli di una borsa di studio ma il reddito del 2013, nel quale viene computata la borsa di studio percepita dal figlio A, supera la soglia prevista per l’accesso al beneficio per il figlio B. E’ possibile detrarre l’importo della borsa di studio percepita dal figlio A al fine di far percepire al figlio B il beneficio ? | No. Ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013, ovvero della sottrazione dal valore dell’ISEE dell’ammontare del trattamento percepito, è necessario che colui per il quale viene nuovamente richiesta la prestazione l’abbia già precedentemente goduta e sia quindi il medesimo soggetto. |
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14/09/2015 |
Il caso attiene alla possibilità di applicare l’art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013 relativamente ad una borsa di studio. Il nucleo familiare è costituito da padre, madre e 2 figli entrambi iscritti all’università. Posto che nella DSU va inserita la borsa di studio percepita nel 2013 dal figlio “A” con conseguente incremento dell’ISEE e superamento della soglia di accesso alla borsa di studio, si chiede se il figlio “B”, nell’anno in corso, nel richiedere la borsa di studio può portare in detrazione l’importo della borsa di studiopercepita dal fratello. | No, ai fini dell’applicabilità dell’art. 4, comma 5, DPCM 159/2013, ovvero della sottrazione dal valore ISEE dell’ammontare del trattamento percepito è necessario che colui per il quale viene nuovamente richiesta la prestazione l’abbia già precedentemente goduta e sia, quindi, il medesimo soggetto. La lettera della norma non permette dunque, nel caso di specie, che la borsadi studio percepita dal figlio “A” possa essere detratta per ottenere la medesima provvidenza a favore del figlio “B”. |
Modulo FC.1 – Quadro FC2 | |||
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Data |
Quesiti |
Risposte Ministero |
1 |
27/04/2015 |
Con riguardo alla compilazione del Quadro FC2 – Sez. I, quale cifra va inserita sotto la dicitura “incremento del patrimonio immobiliare nell’anno precedente” ? Si precisa che nel 2014 è stata venduta la casa di abitazione e ne è stata comperata un’altra, sempre come abitazione principale. | La cifra da inserire nella voce “incremento del patrimonio immobiliare nell’anno precedente” dipende dal valore dell’immobile venduto e da quello acquistato. Nel caso in cui il valore dell’immobile venduto risulti maggiore del valore di quello acquistato non potrà essere compilata la Sezione relativa all’incremento del patrimonio immobiliare nell’anno precedente. Viceversa, se il valore dell’immobile venduto risulti inferiore a quello dell’immobile acquistato, dovrà essere indicata come cifra la differenza tra l’acquisto e la vendita (cfr. pag. 11 delle “Istruzioni per la compilazione” di cui al Decreto Direttoriale del 07.11.2014). |
Modulo FC.1 – Quadro FC3 | |||
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Quesiti |
Risposte Ministero |
1 |
30/01/2015 |
Si chiede conferma che la casa di abitazione andata all’asta per mancato pagamento del mutuo debba essere indicata nel quadro FC3 della DSU in considerazione del fatto che rimane di proprietà del dichiarante sino alla vendita. | Sì, il mutuo residuo dell’immobile deve essere inserito nel rigo corrispondente del quadro FC3 della DSU poiché la proprietà dello stesso rimane in capo al debitore esecutato sino al decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, successivo all’aggiudicazione. |
Modulo FC.1 – Quadro FC4 | |||
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Data |
Quesiti |
Risposte Ministero |
1 |
11/03/2015 |
Il caso riguarda un padre di un ragazzo portatore di handicap (art. 3, comma 3, Legge n.104/1992) che percepisce l’indennità di frequenza ed è seguito per cure psico-educative presso una comunità in compartecipazione di spesa con il Comune (spesa ripartita annualmente in base all’ISEE). Si chiede se l’indennità di frequenza debba essere inserita nelle voci di reddito ai fini ISEE. | L’indennità di frequenza deve essere inserita nelle voci di reddito ai fini ISEE; ciò in base alla normativa in vigore che è volta a riequilibrare l’inserimento di tali voci nel computo del reddito attraverso l’applicazione di franchigie modulate per entità secondo la gravità della disabilità documentata. |
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02/04/2015 |
Ai fini delle certificazioni – richieste dai CAF agli utenti – che devono essere rilasciate dai Comuni relativamente alle voci di cui all’art. 4, comma 2, lett. f), del DPCM 159/2013, quali sono i trattamenti da certificare ai sensi della predetta norma? | Vanno certificati, tra gli altri, i seguenti servizi: borse lavoro rivolte a disabili, pazienti psichiatrici ed a fasce di marginalità sociale, contributi economici in denaro in favore di multiutenza laddove si traducano in contributi economici individuali, bando di sostegno alla locazione, buoni sociali di acquisto, possano essere considerati quali trattamenti assistenziali e indennitari da certificare ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f, del DPCM 159/2013. |
3 |
07/05/2015 |
Si chiede se l’attuale sistema di rilascio dell’attestazione ISEE consenta l’esatto conteggio dei redditi pensionistici non imponibili (indennità di accompagnamento e pensioni di invalidità) e il calcolo dei redditi pensionistici non imponibili eventualmente percepiti dal cittadino a titolo di arretrati nel 2013. | Si precisa che i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari corrisposti dall’INPS e non soggetti ad IRPEF (indennità di accompagnamento), vengono inseriti direttamente dall’INPS, mentre se percepiti da altre amministrazioni pubbliche vanno autodichiarati nel quadro FC4 del Mod FC1. |
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26/05/2015 |
