Prendo spunto da un articolo di oggi del sole24ore per riprendere in mano il discorso dell’inapplicabilità dell’Iva sulla Tia in quanto sembrerebbe che nonostante le pronunce della corte di cassazione l’amministrazione finanziaria continui a richiederne il versamento e non operi i rimborsi previsti.
È possibile richiedere il risarcimento dell’Iva versata in seguito al pagamento della TIA (non della TARSU) a seguito della pronuncia con la quale la Corte costituzionale si è espressa sulla natura della tariffa di igiene ambientale ed ha affermato proprio nella sentenza che trattasi di tariffa e come tale estranea dall’ambito di applicazione del tributo Iva del DPR 633 del 1972.
Questo errore di applicazione della norma macroscopico presterebbe il fianco a una serie di richieste di rimborso che possono essere presentate entro i tempi ordinari di richiesta di rimborsi previsti dalla normativa per le imposte dirette ed indirette e quindi anche la richiesta di rimborso dell’iva che abbiamo versato al momento del pagamento della TARSU o della tariffa di igiene ambientale (TIA).
Vi invitiamo a considerare l’articolo che avevamo pubblicato in merito alla richiesta di rimborso di crediti tributari e ai tempi per esperire la relativa richiesta.
Considerando che è coinvolta quasi tutta la popolazione dello Stato è stata presentata in parlamento una interrogazione alla Camera dei Deputati – VI Commissione Finanze – nella Seduta di mercoledì 3 febbraio 2010 sulle ipotesi e le ripercussioni di una richiesta generalizzata di rimborso alle casse dello stato che potrebbe suscitare forti preoccupazioni TIA.
Inoltre i cittadini cominciano anche a presentare le prime istanze di rimborso di cui a breve pubblicheremo un modello standard che potrete compilare per presentare la domanda di rimborso della tariffa di igiene ambientale (TIA) agli organi competenti, indirizzate ai comuni; questi ultimi naturalmente impossibilitati a dare risposte esaustive.
Tuttavia facciamo un passo indietro e vediamo che la TIA si divide in due quote (non visibili in realtà al contribuente) di cui una la TIA 1 disciplinata dallarticolo 49 del Dlgs 22 del 1997 e su cui la giurisprudenza si è espressa a favore dell’inapplicabilità dell’Iva e la TIA 2 discplinata dall’articolo 14, comma 33 del Dl 78 del 2010 sulla quale appunto la corte costituzionale ha riconosciuto l’inapplicabilità dell’Iva in quanto trattasi di una tariffa e non di un corrispettivo per la prestazione di un servizio.
Anche le associazioni di consumatori si stanno muovendo per predisporre e presentare le richieste di rimborso tanto per la tariffa sui rifiuti tanto per la tariffa di igiene ambientale (TIA).
In seguito alla sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, è stata rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio collegato allo smaltimento dei rifiuti e l’entità del prelievo porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad Iva e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi e pertanto non deve essere assoggettata ad Iva.
In verità alcuni giudici si sono già pronunciati in merito alle possibili richieste di rimborso, ingiungendo alle società gestori del servizio di restituire l’imposta pagata che sicuramente dovrà avvenire mediante il meccanismo dell’istanza di rimborso a cui è facile aspettarsi il silenzio o il diniego da parte dei comuni o dei servizi di gestione.
A favore dell’applicabilità dell’iva invece una recente pronucia della commissione tirbutaria regionale della Toscana che di fronte al parere della corte costituzionale vale abbastanza poco, così come la circolare numero 3 del 2010 che è stata completamente superata dalla pronncia della corte costituzionale.
Nel caso tuttavia dell’Iva sulla tariffa di igiene ambientale (TIA) qualora il servizio sia gestito da una società L’iva è dovuta a parere della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana 27/13/2010 del quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime d’impresa.
La sentenza prende lo spunto da un contribuente che aveva da sempre pagato la TIA e che in virtù della sentenza sopra enunciata ne richiedeva il rimborso dell’iva anche sulla base di un indirizzo della stessa agenzia delle entrate del 1981 circolare n. 8 nella quale stabiliva la non applicabilità dell’iva per i canoni di depurazione e fognatura, che allora avevano natura tributaria che al tempo faceva dipendere l’ago della bilancia dalla natura del soggetto che svolgeva il servizio.
Si attende pertanto una soluzione legislativa per trovare una rapida soluzione per i rimborsi sull’iva erroneamente applicata.
Aggiornamento: La corte costituzionale ha affermato che la TIA (tariffa di igiene ambientale), seppur ha le caratteristiche del tributo, è estranea all’ambito di applicazione dell’IVA» hanno evidenziato che « sono passati alcuni mesi dalla pronuncia della Corte Costituzionale senza che sia stato predisposto un intervento normativo organico di definizione della problematica di cui trattasi, determinando così situazioni di grave incertezza e preoccupazione nel settore ed inoltre l’Agenzia delle entrate, sotto forma di risposta a un interpello presentato da un gestore, avrebbe confermato che il corrispettivo del servizio rifiuti risulta escluso dall’ambito di applicazione dell’Iva.
Anche alla Camera, a suo tempo, si è discusso molto sul da farsi in quanto dal comune continuano a pervenire le fatture per la Tia comprensive dell’Iva. Una commissione presieduta dal noto tributarista Maurizio Leo ha studiato le mosse per evitare il contenzioso con i contribuenti e le associazioni dei consumatori.
Ricordo inoltre che ai fini della TARSU non è dovuto il rimborso perchè su questa l’Iva non è mai stata applicata: logico che qualora lo fosse stato per errore anche in questa fattispecie sarebbe possibile presentare ricorso in commissione tributaria.
Si è possibile chiedere il rimborso dell’Iva.
come è finita la storia? Si può chiedere il rimborso a Roma?