Oro e gioielli in eredità: come avviene la tassazione ed il calcolo dell’imposta

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

oro successione tassazione attivo ereditarioVediamo cosa fare nel caso in cui troviate gioielli e oro nelle vostre disponibilità, sia nel caso della donazione sia della successione, ai fini dell’eventuale tassazione e della dichiarazione, per dare qualche chiarimento ed evitare  sanzioni amministrative o rivendicazioni da parte per esempio di altri eredi. Come sapete infatti sull’attivo ereditario si versa l’imposta sulle successione così come disciplinato dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e al netto della franchigia prevista per le singole categorie di parenti e affini del de cuius, se trattasi di successione o del donatario se trattasi di donazione.

Il problema è quello di capire se l’oro rientra o no nell’attivo ereditario oppure goda di qualche esenzione, in quanto leggendo qui e là su internet molti affermano vi rientri e altri no ingenerando confusione e nel conseguente trattamento fiscale da adottare in relazione alla tassazione e all’eventuale dichiarazione.

Come avete avuto modo di leggere nell’articolo di approfondimento dedicato alla composizione dell’attivo ereditario questi si compone in generale di tutti i beni ed anche dei diritti che erano in capo al de cuius e che sono trasferibili agli eredi e più specificatamente “Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso”.

In tal senso il legislatore sembrerebbe introdurre una metodologia forfettaria di determinazione del valore da porre alla base del calcolo dell’imposta di successione identificato nel 10% del valore dell’attivo ereditario.  La ratio normativa affonda le sue radici in una difficile quantificazione del valore dei beni anche se a mio modestissimo avviso una perizia, come quella che si vede applicarsi nella valutazione del valore delle aste, potrebbe essere la soluzione ideale.

Ora v’è da domandarsi se si debba considerare come ORO solo quello, passatemi il termine, rinvenibile nei gioielli o anche quello per esempio rappresentato da “Oro virtuale”, ossia acquistato per investimento sui mercati…
Nel caso di investimento in oro questo debba rientrare nel valore dell’attivo per il totale del suo valore come anche la ratio normativa sembrerebbe dimostrare.

Proviamo a leggere a tal proposito la sentenza della Commissione tributaria centrale, Sezione XX del 16 ottobre 1990, n. 6684 che quando definisce più compiutamente gioielli afferma che debba intendersi “quelli di ornamento e non di commercio o di investimento“.

Come sopra evidenziato la ratio normativa è quella di forfettizzare non tanto l’investimento ma solo il possesso di preziosi del de cuius come del resto anche rinvenibile dall’articolo 19 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n 346, che individua proprio nel valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione il metodo per determinare la base di calcolo di quel 10%.

Da quando si applica

L’imposta sulle successioni o meglio la nuova disciplina (in quanto prima non era previsto un pagamento), come avete visto più compiutamente nella guida all’imposta di successione, si applica per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 con alcuni rinvii al D.Lgs. n.346 del 2000.

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2 Commenti

  1. quotazione dell’ora sui mercati di borsa nel giorno di apertura…potrebbe andarle bene come esempio ?

  2. buon pomeriggio,
    come quantificare il valore imponibile di oro da investimento e diamanti da insertire in successione. La risposta potrà essere “il valore di mercato al momento dell’apertura della successione”. Ma come certificarlo per eventuali future contestazioni?

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