Le “borse lavoro” vanno inserite dai beneficiari nella voce Redditi esenti da imposta del Quadro FC4 modulo FC1 ? | Sì, trattandosi di importi esenti ai fini IRPEF e in quanto non specificamente rendicontati. |
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26/05/2015 |
A) I contributi erogati dagli assistenti sociali per pagamento canoni di locazione, bollette luce e gas nonchè i pagamenti a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia sociale morosi per affitti e spese condominiali vanno inseriti nella voce Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall’INPS del Quadro FC4 modulo FC1 ? B) Il contributo relativo alle spese di riscaldamento, calcolato in base all’ammontare della spesa (fatture o rendiconti consuntivi condominiali) e al valore ISEE, va inserito nella voce di cui alla lettera A) ? C) Il contributo per le spese di affitto previsto dal bando regionale, calcolato in base a quanto speso di canone di locazione ed al valore ISEE, va inserito nella voce di cui alla lettera A) ? | I contributi e i pagamenti di cui alla lettera A) se rendicontati non devono essere inseriti nel Quadro FC4 del Mod. FC.1. B) ll contributo erogato dal Comune relativo alle spese di riscaldamento, poichè non viene effettuata una vera e propria rendicontazione di quanto effettivamente speso dal beneficiario, deve essere inserito nel predetto Quadro. C) Il contributo in esame non deve essere inserito in quanto assimiliabile ad un rimborso spese rendicontato. |
6 |
17/06/2015 |
A) Una Regione attiva annualmente un programma di contrasto alle povertà che prevede un sostegno economico a persone e famiglie, erogazioni di assegni economici in cambio di attività di pubblica utilità, abbattimento di costi dei servizi essenziali. Ai fini ISEE per l’accesso al predetto programma si possono escludere i contributierogati a sostegno della povertà dai “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad Irpef e non erogati dall’INPS” ? B) Con riguardo ad un programma regionale rivolto a persone in situazione di handicap grave, certificata ai sensi della L. n.104/92, art. 3comma 3, che prevede ad es.: servizio educativo, assistenza personale e/o domiciliare, accoglienza in centri diurni ecc, le predette persone possono presentare l’ISEE previsto per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria ex art. 6 DPCM 159/2013. | A) Con riguardo al primo quesito, si precisa che ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del DPCM 159/2013, i redditi di ciascun componente del nucleo familiare comprendono anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito a qualunque titolo percepiti da PA laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lett. a). A rigore, quindi, da tali trattamenti non potrebbero essere esclusi i contributi percepiti nell’anno precedente come sostegno economico per lo stato di bisogno. Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene applicabile il disposto di cui al comma 5, dell’art. 4, il quale prevede che, nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui all’art.4, comma 2, lett. f) ed ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell’ISEE è sottratto dall’ente erogatore l’ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell’anno precedente la presentazione della DSU, rapportato al corrispondente paramentro della scala di equivalenza. B) Con riguardo al secondo quesito si ritiene applicabile l’art. 6 del DPCM in materia di ISEE socio -sanitario, in favore di persone con disabilità gravi, in quanto trattasi di interventi coerenti con la definizione di “prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria” ex art. 1, comma 1, lett. f) citato DPCM. |
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09/07/2015 |
Con riferimento all’art 4, comma 4, lett. c) del DPCM 159/2013 (retta versata per l’ospitalità alberghiera in caso di ricovero presso strutture residenziali di persone non autosufficenti nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria) si chiede: A) possono essere detratte dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, le spese sostenute per inserimenti privati in strutture residenziali per non autosufficienti ? B) la domanda di cui sopra vale anche in caso di inserimento privato effettuato da una persona che, valutata dall’unità di valutazione pubblica quale destinataria di un progetto residenziale si trovi in lista di attesa per indisponibilità di risorse da parte degli enti pubblici competenti ? C) il riferimento alla “retta versata per l’ospitalità alberghiera” sta a significare che nel caso sopra prospettato alla lettera B), potrebbe essere detratta solo la quota sociale della retta ? | Con riguardo al quesito di cui al punto A) le spese di cui trattasi possano essere detratte in riferimento ai “percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria” di cui all’art 4, comma 4, lett. c) del DPCM 159/2013. La medesima considerazione è applicabile anche all’ipotesi di cui al punto B). Con riferimento, infine, al quesito di cui al punto C) la detrazione è da riferirsi alla retta per l’ospitalità alberghiera ex art. 4, comma 4, lett. c, del citato DPCM nella parte relativa alla componente sociale, in quanto la relativa quota sanitaria della suddetta retta sarà già detraibile fiscalmente ex art. 10, Legge n. 917/1986 |
Modulo FC.1 – Quadro FC5 | |||
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Quesiti |
Risposte Ministero |
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02/10/2015 |
Gli interessi su titoli, depositi, conti correnti, libretti di risparmio in quale sezione devono essere dichiarati ? | Gli interessi su conti correnti e depositi bancari – ai fini ISEE – vanno inseriti nelle sezioni relative al patrimonio mobiliare ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. a), laddove si prevede che il valore da indicare sia quello del saldo contabile attivo “al lordo degli interessi”. Inoltre, con riferimento agli interessi sulle altre tipologie di redditi non si rende necessaria alcuna dichiarazione, in quanto il predetto DPCM prevede un sistema di calcolo fittizio (reddito figurativo delle attività finanziarie), basato su quanto dichiarato nel Quadro F5 dedicato al patrimonio mobiliare. |
