Guida Imposta Successioni: beni e case all’estero

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

thCerchiamo di approfondire il trattamento fiscale relativo all’esistenza di beni mobili, case, immobili, azioni e crediti in genere intestati al de cuius o defunto situati all’estero al momento del decesso in modo da capire dove e se sarà necessario effettuare il calcolo e la liquidazione dell’imposta sulle successioni.

Prima di tutto va capito dove il defunto è considerato residente fiscalmente al momento della morte in quanto potrebbe cambiare in modo considerevole il trattamento fiscale. Inoltre è necessario individuare anche dove i beni sono situati ed eventuali fattispecie particolari.

Prima cerchiamo di verificare dove il defunto si considera abbia la residenza fiscale: per questo vi consiglio di leggere l’articolo appositamente scritto sulla residenza fiscale delle persone fisiche.

Beni mobili ed immobili e diritti reali in Italia

Successivamente si deve considerare che per la legge italiana si deve considerare in linea di principio rientranti nell’attivo ereditario e quindi anche le imposte tutti i beni ed i diritti esistenti nel territorio Italiano come definito dalla Legge 346 del 1990.

Beni mobili ed immobili e diritti reali all’estero

Per quello che concerne invece i beni esistenti all’estero si dovrà entrare nel merito delle convenzioni contro le doppie imposizioni cosa stabiliscono per ciascuna titpologia di beni oltre alle presunzioni che le normative nazionali applicano in base alla natura e tipologia di beni.

Di conseguenza avremo pertanto che queste fattispecie si considerano esistenti nel territorio nazionale Italiano

  1. Tutti i beni immobili, case, appartamenti, ecc che sono pertanto iscritti nei pubblici registri della legge italiana si considerano esistenti nel territorio italiano.
  2. Le azioni, le partecipazioni, quote di società o aziende o imprese che hanno sede legale, sede amministrativa o centro principale di attività o core business nel territorio italiano;
  3. Anche i titolo obbligazionari o obbligazioni emessi sia in serie o titoli di massa emessi dallo Stato Italiano o da soggetti residenti fiscalmente nel territorio nazionale si presumono qui residenti.
  4. I crediti o titoli di credito, cambiali, assegni emessi da un soggetto debitore residente fiscalmente nel territorio dello Stato come anche i crediti che pur essendo relativi da un soggetto non residente fiscalmente in Italia sono garantiti da beni esistente in Italia eccetto beni che si trovino in Italia in temporanea importazione.

Sarà importante successivamente chiarire cosa disciplina la convenzione OCSE e le eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali che sono state condivise tra l’Italia ed il paese Estero.

Sarà necessario inoltre valutare nel caso di successioni con l’estero anche come eliminare le doppie imposizioni fiscali tra diversi paesi

Successivamente vi consiglio di leggere la Guida fiscale pratica alle successioni, dove troverete cosa fare dalla dichiarazione di successione, alla liquidazione dell’imposta, alla definizione dell’attivo ereditario e del regime delle deduzioni da applicare.

 

3 Commenti

  1. Salve sono citadina Moldava con citadinanza italiana mi sono sposata in Italia io con mio marito italiano abiamo comprata una piccola casa in Moldavia nel anno 2017 nella 2019 e decedato mio marito io voglio vendere la Casa come posò fare la successione

  2. verificare convezione contro doppie imposizione tra italia e francia per verificare come si sono accordati i due stati anche al fine di verificare come saranno trattati eventuali beni immobili ereditati quando sarannod i proprietà.

  3. Buon Astra. Ho una domanda particolare. Se uno degli eredi è straniero (francese in questo mio caso), deve pagare le tasse di successione in italia e poi in Francia? Grazie

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