Modulo FC.2 – Quadro FC7 | |||
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Quesiti |
Risposte Ministero |
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Modulo FC.3 – Quadro FC8 | |||
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Quesiti |
Risposte Ministero |
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26/05/2015 |
Alcuni Enti erogatori richiedono l’indicazione dei redditi relativi al 2014 e non al 2013 ai fini dell’attestazione ISEE 2015, è corretto ? | No, ciò è in netto contrasto con quanto espressamente previsto dall’art. 4, comma 1, DPCM 159/2013: “i redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU”. |
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Modulo MB.1rid | |||
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Quesiti |
Risposte Ministero |
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27/02/2015 |
Necessitano chiarimenti in ordine ad alcuni modelli ISEE ai fini della partecipazione a bandi promossi da amministrazioni pubbliche. La DSU standard può essere utilizzata per prestazioni socio-sanitarie ? Parrebbe di no perché al momento della compilazione richiede la certificazione per l’invalidità civile. | Ai fini ISEE occorre distinguere il caso in cui il bando attenga ad una prestazione che non sia socio-sanitaria da quello in cui, invece, attenga ad una di esse. Nel primo caso, in presenza di persone con disabilità e/o non autosufficienti, posto che nel calcolo ISEE vengono applicate detrazioni e franchigie al fine di venir incontro a situazioni di maggior bisogno, occorre compilare la DSU nella sua versione estesa (Mod. FC.1 e Mod FC.2 contenente il solo Quadro FC.7). Nell’ipotesi, invece, che il bando attenga ad una prestazione agevolata di natura socio-sanitaria, riferita a maggiorenne disabile o non autosufficiente, invece, si ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico IRPEF ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPCM 159/2013 e di compilare il Mod. MB.1 rid (e non il Mod. MB1). Inoltre, nel caso di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (art. 6, comma 3, citato DPCM), va compilato il Mod MB.3 (con calcolo della componente aggiuntiva per ciascun figlio non compreso nel nucleo familiare) |
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26/03/2015 |
Con riguardo ad una prestazione socio- sanitaria residenziale, il figlio maggiorenne convivente, non a carico ai fini IRPEF del beneficiario, deve comunque far parte (anche con gli eventuali propri coniuge e figli), del nucleo familiare ristretto del beneficiario oppure fa parte, lui soltanto e come componente aggiuntiva, del nucleo familiare del beneficiario medesimo ? | Si ritiene che il figlio maggiorenne, convivente, non a carico ai fini IRPEF del beneficiario, coniugato e con figli, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 5 e 6, comma 3, lett. b, del DPCM 159/2013, non rientri nel nucleo ristretto; pertanto, in caso di richiesta della prestazione sociale residenziale a ciclo continuativo, ai fini del calcolo ISEE, si applica la componente aggiuntiva prevista dal predetto art.6, comma 3, lett.b, del citato DPCM. |
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20/04/2015 |
Con riguardo ad una signora anziana e malata di Alzheimer, ospite di una casa di riposo con compartecipazione del Comune alla retta, si deve elaborare l’ISEE per la domanda di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo. La signora ha due figli, di cui uno irreperibile e di cui non si conosce alcun dato. Come risolvere la questione ? | Ai sensi dell’art. 3, commi da 2 a 6, del DPCM 159/2013 ai fini della richiesta di prestazione socio- sanitarie residenziali a ciclo continuativo si può dichiarare il nucleo familiare ristretto. Nel caso di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ristretto (ex co. 2 cit. art. 6), l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Laddove risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali l’estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici la predetta componente aggiuntiva non viene calcolata. |
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26/06/2015 |
Ai fini della parziale copertura dei costi della retta della RSA da parte del Comune, si deve produrre l’ISEE socio-sanitario residenziale. Cosa significa l’adozione del “nucleo ristretto” (pagg 18 e ss. DSU-Istruzioni per la compilazione) posto che il beneficiario è residente in casa di riposo già da 2 anni ed anche prima viveva da solo ? Con l’adozione del “nucleo ristretto” del beneficiario portatore di invalidità è comunque obbligatoria anche la considerazione della componente aggiuntiva relativa agli ISEE dei figli non conviventi ? | Per le prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo nei confronti di persone maggiorenni, si può scegliere (ma non è obbligatorio) di dichiarare il nucleo familiare ristretto, composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 3 del DPCM 159/2013. Per le predette prestazioni, in caso di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, dell’art. 6 del predetto DPCM, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1, del cit DPCM. Questa componente non è calcolata quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici. |
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03/07/2015 |
Ai fini della compilazione del Quadro E, considerato il nucleo ristretto formato dalla sola madre per prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo, deve essere inserito anche il figlio maggiorenne convivente ma non a carico ai fini IRPEF per il calcolo della componente aggiuntiva ? | Il figlio maggiorenne convivente ma non a carico ai fini IRPEF non è inserito nel nucleo ristretto ai fini de quibus; tuttavia ai fini del calcolo della condizione economica complessiva del beneficiario, per le prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo di cui al Quadro E, si tiene conto anche dei figli non inclusi nel nucleo familiare, mediante il calcolo della componente aggiuntiva che deve essere sommata all’ISEE del beneficiario. Solo in casi particolari i figli possono essere esclkusi dal computo ovvero quando sia stata accertata una condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza anche per i figli medesimi o di un componente del loro nucleo oppure quando sia stata accertata dalle Amministrazioni competenti, Autorità giudiziaria o servizi sociali, l’estraneità dei figli in termini di rapporti affettivi ed economici. |
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10/07/2015 |
In merito all’attestazione ISEE 2015 ai fini dell’assistenza e dei servizi socio sanitari per un figlio, disabile grave e minorenne, è stato riferito che a seguito delle recenti modifiche in materia non è disciplinato il caso di disabile minorenne ma solo di disabile maggiorenne. Quindi con l’ISEE ordinario mancherebbero tutte le agevolazioni previste per il figlio maggiorenne disabile. Come risolvere la questione ? | Ai sensi dell’art. 6 del DPCM 159/2013 sussiste la possibilità di calcolare l’ISEE in riferimento al nucleo familiare ristretto solo ed esclusivamente per le prestazioni di natura socio – sanitaria rivolte a persone di maggiore età. Pertanto, in caso di presenza nel nucleo familiare di un disabile minorenne, l’ISEE verrà calcolato in riferimento al nucleo familiare costitutito ex art. 3 cit. DPCM. Va tuttavia considerato che, ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. b), c) e d), dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo si sottraggono, fino a concorrenza, le spese o franchigie riferite al nucleo familiare |
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05/08/2015 |
E’ possibile scegliere il cd “nucleo ristretto per la richiesta di ISEE socio-sanitario” da parte di soggetti portatori di disabilità non comprese dell’allegato 3 del DPCM 159/2013 ? | No. Tale possibilità è esclusa dalla normativa in quanto la stessa è volta a creare un regime derogatorio straordinario e, in quanto tale, esso non è estensibile interpretativamente oltre i casi di soggetti affetti dai gradi di disabilità e non autosufficienza indicati nel citato allegato 3. |
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06/08/2015 |
Vi è un dubbio interpretativo generato dal tenore letterale dell’art. 1, lett. f) del DPCM 159/2013 e dalla Circolare INPS del 18.12.2014, par. 6. In base al primo articolo parrebbe che il disabile può avvalersi della normativa di favore di cui all’art. 6 del predetto DPCM per l’accesso a tutte le prestazioni sociali e non soltanto per l’accesso alle prestazioni sociali integrate a prestazioni sanitarie. Dalla Circolare INPSparrebbe invece che l’art. 6 vada applicato ai casi in cui il disabile chieda prestazioni socio-sanitarie vale a dire compartecipate dalla Asl e dal Comune mentre per le altre prestazioni a valenza sociale ma non partecipate dalla ASL il disabile debba chiedere l’ISEE ordinario. | Premesso che l’art. 6, comma 2, del DPCM 159/2013 prevede una disciplina di speciale favore per le persone affette da disabilità/non autosufficienza di cui all’Allegato 3 della citata normativa prevedendo in questi casi l’applicabilità del cd. nucleo ristretto, ai fini del calcolo dell’ISEE, si precisa che la compartecipazione ai costi delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria da parte delle ASL e/o dei Comuni non rileva ai fini dell’applicazione del c.d. nucleo ristretto ex art. 6. Inoltre, si rappresenta che l’art.1, comma 1, lett. f, del DPCM 159/2013 nel definire “le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria” ricalca testualmente le definizioni di cui all’art. 3, comma 2, del DPCM 14.02.2001 in materia di LEA (livelli essenziali di assistenza). |
Varie | |||
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Data |
Quesiti |
Risposte Ministero |
1 |
20/02/2015 |
Si chiedono indicazioni circa il significato di “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” definite dall’art. 1, comma 1, lett. f) del DPCM 159/2013 con particolare riguardo alla parola “disabilità” e “ovvero” ivi contenute; nello specifico si chiede se per l’individuazione dei disabili occorra fare riferimento alla tabella contenuta nell’allegato 3 del predetto DPCM e se la parola “ovvero” abbia un valore disgiuntivo o meramente esplicativo. | Per quanto attiene alla parola “disabilità” si conferma che per l’individuazione dei disabili occorre fare riferimento all’allegato 3 del DPCM 159/2013 e che la congiunzione “ovvero”, contenuta nella definizione di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria di cui all’art. 1, comma 1, lett. f, di cui al predetto DPCM, abbia valore esplicativo e non disgiuntivo. |
2 |
03/03/2015 |
Un Ente Locale emana un bando per l’accesso ad un posto di lavoro a tempo determinato come “custode di cimitero” tramite l’avviamento con selezione pubblica ex art. 16 L.56/1987″ la cui graduatoria finale viene stilata in base al reddito ISEE. A seguito delle novità introdotte in materia, pervengono sia domande con allegata la nuova attestazione ISEE sia domande con allegata la sola ricevuta di presentazione della DSU ai sensi dell’art. 11, comma 9, del DPCM 159/2013. Può il predetto bando ascriversi a “prestazione sociale agevolata” ? Può bastare la sola ricevuta di presentazione della DSU ? | Gli interventi di politiche attive del lavoro, di cui al bando emanato dall’Ente locale, possono senz’altro ascriversi alle “prestazioni sociali agevolate”, intendendosi per tali, secondo la definizione dell’art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 159/2013, quelle “non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero, prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”. Pertanto, l’Ente erogatore deve attenersi alle disposizioni regolamentari di cui al predetto DPCM, tra cui l’art. 11, comma 9, la cui ratio è proprio quella di non escludere il cittadino dalla possibilità di ottenere il beneficio, addossando allo stesso un onere esclusivo (ovvero la presentazione della certificazione ISEE) laddove esso si configura come alternativo a quello della presentazione della sola ricevuta della DSU nel caso di imminente scadenza dei termini. |
3 |
26/03/2015 |
Il caso riguarda la situazione di un richiedente che, nel settembre 2014, si trovava in fascia ISEE di 10.180 euro e pagava 2,4 euro al giorno per la mensa scolastica; dal 1.1.2015 l’Ente erogatore ha rimodulato le tariffe elevando quella di spettanza del richiedente. Col nuovo ISEE, la fascia del richiedente è inferiore a quella sopra indicata. Può il richiedente domandare all’Ente erogatore di rimodulare la tariffa visto che è sceso nella fascia inferiore ? | Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del DPCM n. 159/2013, il cittadino ha facoltà di presentare una nuova dichiarazione ai fini del calcolo ISEE, nel caso siano mutate le condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori stabiliscono per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. |
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13/04/2015 |
Posto il caso che: 1) il costo della retta residenziale sia di 1.500 euro al mese e il beneficiario abbia disponibilità di reddito solo di 1.000 euro, 2) ci sia un figlio fuori dal nucleo e 3) l’ISEE del beneficiario sia pari a euro 15.000 (per effetto della componente aggiuntiva), è lecito che la compartecipazione per coprire la differenza del costo (nel caso di specie di 500,00 euro) possa scattare dopo una determinata soglia di ISEE ? Oppure in modo proporzionale al nuovo valore ISEE? | Ai fini del computo dell’ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo di cui all’art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013, per ogni figlio non incluso nel nucleo familiare è calcolata una componente aggiuntiva ex all. 2, comma 1, DPCM 159/2013. Si rinvia alle previsioni degli artt. 433 e ss c.c. ed in particolare all’art. 438 c.c. , per quanto attiene alla ripartizione della spesa di ricovero a carico degli obbligati all’interno della quota di partecipazione stabilita dal Comune. |
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29/04/2015 |
Nel caso di servizio di refezione scolastica può ritenersi opportuno specificare che per l’accesso e la determinazione della tariffa ridotta le famiglie devono presentare il nuovo ISEE e che il beneficio riconosciuto ad inizio anno rimane valido per tutto l’anno scolastico di riferimento anche se l’ISEE ha validità sino al 15 gennaio 2016 ? | Sì, è corretta la determinazione dell’Ente erogatore – relativa alla tariffazione ridotta per il servizio di refezione scolastica- che àncora l’accesso al citato beneficio all’attestazione ISEE presentata dalle famiglie interessate ad inizio anno, consentendo che lo stesso rimanga valido per tutto l’anno scolastico di riferimento. |
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30/04/2015 |
L’ISEE corrente si può chiedere anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a pensionamento ? L’Isee corrente è valido anche per la domanda di assegno per il nucleo familiare numeroso (art. 65 L. 448/1998)? | Nel caso contemplato alla lett. a) dell’art. 9 DPCM 159/2013 si ritiene essere ricompresa anche l’ipotesi del pensionamento; si ritiene inoltre applicabile l’ISEE corrente anche per la domanda di assegno per il nucleo familiare numeroso poichè l’art. 9, comma 1, si riferisce genericamente alla “presenza di un ISEE in corso di validità” senza escludere le ipotesi di ISEE in casi particolari. |
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30/04/2015 |
Si richiedono chiarimenti in ordine ai concetti di “abbandono” e di “estraneità” collegati all’espressione “accertato …dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali” di cui all’art. 3, comma 3, lett. e), art. 6, comma 3, lett. b) punto 2 e art. 7, comma 1, lett. e). Si chiede, in particolare, se rispetto a situazioni già note o rispetto alle quali è possibile ottenere elementi di valutazione da documenti già acquisiti o acquisibili, la verifica e la successiva dichiarazione di estraneità /abbandono possa essere compiuta dai competenti servizi sociali con procedimento autonomamente regolato; si chiede inoltre se rispetto a situazioni nuove o sconosciute debba invece essere demandato ad altra autorità/ente/corpo la fase istruttoria e, se del caso, la successiva dichiarazione di estraneità/abbandono. | Con riguardo all’accertamento del requisito dell’abbandono e dell’estraneità di cui trattasi, si segnala che il DPCM 159/2013, negli articoli citati, non distingue la competenza dell’organo giurisdizionale o dell’Autorità competente in materia di servizi sociali a seconda che si tratti di mera attività dichiarativa dei suddetti requisiti o anche di istruttoria, ma si limita a rinviare alle relative competenze istituzionali di ciascuna Autorità secondo la normativa vigente. Detta normativa si applica ai requisiti di “abbandono” e di “estraneità”, nei limiti delle rispettive competenze. |
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11/06/2015 |
Si chiede se in relazione alla presentazione dell’ISEE per una prestazione socio- assistenziale (CAH – Comunità alloggio disabili in cui non si erogano prestazioni sanitarie), sia corretta l’applicazione dell’ISEE ordinario. | Si intendono socio-sanitari anche gli interventi “atti a favorire l’inserimento sociale” di soggetti svantaggiati quali portatori di disabilità così come disposto ex art. 1, comma 1, lett. f, n. 3 del DPCM 159/2013 (e confermato a pag. 19 delle Istruzioni per la compilazione di cui al DPCM del 7.11.2014); in questo senso, quindi, per l’inserimento in comunità alloggio per disabili (CAH) è corretta la presentazione di un ISEE socio- sanitario. |
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25/06/2015 |
La questione attiene alla necessità di presentare urgentemente l’attestazione ISEE da parte di un figlio per l’aggiornamento della retta della RSA in cui il padre è ricoverato. Venendo richiesti dati su conti correnti, libretti di deposito bancari e postali, del tutto sconosciuti al figlio come agli altri componenti familiari, si chiede come risolvere il problema e di avere, se del caso, un fac-simile di dichiarazione e/o di modello da integrare. | Il caso prospettato rientra nella fattispecie della “dichiarazione resa nell’interesse o in nome e per conto di altri” di cui all’allegato A, pag. 19, del D.M. del 07.11.2014, recante: “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE nonchè delle relative Istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del DPCM 05.12.2013 n.159”; ivi -infatti- è indicato che: “la presente dichiarazione e’ resa nell’interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio”…”previo accertamento dell’identità del dichiarante” da parte del pubblico ufficiale davanti al quale la sottoscrizione va apposta. Inoltre, si precisa che ai sensi del predetto allegato A “ogni riferimento al dichiarante del presente modello e nei fogli allegati è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell’interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione” per cui la DSU firmata dal figlio varrà come se fosse stata firmata dallo stesso beneficiario (il padre). |
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09/07/2015 |
Si rileva una rilevante criticità nell’applicazione della nuova disciplina ISEE alle prestazioni agevolate di natura socio -sanitarie così come definite dall’art. 1, comma 1, lett. f), del DPCM 159/2013; detta definizione non consente infatti il calcolo dello specifico indicatore per quelle persone che – pur inserite in percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria- non si trovano in una delle condizioni di disabilità/non autosufficienza di cui all’allegato 3 dello stesso DPCM. | In relazione all’articolo citato, si conferma che l’ISEE specifico per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (comprese le socio residenziali a ciclo continuativo) di cui all’art. 6 del DPCM 159/2013, non è applicabile se il soggetto non ha ottenuto il formale riconoscimento del grado di disabilità/non autosufficienza da parte delle autorità competenti e pertanto in caso di ricovero il soggetto dovrà utilizzare l’ISEE ordinario. Si ritiene che l’Ente erogatore possa ugualmente intervenire, per indifferibilità ed urgenza, con la propria autorità e competenza, offrendo i supporti necessari, indipendentemente dall’attestazione ISEE. |
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09/07/2015 |
Il caso riguarda una signora coniugata con tre figli minori, nessuno con il coniuge e riconosciuti da tre padri diversi. Nè il coniuge nè i tre padri sono conviventi e residenti con la signora. Per il coniuge è stato accertato dalle Autorità competenti l’abbandono di cui all’art. 3, comma 3, lett. e) del DPCM mentre uno dei tre padri risulta coniugato ed avere figli. Gli altri due padri non rientrano in alcun caso contemplato dall’art. 7 del DPCM 159/2013. Quale regola deve seguire la signora nel dichiarare il proprio nucleo familiare al fine del rilascio dell’ISEE a favore dei figli minorenni? | La nuova disciplina ISEE non prevede un nucleo familiare univocamente determinato qualunque siano le prestazioni richieste dal nucleo. Tale disciplina costruisce, invece, il nucleo familiare sul bambino destinatario della prestazione. Se i genitori sono diversi e tutti non conviventi, come nel caso di specie, la signora avrà tre diversi ISEE minorenni, uno per ciascun figlio, ed un ISEE ordinario per le prestazioni e il loro destinatario. |
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10/07/2015 |
In merito alla compilazione ISEE 2015 ai fini dell’assistenza e dei servizi socio sanitari di un figlio, disabile grave e minorenne, viene riferito che non è disciplinato il caso di disabile minorenne ma solo di disabile maggiorenne. In caso di compilazione di ISEE ordinario non sussistono tutte le agevolazioni previste per il figlio maggiorenne disabile. Come risolvere la questione ? | Ai sensi dell’art. 6 del DPCM 159/2013 sussiste la possibilità di calcolare l’ISEE in riferimento al nucleo familiare ristretto solo ed esclusivamente per le prestazioni di natura socio – sanitaria rivolte a persone di maggiore età. Pertanto, in caso di presenza nel nucleo familiare di un disabile minorenne, l’ISEE verrà calcolato in riferimento al nucleo familiare costitutito ex art. 3 cit. DPCM. Va tuttavia considerato che, ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. b), c) e d), dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo si sottraggono, fino a concorrenza, le spese o franchigie riferite al nucleo familiare |
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13/07/2015 |
Il caso riguarda una signora che ha percepito nel corso del 2013 e di parte del 2014 un assegno di ricerca e poi una borsa di ricerca dell’università ovvero somme che costituiscono redditi esenti da indicare nella formulazione del nuovo ISEE. La signora non ha ora altri redditi e, data la variazione della situazione reddittuale del nucleo superiore al 25%, si chiede se sia possibile domandare l’ISEE corrente visto che la predetta situazione non è contemplata espressamente tra le variazioni dello status lavorativo. | Dal sistema normativo disciplinante gli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010, si ritiene che il rapporto tra il titolare dell’assegno di ricerca e l’Università si configuri come collaborazione coordinata e continuativa i cui redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente ai soli fini fiscali, mentre per il regime giuridico a quelli da lavoro autonomo. Da ciò appare legittimo presentare un ISEE corrente in riferimento all’assegno di ricerca percepito e concluso nel 2014 secondo quanto previsto nell’art. 9 DPCM 159/2013. |
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03/08/2015 |
Con riferimento alla composizione del nucleo familiare fatta dal dichiarante nella DSU, l’Ente erogatore è obbligato a confrontare la stessa con quanto risultante nella banca dati dell’anagrafe oppure il controllo viene fatto direttamente dall’INPS? | L’art. 11, comma 6, del DPCM 159/2013, prevede che gli enti erogatori eseguano tutti i controlli necessari sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante tra cui la composizione del nucleo familiare ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. a) del predetto DPCM, avvalendosi degli archivi in proprio possesso e provvedano ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. |
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05/08/2015 |
In merito all’attuazione dell’art. 7, comma 1, lett. e) e dell’art. 6, comma 3, lett. b, punto 2) del DPCM 159/2013 relativi all’accertamento del requisito della “estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici” in sede giurisdizionale o da parte della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, si chiede cosa si intenda per “autorità competente in materia di servizi sociali”, quale procedimento si debba a tal fine seguire e sulla base di quali poteri si possa operare detto accertamento. | Per quanto concerne la prima domanda, si precisa che con la locuzione “autorità competente in materia di servizi sociali”, il DPCM 159/2013 fa riferimento ai servizi sociali come disciplinati in via generale dalla Legge 328/2000. Per quanto concerne le questioni ulteriori, rispetto all’accertamento del requisito di estraneità ai fini ISEE, di cui ai citati articoli del DPCM 159/2013, la norma ovviamente non attribuisce poteri speciali ai servizi sociali nè disciplina un particolare tipo di procedimento per cui essi rimangono quelli àncorati alla disciplina generale della L. 328/2000. |
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02/10/2015 |
Si può chiedere l’ISEE corrente nel caso in cui il coniuge del “Dichiarante” sia stato licenziato in data 30.06.2015 e dunque si sia verificata nei 12 mesi precedenti una rilevante variazione della situazione economica? | Sì, è possibile utilizzare l’ISEE corrente nel caso di perdita del lavoro da parte del coniuge del dichiarante avvenuta nei 12 mesi precedenti la presentazione della DSU ordinaria laddove sia al contempo presente anche il requisito della variazione della situazione reddittuale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella individuata nell’ISEE ordinario ex art. 9 DPCM 159/2013. |
ISEE Università
ISEE o DSU per la scuola
Leggete anche l’articolo dedicato alla DSU e ISEE per l’iscrizione a scuola
Salve sto compilando l’ISEE 2023 on line, mi figlia è titolare di indennità di frequenza, volevo chiedere dove devo inserire nel modulo l’importo percepito . Grazie
Buonasera, ho un dubbio su come viene conteggiata l’abitazione principale nell’ISEE. Mi spiego:
– nella DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA viene considerato il mio REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF, che nel mio caso di Libero Professionista viene preso dal modello UNICO 2021, QUADRO RN, riga RN1. In detta riga compare il valore del reddito aumentato del REDDITO DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE NON SOGGETTO AD IMU, che è un reddito NON IMPONIBILE. Infatti nell’UNICO viene subito sottratto nella riga successiva.
INVECE NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA, esso NON VIENE SOTTRATTO.
– INOLTRE, poichè le RENDITE CATASTALI di Roma SONO ALTE, il “valore” di una abitazione modesta assolutamente non di lusso (A3) supera la franchigia e la Detrazione Patrimonio Immobiliare, per cui la ABITAZIONE PRINCIPALE contribuisce ad AUMENTARE L’INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE.
Per questi due motivi perdo un importante beneficio.
Non è sbagliato il calcolo sopra indicato, per il quale la ABITAZIONE PRINCIPALE, pur essendo “non imponibile” ed esente IMU, aumenta significativamente l’ISEE?
Aspetto una gentile risposta.
Buongiorno, sto facendo ISEE universitario 2022 con redditi del 2020. Mio suocero è mancato nel novembre 2020 e ha lasciato mio marito erede di parti di abitazioni. Tuttavia la successione è stata redatta e registrata ad aprile 2021. Questi immobili vanno inseriti anche nel 2020 (da dicembre) nel rigo FC.1 Quadro FC3 o l’anno prossimo? Grazie
Salve,
dovrò richiedere l’Isee e gennaio da persona sola , ma a maggio mi sposerò. Come mi devo comportare?
Buongiorno io ho un quesito a cui non riesco a trovare risposta. Sono spostato dal 2019 con mia moglie di cittadinanza russa. Abbiamo la residenza a casa mia e siamo nello stesso stato di famiglia. Mia moglie aveva un lavoro nel 2018 e un suo conto corrente chiuso nel 2019. Per la richiesta di isee mi servono i suoi redditi del 2018 e saldo del conto del 2018. È possibile produrre una autocertificazione con una stima per eccesso dei suoi redditi e saldo del conto dato che non siamo in grado di produrre tali documenti? A che rischi andiamo in contro?cosa succede se ci fanno delle verifiche e noi non possiamo produrre tale documentazione?
Dovrei fare l’ISEE universitario, ho ufficilamente residenza da sola da 2 mesi (anche se in realtà vivo da sola da un paio d’anni) e ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ho letto che, essendo che non faccio residenza da sola da più di due anni, serve, oltre al mio ISEE personale, quello dei miei genitori che però sono separati. So di non essere più fiscalmente a carico di nessuno dei due. Loro hanno redditi molto differenti e presentare quello di mia madre mi farebbe risparmiare tanto visto che pago da sola l’università. Posso presentare il suo anche se l’ultima residenza risulta essere insieme a mio padre?
Domanda: mia sorella si sta iscrivendo al primo anno di Università, io invece mi sono laureata in magistrale ad ottobre 2018. Compare questa domanda nella compilazione dei suoi dati: “Il valore relativo a Borsa di studio esenti che ho percepito nel 2017 e che ho dichiarato nel quadro FC4 della DSU e’ pari a”. Cosa dovrebbe rispondere? Deve inserire l’importo che io stessa ho ricevuto nel 2017 da borsa da studio?
se per lei, il suo
buongiorno,
fatto l’isee 2019, mi vengono consegnati due fogli: uno con il calcolo dettagliato dell’isee e uno con i nomi del nucleo famigliare con indicato a fianco l’importo ISee
Quale devo consegnare al richiedente?
io non vorrei consegnare il dettaglio, troppo personale…
grazie
Un saluto
salve, per una dsu 2019 ho un dubbio. Colui il quale presenta la dsu, nonchè unico componente del nucleo, ha la residenza in un posto, ma dimora abitualmente presso un’altra abitazione per la quale ha un regolare contratto di locazione. In questo caso come abitazione quale delle due va inserita? e il il contratto di affitto posso inserirlo normalmente?
Buongiorno, provvedo personalmente alla compilazione della DSU on line sul sito dell’INPS ed avrei un dubbio in proposito. Nella presentazione della DSU debbo personalmente provvedere all’inserimento dei dati patrimoniali relativi agli immobili posseduti dal mio nucleo familiare, mentre i dati reddituali vengono acquisiti automaticamente dal sistema. Orbene atteso che nel dato relativo al reddito complessivo acquisito dall’Agenzia delle Entrate (relativo al mod. 730 presentato nell’annualità di riferimento) è già calcolato anche il reddito derivante dal possesso degli immobili, è possibile che inserendo nella DSU anche i valori catastali degli immobili posseduti dal nucleo familiare, questi vengano assoggettati ad un doppio calcolo, determinando così un indicatore ISEE più elevato del dovuto?
Salve avrei due quesiti:
1)Sono residente con mio padre che è sposato con mia madre che a sua volta abita in una residenza diversa. Per quanto riguarda il reddito ISEE ho letto che devo inserire nel nucleo familiare anche il reddito del coniuge “del dichiarante”, anche se residente in un’abitazione diversa. Ma se il dichiarante sono io, devo inserire solo il reddito di mia moglie, o anche il reddito della moglie di mio padre? Potrebbe mio padre, scegliere di inserirsi nel nucleo familiare di mia mamma, lasciando nel mio nucleo familiare solo me con eventuale moglie? La casa è di proprietà di mio padre, ed è proprietario al 50% dell’abitazione dove risiede mia madre. Quindi in base a questo quesito vorrei sapere se il nucleo familiare deve essere composto da: a) mio padre con sua moglie (mia madre) e me con eventuale moglie – b) mio padre e me con eventuale moglie – c) solo me con eventuale moglie. Preciso anche che non sono a carico di nessuno poiché il mio reddito è 18000 euro circa annui.
2) il secondo quesito riguarda mia moglie che a sua volta è residente con i suoi genitori, ma che comunque fa parte del mio nucleo familiare in quanto coniuge. Siamo sposati da agosto 2018 ma io devo chiedere il modello ISEE 2018 che è relativo alla situazione economica 2017 in cui non eravamo ancora sposati. Devo inserirla lo stesso?
Buon pomeriggio, un dubbio sulla compilazione fatta ISEE 2018 redditi 2016, il mio compagno e nello stato di famiglia dal giugno 2017 visto che devo mettere la situazione attuale, è giusto che io dichiaro anche il suo reddito 2016 che non faceva parte del mio nucleo familiare mentre ha dato il mantenimento hai figli dal 2017 così non può nemmeno dichiarare un minor reddito? Se dichiaro il reddito e non la detrazione del mantenimento il mio ISEE cambia, sono d’accordo dal prossimo anno ma ho anche il mantenimento dei suoi figli che posso dichiarare.
W il CAF. Sono fantastici! Nel suo ISEE 2019 vorrebbe mettere quali del 2016?!?! A questo punto ci metta anche quelli di qualche suo avo. Nell’ISEE ci vanno quelli dell’anno di competenza.
Salve per la compilazione isee con scadenza gennaio 2019 si dovevano inserire redditi 2016? Se ho qualche dubbio nella compilazione a chi posso rivolgermi ?
Premetto che questo isee è stato redatto tramite caf
Grazie mille
se a carico lo inserirei
Salve, sto facendo l’isee 2018 online e ho un dubbio su un caso non presente in questo articolo. Un componente del mio nucleo familiare dal 2017 fa residenza altrove, ma è stata inserito nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2016. Il dubbio che ho è se inserirlo o meno nel calcolo dell’isee. Grazie